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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6466/2017 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Petrone, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
Avv. , rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Controparte_1
Volpe, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, elettivamente domiciliata come in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Stoppani, elettivamente domiciliata come in atti;
-
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. nella qualità Parte_1
di legale rappresentante p.t. della , evocava in Parte_1
giudizio l'avv. per sentir dichiarare Controparte_1
l'inadempimento o l'inesatto adempimento dello stesso in relazione al mandato conferitogli e sentirlo condannare al risarcimento della somma di € 21.383,71 per la perdita del credito nei confronti della ditta individuale Amodeo
Gianfranco oltre € 7.518,16 per il pagamento delle spese legali. In via subordinata, chiedeva la condanna dell'avv. al risarcimento per il CP_1
danno da perdita di chances di recuperare il credito nei confronti della ditta individuale Amodeo Gianfranco. A sostegno dell'invocata pretesa, l'attore affermava che la responsabilità dell'avv. si sarebbe concretizzata in CP_1
2 omissioni e negligenze nello svolgimento dell'attività difensiva, tali da aver impedito di conseguire un esito favorevole del giudizio nonché di aver provocato danni non rimediabili in sede di impugnazione.
Si costituiva in giudizio l'avv. il quale contestava in toto le pretese CP_1
attoree, spiegava domanda riconvenzionale e chiamava altresì in causa la e quali compagnie assicurative garanti per la propria CP_2 CP_3
responsabilità civile professionale.
Si costituiva quindi in giudizio , la quale chiedeva accertarsi Controparte_4
l'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto ai fatti di causa. In subordine, eccepiva la violazione dell'art. 1913 c.c. In via ancora più gradata, chiedeva il rigetto delle pretese attoree.
Si costituiva altresì in giudizio la , la quale chiedeva dichiararsi CP_2
la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di copertura assicurativa nonché per nullità del contratto. In subordine chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e, in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree e della domanda di manleva, chiedeva condannarsi l'assicurato in relazione al pregiudizio subito per la violazione del patto di gestione della lite e dell'obbligo di denuncia di sinistro, ed eccepiva, altresì, la sussistenza dei limiti contrattuali.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e successivamente rinviata per le Parte_1
conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del processo occorre passare al merito della vicenda.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata per le motivazioni qui di seguito specificate.
3 La domanda attorea si fonda sulla pretesa responsabilità professionale dell'avv. per presunta negligenza nello svolgimento del mandato difensivo. CP_1
Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, la responsabilità professionale dell'avvocato può essere affermata solo qualora sia provato: a)
l'inadempimento grave o la negligenza;
b) il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno lamentato;
c) che, in assenza di tale condotta, vi sarebbe stata un'elevata probabilità di successo dell'azione giudiziaria (Cass.
Civ., Sez. III, 18/04/2007, n. 9238; Cass. Civ., Sez. III, 26/04/2019, n. 9917;
Cass. Civ., Sez. II, 05/02/2013, n. 2638; Cass. Civ., Sez. III, 10/12/2012, n.
22376; Cass. Civ., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito adeguata prova della colpa grave dell'avv. il quale ha adottato scelte processuali discrezionali che CP_1
rientrano nella sua autonomia difensiva.
L'onere della prova a carico dell'attore non è stato assolto in relazione al presunto danno subito, né è stato dimostrato che la causa, se gestita diversamente, avrebbe avuto un esito favorevole con elevata probabilità.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la responsabilità del professionista non può ritenersi automaticamente configurata in caso di esito negativo del giudizio, essendo necessario dimostrare il nesso causale diretto tra l'asserita negligenza e il danno lamentato (Cass. Civ., Sez. III, 22/04/2022, n.
12908; Cass. Civ., Sez. III, 06/05/2016, n. 9140).
Parimenti fondate risultano le difese delle compagnie assicurative CP_2
e le quali hanno dimostrato l'inoperatività delle
[...] Controparte_4
rispettive garanzie per violazione delle condizioni contrattuali e delle norme di legge in materia di denuncia del sinistro e gestione della lite.
In particolare, la polizza stipulata con è un contratto a Controparte_5
“claims made”, per il quale la garanzia opera solo in relazione alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di validità
4 della polizza, indipendentemente dalla data del fatto dannoso. La richiesta di risarcimento, nel caso di specie, è anteriore alla decorrenza della copertura assicurativa, escludendo ogni obbligo di manleva da parte della compagnia
(Cass. Civ., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; Cass. Civ., Sez. III, 14/03/2023, n.
7364; Corte d'Appello di Salerno, sent. n. 203/2022).
Quanto alla la compagnia ha dimostrato come l'omesso Controparte_4
avviso di sinistro nel termine concordato tra le parti abbia comportato la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1913 c.c. e delle condizioni di polizza. Inoltre, la difesa della compagnia ha evidenziato che le presunte omissioni dell'avv. non possono essere ritenute causa esclusiva della CP_1
soccombenza della parte assistita, in quanto il giudice del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ritenuto sufficienti i documenti prodotti, indipendentemente dall'attività difensiva svolta. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità dell'avvocato può sussistere solo in presenza di una chiara negligenza nell'assolvimento del mandato e che il giudizio prognostico sull'esito favorevole deve fondarsi su elementi concreti e non su mere supposizioni (Cass. Civ., Sez. III, 22/04/2022, n. 12908; Cass.
Civ., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437).
Pertanto, sulla base di quanto detto, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'avv. per il CP_1
pagamento dei compensi professionali, essa non può trovare accoglimento in assenza di prova documentale idonea a dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. L'odierno convenuto non ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare la debenza del compenso richiesto, né ha dimostrato l'effettiva prestazione delle attività professionali contestate.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
5 Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite esse andranno integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
[...]
c) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/4/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6466/2017 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Petrone, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
Avv. , rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Controparte_1
Volpe, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, elettivamente domiciliata come in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Stoppani, elettivamente domiciliata come in atti;
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- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. nella qualità Parte_1
di legale rappresentante p.t. della , evocava in Parte_1
giudizio l'avv. per sentir dichiarare Controparte_1
l'inadempimento o l'inesatto adempimento dello stesso in relazione al mandato conferitogli e sentirlo condannare al risarcimento della somma di € 21.383,71 per la perdita del credito nei confronti della ditta individuale Amodeo
Gianfranco oltre € 7.518,16 per il pagamento delle spese legali. In via subordinata, chiedeva la condanna dell'avv. al risarcimento per il CP_1
danno da perdita di chances di recuperare il credito nei confronti della ditta individuale Amodeo Gianfranco. A sostegno dell'invocata pretesa, l'attore affermava che la responsabilità dell'avv. si sarebbe concretizzata in CP_1
2 omissioni e negligenze nello svolgimento dell'attività difensiva, tali da aver impedito di conseguire un esito favorevole del giudizio nonché di aver provocato danni non rimediabili in sede di impugnazione.
Si costituiva in giudizio l'avv. il quale contestava in toto le pretese CP_1
attoree, spiegava domanda riconvenzionale e chiamava altresì in causa la e quali compagnie assicurative garanti per la propria CP_2 CP_3
responsabilità civile professionale.
Si costituiva quindi in giudizio , la quale chiedeva accertarsi Controparte_4
l'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto ai fatti di causa. In subordine, eccepiva la violazione dell'art. 1913 c.c. In via ancora più gradata, chiedeva il rigetto delle pretese attoree.
Si costituiva altresì in giudizio la , la quale chiedeva dichiararsi CP_2
la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di copertura assicurativa nonché per nullità del contratto. In subordine chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e, in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree e della domanda di manleva, chiedeva condannarsi l'assicurato in relazione al pregiudizio subito per la violazione del patto di gestione della lite e dell'obbligo di denuncia di sinistro, ed eccepiva, altresì, la sussistenza dei limiti contrattuali.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e successivamente rinviata per le Parte_1
conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del processo occorre passare al merito della vicenda.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata per le motivazioni qui di seguito specificate.
3 La domanda attorea si fonda sulla pretesa responsabilità professionale dell'avv. per presunta negligenza nello svolgimento del mandato difensivo. CP_1
Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, la responsabilità professionale dell'avvocato può essere affermata solo qualora sia provato: a)
l'inadempimento grave o la negligenza;
b) il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno lamentato;
c) che, in assenza di tale condotta, vi sarebbe stata un'elevata probabilità di successo dell'azione giudiziaria (Cass.
Civ., Sez. III, 18/04/2007, n. 9238; Cass. Civ., Sez. III, 26/04/2019, n. 9917;
Cass. Civ., Sez. II, 05/02/2013, n. 2638; Cass. Civ., Sez. III, 10/12/2012, n.
22376; Cass. Civ., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito adeguata prova della colpa grave dell'avv. il quale ha adottato scelte processuali discrezionali che CP_1
rientrano nella sua autonomia difensiva.
L'onere della prova a carico dell'attore non è stato assolto in relazione al presunto danno subito, né è stato dimostrato che la causa, se gestita diversamente, avrebbe avuto un esito favorevole con elevata probabilità.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la responsabilità del professionista non può ritenersi automaticamente configurata in caso di esito negativo del giudizio, essendo necessario dimostrare il nesso causale diretto tra l'asserita negligenza e il danno lamentato (Cass. Civ., Sez. III, 22/04/2022, n.
12908; Cass. Civ., Sez. III, 06/05/2016, n. 9140).
Parimenti fondate risultano le difese delle compagnie assicurative CP_2
e le quali hanno dimostrato l'inoperatività delle
[...] Controparte_4
rispettive garanzie per violazione delle condizioni contrattuali e delle norme di legge in materia di denuncia del sinistro e gestione della lite.
In particolare, la polizza stipulata con è un contratto a Controparte_5
“claims made”, per il quale la garanzia opera solo in relazione alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di validità
4 della polizza, indipendentemente dalla data del fatto dannoso. La richiesta di risarcimento, nel caso di specie, è anteriore alla decorrenza della copertura assicurativa, escludendo ogni obbligo di manleva da parte della compagnia
(Cass. Civ., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; Cass. Civ., Sez. III, 14/03/2023, n.
7364; Corte d'Appello di Salerno, sent. n. 203/2022).
Quanto alla la compagnia ha dimostrato come l'omesso Controparte_4
avviso di sinistro nel termine concordato tra le parti abbia comportato la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1913 c.c. e delle condizioni di polizza. Inoltre, la difesa della compagnia ha evidenziato che le presunte omissioni dell'avv. non possono essere ritenute causa esclusiva della CP_1
soccombenza della parte assistita, in quanto il giudice del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ritenuto sufficienti i documenti prodotti, indipendentemente dall'attività difensiva svolta. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità dell'avvocato può sussistere solo in presenza di una chiara negligenza nell'assolvimento del mandato e che il giudizio prognostico sull'esito favorevole deve fondarsi su elementi concreti e non su mere supposizioni (Cass. Civ., Sez. III, 22/04/2022, n. 12908; Cass.
Civ., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437).
Pertanto, sulla base di quanto detto, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'avv. per il CP_1
pagamento dei compensi professionali, essa non può trovare accoglimento in assenza di prova documentale idonea a dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. L'odierno convenuto non ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare la debenza del compenso richiesto, né ha dimostrato l'effettiva prestazione delle attività professionali contestate.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
5 Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite esse andranno integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
[...]
c) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/4/2025
Il Giudice
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