Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa degli avv.ti Ida Mendicino, Fabio Ganci, Parte_1
Walter Miceli;
e
, contumace; Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver sottoscritto una serie di contratti a termine con il ministero convenuto come personale docente a partire dall'anno scolastico 1989/1990; lamentando la violazione del diritto euro-unitario per il mancato riconoscimento a fini giuridici ed economici dei servizi non di ruolo prestati, risultando la disciplina contenuta nell'art. 526 D. L.vo n. 297/1994 non conforme ai principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo;
vantandone il diritto, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento dell'anzianità maturata a fini giuridici ed economici, del diritto ad essere collocata nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e del diritto alle retribuzioni differenziali maturate in ragione degli incrementi stipendiali dovuti in forza della contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, con condanna del ministero convenuto anche a titolo risarcitorio al pagamento dei crediti pretesi.
Sebbene ritualmente convenuto non si costituiva né compariva nel corso del giudizio il ministero resistente.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
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D. L.vo n. 297/1994. Ciò puntualizzato, chiarita la reale portata delle domande promosse dalla parte ricorrente, occorre affermare la fondatezza delle stesse alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione sottoposta al vaglio del decidente (Cass.
07.11.2016, n. 22558).
Fondata è da ritenersi, infatti, la domanda diretta al riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato per l'amministrazione scolastica dalla parte ricorrente a tempo determinato per ottenere la medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato in quanto formulata sotto forma di violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ed infatti, la disposizione contenuta nell'art. 526 D.L.vo n. 297/1994, in mancanza di ragioni oggettive in grado di giustificare la diversità di trattamento tra personale docente non di ruolo e personale docente di ruolo nella progressione stipendiale, deve ritenersi in evidente contrasto con la disciplina euro-unitaria appena sopra richiamata.
Questo l'art. 526, comma 1 D.L.vo n. 297/1994: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
In concreto va disapplicata la disciplina di fonte legale (l'art. 526 del D.L.vo n. 297/1994 appena richiamato) e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l'omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari
2 trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d'impiego che non trova alcuna giustificazione in ragioni oggettive (Cass. 10.01.2017, n. 290).
Pertanto, deve essere accolta la specifica domanda avanzata dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato nell'amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente a collocare la parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata.
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza dei contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'amministrazione scolastica convenuta;
- condanna la parte resistente a riconoscere alla parte ricorrente il livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Castrovillari, 10.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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