Art. 19.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364 , o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta. ((3)) Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la legge 31 luglio 1975, n. 364 , continua a corrispondersi l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all' articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160 , o altro
analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.
Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione
generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.
Nei casi di concorso di piu' pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con piu' titolari.(1)
-------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (con l'art. 14, comma 7 )ha disposto che la sostituzione degli utlimi due commi ha effetto dal 1 gennaio 1979. ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4, comma 9-bis)che "Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria", di cui all' articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ".
A decorrere dal 1 gennaio 1979 ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364 , o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta. ((3)) Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la legge 31 luglio 1975, n. 364 , continua a corrispondersi l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all' articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160 , o altro
analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.
Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione
generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.
Nei casi di concorso di piu' pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con piu' titolari.(1)
-------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (con l'art. 14, comma 7 )ha disposto che la sostituzione degli utlimi due commi ha effetto dal 1 gennaio 1979. ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4, comma 9-bis)che "Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria", di cui all' articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ".