Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1949, n. 951
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14 gennaio 1950
Art. 1. Articolo unico.

L'applicazione delle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 , relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per l'anno 1949 ed estesa, ai contributi dovuti per lo stesso anno con la legge 14 maggio 1949, n. 268 , e' prorogata per l'anno 1950 ed estesa ai contributi dell'anno medesimo.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1950