TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa NI d'AD, nell'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3549/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]degli Abruzzi (TE) alla Via Grottaferrata snc, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN RG del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata ad ogni effetto di legge presso il suo studio in Pescara alla Via Cesare Battisti n. 31, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-opponente-
e
con sede legale in Via Alpe Adria 6, 33010 Controparte_1
VA (UD), in nome e per conto di con sede in VA (UD) in Controparte_2
Via Alpe Adria n. 6, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone
- IN , REA UD-351218, quale rappresentante della medesima giusta procura del P.IVA_1 giorno 08.04.2019 registrata il 09.04.2019 (Rep. 54698/18829) in persona dell'Amministratore
Delegato Dott. rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'Avv. Controparte_3
NO SI del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell'Avv.
LL Di IO sito in 64100 Teramo (TE), Viale Mazzini n. 2;
-opposta-
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“A) nel merito in via principale:
- per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza della domanda di pagamento avanzata dall'opposta e per l'effetto rigettare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato;
- rigettare, comunque, tutte le domande, istanze e/o richieste avanzate dalla Banca opposta nella comparsa di costituzione e risposta in quanto del tutto destituite di fondamento e illegittime in fatto e diritto;
B) nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'entità degli interessi a qualunque titolo effettivamente richiesti e percepiti dall'opposta in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se l'opposta ha applicato, nell'ambito del rapporto di leasing di cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto all'opposta/convenuta alcun interesse, imputando l'importo complessivo illegittimamente corrisposto dall'utilizzatrice alla sola quota capitale;
- accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi di mora applicati al rapporto di leasing di cui è causa e, in tal caso, dichiarare non dovuto all'opposta alcun interesse a tale titolo;
- nel caso di ritenuta legittimità degli interessi moratori applicati, accertare e dichiarare se il tasso di mora in parola risulti usurario e, in tal caso, dichiarare non dovuto all'opposta/convenuta alcun interesse a tale titolo;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata relativamente al rapporto di leasing per cui è causa;
D) in via incidentale:
- accertare, “incidenter tantum”, che la garanzia fideiussoria prestata relativamente al rapporto di leasing per cui è causa è stata redatta in conformità, giuste Sentenze di Corte di
Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810/2017 Est. Genovese e Corte di Cassazione
Civile a SS.UU del 30.12.2021 n. 41994/2021 dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della fideiussione in parola nel presente giudizio.
Con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore già dichiaratosi antistatario”.
Per parte opposta:
“ IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- rigettare l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità ex art. 2 della Legge n. 287/1990 in relazione alla fideiussione sottoscritta liberamente e volontariamente dalla Sig.ra
[...]
ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c. in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti Parte_1
i motivi indicati in atti, con tutte le conseguenze di legge;
NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1035/2020, Rg. 2581/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 04 novembre 2020, depositato in cancelleria in data 10 novembre 2020, intimante alla Sig.ra unitamente al Parte_1
Sig. , di corrispondere, in solido tra loro, l'importo di Euro 109.662,84 Parte_2 oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro
406,50 per spese oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare la Sig.ra a corrispondere l'importo di Euro Parte_1
109.662,84 oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via riconvenzionale che preliminare che nel merito, nei confronti della convenuta opposta o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
OGGETTO: contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 ha evocato in giudizio chiedendo la revoca del provvedimento Controparte_1 monitorio n. 1035/2020, che ha intimato all'odierna opponente il pagamento di euro 109.662,84 quale saldo debitore per canoni scaduti, spese insolute ed interessi di mora, relativamente al rapporto di locazione finanziaria n. 710612, già n. 10612/1, sottoscritto in data 24.11.2008.
Nello specifico, la ha dedotto: a) che la fideiussione prestata sarebbe nulla per Parte_1 violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c., non avendo adeguatamente informato i garanti del mutamento delle condizioni economiche del debitore principale;
b) che la suddetta fideiussione sarebbe riproduttiva del cd. schema redatto dall'ABI e, pertanto, sottoscritta in lesione dei dettami di cui all'art. 2 co. 2 l. 287/1990; c) che la documentazione versata in atti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe inidonea a fornire prova della stipula del contratto di locazione finanziaria tra il debitore principale e la società di leasing, né, tantomeno, della debenza delle poste debitorie pretese;
d) che, ad ogni buon conto, dalla pattuizione negoziale non sarebbe possibile evincere il saggio di mora applicato in concreto, con conseguente indeterminatezza della suddetta clausola e possibile applicazione di un tasso di stampo usurario. Si è costituita in giudizio la società opposta, in qualità di procuratrice di quale CP_2 cessionaria del credito di la quale ha chiesto l'integrale rigetto Controparte_4 dell'opposizione, deducendo: 1) che l'odierna opponente avrebbe regolarmente prestato garanzia autonoma a prima richiesta a fronte della stipula del citato contratto di leasing in data 20.11.2008; 2) che, nel corso del rapporto negoziale, l'utilizzatrice si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni;
3) che, di conseguenza, parte creditrice notificava atto stragiudiziale di messa in mora al debitore principale, nonché comunicazione di risoluzione contrattuale per inadempimento e decadenza dal beneficio del termine, alla stessa garante in data 30.11.2015.
Parte opposta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha poi dedotto come l'eccezione di nullità delle clausole poste in violazione della normativa antitrust (per recepimento delle clausole contenute nello schema ABI lesive del principio di concorrenza) sarebbe del tutto generica, non avendo l'opponente nemmeno indicato quali sarebbero le disposizioni lesive in quanto riproduttive del suddetto schema. Non sarebbe, peraltro, possibile scorgere alcuna deduzione circa la sussistenza di una qualsivoglia forma di connessione tra il contratto di fideiussione e l'intesa a monte vietata, e ciò si paleserebbe necessario al fine di dimostrare l'inequivoco collegamento negoziale idoneo a determinare la invalidità dello schema riproduttivo. Parte opposta ha, poi, sottolineato come quella prestata dalla opponente sia una garanzia autonoma qualificabile come contratto autonomo di garanzia (stante la clausola volta a stabilire che fosse onere del garante pagare a prima richiesta e senza eccezione) e come, pertanto, l'opponente non potesse proporre deduzioni fondate sul rapporto fondamentale. Ha, inoltre evidenziato, con riferimento alla violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c., come fosse onere della controparte dimostrare i fatti estintivi della pretesa.
In ultimo ha evidenziato la conformità della documentazione contrattuale versata in atti, dal momento che, in sede di ricorso monitorio, l'odierna opponente avrebbe depositato la prova del titolo (il contratto di leasing e la scrittura contenente la garanzia prestata) oltre che il certificato ex art. 50 TUB attestante il corretto quantum della pretesa dovuta.
Ha poi sottolineato come le censure afferenti alla presunta indeterminatezza ed usurarietà dei tassi pattuiti fossero state articolate in termini eminentemente generici, ed ha chiesto, pertanto, che anche queste fossero rigettate.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile volta a delineare il quantum dovuto a titolo di interessi di mora, a fronte di una sostanziale illeggibilità del contratto di leasing versato in atti dall'opposta ed al conseguente vaglio di indeterminatezza del tasso pattuito.
In sede di comparse conclusionali parte opponente ha eccepito , la carenza di legittimazione della cessionaria per non aver essa provato adeguatamente di essere titolare del credito Controparte_1 vantato, non avendo dato prova né dell'esistenza del contratto di cessione né dell'inclusione del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
*
L'opposizione si manifesta completamente infondata nella maggior parte delle doglianze proposte, essendo, peraltro, assente un'articolazione logica delle censure, enunciate in maniera confusa e disordinata.
L'unica deduzione meritevole di parziale accoglimento è quella afferente all'indeterminatezza dei tassi di mora applicati, e ciò dal momento che il contratto d leasing versato in atti risulta, in parte, illeggibile, in alcune sezioni volte a disciplinare le condizioni economiche in concreto applicate.
Occorre, comunque, procedere con ordine.
Con riferimento all'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., come è evidente da una semplice analisi delle vicende negoziali in esame, trattasi di fattispecie del tutto estranea alla vicenda concreta.
Tale norma disciplina infatti l'ipotesi in cui la fideiussione venga prestata per obbligazioni future
(con determinazione necessaria dell'importo massimo garantito) in cui non è possibile delineare analiticamente ex ante la natura ed il quantum del debito principale garantito e mira a tutelare pro futuro il fideiussore, stabilendo che, qualora l'istituto faccia credito al terzo garantito anche a fronte di un mutamento sostanziale in peius delle condizioni economiche dello stesso, tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, allora il fideiussore è liberato dalle proprie obbligazioni accessorie. La norma cerca di evitare che, nell'articolazione di rapporti destinati a delinearsi ed nel corso del tempo, dopo che il fideiussore abbia prestato garanzia, in assenza della possibilità di determinare ex ante sia il quantum dell'esposizione sia le condizioni economiche future del fideiussore, quella prestata diventi una garanzia del tutto aleatoria, alterando la ratio e lo scopo pratico della stessa fideiussione.
Detto questo, è evidente come nel caso di specie non ricorrano neanche astrattamente i presupposti per invocare tale fattispecie, essendosi al cospetto di garanzia specifica, afferente ad un singolo e determinato rapporto negoziale, non venendo in gioco alcuna obbligazione futura.
A ciò deve aggiungersi che il debitore non ha neanche accennato ai fatti estintivi della pretesa azionata, delineando in che termini l'Istituto cedente avesse fatto credito al debitore principale pur in presenza di condizioni economiche che facessero presupporre la estrema difficoltà di far fronte all'adempimento.
Parte opponente (in qualità di debitore e convenuto sostanziale) avrebbe dovuto fornire quantomeno un principio di prova dei fatti estintivi allegati (ossia il venir meno dell'obbligo di garantire a fronte del mutamento delle condizioni economiche e della mancata comunicazione al fideiussore delle stesse); quest'ultimo, invece, ha solo genericamente e confusamente richiamato tale norma, evocando a supporto giurisprudenza del tutto inconferente.
Deve poi essere rigettata l'eccezione afferente alla nullità del patto recettivo delle clausole illecite contenute nello schema ABI.
Ferma restando la natura parziale, ex art. 1419 c.c., della eventuale nullità delle suddette clausole, anche ove le stesse recepissero pedissequamente quelle illecite dello schema ABI, con la conseguenza che andrebbe dimostrato il criterio sulla scorta del quale la loro invalidità sia in grado di estendersi all'intero negozio di garanzia, la censura va rigettata per molteplici ragioni.
A ben guardare, nel caso di specie, l'opponente non ha neanche menzionato quali siano le disposizioni negoziali sostanzialmente riproduttive dello schema illecito, articolando un'eccezione riportante confusamente giurisprudenza formatasi altrove senza dare atto degli elementi specifici della singola fattispecie concreta.
Al riguardo va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo i precedenti contrasti sorti in giurisprudenza, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel menzionato arresto è stato inoltre chiarito che la disposizione in tema di nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c., comma 1, costituisce espressione di un principio di generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, laddove le singole clausole tacciate di nullità non incidano né sulla struttura complessiva, né sulla causa del contratto, che resta pertanto valido ed efficace nelle altre parti.
Pertanto, resta a carico di chi (nel caso di specie dell'opponente) ha interesse a veder invalidato in toto l'atto negoziale, ovvero l'assetto di interessi con esso programmato, fornire la prova dell'interdipendenza funzionale del resto del contratto dalla clausola o dalla parte di essa nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Nella fattispecie in esame, non è stato affatto dimostrato dalla garante che non avrebbe stipulato il contratto in assenza di dette clausole - fatto questo che risulterebbe in ogni caso oltremodo difficile da configurare sul piano logico, ove si consideri che l'espunzione di tali clausole dal testo contrattuale migliora indubbiamente la posizione contrattuale del fideiussore riducendo i suoi oneri ed obbligazioni nei confronti del creditore , ed atteso dunque il suo interesse alla detta disciplina di maggior favore derivante dalla caducazione di dette clausole.
Allo stesso tempo è evidente anche l'interesse della Banca a tenere in vita l'atto di fideiussione, anche se privato di dette clausole nulle, in quanto comunque tale atto le assicurerebbe una garanzia da parte del fideiussore anche se più attenuata in conseguenza della invalidità delle clausole in oggetto (vedi Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994).
Anche l'eccezione di reviviscenza del meccanismo di cui all'art. 1957 c.c. non può avere alcun margine applicativo, dal momento che, nel caso di specie, si è al cospetto di una garanzia con obbligo di adempiere “a semplice richiesta scritta” del creditore.
Se anche operasse la nullità parziale dell'eventuale disposizione derogativa dell'art. 1957 c.c., non si perverrebbe alla declaratoria di nullità dell'intero negozio.
Indipendentemente dal dibattito circa la natura che la garanzia prestata assume in presenza di detta clausola (e del fatto che possa parlarsi o meno di contratto autonomo di garanzia, stante l'indubbia disarticolazione dell'accessorietà tra essa ed il negozio principale) la presenza di una clausola di tal tipo mira a far sì che l'eventuale applicazione del 1957 c.c. (anche ove lo stesso rivivesse all'esito del vaglio circa la nullità parziale) debba intendersi nel senso che le istanze necessitino di essere coltivate, entro sei mesi, anche per via stragiudiziale.
Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (v. Cass. n. 84/2010). In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene il Tribunale che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Infatti, la Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del
26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
A parere di chi scrive, l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presenti la clausola “senza eccezioni”, come nel caso di specie: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questo giudice che la deroga parziale dell'art. 1957 c.c. in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia, infatti: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509);
Ebbene nel caso di specie è evidente come la scadenza dell'obbligazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termini, sia stata accompagnata dalla richiesta di far fronte all'adempimento di quanto dovuto nei confronti del debitore principale (doc. 8 fasc. monitorio) avendo l'istituto coltivato diligentemente le proprie istanze nei confronti del medesimo.
Anche l'eccezione di nullità parziale, peraltro solo accennata o comunque delineata in termini poco intellegibili, appare del tutto infondata.
In primo luogo, la stessa, come già ribadito, è estremamente generica, non avendo parte opponente neanche menzionato quali siano le clausole riproduttive dello schema, in secondo luogo quella in esame, costituente un'ipotesi di fideiussione specifica, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca D'Italia n.55/2005, che ha dichiarato la contrarietà all'art.2 della Legge
287/1990 degli articoli 2,6 e 8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scota di tale modello contrattuale”. Pertanto, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente nei confronti della società cedente o di altro istituto di credito che – eventualmente attivata ex art.12 L. n. 287/1990
– abbia accertato l'esistenza, all'epoca della fideiussione specifica per cui è causa (2008), di una intesa anticoncorrenziale per l'utilizzo uniforme delle clausole suddette nelle fideiussioni specifiche, in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L.n.287/1990, manca in atti la prova dell'esistenza di una intesa illecita "a monte", riferita in particolare all'utilizzo nelle fideiussioni specifiche della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contestata dalla opponente. Ne deriva che la parte che la invoca non possono limitarsi -come avviene nel caso di specie- ad affermare la nullità integrale o, in subordine, parziale, della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 ma deve allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 l. n. 287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
L'eccezione di “illegittimità” (rectius carenza) della documentazione versata in atti dall'opposta appare eminentemente infondata.
Trattandosi di una domanda (articolata in sede monitoria) volta ad ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione in un contratto di leasing, sulla scorta degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, grava sul creditore dare prova del titolo (correttamente adempiuto, avendo versato in atti sia il contratto principale che le scritture contenenti la prestazione di garanzia) e l'allegazione dell'inadempimento, circostanza avvenuta nel caso di specie, gravando, invece, sul debitore, fornire prova di aver correttamente adempiuto o dando contezza dei fatti modificativi od impeditivi della pretesa.
L'eccezione di usurarietà, inoltre, è articolata in termini estremamente generici ed apodittici e non merita, pertanto, alcun esame. Appare, invece, fondata la deduzione inerente all'indeterminatezza dei tassi applicati, stante la parziale illeggibilità del contratto di locazione finanziaria versato in atti, dal quale non è dato comprendere quale sia stato il tasso di mora applicato al negozio principale;
ne deriva, dunque, che il saggio deve essere rideterminato sulla scorta del parametro legale a suo tempo vigente.
Applicando quanto riscontrato dal CTU, le cui risultanze appaiono coerenti ed immuni da vizi logici, deve accogliersi il calcolo effettuato in relazione all'ipotesi sub. A) dal momento che la base di calcolo per gli interessi di mora non può che comprendere tutte le somme addebitate a titolo di quota capitale, a partire dalla scadenza dell'obbligazione e di decadenza dal beneficio del termine.
Il totale dovuto, pertanto, dalla opponente è pari ad euro 75.636,79, oltre i successivi interessi di mora maturati, pari al tasso legale, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo.
In ultimo, l'eccezione in senso lato di carenza di titolarità attiva, passibile di essere analizzata in quanto questione rilevabile d'ufficio, deve essere rigettata.
Con riferimento alla censura volta ad evidenziare la carenza del titolo sulla scorta del quale CP_2 sarebbe divenuta cessionaria, la stessa è infondata per tabulas, dal momento che è stato
[...] depositato il contratto di cessione del credito intercorso tra e CP_4 CP_2
L'ulteriore eccezione afferente alla mancata prova della ricomprensione della posizione del debitore principale tra quelle oggetto di cessione, articolata comunque in maniera equivoca, è comunque infondata.
Dalla descrizione dei crediti contenuta nell'estratto della Gazzetta Ufficiale relativamente all'operazione in oggetto (che, astrattamente, ha funzione esclusiva di pubblicità dichiarativa ma, in concreto, può fungere da chiaro parametro per individuare quali siano le posizioni oggetto di cessione) non può trarsi alcun dubbio circa la ricomprensione di quella gravata nell'odierno giudizio, all'interno della procedura di cartolarizzazione in esame.
La cessione in blocco, infatti, ricomprendeva tutti i rapporti di leasing (punto ii pag. 2 dell'estratto) sorti nel periodo compreso tra l'8 gennaio 1987 ed il 22 dicembre 2016 (punto iv).
Il contratto posto alla base della garanzia fideiussoria in esame rientra nella categoria tipologica dei rapporti ceduti e nell'arco temporale indicato, non potendosi, dunque, escludere in alcun modo che l'operazione abbia inglobato anche quest'ultimo.
Da ultimo, il doc. 9, versato in atti nel fascicolo monitorio da parte della opposta, contiene un'analitica elencazione dei contratti ceduti, essendo ivi ricompreso quello oggetto della presente controversia
(10612-1).
Le spese di lite gravano sull'opponente soccombente e devono essere parametrate sulla scorta del decisum, dal momento che la pretesa creditoria è stata ridimensionata nei termini indicati in parte motiva e dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della vicenda processuale.
Le spese del CTU devono porsi definitivamente a carico di parte opponente e sono da liquidare come da separato decreto versato in atti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa NI d'AD, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3549/2020:
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 1035/2020 e condanna a corrispondere alla società opposta la Parte_1 somma di euro 75.636,79, oltre interessi maturati successivamente, come delineati in parte motiva;
- condanna a corrispondere alla società opposta le spese di lite che si Parte_1 liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU in capo all'opponente soccombente.
Così deciso in Teramo, 7.10.2025
Il giudice Dott.ssa
NI d'AD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa NI d'AD, nell'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3549/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]degli Abruzzi (TE) alla Via Grottaferrata snc, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN RG del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata ad ogni effetto di legge presso il suo studio in Pescara alla Via Cesare Battisti n. 31, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-opponente-
e
con sede legale in Via Alpe Adria 6, 33010 Controparte_1
VA (UD), in nome e per conto di con sede in VA (UD) in Controparte_2
Via Alpe Adria n. 6, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone
- IN , REA UD-351218, quale rappresentante della medesima giusta procura del P.IVA_1 giorno 08.04.2019 registrata il 09.04.2019 (Rep. 54698/18829) in persona dell'Amministratore
Delegato Dott. rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'Avv. Controparte_3
NO SI del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell'Avv.
LL Di IO sito in 64100 Teramo (TE), Viale Mazzini n. 2;
-opposta-
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“A) nel merito in via principale:
- per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza della domanda di pagamento avanzata dall'opposta e per l'effetto rigettare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato;
- rigettare, comunque, tutte le domande, istanze e/o richieste avanzate dalla Banca opposta nella comparsa di costituzione e risposta in quanto del tutto destituite di fondamento e illegittime in fatto e diritto;
B) nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'entità degli interessi a qualunque titolo effettivamente richiesti e percepiti dall'opposta in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se l'opposta ha applicato, nell'ambito del rapporto di leasing di cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto all'opposta/convenuta alcun interesse, imputando l'importo complessivo illegittimamente corrisposto dall'utilizzatrice alla sola quota capitale;
- accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi di mora applicati al rapporto di leasing di cui è causa e, in tal caso, dichiarare non dovuto all'opposta alcun interesse a tale titolo;
- nel caso di ritenuta legittimità degli interessi moratori applicati, accertare e dichiarare se il tasso di mora in parola risulti usurario e, in tal caso, dichiarare non dovuto all'opposta/convenuta alcun interesse a tale titolo;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata relativamente al rapporto di leasing per cui è causa;
D) in via incidentale:
- accertare, “incidenter tantum”, che la garanzia fideiussoria prestata relativamente al rapporto di leasing per cui è causa è stata redatta in conformità, giuste Sentenze di Corte di
Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810/2017 Est. Genovese e Corte di Cassazione
Civile a SS.UU del 30.12.2021 n. 41994/2021 dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della fideiussione in parola nel presente giudizio.
Con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore già dichiaratosi antistatario”.
Per parte opposta:
“ IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- rigettare l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità ex art. 2 della Legge n. 287/1990 in relazione alla fideiussione sottoscritta liberamente e volontariamente dalla Sig.ra
[...]
ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c. in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti Parte_1
i motivi indicati in atti, con tutte le conseguenze di legge;
NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1035/2020, Rg. 2581/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 04 novembre 2020, depositato in cancelleria in data 10 novembre 2020, intimante alla Sig.ra unitamente al Parte_1
Sig. , di corrispondere, in solido tra loro, l'importo di Euro 109.662,84 Parte_2 oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro
406,50 per spese oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare la Sig.ra a corrispondere l'importo di Euro Parte_1
109.662,84 oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via riconvenzionale che preliminare che nel merito, nei confronti della convenuta opposta o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
OGGETTO: contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 ha evocato in giudizio chiedendo la revoca del provvedimento Controparte_1 monitorio n. 1035/2020, che ha intimato all'odierna opponente il pagamento di euro 109.662,84 quale saldo debitore per canoni scaduti, spese insolute ed interessi di mora, relativamente al rapporto di locazione finanziaria n. 710612, già n. 10612/1, sottoscritto in data 24.11.2008.
Nello specifico, la ha dedotto: a) che la fideiussione prestata sarebbe nulla per Parte_1 violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c., non avendo adeguatamente informato i garanti del mutamento delle condizioni economiche del debitore principale;
b) che la suddetta fideiussione sarebbe riproduttiva del cd. schema redatto dall'ABI e, pertanto, sottoscritta in lesione dei dettami di cui all'art. 2 co. 2 l. 287/1990; c) che la documentazione versata in atti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe inidonea a fornire prova della stipula del contratto di locazione finanziaria tra il debitore principale e la società di leasing, né, tantomeno, della debenza delle poste debitorie pretese;
d) che, ad ogni buon conto, dalla pattuizione negoziale non sarebbe possibile evincere il saggio di mora applicato in concreto, con conseguente indeterminatezza della suddetta clausola e possibile applicazione di un tasso di stampo usurario. Si è costituita in giudizio la società opposta, in qualità di procuratrice di quale CP_2 cessionaria del credito di la quale ha chiesto l'integrale rigetto Controparte_4 dell'opposizione, deducendo: 1) che l'odierna opponente avrebbe regolarmente prestato garanzia autonoma a prima richiesta a fronte della stipula del citato contratto di leasing in data 20.11.2008; 2) che, nel corso del rapporto negoziale, l'utilizzatrice si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni;
3) che, di conseguenza, parte creditrice notificava atto stragiudiziale di messa in mora al debitore principale, nonché comunicazione di risoluzione contrattuale per inadempimento e decadenza dal beneficio del termine, alla stessa garante in data 30.11.2015.
Parte opposta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha poi dedotto come l'eccezione di nullità delle clausole poste in violazione della normativa antitrust (per recepimento delle clausole contenute nello schema ABI lesive del principio di concorrenza) sarebbe del tutto generica, non avendo l'opponente nemmeno indicato quali sarebbero le disposizioni lesive in quanto riproduttive del suddetto schema. Non sarebbe, peraltro, possibile scorgere alcuna deduzione circa la sussistenza di una qualsivoglia forma di connessione tra il contratto di fideiussione e l'intesa a monte vietata, e ciò si paleserebbe necessario al fine di dimostrare l'inequivoco collegamento negoziale idoneo a determinare la invalidità dello schema riproduttivo. Parte opposta ha, poi, sottolineato come quella prestata dalla opponente sia una garanzia autonoma qualificabile come contratto autonomo di garanzia (stante la clausola volta a stabilire che fosse onere del garante pagare a prima richiesta e senza eccezione) e come, pertanto, l'opponente non potesse proporre deduzioni fondate sul rapporto fondamentale. Ha, inoltre evidenziato, con riferimento alla violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c., come fosse onere della controparte dimostrare i fatti estintivi della pretesa.
In ultimo ha evidenziato la conformità della documentazione contrattuale versata in atti, dal momento che, in sede di ricorso monitorio, l'odierna opponente avrebbe depositato la prova del titolo (il contratto di leasing e la scrittura contenente la garanzia prestata) oltre che il certificato ex art. 50 TUB attestante il corretto quantum della pretesa dovuta.
Ha poi sottolineato come le censure afferenti alla presunta indeterminatezza ed usurarietà dei tassi pattuiti fossero state articolate in termini eminentemente generici, ed ha chiesto, pertanto, che anche queste fossero rigettate.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile volta a delineare il quantum dovuto a titolo di interessi di mora, a fronte di una sostanziale illeggibilità del contratto di leasing versato in atti dall'opposta ed al conseguente vaglio di indeterminatezza del tasso pattuito.
In sede di comparse conclusionali parte opponente ha eccepito , la carenza di legittimazione della cessionaria per non aver essa provato adeguatamente di essere titolare del credito Controparte_1 vantato, non avendo dato prova né dell'esistenza del contratto di cessione né dell'inclusione del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
*
L'opposizione si manifesta completamente infondata nella maggior parte delle doglianze proposte, essendo, peraltro, assente un'articolazione logica delle censure, enunciate in maniera confusa e disordinata.
L'unica deduzione meritevole di parziale accoglimento è quella afferente all'indeterminatezza dei tassi di mora applicati, e ciò dal momento che il contratto d leasing versato in atti risulta, in parte, illeggibile, in alcune sezioni volte a disciplinare le condizioni economiche in concreto applicate.
Occorre, comunque, procedere con ordine.
Con riferimento all'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., come è evidente da una semplice analisi delle vicende negoziali in esame, trattasi di fattispecie del tutto estranea alla vicenda concreta.
Tale norma disciplina infatti l'ipotesi in cui la fideiussione venga prestata per obbligazioni future
(con determinazione necessaria dell'importo massimo garantito) in cui non è possibile delineare analiticamente ex ante la natura ed il quantum del debito principale garantito e mira a tutelare pro futuro il fideiussore, stabilendo che, qualora l'istituto faccia credito al terzo garantito anche a fronte di un mutamento sostanziale in peius delle condizioni economiche dello stesso, tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, allora il fideiussore è liberato dalle proprie obbligazioni accessorie. La norma cerca di evitare che, nell'articolazione di rapporti destinati a delinearsi ed nel corso del tempo, dopo che il fideiussore abbia prestato garanzia, in assenza della possibilità di determinare ex ante sia il quantum dell'esposizione sia le condizioni economiche future del fideiussore, quella prestata diventi una garanzia del tutto aleatoria, alterando la ratio e lo scopo pratico della stessa fideiussione.
Detto questo, è evidente come nel caso di specie non ricorrano neanche astrattamente i presupposti per invocare tale fattispecie, essendosi al cospetto di garanzia specifica, afferente ad un singolo e determinato rapporto negoziale, non venendo in gioco alcuna obbligazione futura.
A ciò deve aggiungersi che il debitore non ha neanche accennato ai fatti estintivi della pretesa azionata, delineando in che termini l'Istituto cedente avesse fatto credito al debitore principale pur in presenza di condizioni economiche che facessero presupporre la estrema difficoltà di far fronte all'adempimento.
Parte opponente (in qualità di debitore e convenuto sostanziale) avrebbe dovuto fornire quantomeno un principio di prova dei fatti estintivi allegati (ossia il venir meno dell'obbligo di garantire a fronte del mutamento delle condizioni economiche e della mancata comunicazione al fideiussore delle stesse); quest'ultimo, invece, ha solo genericamente e confusamente richiamato tale norma, evocando a supporto giurisprudenza del tutto inconferente.
Deve poi essere rigettata l'eccezione afferente alla nullità del patto recettivo delle clausole illecite contenute nello schema ABI.
Ferma restando la natura parziale, ex art. 1419 c.c., della eventuale nullità delle suddette clausole, anche ove le stesse recepissero pedissequamente quelle illecite dello schema ABI, con la conseguenza che andrebbe dimostrato il criterio sulla scorta del quale la loro invalidità sia in grado di estendersi all'intero negozio di garanzia, la censura va rigettata per molteplici ragioni.
A ben guardare, nel caso di specie, l'opponente non ha neanche menzionato quali siano le disposizioni negoziali sostanzialmente riproduttive dello schema illecito, articolando un'eccezione riportante confusamente giurisprudenza formatasi altrove senza dare atto degli elementi specifici della singola fattispecie concreta.
Al riguardo va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo i precedenti contrasti sorti in giurisprudenza, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel menzionato arresto è stato inoltre chiarito che la disposizione in tema di nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c., comma 1, costituisce espressione di un principio di generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, laddove le singole clausole tacciate di nullità non incidano né sulla struttura complessiva, né sulla causa del contratto, che resta pertanto valido ed efficace nelle altre parti.
Pertanto, resta a carico di chi (nel caso di specie dell'opponente) ha interesse a veder invalidato in toto l'atto negoziale, ovvero l'assetto di interessi con esso programmato, fornire la prova dell'interdipendenza funzionale del resto del contratto dalla clausola o dalla parte di essa nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Nella fattispecie in esame, non è stato affatto dimostrato dalla garante che non avrebbe stipulato il contratto in assenza di dette clausole - fatto questo che risulterebbe in ogni caso oltremodo difficile da configurare sul piano logico, ove si consideri che l'espunzione di tali clausole dal testo contrattuale migliora indubbiamente la posizione contrattuale del fideiussore riducendo i suoi oneri ed obbligazioni nei confronti del creditore , ed atteso dunque il suo interesse alla detta disciplina di maggior favore derivante dalla caducazione di dette clausole.
Allo stesso tempo è evidente anche l'interesse della Banca a tenere in vita l'atto di fideiussione, anche se privato di dette clausole nulle, in quanto comunque tale atto le assicurerebbe una garanzia da parte del fideiussore anche se più attenuata in conseguenza della invalidità delle clausole in oggetto (vedi Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994).
Anche l'eccezione di reviviscenza del meccanismo di cui all'art. 1957 c.c. non può avere alcun margine applicativo, dal momento che, nel caso di specie, si è al cospetto di una garanzia con obbligo di adempiere “a semplice richiesta scritta” del creditore.
Se anche operasse la nullità parziale dell'eventuale disposizione derogativa dell'art. 1957 c.c., non si perverrebbe alla declaratoria di nullità dell'intero negozio.
Indipendentemente dal dibattito circa la natura che la garanzia prestata assume in presenza di detta clausola (e del fatto che possa parlarsi o meno di contratto autonomo di garanzia, stante l'indubbia disarticolazione dell'accessorietà tra essa ed il negozio principale) la presenza di una clausola di tal tipo mira a far sì che l'eventuale applicazione del 1957 c.c. (anche ove lo stesso rivivesse all'esito del vaglio circa la nullità parziale) debba intendersi nel senso che le istanze necessitino di essere coltivate, entro sei mesi, anche per via stragiudiziale.
Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (v. Cass. n. 84/2010). In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene il Tribunale che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Infatti, la Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del
26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
A parere di chi scrive, l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presenti la clausola “senza eccezioni”, come nel caso di specie: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questo giudice che la deroga parziale dell'art. 1957 c.c. in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia, infatti: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509);
Ebbene nel caso di specie è evidente come la scadenza dell'obbligazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termini, sia stata accompagnata dalla richiesta di far fronte all'adempimento di quanto dovuto nei confronti del debitore principale (doc. 8 fasc. monitorio) avendo l'istituto coltivato diligentemente le proprie istanze nei confronti del medesimo.
Anche l'eccezione di nullità parziale, peraltro solo accennata o comunque delineata in termini poco intellegibili, appare del tutto infondata.
In primo luogo, la stessa, come già ribadito, è estremamente generica, non avendo parte opponente neanche menzionato quali siano le clausole riproduttive dello schema, in secondo luogo quella in esame, costituente un'ipotesi di fideiussione specifica, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca D'Italia n.55/2005, che ha dichiarato la contrarietà all'art.2 della Legge
287/1990 degli articoli 2,6 e 8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scota di tale modello contrattuale”. Pertanto, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente nei confronti della società cedente o di altro istituto di credito che – eventualmente attivata ex art.12 L. n. 287/1990
– abbia accertato l'esistenza, all'epoca della fideiussione specifica per cui è causa (2008), di una intesa anticoncorrenziale per l'utilizzo uniforme delle clausole suddette nelle fideiussioni specifiche, in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L.n.287/1990, manca in atti la prova dell'esistenza di una intesa illecita "a monte", riferita in particolare all'utilizzo nelle fideiussioni specifiche della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contestata dalla opponente. Ne deriva che la parte che la invoca non possono limitarsi -come avviene nel caso di specie- ad affermare la nullità integrale o, in subordine, parziale, della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 ma deve allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 l. n. 287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
L'eccezione di “illegittimità” (rectius carenza) della documentazione versata in atti dall'opposta appare eminentemente infondata.
Trattandosi di una domanda (articolata in sede monitoria) volta ad ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione in un contratto di leasing, sulla scorta degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, grava sul creditore dare prova del titolo (correttamente adempiuto, avendo versato in atti sia il contratto principale che le scritture contenenti la prestazione di garanzia) e l'allegazione dell'inadempimento, circostanza avvenuta nel caso di specie, gravando, invece, sul debitore, fornire prova di aver correttamente adempiuto o dando contezza dei fatti modificativi od impeditivi della pretesa.
L'eccezione di usurarietà, inoltre, è articolata in termini estremamente generici ed apodittici e non merita, pertanto, alcun esame. Appare, invece, fondata la deduzione inerente all'indeterminatezza dei tassi applicati, stante la parziale illeggibilità del contratto di locazione finanziaria versato in atti, dal quale non è dato comprendere quale sia stato il tasso di mora applicato al negozio principale;
ne deriva, dunque, che il saggio deve essere rideterminato sulla scorta del parametro legale a suo tempo vigente.
Applicando quanto riscontrato dal CTU, le cui risultanze appaiono coerenti ed immuni da vizi logici, deve accogliersi il calcolo effettuato in relazione all'ipotesi sub. A) dal momento che la base di calcolo per gli interessi di mora non può che comprendere tutte le somme addebitate a titolo di quota capitale, a partire dalla scadenza dell'obbligazione e di decadenza dal beneficio del termine.
Il totale dovuto, pertanto, dalla opponente è pari ad euro 75.636,79, oltre i successivi interessi di mora maturati, pari al tasso legale, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo.
In ultimo, l'eccezione in senso lato di carenza di titolarità attiva, passibile di essere analizzata in quanto questione rilevabile d'ufficio, deve essere rigettata.
Con riferimento alla censura volta ad evidenziare la carenza del titolo sulla scorta del quale CP_2 sarebbe divenuta cessionaria, la stessa è infondata per tabulas, dal momento che è stato
[...] depositato il contratto di cessione del credito intercorso tra e CP_4 CP_2
L'ulteriore eccezione afferente alla mancata prova della ricomprensione della posizione del debitore principale tra quelle oggetto di cessione, articolata comunque in maniera equivoca, è comunque infondata.
Dalla descrizione dei crediti contenuta nell'estratto della Gazzetta Ufficiale relativamente all'operazione in oggetto (che, astrattamente, ha funzione esclusiva di pubblicità dichiarativa ma, in concreto, può fungere da chiaro parametro per individuare quali siano le posizioni oggetto di cessione) non può trarsi alcun dubbio circa la ricomprensione di quella gravata nell'odierno giudizio, all'interno della procedura di cartolarizzazione in esame.
La cessione in blocco, infatti, ricomprendeva tutti i rapporti di leasing (punto ii pag. 2 dell'estratto) sorti nel periodo compreso tra l'8 gennaio 1987 ed il 22 dicembre 2016 (punto iv).
Il contratto posto alla base della garanzia fideiussoria in esame rientra nella categoria tipologica dei rapporti ceduti e nell'arco temporale indicato, non potendosi, dunque, escludere in alcun modo che l'operazione abbia inglobato anche quest'ultimo.
Da ultimo, il doc. 9, versato in atti nel fascicolo monitorio da parte della opposta, contiene un'analitica elencazione dei contratti ceduti, essendo ivi ricompreso quello oggetto della presente controversia
(10612-1).
Le spese di lite gravano sull'opponente soccombente e devono essere parametrate sulla scorta del decisum, dal momento che la pretesa creditoria è stata ridimensionata nei termini indicati in parte motiva e dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della vicenda processuale.
Le spese del CTU devono porsi definitivamente a carico di parte opponente e sono da liquidare come da separato decreto versato in atti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa NI d'AD, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3549/2020:
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 1035/2020 e condanna a corrispondere alla società opposta la Parte_1 somma di euro 75.636,79, oltre interessi maturati successivamente, come delineati in parte motiva;
- condanna a corrispondere alla società opposta le spese di lite che si Parte_1 liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU in capo all'opponente soccombente.
Così deciso in Teramo, 7.10.2025
Il giudice Dott.ssa
NI d'AD