Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
5304/2024 r.g.
Ilg.d.
sciogliendo la riserva e pronunciando fuori udienza;
premesso che:
con ricorso ex art.669 ter c.p.c. e 670 n.1 c.p.c. CP 1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori PEsona 1 e PEsona 2 ha chiesto autorizzare in danno di E_ e CO il sequestro giudiziario di un fabbricato sito in Pulsano al Viale Canne, Piano T – Zona 1, Cat. A/3, Classe-
03 - fg. 14, p.lla 433, sub 1; di un fabbricato sito in Pulsano al Viale Canne, Piano T, Zona
-1, Cat. A/3, Classe 03 – fg. 14, p.lla 433, sub 2; di un fabbricato sito in Pulsano (TA) al Viale
Canne, Piano 1° - Zona 1, Cat. A/3, Classe 03 - fg. 14, p.lla 433, sub 3; di un fabbricato sito in Pulsano (TA) al Viale Canne, Piano 1° - Zona 1, Cat. A/3, Classe 03 – fg. 14, p.lla
-
433, sub 4; di un fabbricato sito in Pulsano al Viale Umberto I n. 167, Piano T-S1 – Zona 1,
Cat A/7, Classe 02 – fg. 4, p.lla 243, sub 1; di un fabbricato sito in San GI NI (TA)
-
alla Via Lecce n. 40, Piano 2° - Zona 1, Cat. A/4, Classe 4 – fg. 11, p.lla 197, sub 5; di un-
fabbricato sito in San GI NI alla Via Lecce n. 40, Piano 2° - Zona 1, Cat. A/4,
Classe 04 – fg. 11, p.lla 197, sub 6;di un vigneto sito in Pulsano – in catasto al fg. 14, p.lla-
114; di un fondo seminativo sito in Pulsano
- in catasto al fg. 17, p.lla 204, tutti intestati quale proprietaria;
attualmente a E_
-ha dedotto a sostegno la ricorrente: che gli immobili erano oggetto della successione ereditaria apertasi il 20-2-2021 in Pulsano di AM RO, rispettivamente coniuge di
PEsona 2 e padre di E_ nonno di PEsona 1 e coniuge della ricorrente,deceduto in Bari il 17-4-2024; che con PEsona 3
testamento olografo in data 10-1-2021 ad apparente sottoscrizione di AM RO,
pubblicato il 25-5-2021 con verbale del notaio PEsona 4 n.1070 rep. e 936 fasc., il de cuius aveva disposto dei propri beni mobili ed immobili in favore della sola moglie CP 2
'come desumibile da dal de cuius, ma verosimilmente dalla stessa E_
consulenza grafologica tecnica di parte a firma della dott.ssa PE 5 che la ricorrente ha prodotto;
che comunque la formazione e l'utilizzo consapevole di una scheda testamentaria apocrifa da parte delle resistenti comportava la loro indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 n.6 c.civ. ; che anche ove il testamento fosse stato accertato come autentico,
doveva considerarsi nullo od annullabile per effetto della completa pretermissione di ed ora dei suoi figli successori per rappresentazione,che dava dirittoPEsona 3
ai ricorrenti di richiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva;
che l'eventuale divisione compiuta dal testatore doveva considerarsi nulla ex art.735
c.civ. in quanto aveva escluso il figlio legittimario;
che comunque anche in ipotesi di mancato riconoscimento di sua nullità, la disposizione testamentaria doveva considerarsi nulla per errore sul motivo determinante, risultando questo dal testamento nell'espressione
"sono sicuro che CP 4 ed CP_3 sono d'accordo con questa mia decisione" ed essendo integrato dalla falsa convinzione del consenso dei figli a quella attribuzione esclusiva in favore della genitrice;
- che è intento degli istanti promuovere giudizio di merito volto: ad accertare la nullità del testamento olografo per il suo carattere apocrifo e l'indegnità a succedere di CP 2
[...] quale autrice materiale del falso testamento e di CO che se ne
era servita nella consapevolezza della falsità; in subordine volto ad accertare la nullità della divisione ereditaria - in quanto violativa della quota di legittima spettante a Persona 3
e PE_1 quali suoi eredi per rappresentazione - ed
[...] ed ora a PEsona 2
ottenere la riduzione delle disposizioni lesive in favore di E_ ; oppure ancora
PEsona 2volto ad attribuire titolarità nella quota di legge a e PE 1 sull'eredità di
AM RO, o in estremo subordine volto ad accertare l'annullabilità dello stesso testamento per errore sul motivo, con diritto alla riduzione delle disposizioni lesive in favore di Controparte 2 ed attribuzione della titolarità nella quota di legge a PEsona 2
[...] e PE 1 sull'eredità di AM RO;
-che vi sarebbe pertanto controversia in ordine alla proprietà ed al possesso di quei cespiti ed opportunità di concessione del sequestro giudiziario, sussistendo il fondato timore di totale alienazione dei beni ereditari, essendo già in atto la vendita del terreno seminativo in
Pulsano per somma inadeguata;
inoltre sussisterebbe il fondato timore di deprezzamento dei beni per effetto della loro concessione in garanzia di prestiti, oppure della loro sottoposizione a garanzia erariale nel caso di mancato pagamento di tributi;
che parimenti nelle more del giudizio potrebbero essere apportate agli immobili modifiche sostanziali che ne pregiudicherebbero la corretta conservazione, anche in violazione della normativa edilizia, con assoggettamento a sanzioni per abusi edilizi realizzati dall'odierna proprietaria che potrebbero giungere anche alla demolizione dei fabbricati;
ritenuto: che E_ si è costituita deducendo: che il testamento non era stato redatto di pugno da parte di AM RO giacchè il de cuius, ormai malato da oltre venticinque anni, aveva incaricato di raccogliere le sue ultima volontà essa resistente, dicendo che avrebbe poi provveduto a sottoscriverne il testo, ed ignorando il fatto che per la validità
dell'atto sarebbe occorsa la redazione in ogni sua parte ad opera del testatore;
che ella, in assoluta buona fede, aveva fatto ciò che il coniuge le aveva chiesto, senza però firmare la scheda testamentaria che invece era stata sottoscritta dal marito;
che quindi dopo il suo decesso non avendo dubbi sulla veridicità e validità aveva recato il testamento dal notaio
CO ; che per la sua pubblicazione, facendosi accompagnare dalla figlia comunque, prendendo atto della invalidità, ella non aveva intenzione di avvalersi dell'atto di ultima volontà; che non vi erano a suo carico i presupposti dell'indegnità a succedere avendo ella agito nel rispetto della volontà del de cuius;
che era comunque carente il periculum in mora non essendovi intento concreto di modifica o pericolo di perimento dei beni ricaduti in successione;
che i nipoti PE 2 e PE 1 non erano succeduti per rappresentazione del padre, perché questi era preventivamente divenuto erede di
AM RO, sicchè essi erano eredi del genitore insieme alla madre CP 1
anche per i beni facenti parte dell'asse ereditario di AM RO e pervenuti al figlio;
che si è costituita CO eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stata designata quale erede dal padre ed aggiungendo in ogni caso che non era a conoscenza dei diritti che le spettavano quale legittimaria e che comunque avrebbe fatto valere;
ha concluso pertanto per la declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva o inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese di lite.
rilevato preliminarmente:
-che non vi è difetto di legittimazione passiva di CO avendo i ricorrenti
dedotto di voler proporre giudizio di merito anche nei suoi confronti per sentire accertare l'invalidità del testamento a causa della sua non autografia e la conseguente indegnità a succedere non solo di indicata quale redattrice del testamento in E_
questione, ma anche di per avere fatto scientemente uso di un CO
testamento falso ai sensi dell'art.463 n.6 c.civ.; l'interesse alla proposizione della domanda cautelare anche nei confronti di CO nasce dalla sua qualità potenziale di chiamata all'eredità paterna per vocazione legittima nella ipotesi in cui sia accertata la invalidità del testamento olografo, come si intende fare nel promuovendo giudizio di merito;
-che il sequestro giudiziario ex art. 670 n.1 c.p.c. quale misura cautelare strumentale rispetto alle domande formulate in sede di merito, è volto ad assicurare la fruttuosità dell'esecuzione coattiva per consegna o rilascio del bene che ne è oggetto, e di cui sia controversa la proprietà o il possesso, garantendo la conservazione del medesimo nelle more dell'emanazione della decisione di merito e della sua esecuzione (v.Cass. 23-11-1991
n.12595); che nella specie sono controverse la proprietà ed il possesso dei beni immobili ricaduti nella successione di AM RO, avendo i ricorrenti manifestato la volontà di promuovere domande di merito che comporterebbero accertamento della non spettanza,quanto meno esclusiva, di quei cespiti alla sola ed il richiesto accertamentoE_
dell'indegnità a succedere della stessa e della figlia CO (indegnità i cui presupposti sono però in contestazione, avendo ammesso le resistenti la non olografia del testamento, ma dichiarato che esso corrispondeva alla effettiva volontà de de cuius ed era stato sottoscritto da quest'ultimo);
che sotto il profilo del periculum in mora ai fini dell'ammissibilità della pronuncia di sequestro giudiziario occorre che la parte che ne faccia richiesta dia dimostrazione, sia pure nei limiti della cognizione sommaria, del fondato pericolo di apprezzabile deterioramento o deprezzamento del bene preteso in restituzione (v. Trib. Taranto 20-10-1995 in Giur.lt, 1996
1,2,340), il quale giustifichi, nelle more del giudizio di merito, la opportunità di affidarne la conservazione o la gestione ad un custode;
che nella specie non è stata offerta dimostrazione alcuna, sia pure per indizi, del pericolo concreto di un utilizzo significativamente dannoso degli immobili oggetto di successione, nè
ai fini della sussistenza di quello rileva l'affermato intento di porlo in vendita o darlo in garanzia a terzi, il quale trova sufficiente cautela nella trascrizione della domanda giudiziale anche di impugnazione del testamento, riduzione e/o divisione ereditaria, che rende opponibili gli esiti del processo a chi trascriva successivamente il proprio titolo di acquisto;
che neppure rileva ai fini della concessione del provvedimento richiesto l'astratto pericolo di dispersione dei canoni in denaro nell'ipotesi in cui il cespite venga ceduto in locazione,
giacchè in caso di fondatezza della pretesa restitutoria della ricorrente e contemporanea dispersione dei canoni pagati, insorgerebbe un credito di natura pecuniaria rispetto al quale sarebbero attivabili diversi rimedi cautelari, in caso di pericolo di dispersione o insufficienza della garanzia patrimoniale generica offerta dai potenziali debitori;
che a giustificare la pronuncia della misura cautelare sotto il profilo in esame non può
bastare, per altro verso, l'allegata illegittimità della attuale detenzione dell'immobile da parte della resistente (non avendo il sequestro giudiziario immediate finalitàE_
recuperatorie, ben potendo essere nominato quale custode anche un terzo estraneo alla controversia), nè il pericolo meramente astratto e non desumibile da circostanze obiettive e concrete, di una possibile inadeguata conservazione del compendio,non desumendosi altrimenti il requisito dell'opportunità nella custodia", finalizzata al successivo rilascio, che verrebbe svuotato di pratico significato;
che pertanto la richiesta di sequestro giudiziario non può essere accolta già sotto il profilo di carenza del periculum in mora, rimanendo assorbito il profilo del fumus boni juris;
che la particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di questo procedimento;
P.T.M.
'in proprio e quale rigetta la richiesta di sequestro giudiziario formulata da CP 1
PEsona 1 e da PEsona 2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
'[...] nei confronti di E_ e CO
compensa le spese di procedura tra le parti.
Taranto, 21-3-2025 g.d. (dott. Marcello Maggi)