TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/09/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2208/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...] e residente in 38045 Civezzano Parte_1
(TN) Via Murialdo n. 12, (C.F. CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] il [...] e residente in 38045 Civezzano Parte_2
(TN) Via Murialdo n. 12, (C.F. ) CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Monica Carlin (C.F. fax 0461.1738808; recapito PEC: CodiceFiscale_3
e-mail: e dall'avv. Email_1 Email_2
Cristina Postal (C.F. ; fax 0461.1738808; recapito PEC: CodiceFiscale_4
e-mail: del Foro di Email_3 Email_4
Trento, con studio in 38122 Trento - Via Giuseppe Grazioli n. 71, ed ivi elettivamente domiciliati, giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo, trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83/3 c.p.c. unitamente al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 13 maggio 2025, così come integrate con le note di precisazione del 15-07-2025, successivamente confermate all'udienza del 23 luglio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, nonché come ulteriormente integrate all'udienza del 17 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 13 maggio 2025.
All'udienza del 23 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate, così come integrate con le note di precisazione del 15-07-2025.
La causa è stata rinviata all'udienza del 17 settembre 2025 nella quale le parti hanno ribadito la propria volontà di volersi separare alle condizioni dalle stesse concordate, come ulteriormente integrate in tale udienza. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato;
2) i figli minori e verranno Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 affidati, con affido condiviso, ad entrambi i genitori, che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi;
3) i figli minori continueranno ad abitare allo stato con la madre presso la casa coniugale sita in 38045 Civezzano (TN), Via Murialdo n. 12, che verrà assegnata alla stessa e dove continueranno a risiedere e dove manterranno la propria residenza anagrafica anche i figli maggiorenni e mentre il signor si trasferirà entro 5 mesi Per_7 Persona_8 Pt_1 presso un'altra abitazione;
4) tutte le utenze (luce, acqua, gas, rifiuti, etc.) relative alla casa sita in 38045 Civezzano (TN), Via Murialdo n. 12, saranno a carico della signora Pt_2
5) il padre avrà la facoltà di vedere i figli minori
[...] Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
e in qualsiasi giorno della settimana, previo accordo con la madre e Per_6 compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e lavorativi delle parti e li terrà indicativamente con sé, salvo diverso accordo: • nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 08.00 del mattino quando li preleverà presso la madre, fino alle ore 19.00 del pomeriggio quando li riporterà dalla stessa;
• a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà dalla madre;
6) i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo corrispondente per ciascuno a metà delle vacanze pasquali e a metà di quelle natalizie (compreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Natale), da concordare preventivamente;
7) le parti potranno trascorrere con i figli due settimane ciascuno, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno;
8) i genitori si impegnano a concordare eventuali variazioni rispetto al calendario di cui ai punti che precedono, sulla base degli impegni lavorativi e dei figli, nonché a ripartirsi equamente le festività infrasettimanali durante il corso dell'intero anno, con preavviso di 10 giorni rispetto alla festività/ponte in questione;
9) i coniugi acconsentono reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
10) gli assegni previsti per i figli resteranno a favore della signora;
11) le spese straordinarie per i figli e , Parte_2 Per_7 Persona_8 Per_1
e verranno ripartite nella misura del 50% a carico Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 del signor e del 50% a carico della signora Per spese straordinarie si Pt_1 Pt_2 intendono: • spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto, per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, cure dentistiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
• spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e dalla città in cui ha sede l'università o la scuola frequentata a casa e viceversa, nonché le spese di vitto nelle città dove i figli studiano, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, spese per attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature, spese per attività ludiche e ricreative, viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione per il mezzo di trasporto dei figli;
12) le modalità di pagamento delle spese straordinarie sono le seguenti: • obbligo di rimborso reciproco sin dai primi anticipi e senza necessità di preventivo accordo per le spese mediche (ad esempio ticket per esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico curante, spese per occhiali da vista prescritti dal medico oculista, spese dentistiche presso strutture pubbliche, apparecchi e spese ortodontiche presso strutture pubbliche, spese per acquisto di farmaci e medicinali prescritti dal pediatra/medico curante) e scolastiche (rette di iscrizione e di frequenza scolastica imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche o uscite formative predisposte dalla scuola, corsi integrativi suggeriti dalla scuola e rientranti nel percorso scolastico e comunque tutte le iniziative attinenti i programmi scolastici), fino ad un importo di € 100,00; • obbligo di previamente concordare le seguenti ulteriori spese mediche (visite specialistiche ed esami diagnostici in regime libero- professionale, cicli di psicoterapia e logopedia), spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuola privata, ripetizioni, pre-scuola, doposcuola) extrascolastiche e sportive (servizio di baby sitting, iscrizione e frequenza di campeggi e/o colonie estive anche diurne, corsi di lingua straniera, eventuali permanenze all'estero per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica ed eventuale acquisto del relativo strumento, corsi sportivi a qualsiasi livello ed eventuale acquisto di attrezzatura tecnica ed abbigliamento sportivo); 13) tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
in particolare, in relazione alle spese straordinarie da concordare, la manifestazione del reciproco consenso e il rimborso al genitore anticipatario avverranno secondo le seguenti modalità: a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da un genitore (a mezzo sms, email….), l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla risposta;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
15) l'autovettura Lancia LO tg FH768CR rimarrà in disponibilità e ad uso esclusivo della signora;
16) ad esclusione degli obblighi tutti assunti nel presente atto, i Parte_2 coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto pregresso di coniugio”.
Le superiori condizioni sono state, inoltre, integrate come da note di precisazioni di data 15- 07-2025 e come da verbale di udienza del 17 settembre 2025 nel quale, in particolare, è stato specificato “che il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei soli quattro figli minori nella misura complessiva di euro 200 mensili (euro 50 a figlio), che verranno corrisposti alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese e soggetti a rivalutazione secondo gli Parte_2 indici ISTAT-FOI. Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento in natura dei predetti figli nei periodi di permanenza di questi ultimi presso lo stesso. Per quanto riguarda le spese straordinarie, resta fermo il punto 11) di cui all'accordo”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, stante la natura consensuale del presente procedimento.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 13 maggio 2025, come integrate con le note di precisazione del 15- 07-2025, successivamente confermate all'udienza del 23 luglio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, nonché come ulteriormente integrate all'udienza del 17 settembre 2025.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 15 aprile 1999 a Civezzano (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Civezzano al N.
2 - P. 1 - Anno 1999).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 18 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina