Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 329/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
1/10/24
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Foglia e dall'avv. Francesco Coruzzi ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Parma, Via Rondani 4 come da mandato in atti
– appellante –
contro rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cavandoli Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Via G. Verdi
21 - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Parma n. 1116/22 emessa il
4.2.22 e pubblicata il 3.10.22.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei
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letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorreva avanti al Tribunale di Parma contro per Pt_1 CP_1 sentirla condannare al pagamento della somma di euro 27.837,63 oltre interessi, quale saldo del corrispettivo dovuto a fronte delle prestazioni indicate nelle fatture allegate all'atto introduttivo.
Per sua stessa ammissione “il credito complessivamente vantato dall'odierna ricorrente era stato in allora convenuto inter partes che fosse estinto mediante dazione in pagamento di materiale commercializzato da sennonché quest'ultima, dopo Controparte_1 aver effettuato forniture di detto materiale, ex abrupto si rendeva inadempiente in ordine alle predette obbligazioni, non eseguendone, come pattuito, ulteriori fino alla definitiva estinzione delle stesse” (pag.
1 ricorso), a niente valendo un sollecito inviato il 10 ottobre 2014 dal legale fiduciario della ricorrente.
Si costituiva in giudizio la resistente evidenziando di aver provveduto alla puntuale consegna dei materiali ordinati dalla ricorrente e che, stante il mancato invio di nuovi ordini da parte della stessa, la quale poi si sarebbe anche resa irreperibile, le era stato impedito di ottemperare all'obbligo e, pertanto, non poteva ritenersi inadempiente. Vi sarebbe invece inadempimento della ricorrente non avendo rispettato le regole della correttezza negoziale al fine di poter eseguire la prestazione e liberarsi dall'obbligazione assunte;
in aggiunta vi sarebbe un proprio credito di euro 7.908,16. Concludeva chiedendo quindi la reiezione della domanda.
Il Tribunale istruiva la causa e, all'esito, accertava che non CP_1 poteva dichiararsi inadempiente e, pertanto, respingeva la domanda.
Secondo il tribunale la circostanza prospettata dalla convenuta secondo la quale la fornitura dei materiali sarebbe avvenuta previa emissione di specifici ordini da parte della e che quest'ultima si era resa Pt_1 irreperibile, non era stata contestata da quest'ultima e, pertanto, doveva ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Non avendo allegato documenti, o comunque provato, di aver Pt_1 chiesto la fornitura di ulteriori materiali, Non poteva ritenersi CP_1 inadempiente;
oltretutto la lettera datata 10 ottobre 2014 non conteneva alcun riferimento ad assunti inadempimenti rispetto all'accordo di consegna dei materiali, dei quali non vi è neppure accenno (doc.35 fascicolo primo grado appellante), ma esclusivamente richiesta di pagamento. Inquadrava quindi la fattispecie nell'istituto della datio in solutum o prestazione in luogo dell'adempimento disciplinata dall'art. 1197 c.c., norma prevedente la possibilità di accordo tra creditore e
Pagina 2 di 5 debitore affinché quest'ultimo adempia la propria obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta. Conseguentemente non ricorrendo l'inadempimento da parte della società convenuta all'obbligo pattuito di consegna dei propri materiali in luogo del pagamento del corrispettivo, respingeva la domanda e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio la appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 1.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante non svolge specifiche censure ma svolge “motivi di appello” (pag. 7- 10) e una sorta di “riassunto”, molto utile a ben definire le doglianze, di quanto precedentemente scritto (pag. 10-11). Lamenta ingiustificata inversione dell'onere probatorio dal momento che l'onere della prova dell'adempimento sarebbe spettato alla ed CP_1 inoltre, contrariamente a quanto accertato dal tribunale, nella prima memoria ex art. 183,VI c.p.c., avrebbe contestato quanto Pt_1 affermato dalla “in punto alle modalità di adempimento delle CP_1 prestazioni oggetto di datio in solutum” (pag. 8 appello), perché non vi era stato accordo tra le parti in merito al “ preteso “onere” di assoluta esclusiva iniziativa in capo a (pag. 8 appello); non avendo Pt_1 fatto formale offerta di consegna dei beni dovrebbe CP_1 considerarsi inadempiente. Inoltre non vi sarebbe inesigibilità della prestazione pecuniaria, in luogo di quella in natura, poiché si tratterebbe di un contratto reale la cui funzione solutoria e il correlativo effetto estintivo dell'obbligazione originaria, coinciderebbe con la datazione della cosa: non avendo consegnato i beni, neppure svolgendo offerta formale, doveva CP_1 considerarsi inadempiente e, conseguentemente, tenuta al pagamento della somma.
Si sarebbe potuta comunque liberare dall'obbligazione consegnando
“uguali quantitativi di ferro, rispetto a quelli consegnati in passato all'avente diritto” (pag. 9 appello). Dalla missiva prodotta dalla resistente emergerebbe che l'accordo intercorso con l'appellante andasse configurato quale compensazione tra i crediti delle parti, e di contro crediti nei riguardi della Pt_1 sarebbero stati generati da successive forniture di materiale ferroso, da eseguirsi ad opera di quest'ultima: da ciò deriverebbe l'onere appunto di in tema di adempimento. CP_1
L'appello è infondato.
Dalla lettura della memoria ex art. 183,VI n. 1 c.p.c. ben emerge che non vi sia alcuna contestazione specifica su quanto accertato dal tribunale ovverosia “che le parti avevano convenuto che la fornitura dei materiali sarebbe avvenuta previa emissione di specifici ordini da parte di
e ciò anche in quanto non Parte_1 Parte_1 Controparte_1 avrebbe potuto provvedere alla consegna di materiali in assenza di precise indicazioni nelle commesse” (pag. 3 sentenza che sintetizza
Pagina 3 di 5 quanto eccepito a pag. 2 della comparsa di Costituzione e risposta del resistente nel giudizio di primo grado). Ma ciò appare comunque anche logico sulla base di semplici presunzioni dal momento che, in alcun modo, è possibile ipotizzare una qualsiasi forma di consegna, neppure formale, di beni non identificabili perché non indicati dal committente, non potendo certo condividersi la tesi dell'appellante secondo cui si sarebbe potuto consegnare, o offrire di consegnare, “uguali quantitativi di ferro, rispetto a quelli consegnati in passato all'avente diritto”, posto che ciò potrebbe essere stato non di gradimento della Pt_1
Ancora più chiaro quanto emerge dalla pec del 29 ottobre 2014 in risposta a quella dell'avvocato Coruzzi, in cui esplicitamente CP_1 non solo puntualizza l'esatta quantificazione dell'importo dovuto, diverso da quello richiesto, ma intende rimarcare “ che i pagamenti nei confronti della ditta erano stati convenuti “per compensazione sino a Pt_1 totale pagamento avvenuto” (cfr. documento allegato al fascicolo di primo grado della parte appellata), manifestando quindi la volontà di adempimento (consegna beni ma non pagamento somme) come concordata tra le parti. Concludendo quindi non vi è, come già accertato dal Tribunale, alcun inadempimento di alla propria obbligazione e, pertanto, CP_1
l'appello deve essere respinto. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della minima attività istruttoria espletata e del valore della controversia vicino ai minimi dello scaglione di riferimento. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1116/22 emessa il 4.2.22 e pubblicata il 3.10.22.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.25
Pagina 4 di 5 IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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