Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3504 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1984, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monia Marrocu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monia Marrocu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 21/05/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Arbus.
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Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21/05/2011 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Arbus, anno 2011, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Confermare l'affidamento condiviso del figlio che manterrà la sua Per_1 domiciliazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, nell'immobile di esclusiva proprietà di quest'ultima in Arbus, Vico II Santu
Domini, 1.
B) Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse, invece, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, saranno assunte congiuntamente dai genitori, il tutto tenendo in considerazione le inclinazioni del minore.
C) Quanto al diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, per tre giornate la settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e gli impegni lavorativi di ciascun genitore e, nei fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 20,00 alla domenica alle ore 20,00.
Pag. 2 di 3 In ogni caso, il figlio minore trascorrerà la vigilia di Natale, il giorno di
Natale, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, rispettivamente con la madre e con il padre.
Inoltre, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni consecutivi, durante le vacanze estive.
Tali periodi dovranno essere concordati fra i genitori compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative.
È fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
D) La NO , presso la quale il figlio è prevalentemente domiciliato, Pt_1 percepirà l'Assegno Unico nella misura del 100%.
E) Il signor verserà alla NO , entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Pt_1
l'importo di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, importo da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto Per_1 corrente intestato alla NO . Pt_1
F) Il suddetto importo, sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici
ISTAT.
G) Le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, previamente concordate tra i genitori (tra le altre, verranno considerate straordinarie, le spese inerenti alle cure mediche non coperte dal SSN e quelle sportive e scolastiche) saranno invece ripartite tra ciascun genitore nella misura del 50%.
Le parti dichiarano di considerare quali spese straordinarie obbligatorie, ovvero quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione, come disciplinate dalla delibera del CNF del 29.11.2017 le seguenti: tasse scolastiche e universitarie, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisti di occhiali da vista e correttivi, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie
(compresi gli esami diagnostici e le analisi cliniche) effettuate tramite il SSN e in difetto di accordo, sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
H) Le parti sono economicamente indipendenti, pertanto, nessun obbligo di mantenimento verrà posto a carico dell'uno e in favore dell'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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