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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 19.11.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10598/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Giuseppe Bucci ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 anise alla Via Gemma n.6. RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dagli Controparte_1 erta SO ed elettivamente domiciliata come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 07/12/2018, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 02.03.2009 al 19.12.2012, con contratto part time ed inquadrata nel livello 4° del ccnl per i dipendenti delle aziende del terziario e con mansioni di commessa e cassiera ed osservando gli orari di lavoro indicati in ricorso.
Atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato, ai sensi dell'art. 36 cost. adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, per il periodo dedotto, e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento dell'importo complessivo di euro € 59.935,69 a titolo di differenze retributive, analiticamente indicate in ricorso, oltre accessori come per legge. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la che eccepiva l'intervenuta prescrizione CP_1 del credito azionato nonché la nullità del ricorso. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e concludeva come in atti per il rigetto.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 17.11.2025 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di limitare la domanda di condanna al pagamento dell'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto (pari ad euro 5.834,86) ed a titolo di ultime tre mensilità (pari ad euro 6.456,21).
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali. ***
ECCEZIONI PRELIMINARI
La querela di falso proposta in memoria difensiva va dichiarata inammissibile data la genericità della stessa ed in quanto non sono stati chiaramente indicati gli elementi e le prove a fondamento della falsità.
Va, ancora, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. sollevata dalla parte resistente.
È pacifico in giurisprudenza, infatti, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - effettuabile anche d'ufficio e in grado di appello con apprezzamento del giudice di merito, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in quanto indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”
(Cass. Civ. Sez. Lav., 8.2.2011 n. 3126).
Nel caso che occupa, dalla prospettazione dei fatti delineata nell'atto introduttivo, è chiaro che il petitum della presente controversia investe il diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto lavorativo subordinato con la parte convenuta, con liquidazione degli importi dovuti a titolo di differenze retribuzione, per i titoli indicati in ricorso e per un arco temporale specificamente allegato.
Inoltre, l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento (cfr. per tutte
Cass. 10048/2001) – non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio.
Non risulta, nel caso di specie, che il resistente abbia subìto lesione delle sue difese, visto che pare sia riuscita a sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum.
E' altresì infondata detta eccezione atteso che l rapporto di lavoro è cessato nel mese di dicembre 2012
e la ricorrente ha interrotto la prescrizione notificando la messa in mora in data 15.07.2016 ed, infine, il presente ricorso entro il quinquennio.
MERITO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
Va limitato il giudizio alla richiesta di condanna della resistente al pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità Preliminarmente giova evidenziare che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time , tra le parti, nel periodo dal 02.03.2009 al 19.12.2012, trova riscontro nella documentazione allegata in atti dalla parte ricorrente.
Da tali atti risulta che la ricorrente è stato assunta con la qualifica di commessa da banco ed inquadrata nel livello 4° del ccnl Turismo (cfr. contratti di lavoro , certificazione unilav, buste Parte_2 paga lettera dimissioni)
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità, da sempre è costante nel ritenere che, dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti (cfr. Corte di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 364 del 21/01/1989; Cassazione, sez. lav., il 19 ottobre 2007, sentenza n. 21913).
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il giudicante che parte ricorrente allega di non aver percepito il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità per il periodo dedotto e l'orario di lavoro contrattualizzato.
La richiesta, quindi, di condanna al pagamento dei predetti emolumenti per l'orario di lavoro contrattualizzato, deve essere accolta in assenza di prova liberatoria da parte della resistente che non ha dato prova del relativo pagamento.
L'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto risulta pari ad euro 5.834,86, e l'importo dovuto per le ultime tre mensilità risulta pari ad euro 6.456,21 (cfr. cud 2012 e buste paga in atti). Ne consegue che la parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo di euro 12.291,07, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto della parziale rinuncia della domanda. La restante metà è posta a carico della resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione tenuto conto della non complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e accerta e dichiara che tra le parti , è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato per il periodo e secondo le modalità indicate in parte motiva e per l'effetto, condanna la parte resistente, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 12.291,07,
a titolo di differenze retributive, come indicato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo
2) rigetta nel resto la domanda
3) condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro
1.050,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Bucci
, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 19.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
rapp.ta e difesa dall'avvocato Giuseppe Bucci ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 anise alla Via Gemma n.6. RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dagli Controparte_1 erta SO ed elettivamente domiciliata come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 07/12/2018, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 02.03.2009 al 19.12.2012, con contratto part time ed inquadrata nel livello 4° del ccnl per i dipendenti delle aziende del terziario e con mansioni di commessa e cassiera ed osservando gli orari di lavoro indicati in ricorso.
Atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato, ai sensi dell'art. 36 cost. adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, per il periodo dedotto, e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento dell'importo complessivo di euro € 59.935,69 a titolo di differenze retributive, analiticamente indicate in ricorso, oltre accessori come per legge. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la che eccepiva l'intervenuta prescrizione CP_1 del credito azionato nonché la nullità del ricorso. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e concludeva come in atti per il rigetto.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 17.11.2025 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di limitare la domanda di condanna al pagamento dell'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto (pari ad euro 5.834,86) ed a titolo di ultime tre mensilità (pari ad euro 6.456,21).
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali. ***
ECCEZIONI PRELIMINARI
La querela di falso proposta in memoria difensiva va dichiarata inammissibile data la genericità della stessa ed in quanto non sono stati chiaramente indicati gli elementi e le prove a fondamento della falsità.
Va, ancora, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. sollevata dalla parte resistente.
È pacifico in giurisprudenza, infatti, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - effettuabile anche d'ufficio e in grado di appello con apprezzamento del giudice di merito, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in quanto indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”
(Cass. Civ. Sez. Lav., 8.2.2011 n. 3126).
Nel caso che occupa, dalla prospettazione dei fatti delineata nell'atto introduttivo, è chiaro che il petitum della presente controversia investe il diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto lavorativo subordinato con la parte convenuta, con liquidazione degli importi dovuti a titolo di differenze retribuzione, per i titoli indicati in ricorso e per un arco temporale specificamente allegato.
Inoltre, l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento (cfr. per tutte
Cass. 10048/2001) – non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio.
Non risulta, nel caso di specie, che il resistente abbia subìto lesione delle sue difese, visto che pare sia riuscita a sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum.
E' altresì infondata detta eccezione atteso che l rapporto di lavoro è cessato nel mese di dicembre 2012
e la ricorrente ha interrotto la prescrizione notificando la messa in mora in data 15.07.2016 ed, infine, il presente ricorso entro il quinquennio.
MERITO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
Va limitato il giudizio alla richiesta di condanna della resistente al pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità Preliminarmente giova evidenziare che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time , tra le parti, nel periodo dal 02.03.2009 al 19.12.2012, trova riscontro nella documentazione allegata in atti dalla parte ricorrente.
Da tali atti risulta che la ricorrente è stato assunta con la qualifica di commessa da banco ed inquadrata nel livello 4° del ccnl Turismo (cfr. contratti di lavoro , certificazione unilav, buste Parte_2 paga lettera dimissioni)
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità, da sempre è costante nel ritenere che, dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti (cfr. Corte di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 364 del 21/01/1989; Cassazione, sez. lav., il 19 ottobre 2007, sentenza n. 21913).
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il giudicante che parte ricorrente allega di non aver percepito il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità per il periodo dedotto e l'orario di lavoro contrattualizzato.
La richiesta, quindi, di condanna al pagamento dei predetti emolumenti per l'orario di lavoro contrattualizzato, deve essere accolta in assenza di prova liberatoria da parte della resistente che non ha dato prova del relativo pagamento.
L'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto risulta pari ad euro 5.834,86, e l'importo dovuto per le ultime tre mensilità risulta pari ad euro 6.456,21 (cfr. cud 2012 e buste paga in atti). Ne consegue che la parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo di euro 12.291,07, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto della parziale rinuncia della domanda. La restante metà è posta a carico della resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione tenuto conto della non complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e accerta e dichiara che tra le parti , è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato per il periodo e secondo le modalità indicate in parte motiva e per l'effetto, condanna la parte resistente, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 12.291,07,
a titolo di differenze retributive, come indicato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo
2) rigetta nel resto la domanda
3) condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro
1.050,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Bucci
, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 19.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella