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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in grado di appello, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1134/2024 promossa da:
LI RS (c.f. [...]) in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Pavia, Via Mascheroni n. 2, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE APPELLANTE contro
CO DI PA (cf. 00296180185 ) elettivamente domiciliato in Pavia,
P.zza del Municipio 2, presso l'Avvocatura Civica, rappresentata e difesa dall'avv. Irene
Nadile giusta delibera di Giunta, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
Per la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pavia n. 52/2024 pubblicata il 23.2.2024 all'esito del giudizio r.g. 2005/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante, in assenza di note, rilevano le conclusioni previamente formulate in foglio di precisazione delle conclusioni;
parte convenuta ha formulato le pagina 1 di 14 proprie conclusioni come da udienza di rimessione in decisione in data 4.3.2024, richiamando il foglio di precisazione delle conclusioni previamente depositato e, in particolare:
per parte appellante NO RS: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 52/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Pavia nel giudizio R.G. 2005/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano “ annullare con ogni conseguenza di legge, il verbale di contestazione
V/10827U/2022 proveniente dal Comune di Pavia Con vittoria di spese diritti ed onorari relativi ad entrambi i giudizi “.
Per parte convenuta Comune di Pavia “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'azione promossa dall'appellante per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
2. In via cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza gravata;
3. Nel merito: - rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata n. 52/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Pavia dott.ssa Garagiola, depositata il 23/02/2024, resa nel procedimento R.G.N. 2005/2022, confermando anche la legittimità dell'azione sanzionatoria comunale in relazione ai verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada n. V/696F/2022 e verbale n. V/10827U/2022; - condannare il sig. RS
NO ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa;
4. In via istruttoria: si chiede di poter depositare in udienza il filmato su idoneo supporto informatico, già depositato in primo grado con il documento 2 mediante
CD, avente formato non supportato dal PCT;
5. In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed oltre agli accessori di legge (oneri riflessi CPDEL: accessori per avvocati dipendenti P.A.) e del contributo unificato.”
pagina 2 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, il sig. NO RS proponeva impugnazione avverso il verbale n. V/10827U del
18.10.2022, con cui era stata comminata sanzione di €309,15 per la violazione dell'art. 126
c.2 del Codice della Strada, e incidentalmente, avverso il verbale n. V/696F/2022, ancora sub iudice, entrambi emanati dal Comune di Pavia, corpo di polizia locale.
A supporto della propria domanda deduceva che: il mancato preventivo esperimento della tutela presso il Prefetto o il Giudice di Pace avverso il verbale non precludeva l'azione innanzi al Tribunale;
il ricorrente era in termini per proporre impugnazione verbale n.
V/696F/2022 su cui si fondava l'obbligo di riferire i dati personali e la patente del presunto autore dell'infrazione; stante la pendenza dei termini era illegittima la sanzione pecuniaria;
la contestazione su cui si fondava il presunto obbligo di comunicazione non era ancora definita;
non vi era prova dell'infrazione, ovvero del mancato rispetto della segnaletica orizzontale in quanto dalle foto della stessa polizia municipale si evinceva il corretto posizionamento del veicolo.
Si costituiva in primo grado il Comune di Pavia, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il conducente dell'autovettura Porsche targata FD812KL aveva commesso la violazione di cui l'art. 146/2° comma del C.d.S. (rif. art. 40 del C.d.S.) in data
12.05.2022 alle ore 09:28 in Pavia, presso l'intersezione semaforica Viale Libertà – Via
Montebello della Battaglia direzione Lungo Ticino Visconti, in quanto in area di intersezione semaforizzata non aveva osservato il comportamento prescritto dalla segnaletica orizzontale tracciata in luogo;
l'infrazione era stata accertata tramite la documentazione video e fotografica registrata dal rilevatore automatico omologato
Redvolution e documentata nel verbale di contestazione;
il sig. NO RS, quale proprietario, era obbligato in solido al conducente;
non erano mai stati comunicati i dati del soggetto che aveva compiuto l'infrazione; l'infrazione era evincibile per tabulas dalla documentazione fotografica;
ai fini dell'obbligo di comunicare i dati era irrilevante la proposizione del ricorso.
pagina 3 di 14 Il Giudice di pace assegnava termine per replica al ricorrente. e , successivamente, per note conclusive.
La causa era quindi istruita con documentazione prodotta dalle parti
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 52/2024 respingeva il ricorso motivando come difettasse prova dell'impugnazione del verbale relativo all'infrazione ex art. 146 C.d.s. e che “ la commissione della violazione risulta ben evidente dalle fotografie allegate dal
Comune Pavia e dalla descrizione della manovra compiuta dal ricorrente che se ne fa nella memoria costitutiva, consistita nell'aggirare la luce semaforica rossa che in quel momento gli proibiva la svolta a sinistra ponendosi sulla corsia di destra (beneficiata di luce verde) per poi eseguire ugualmente la svolta a sinistra”
Avverso tale decisione proponeva impugnazione il sig. RS riproponendo il fatto e il giudizio di primo grado e, nel merito, eccependo, preliminarmente che il Giudice di
Pace non aveva considerato memoria ritualmente depositata in data 20.6.2023, ovvero un mese prima della scadenza e deducendo quali motivi di impugnazione che presupposti in fatto alla base della decisione erano errati in quanto G.d.P. aveva assunto erroneamente che il Ricorrente avesse opposto il verbale V/696F/2022 su cui poggiava la sanzione ex art. 126 bis comma 2 d C.d.s. di cui al verbale V/10827U/2022 oggetto primario del ricorso, ma non aveva prodotto la documentazione a supporto di tale supposta opposizione;
al contrario,
l'illegittimità del successivo verbale V/10287U/2022, scaturiva proprio dalla mancata opposizione al verbale in questione , poiché il dovere di comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s. non era ancora venuto a giuridica esistenza;
non sussistevano i requisiti voluti ex lege affinché il proprietario dell'autoveicolo dovesse comunicare i dati personali del conducente;
tale conclusione era coerente con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in sentenza 27/2005; sul punto oggetto di ricorso non era stata formulata alcuna contestazione da parte del Comune di Pavia, essendosi formata acquiescenza;
formulava istanza per la sospensione della sentenza di primo grado
Si costituiva il Comune di Pavia, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione promossa dall'appellante con atto di citazione e l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza degli elementi minimi dell'atto di appello e, nel merito,
pagina 4 di 14 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il verbale di contestazione n.
V/696F/2022 (prot. 31795/2022) redatto il 14.06.2022 era stato notificato in data
14.07.2022 tramite servizio postale al Sig. RS NO ai sensi dell'art. 196 del C.d.S. in qualità di proprietario/obbligato in solido del succitato veicolo e non era stato opposto nei termini di legge (13/10/2022) con nessuno degli strumenti disciplinati dall'ordinamento, essendo quindi lo stesso passato in giudicato;
la decisione del giudice di primo grado era corretta;
in ogni caso l'infrazione oggetto di accertamento nel verbale 696F era stata compiuta dal conducente della Porsche, come evincibile dalla documentazione in atti;
l'invito alla comunicazione dei dati del conducente era contenuto in maniera chiara ed evidente nel verbale n. V/696F/2022 relativo all'infrazione di cui all'art. 146 comma 2,
C.d.S., atto notificato a mezzo servizio postale in data 14.07.2022; la sanzione ex art. 126 bis C.d.s. era stata correttamente comminata stante la l'omessa comunicazione del nominativo;
in adesione al preferibile e consolidato orientamento giurisprudenziale si trattava di illecito di pericolo e istantaneo;
non sussisteva esigenza di sospensione.
Rigettata l'istanza di sospensione, era disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado Giudice di Pace di Pavia r.g. 2005/2022.
La causa era quindi istruita previa acquisizione del fascicolo di ufficio r.g.
2005/2022 mediante documentazione delle parti;
il giudice assegnava quindi termini ex art. 352 c.p.c. e disponeva rinvio per la rimessione in decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le eccezioni preliminari di parte convenuta e di parte appellante
2. La ricostruzione in fatto e l'infondatezza del motivo di impugnazione circa
l'erroneità dei presupposti in fatto alla base della sentenza
3.L'infondatezza delle ragioni di impugnazioni di diritto dell'appellante
4. Le spese
1.Le eccezioni preliminari di parte convenuta e di parte appellante
Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'azione , come formulate da parte convenuta, sono infondate pagina 5 di 14 In primo luogo, in ordine all'erroneità del rito, si evidenzia come, in ossequio al preferibile e recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “dall'adozione di un rito errato non derivi alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte" (Cass. n. 19136/2005 e, più di recente, Cass.
12567/2021).” (in termini con giurisprudenza citata Cass.11.04.2023, n.9628)
In ragione di quanto esposto, ex se, la scelta di introdurre l'appello con atto di citazione da parte dell'appellante, pur errata essendo anche la fase di appello disciplinata dal rito lavoro ex artt. 2 e 7 d.lgs.
1.9.2011 n. 150, risulta irrilevante in assenza di puntuale deduzione e prova di profili lesivi del contraddittorio o di pregiudizi di contraddittorio da parte della convenuta.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto degli elementi minimi dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c.; segnatamente , l'atto di citazione in appello individua, infatti, i profili in fatto e in diritto asseritamente erronei presenti nella sentenza di primo grado , e i capi della stessa meritevoli di riforma.
Infine, risulta superata, sul piano processuale, l'eccezione di nullità della sentenza per omessa considerazione della memoria conclusionale, come formulata da parte convenuta, atteso che , comunque, tale atto risulta ritualmente prodotto in secondo grado e oggetto di valutazione da parte del presente giudizio.
2. La ricostruzione in fatto e l'infondatezza del motivo di impugnazione circa
l'erroneità dei presupposti in fatto alla base della sentenza
Al fine di una corretta valutazione della prima ragione di impugnazione di parte appellante, basata sull'erroneità dei presupposti di fatto posti alla base della sentenza (sic atto di citazione pag. 7 ) è necessario ripercorrere l'iter fattuale - amministrativo della sanzione (rectius sanzioni)
In primo luogo, costituisce circostanza debitamente documentata, e, invero pacifica, che il Comune di Pavia contestava al sig. NO RS la violazione dell'art. 146/2° comma del d.l.gs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) mediante il pagina 6 di 14 verbale n. V/696F/2022 del 12.5.2022 notificato tramite servizio postale in data
14.07.2022 (data di perfezionamento) ai sensi dell'art. 196 del C.d.S. in qualità di proprietario/obbligato in solido del veicolo.
Parimenti risulta debitamente documentato che al verbale veniva allegato il relativo modulo di invito a comunicare, entro 60 giorni decorrenti dalla notifica, i dati e la patente del conducente autore della violazione al fine della decurtazione dei punti ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. (cfr doc. 2 parte ricorrente primo grado e doc. 4,5,6 fascicolo primo grado Comune e della stessa parte convenuta in secondo grado)
La circostanza della notifica del citato verbale, unitamente al modulo da inviare, non
è mai stata contesta dal ricorrente RS
Sotto ulteriore e connesso profilo, non risulta documentata, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, alcuna impugnazione del citato verbale;
a fortiori, nel presente grado di giudizio, lo stesso appellante ha affermato come il “Ricorrente mai ha dichiarato di avere opposto il verbale V/696F/2022” (sic atto di citazione in appello) , riconoscendo quindi espressamente l'omessa impugnazione nei termini del citato verbale.
I termini per proporre impugnazione del citato verbale, la cui procedura di notifica si perfezionava in data 14.7.2022, scadevano quindi in data 14.10.2022 (termine lungo) per l'impugnativa prefettizia e 14.9.2022 termine breve per l'impugnativa innanzi al Giudice di
Pace , considerando l'intervallo temporale di sospensione feriale
Parimenti pacifica l'omessa comunicazione dei dati richiesti del conducente da parte del proprietario della vettura , sig. RS all'amministrazione comunale nei termini indicati.
Sotto ulteriore e connesso profilo, risulta parimenti debitamente documentato e non contestato che il Comune adottava il verbale n. V/10827U/2022 con cui era sanzionata la violazione dell'art.126 bis C.d.s. , solo in data 18.10.2022 e che tale provvedimento veniva quindi notificato al Sig. RS tramite servizio postale in data 08.11.2022 (termine di perfezionamento) (cfr doc. 1 primo grado dello stesso ricorrente odierno appellante);
pagina 7 di 14 In altri termini , al momento dell'emissione del citato verbale n. V/10827U/2022 era scaduto il termine di sessanta giorni previsto per la comunicazione dei dati, ed e comunque, oltre il termine per l'impugnazione.
Alla luce di quanto esposto, risulta anzitutto infondata la ragione di impugnazione circa l'erroneità dei presupposti in fatto, atteso che , al contrario, il giudice di primo grado, ha fondato la propria decisione, su una corretta ricostruzione delle circostanze oggetto di causa, con particolare riferimento all'adozione dei citati atti amministrativi e al contegno omissivo del sig. Accordi
3.L'infondatezza delle ragioni di impugnazioni di diritto dell'appellante
Parte appellante ha ulteriormente eccepito “l'illegittimità del successivo verbale
V/10287U/2022, stante che il dovere di comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s. non era ancora venuto a giuridica esistenza.”(sic atto di citazione pag. 8 e in senso analogo conclusionale pag. 2 e ss.)
Al fine della valutazione della fondatezza del motivo di impugnazione , occorre preliminarmente un inquadramento giuridico e giurisprudenziale della fattispecie normativa oggetto di controversia
In via generale e in punto di diritto ai sensi dell'art. 126 bis C.d.s.” L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
pagina 8 di 14 contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.”
La citata disposizione normativa è stata oggetto di interpretazioni parzialmente differenti in sede giurisprudenziale;
in ogni caso, stante l'univoco dettato legislativo, viene in rilievo, anzitutto, e in modo univoco, “la necessità di ottemperare all'invito nel termine perentorio assegnato, come impone l'art. 126 bis C.d.S., comunicando i dati personali e della patente e, quindi, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero della patente. “Cass. 20.11.2019, n.30287
In relazione alla decorrenza del citato termine, secondo un primo orientamento, preferibile e maggiormente rigoroso orientamento “Il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia;
nè è previsto che quest'ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito. E in proposito vi è sostanziale continuità anche nel testo della norma come modificato nel 2006: la nuova formulazione stabilisce, infatti, che il termine (innalzato a sessanta giorni) decorre "dalla data di notifica del verbale di contestazione" dell'infrazione presupposta (e dunque non dalla definizione di tale contestazione). Non convince, pertanto, l'affermazione secondo cui la corretta esegesi della norma porterebbe a concludere che "in nessun caso ... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione", fatta da Corte Cost. n, 27 del 2005 nel respingere l'eccezione di incostituzionalità, per violazione dell'art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti
pagina 9 di 14 patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente
(eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 3 Cost.) e ripresa nella sentenza impugnata…. neppure l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall'art. 180
C.d.S., comma 8, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori (cfr.
Cass. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito. “ (in termini con giurisprudenza citata
Cass. 10.11.2010, n.22881)
Ancora recentemente, è stato precisato che “il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito." (cfr. Cass. 15542/2015; Cass. 18027/2018). “In termini Cass. 05.05.2020, n.8479
Tale orientamento è meritevole di adesione, sia in quanto maggiormente aderente all'interpretazione letterale della disposizione normativa, sia perché coerente con il carattere di illecito istantaneo della violazione ex art. 126 bis C.d.s. sia, infine, perché il bene giuridico violato è costituito proprio dal principio di collaborazione del proprietario del veicolo con la pubblica amministrazione.
L'adesione a tale orientamento comporta, anche astrattamente, l'infondatezza delle eccezioni in diritto e il conseguente rigetto della domanda di parte appellante , atteso che tutte le argomentazioni di quest'ultima circa l'insussistenza di un obbligo di comunicazione, stante il mancato carattere definitivo del verbale presupposto, risultano irrilevanti.
A quest'ultimo proposito, si sottolinea infatti che il termine ex art. 126 bis decorre sic et simpliciter dalla comunicazione del verbale di infrazione e dall'invito alla pagina 10 di 14 comunicazione, circostanza pacificamente avvenuta , non essendo idoneo a precludere la sussistenza dell'obbligo la circostanza che non siano spirati i termini per l'impugnazione del verbale o la mancata definizione dell'iter di impugnazione ovvero l'assenza di pagamento.
Il Tribunale non ignora che, recentemente, nella giurisprudenza di Cassazione è emerso ulteriore orientamento, almeno parzialmente difforme.
Secondo tale impostazione “Fondata è la censura, che fa leva sull'art. 126-bis co. 2
c. d. s., ove si dispone che l'organo accertatore debba comunicare la perdita di punteggio all'anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta (oppure ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei correlativi ricorsi). Ciò implica che, indipendentemente dall'invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga tratta ad oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con l'annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Infatti, non si può retribuire la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non sussiste più quest'ultimo. È da dare pertanto continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c. d. s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c. d. s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 01.02.2024, n.3022
Tale seconda impostazione, maggiormente garantista per il conducente e fondata su un'interpretazione sistematica dell'art. 126 bis aderente ai principi elaborati in pagina 11 di 14 giurisprudenza costituzionale, valorizza il rilievo del verbale presupposto e del decorso del termine per l'opposizione.
Pur accedendo a tale seconda impostazione nel caso concreto, , purtuttavia ,
l'appello risulta meritevole di rigetto.
Nella fattispecie in esame, infatti, il verbale di infrazione V/696F/2022, presupposto rispetto al verbale oggetto di impugnazione V10827 e in cui era rilevata l'infrazione ex art. 146 c.2 , pur ritualmente notificato, non era stato in alcun modo oggetto di impugnazione da parte del sig. RS, risultando quindi decorsi i termini;
pertanto, invero neanche astrattamente può predicarsi, nel presente giudizio, il rispetto della definizione dei” procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta “atteso che, per le ragioni sopra esposte, non vi era alcun procedimento di impugnazione instaurato avverso verbale V/696F/2022 nei termini previsti
Sotto ulteriore e connesso profilo, priva di pregio altresì la deduzione circa l'opponibilità dell'Ingiunzione ex art. 205 c.d.s. - che alla data non è ancora stata dalla
P.A. notificata (sic comparsa costituzione e conclusionale pag.3); il citato verbale 696F, infatti, disponeva comunque una sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti di patente ed era atto ex se impugnabile
In definitiva, in ragione di quanto esposto, verbale n. V/10827U/2022 del
18.10.2022 risulta legittimo, stante la pacifica inottemperanza all'obbligo di comunicazione, e le ragioni di impugnazione sono infondate;
l'appello è quindi infondato e la sentenza n. 52/2024 del Giudice di Pace di Pavia viene confermata
Si sottolinea che il merito della violazione contestata con il verbale 696F non è stato oggetto espressamente di motivo di appello;
a fortiori, si evidenzia che la stessa parte appellante, nell'atto di citazione ha espressamente dedotto che, in primo grado, il verbale
è stato contestato in questa sede solo in via incidentale, atteso che questa difesa l'ha introdotto nel presente giudizio ai soli fini di mero tuziorismo difensivo, ovvero ad colorandum, essendo ben conscia che il Giudice, in questa sede, non può pronunciarsi in merito alla bontà o meno dei fatti in esso contestati. Quanto sopra, stante che una simile
pagina 12 di 14 richiesta sarebbe inammissibile, poiché viola quanto disposto dall'art. 203 c.d.s. essendo ormai decorsi i termini per proporre ricorso avverso al succitato verbale…” (sic atto di citazione pag. 3 e 4)
In ogni caso, anche in ragione della domanda incidentale di primo grado formulata da parte ricorrente e delle conclusioni della convenuta, si evidenzia comunque la correttezza e legittimità del. verbale V/696F/2022 e della sanzione comminata per violazione della segnaletica orizzontale stradale ex art. 146 C.d.s.
L'infrazione come dedotta risulta infatti adeguatamente comprovata da documentazione fotografica in atti ovvero da fotogrammi estratti e ripresi da rilevatore automatico omologato Redvolution, in relazione al quale non è stata dedotta né comprovato alcun malfunzionamento (doc. 4 e 5 parte convenuta )
Da tali fotogrammi si evince univocamente che l'intersezione oggetto di causa era suddivisa in due corsie di canalizzazione l'una, di destra, che imponeva l'obbligo di proseguire dritto e/o di svolta a destra, e l'altra, di sinistra impone l'obbligo tassativo di svolta a sinistra;
orbene, il conducente della vettura si immetteva in corsia di destra avente luce verde , e solo successivamente, si spostava sulla corsia di sinistra, non rispettando la segnaletica orizzontale.
4. Le spese
Le spese del presente grado di appello sono addebitate su parte appellante NO
RS in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore inferiore a € 1100 tenuto conto della natura e complessità della causa applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta e minimo decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate , risultando quindi pari a € 362,00 oltre spese generali al 15% oneri riflessi e iva se dovuta
Non sono dovute le spese di primo grado, sia in quanto non oggetto di specifica domanda da parte della convenuta, rectius di specifica impugnazione incidentale, atteso che nella sentenza di primo grado era espressamente disposto “nulla per le spese”, sia in quanto pagina 13 di 14 l'ente, in primo grado, era costituito attraverso un proprio funzionario (Cass. 07.10.2019.,
n.24980)
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante stante l'assenza di dolo e colpa grave da parte dell'appellante, anche considerando i difformi orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati.
Si accerta altresì la sussistenza dei presupposti necessari per il raddoppio del contributo unificato ex art. art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante stante l'integrale rigetto dell'appello, risultando dovuto a carico di NO
RS l'importo aggiuntivo di €64,5 nei confronti dell'Erario
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge perché infondata la domanda formulata da parte appellante NO
RS (c.f. [...]) e, per l'effetto:
a) conferma la sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Pavia n. 52/2024 depositata il 23/02/2024, resa nel procedimento R.G.N. 2005/2022;
b) conferma i verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada n.
V/696F/2022 e verbale n. V/10827U/2022;
- II)condanna altresì parte appellante NO RS a rimborsare alla parte convenuta Comune di Pavia(cf. 00296180185 ) le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 362,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, oneri riflessi nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
-III)condanna parte appellante al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato ( €64,5) ex art. art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nei confronti dell'Erario.
Pavia, 10 marzo 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in grado di appello, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1134/2024 promossa da:
LI RS (c.f. [...]) in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Pavia, Via Mascheroni n. 2, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE APPELLANTE contro
CO DI PA (cf. 00296180185 ) elettivamente domiciliato in Pavia,
P.zza del Municipio 2, presso l'Avvocatura Civica, rappresentata e difesa dall'avv. Irene
Nadile giusta delibera di Giunta, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
Per la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pavia n. 52/2024 pubblicata il 23.2.2024 all'esito del giudizio r.g. 2005/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante, in assenza di note, rilevano le conclusioni previamente formulate in foglio di precisazione delle conclusioni;
parte convenuta ha formulato le pagina 1 di 14 proprie conclusioni come da udienza di rimessione in decisione in data 4.3.2024, richiamando il foglio di precisazione delle conclusioni previamente depositato e, in particolare:
per parte appellante NO RS: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 52/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Pavia nel giudizio R.G. 2005/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano “ annullare con ogni conseguenza di legge, il verbale di contestazione
V/10827U/2022 proveniente dal Comune di Pavia Con vittoria di spese diritti ed onorari relativi ad entrambi i giudizi “.
Per parte convenuta Comune di Pavia “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'azione promossa dall'appellante per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
2. In via cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza gravata;
3. Nel merito: - rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata n. 52/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Pavia dott.ssa Garagiola, depositata il 23/02/2024, resa nel procedimento R.G.N. 2005/2022, confermando anche la legittimità dell'azione sanzionatoria comunale in relazione ai verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada n. V/696F/2022 e verbale n. V/10827U/2022; - condannare il sig. RS
NO ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa;
4. In via istruttoria: si chiede di poter depositare in udienza il filmato su idoneo supporto informatico, già depositato in primo grado con il documento 2 mediante
CD, avente formato non supportato dal PCT;
5. In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed oltre agli accessori di legge (oneri riflessi CPDEL: accessori per avvocati dipendenti P.A.) e del contributo unificato.”
pagina 2 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, il sig. NO RS proponeva impugnazione avverso il verbale n. V/10827U del
18.10.2022, con cui era stata comminata sanzione di €309,15 per la violazione dell'art. 126
c.2 del Codice della Strada, e incidentalmente, avverso il verbale n. V/696F/2022, ancora sub iudice, entrambi emanati dal Comune di Pavia, corpo di polizia locale.
A supporto della propria domanda deduceva che: il mancato preventivo esperimento della tutela presso il Prefetto o il Giudice di Pace avverso il verbale non precludeva l'azione innanzi al Tribunale;
il ricorrente era in termini per proporre impugnazione verbale n.
V/696F/2022 su cui si fondava l'obbligo di riferire i dati personali e la patente del presunto autore dell'infrazione; stante la pendenza dei termini era illegittima la sanzione pecuniaria;
la contestazione su cui si fondava il presunto obbligo di comunicazione non era ancora definita;
non vi era prova dell'infrazione, ovvero del mancato rispetto della segnaletica orizzontale in quanto dalle foto della stessa polizia municipale si evinceva il corretto posizionamento del veicolo.
Si costituiva in primo grado il Comune di Pavia, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il conducente dell'autovettura Porsche targata FD812KL aveva commesso la violazione di cui l'art. 146/2° comma del C.d.S. (rif. art. 40 del C.d.S.) in data
12.05.2022 alle ore 09:28 in Pavia, presso l'intersezione semaforica Viale Libertà – Via
Montebello della Battaglia direzione Lungo Ticino Visconti, in quanto in area di intersezione semaforizzata non aveva osservato il comportamento prescritto dalla segnaletica orizzontale tracciata in luogo;
l'infrazione era stata accertata tramite la documentazione video e fotografica registrata dal rilevatore automatico omologato
Redvolution e documentata nel verbale di contestazione;
il sig. NO RS, quale proprietario, era obbligato in solido al conducente;
non erano mai stati comunicati i dati del soggetto che aveva compiuto l'infrazione; l'infrazione era evincibile per tabulas dalla documentazione fotografica;
ai fini dell'obbligo di comunicare i dati era irrilevante la proposizione del ricorso.
pagina 3 di 14 Il Giudice di pace assegnava termine per replica al ricorrente. e , successivamente, per note conclusive.
La causa era quindi istruita con documentazione prodotta dalle parti
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 52/2024 respingeva il ricorso motivando come difettasse prova dell'impugnazione del verbale relativo all'infrazione ex art. 146 C.d.s. e che “ la commissione della violazione risulta ben evidente dalle fotografie allegate dal
Comune Pavia e dalla descrizione della manovra compiuta dal ricorrente che se ne fa nella memoria costitutiva, consistita nell'aggirare la luce semaforica rossa che in quel momento gli proibiva la svolta a sinistra ponendosi sulla corsia di destra (beneficiata di luce verde) per poi eseguire ugualmente la svolta a sinistra”
Avverso tale decisione proponeva impugnazione il sig. RS riproponendo il fatto e il giudizio di primo grado e, nel merito, eccependo, preliminarmente che il Giudice di
Pace non aveva considerato memoria ritualmente depositata in data 20.6.2023, ovvero un mese prima della scadenza e deducendo quali motivi di impugnazione che presupposti in fatto alla base della decisione erano errati in quanto G.d.P. aveva assunto erroneamente che il Ricorrente avesse opposto il verbale V/696F/2022 su cui poggiava la sanzione ex art. 126 bis comma 2 d C.d.s. di cui al verbale V/10827U/2022 oggetto primario del ricorso, ma non aveva prodotto la documentazione a supporto di tale supposta opposizione;
al contrario,
l'illegittimità del successivo verbale V/10287U/2022, scaturiva proprio dalla mancata opposizione al verbale in questione , poiché il dovere di comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s. non era ancora venuto a giuridica esistenza;
non sussistevano i requisiti voluti ex lege affinché il proprietario dell'autoveicolo dovesse comunicare i dati personali del conducente;
tale conclusione era coerente con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in sentenza 27/2005; sul punto oggetto di ricorso non era stata formulata alcuna contestazione da parte del Comune di Pavia, essendosi formata acquiescenza;
formulava istanza per la sospensione della sentenza di primo grado
Si costituiva il Comune di Pavia, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione promossa dall'appellante con atto di citazione e l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza degli elementi minimi dell'atto di appello e, nel merito,
pagina 4 di 14 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il verbale di contestazione n.
V/696F/2022 (prot. 31795/2022) redatto il 14.06.2022 era stato notificato in data
14.07.2022 tramite servizio postale al Sig. RS NO ai sensi dell'art. 196 del C.d.S. in qualità di proprietario/obbligato in solido del succitato veicolo e non era stato opposto nei termini di legge (13/10/2022) con nessuno degli strumenti disciplinati dall'ordinamento, essendo quindi lo stesso passato in giudicato;
la decisione del giudice di primo grado era corretta;
in ogni caso l'infrazione oggetto di accertamento nel verbale 696F era stata compiuta dal conducente della Porsche, come evincibile dalla documentazione in atti;
l'invito alla comunicazione dei dati del conducente era contenuto in maniera chiara ed evidente nel verbale n. V/696F/2022 relativo all'infrazione di cui all'art. 146 comma 2,
C.d.S., atto notificato a mezzo servizio postale in data 14.07.2022; la sanzione ex art. 126 bis C.d.s. era stata correttamente comminata stante la l'omessa comunicazione del nominativo;
in adesione al preferibile e consolidato orientamento giurisprudenziale si trattava di illecito di pericolo e istantaneo;
non sussisteva esigenza di sospensione.
Rigettata l'istanza di sospensione, era disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado Giudice di Pace di Pavia r.g. 2005/2022.
La causa era quindi istruita previa acquisizione del fascicolo di ufficio r.g.
2005/2022 mediante documentazione delle parti;
il giudice assegnava quindi termini ex art. 352 c.p.c. e disponeva rinvio per la rimessione in decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le eccezioni preliminari di parte convenuta e di parte appellante
2. La ricostruzione in fatto e l'infondatezza del motivo di impugnazione circa
l'erroneità dei presupposti in fatto alla base della sentenza
3.L'infondatezza delle ragioni di impugnazioni di diritto dell'appellante
4. Le spese
1.Le eccezioni preliminari di parte convenuta e di parte appellante
Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'azione , come formulate da parte convenuta, sono infondate pagina 5 di 14 In primo luogo, in ordine all'erroneità del rito, si evidenzia come, in ossequio al preferibile e recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “dall'adozione di un rito errato non derivi alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte" (Cass. n. 19136/2005 e, più di recente, Cass.
12567/2021).” (in termini con giurisprudenza citata Cass.11.04.2023, n.9628)
In ragione di quanto esposto, ex se, la scelta di introdurre l'appello con atto di citazione da parte dell'appellante, pur errata essendo anche la fase di appello disciplinata dal rito lavoro ex artt. 2 e 7 d.lgs.
1.9.2011 n. 150, risulta irrilevante in assenza di puntuale deduzione e prova di profili lesivi del contraddittorio o di pregiudizi di contraddittorio da parte della convenuta.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto degli elementi minimi dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c.; segnatamente , l'atto di citazione in appello individua, infatti, i profili in fatto e in diritto asseritamente erronei presenti nella sentenza di primo grado , e i capi della stessa meritevoli di riforma.
Infine, risulta superata, sul piano processuale, l'eccezione di nullità della sentenza per omessa considerazione della memoria conclusionale, come formulata da parte convenuta, atteso che , comunque, tale atto risulta ritualmente prodotto in secondo grado e oggetto di valutazione da parte del presente giudizio.
2. La ricostruzione in fatto e l'infondatezza del motivo di impugnazione circa
l'erroneità dei presupposti in fatto alla base della sentenza
Al fine di una corretta valutazione della prima ragione di impugnazione di parte appellante, basata sull'erroneità dei presupposti di fatto posti alla base della sentenza (sic atto di citazione pag. 7 ) è necessario ripercorrere l'iter fattuale - amministrativo della sanzione (rectius sanzioni)
In primo luogo, costituisce circostanza debitamente documentata, e, invero pacifica, che il Comune di Pavia contestava al sig. NO RS la violazione dell'art. 146/2° comma del d.l.gs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) mediante il pagina 6 di 14 verbale n. V/696F/2022 del 12.5.2022 notificato tramite servizio postale in data
14.07.2022 (data di perfezionamento) ai sensi dell'art. 196 del C.d.S. in qualità di proprietario/obbligato in solido del veicolo.
Parimenti risulta debitamente documentato che al verbale veniva allegato il relativo modulo di invito a comunicare, entro 60 giorni decorrenti dalla notifica, i dati e la patente del conducente autore della violazione al fine della decurtazione dei punti ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. (cfr doc. 2 parte ricorrente primo grado e doc. 4,5,6 fascicolo primo grado Comune e della stessa parte convenuta in secondo grado)
La circostanza della notifica del citato verbale, unitamente al modulo da inviare, non
è mai stata contesta dal ricorrente RS
Sotto ulteriore e connesso profilo, non risulta documentata, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, alcuna impugnazione del citato verbale;
a fortiori, nel presente grado di giudizio, lo stesso appellante ha affermato come il “Ricorrente mai ha dichiarato di avere opposto il verbale V/696F/2022” (sic atto di citazione in appello) , riconoscendo quindi espressamente l'omessa impugnazione nei termini del citato verbale.
I termini per proporre impugnazione del citato verbale, la cui procedura di notifica si perfezionava in data 14.7.2022, scadevano quindi in data 14.10.2022 (termine lungo) per l'impugnativa prefettizia e 14.9.2022 termine breve per l'impugnativa innanzi al Giudice di
Pace , considerando l'intervallo temporale di sospensione feriale
Parimenti pacifica l'omessa comunicazione dei dati richiesti del conducente da parte del proprietario della vettura , sig. RS all'amministrazione comunale nei termini indicati.
Sotto ulteriore e connesso profilo, risulta parimenti debitamente documentato e non contestato che il Comune adottava il verbale n. V/10827U/2022 con cui era sanzionata la violazione dell'art.126 bis C.d.s. , solo in data 18.10.2022 e che tale provvedimento veniva quindi notificato al Sig. RS tramite servizio postale in data 08.11.2022 (termine di perfezionamento) (cfr doc. 1 primo grado dello stesso ricorrente odierno appellante);
pagina 7 di 14 In altri termini , al momento dell'emissione del citato verbale n. V/10827U/2022 era scaduto il termine di sessanta giorni previsto per la comunicazione dei dati, ed e comunque, oltre il termine per l'impugnazione.
Alla luce di quanto esposto, risulta anzitutto infondata la ragione di impugnazione circa l'erroneità dei presupposti in fatto, atteso che , al contrario, il giudice di primo grado, ha fondato la propria decisione, su una corretta ricostruzione delle circostanze oggetto di causa, con particolare riferimento all'adozione dei citati atti amministrativi e al contegno omissivo del sig. Accordi
3.L'infondatezza delle ragioni di impugnazioni di diritto dell'appellante
Parte appellante ha ulteriormente eccepito “l'illegittimità del successivo verbale
V/10287U/2022, stante che il dovere di comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s. non era ancora venuto a giuridica esistenza.”(sic atto di citazione pag. 8 e in senso analogo conclusionale pag. 2 e ss.)
Al fine della valutazione della fondatezza del motivo di impugnazione , occorre preliminarmente un inquadramento giuridico e giurisprudenziale della fattispecie normativa oggetto di controversia
In via generale e in punto di diritto ai sensi dell'art. 126 bis C.d.s.” L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
pagina 8 di 14 contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.”
La citata disposizione normativa è stata oggetto di interpretazioni parzialmente differenti in sede giurisprudenziale;
in ogni caso, stante l'univoco dettato legislativo, viene in rilievo, anzitutto, e in modo univoco, “la necessità di ottemperare all'invito nel termine perentorio assegnato, come impone l'art. 126 bis C.d.S., comunicando i dati personali e della patente e, quindi, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero della patente. “Cass. 20.11.2019, n.30287
In relazione alla decorrenza del citato termine, secondo un primo orientamento, preferibile e maggiormente rigoroso orientamento “Il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia;
nè è previsto che quest'ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito. E in proposito vi è sostanziale continuità anche nel testo della norma come modificato nel 2006: la nuova formulazione stabilisce, infatti, che il termine (innalzato a sessanta giorni) decorre "dalla data di notifica del verbale di contestazione" dell'infrazione presupposta (e dunque non dalla definizione di tale contestazione). Non convince, pertanto, l'affermazione secondo cui la corretta esegesi della norma porterebbe a concludere che "in nessun caso ... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione", fatta da Corte Cost. n, 27 del 2005 nel respingere l'eccezione di incostituzionalità, per violazione dell'art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti
pagina 9 di 14 patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente
(eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 3 Cost.) e ripresa nella sentenza impugnata…. neppure l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall'art. 180
C.d.S., comma 8, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori (cfr.
Cass. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito. “ (in termini con giurisprudenza citata
Cass. 10.11.2010, n.22881)
Ancora recentemente, è stato precisato che “il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito." (cfr. Cass. 15542/2015; Cass. 18027/2018). “In termini Cass. 05.05.2020, n.8479
Tale orientamento è meritevole di adesione, sia in quanto maggiormente aderente all'interpretazione letterale della disposizione normativa, sia perché coerente con il carattere di illecito istantaneo della violazione ex art. 126 bis C.d.s. sia, infine, perché il bene giuridico violato è costituito proprio dal principio di collaborazione del proprietario del veicolo con la pubblica amministrazione.
L'adesione a tale orientamento comporta, anche astrattamente, l'infondatezza delle eccezioni in diritto e il conseguente rigetto della domanda di parte appellante , atteso che tutte le argomentazioni di quest'ultima circa l'insussistenza di un obbligo di comunicazione, stante il mancato carattere definitivo del verbale presupposto, risultano irrilevanti.
A quest'ultimo proposito, si sottolinea infatti che il termine ex art. 126 bis decorre sic et simpliciter dalla comunicazione del verbale di infrazione e dall'invito alla pagina 10 di 14 comunicazione, circostanza pacificamente avvenuta , non essendo idoneo a precludere la sussistenza dell'obbligo la circostanza che non siano spirati i termini per l'impugnazione del verbale o la mancata definizione dell'iter di impugnazione ovvero l'assenza di pagamento.
Il Tribunale non ignora che, recentemente, nella giurisprudenza di Cassazione è emerso ulteriore orientamento, almeno parzialmente difforme.
Secondo tale impostazione “Fondata è la censura, che fa leva sull'art. 126-bis co. 2
c. d. s., ove si dispone che l'organo accertatore debba comunicare la perdita di punteggio all'anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta (oppure ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei correlativi ricorsi). Ciò implica che, indipendentemente dall'invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga tratta ad oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con l'annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Infatti, non si può retribuire la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non sussiste più quest'ultimo. È da dare pertanto continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c. d. s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c. d. s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 01.02.2024, n.3022
Tale seconda impostazione, maggiormente garantista per il conducente e fondata su un'interpretazione sistematica dell'art. 126 bis aderente ai principi elaborati in pagina 11 di 14 giurisprudenza costituzionale, valorizza il rilievo del verbale presupposto e del decorso del termine per l'opposizione.
Pur accedendo a tale seconda impostazione nel caso concreto, , purtuttavia ,
l'appello risulta meritevole di rigetto.
Nella fattispecie in esame, infatti, il verbale di infrazione V/696F/2022, presupposto rispetto al verbale oggetto di impugnazione V10827 e in cui era rilevata l'infrazione ex art. 146 c.2 , pur ritualmente notificato, non era stato in alcun modo oggetto di impugnazione da parte del sig. RS, risultando quindi decorsi i termini;
pertanto, invero neanche astrattamente può predicarsi, nel presente giudizio, il rispetto della definizione dei” procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta “atteso che, per le ragioni sopra esposte, non vi era alcun procedimento di impugnazione instaurato avverso verbale V/696F/2022 nei termini previsti
Sotto ulteriore e connesso profilo, priva di pregio altresì la deduzione circa l'opponibilità dell'Ingiunzione ex art. 205 c.d.s. - che alla data non è ancora stata dalla
P.A. notificata (sic comparsa costituzione e conclusionale pag.3); il citato verbale 696F, infatti, disponeva comunque una sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti di patente ed era atto ex se impugnabile
In definitiva, in ragione di quanto esposto, verbale n. V/10827U/2022 del
18.10.2022 risulta legittimo, stante la pacifica inottemperanza all'obbligo di comunicazione, e le ragioni di impugnazione sono infondate;
l'appello è quindi infondato e la sentenza n. 52/2024 del Giudice di Pace di Pavia viene confermata
Si sottolinea che il merito della violazione contestata con il verbale 696F non è stato oggetto espressamente di motivo di appello;
a fortiori, si evidenzia che la stessa parte appellante, nell'atto di citazione ha espressamente dedotto che, in primo grado, il verbale
è stato contestato in questa sede solo in via incidentale, atteso che questa difesa l'ha introdotto nel presente giudizio ai soli fini di mero tuziorismo difensivo, ovvero ad colorandum, essendo ben conscia che il Giudice, in questa sede, non può pronunciarsi in merito alla bontà o meno dei fatti in esso contestati. Quanto sopra, stante che una simile
pagina 12 di 14 richiesta sarebbe inammissibile, poiché viola quanto disposto dall'art. 203 c.d.s. essendo ormai decorsi i termini per proporre ricorso avverso al succitato verbale…” (sic atto di citazione pag. 3 e 4)
In ogni caso, anche in ragione della domanda incidentale di primo grado formulata da parte ricorrente e delle conclusioni della convenuta, si evidenzia comunque la correttezza e legittimità del. verbale V/696F/2022 e della sanzione comminata per violazione della segnaletica orizzontale stradale ex art. 146 C.d.s.
L'infrazione come dedotta risulta infatti adeguatamente comprovata da documentazione fotografica in atti ovvero da fotogrammi estratti e ripresi da rilevatore automatico omologato Redvolution, in relazione al quale non è stata dedotta né comprovato alcun malfunzionamento (doc. 4 e 5 parte convenuta )
Da tali fotogrammi si evince univocamente che l'intersezione oggetto di causa era suddivisa in due corsie di canalizzazione l'una, di destra, che imponeva l'obbligo di proseguire dritto e/o di svolta a destra, e l'altra, di sinistra impone l'obbligo tassativo di svolta a sinistra;
orbene, il conducente della vettura si immetteva in corsia di destra avente luce verde , e solo successivamente, si spostava sulla corsia di sinistra, non rispettando la segnaletica orizzontale.
4. Le spese
Le spese del presente grado di appello sono addebitate su parte appellante NO
RS in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore inferiore a € 1100 tenuto conto della natura e complessità della causa applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta e minimo decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate , risultando quindi pari a € 362,00 oltre spese generali al 15% oneri riflessi e iva se dovuta
Non sono dovute le spese di primo grado, sia in quanto non oggetto di specifica domanda da parte della convenuta, rectius di specifica impugnazione incidentale, atteso che nella sentenza di primo grado era espressamente disposto “nulla per le spese”, sia in quanto pagina 13 di 14 l'ente, in primo grado, era costituito attraverso un proprio funzionario (Cass. 07.10.2019.,
n.24980)
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante stante l'assenza di dolo e colpa grave da parte dell'appellante, anche considerando i difformi orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati.
Si accerta altresì la sussistenza dei presupposti necessari per il raddoppio del contributo unificato ex art. art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante stante l'integrale rigetto dell'appello, risultando dovuto a carico di NO
RS l'importo aggiuntivo di €64,5 nei confronti dell'Erario
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge perché infondata la domanda formulata da parte appellante NO
RS (c.f. [...]) e, per l'effetto:
a) conferma la sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Pavia n. 52/2024 depositata il 23/02/2024, resa nel procedimento R.G.N. 2005/2022;
b) conferma i verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada n.
V/696F/2022 e verbale n. V/10827U/2022;
- II)condanna altresì parte appellante NO RS a rimborsare alla parte convenuta Comune di Pavia(cf. 00296180185 ) le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 362,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, oneri riflessi nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
-III)condanna parte appellante al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato ( €64,5) ex art. art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nei confronti dell'Erario.
Pavia, 10 marzo 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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