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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2024, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 11474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 11474/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Gozzoli Rossana TE C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Guerrini Cristina CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e TE CP_1
ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
[...]
2. Ordinare al Comune di IN (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n. 17, Parte II, serie A, anno 2009, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
a) affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
b) assegnazione alla signora della casa coniugale cointestata tra i coniugi, sita a IN (BS), CP_1 via del Chiese, n. 81, la quale vi abiterà esclusivamente con i figli;
c) il signor preleverà dall'immobile familiare tavolo, divano e camera da letto, salvo che la TE signora intenda acquistare detti beni al prezzo fatturato;
CP_1
d) il mutuo cointestato continuerà ad essere corrisposto al 50% da ciascun coniuge;
in particolare, il signor verserà alla moglie la contribuzione al mantenimento dei figli di cui al punto f), comprensiva TE anche del 50% della rata di mutuo di sua spettanza e la signora ove la banca lo consentisse, intesterà CP_1
a sé il c/c sui cui poggia il mutuo stesso, per provvedere ai pagamenti delle rate dovute;
e) Circa il diritto di visita e le frequentazioni:
• durante il periodo scolastico, la signora terrà con sé i minori il lunedì e il mercoledì dal rientro da CP_1 scuola e sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
i minori staranno con il padre nei pomeriggi del martedì e del giovedì dal rientro da scuola e sino al mattino seguente quando li accompagnerà nuovamente a scuola;
• i weekend saranno alternati, dal venerdì pomeriggio (indicativamente intorno alle 17:00) sino al lunedì mattina quando i minori verranno accompagnati a scuola;
• durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarrà in essere l'ordinaria permanenza presso ciascun genitore, salvo diversa intesa, valutando preliminarmente gli interessi dei minori e le esigenze lavorative dei genitori.
Verranno in ogni caso alternate le principali festività e, pertanto, i figli alternativamente di anno in anno, trascorreranno la Viglia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, Capodanno con l'uno e il primo dell'anno con l'altro, salvo che uno dei genitori decida di trascorre una delle festività fuori dal luogo di residenza. • Durante le vacanze pasquali i genitori staranno con i figli, alternativamente di anno in anno, tre giorni consecutivi comprensivi della Pasqua o tre giorni consecutivi comprensivi della Pasquetta
• Durante le vacanze estive i genitori avranno diritto di tenere i figli con sé, per almeno tre settimane, anche non consecutive. Il periodo dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno.
• I genitori trascorreranno le giornate del compleanno dei figli suddividendosi equamente gli orari, in modo da poter condividere entrambi del tempo con gli stessi. F
f) Contribuzione del signor al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una TE somma mensile complessiva di €. 550,00, oltre aumenti Istat, da intendersi comprensiva anche della quota del
50% di mutuo spettante al marito, pari ad €. 328,90. Detto importo a titolo di contribuzione al mantenimento verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
g) Suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo il disciplinare adottato dal Tribunale di
Brescia, sempre fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
h) Riconoscimento al 100% in capo alla signora dell'assegno unico e ogni altro emolumento CP_1 ad esso assimilabile inerente ai figli e/o a sostegno della genitorialità.
4. Prendere atto che la casa coniugale (Villetta bifamiliare sita a IN, via del Chiese, n. 81, identificata al catasto Fabbricati NCT del comune di IN, foglio 26, Particella 248, sub. 9) resterà cointestata ad entrambi i genitori, con il reciproco impegno e obbligo senza intento di liberalità, ma in forza del riassetto dei rapporti patrimoniali, funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale e del raggiungimento di un accordo di separazione e divorzio, che entro un anno dal raggiungimento dell'indipendenza economica dell'ultimo figlio una delle parti dovrà acquistare la quota del 50% dell'altra, al prezzo di mercato. A fronte del predetto trasferimento, la parte acquirente si accollerà il mutuo residuo gravante sull'immobile, saldando integralmente le rate ancora dovute, manlevando l'altra parte da qualunque richiesta dovesse provenire dall'istituto mutuante, come da qualunque altro onere derivante dalla proprietà dell'immobile, facendosi altresì carico delle spese che deriveranno. Al momento ed in funzione del trasferimento della quota del 50% verranno definiti anche i rapporti di debito-credito inerenti alle spese di ristrutturazione della casa coniugale (circa €. 80.000) ad oggi sostenute in via esclusiva dal signor TE
; pertanto, se sarà la signora ad acquistare la quota del signor pagherà il valore della
[...] CP_1 TE quota del 50% dell'immobile e rimborserà il 50% dei costi di ristrutturazione;
se sarà il signor ad TE acquistare la quota di proprietà della signora pagherà il valore di detta quota detratto il 50% delle
CP_1 spese di ristrutturazione da lui anticipate. Le parti concordano che il rimborso del 50% delle predette spese di ristrutturazione dovute dalla signora sarà considerato al momento della cessione della quota del 50%
CP_1 di proprietà, come sopra detto, purché le signora abiti l'immobile adibito a casa coniugale unicamente
CP_1 con i figli;
laddove in futuro detta casa fosse condivisa con un nuovo compagno, la signora dovrà
CP_1 rimborsare immediatamente al signor il 50% delle spese di ristrutturazione, indipendentemente dalla TE cessione della quota del 50% di proprietà.
5. Prendere atto che non vi sarà alcun trasferimento di veicoli in favore della signora CP_1
6. Prendere atto che, in funzione degli accordi di separazione, le parti dichiarano di null'altro avere da pretendere l'una dall'altra e di aver definito ogni rispettivo rapporto economico-patrimoniale, anche afferente alla comunione legale dei beni, salvo quanto indicato in ordine alla casa coniugale.
7. Prendere atto che la proprietà dei beni mobili registrati e immobili delle parti, rimanga invariata.
8. Prendere atto che il cane, intestato al signor rimarrà con la signora la quale si occuperà del relativo mantenimento, TE CP_1 con l'intesa che laddove dovesse lasciare la casa per più giorni (es. vacanze) l'animale d'affezione verrà accudito e custodito dal signor TE
9. Prendere atto che l'intestazione dei conti correnti personali delle parti, rimanga invariata.
10. Autorizzare le parti a prestarsi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti ai minori.
11. Dichiarare compensate le spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di IN (atto n. 17, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma
1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 11474/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Gozzoli Rossana TE C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Guerrini Cristina CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e TE CP_1
ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
[...]
2. Ordinare al Comune di IN (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n. 17, Parte II, serie A, anno 2009, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
a) affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
b) assegnazione alla signora della casa coniugale cointestata tra i coniugi, sita a IN (BS), CP_1 via del Chiese, n. 81, la quale vi abiterà esclusivamente con i figli;
c) il signor preleverà dall'immobile familiare tavolo, divano e camera da letto, salvo che la TE signora intenda acquistare detti beni al prezzo fatturato;
CP_1
d) il mutuo cointestato continuerà ad essere corrisposto al 50% da ciascun coniuge;
in particolare, il signor verserà alla moglie la contribuzione al mantenimento dei figli di cui al punto f), comprensiva TE anche del 50% della rata di mutuo di sua spettanza e la signora ove la banca lo consentisse, intesterà CP_1
a sé il c/c sui cui poggia il mutuo stesso, per provvedere ai pagamenti delle rate dovute;
e) Circa il diritto di visita e le frequentazioni:
• durante il periodo scolastico, la signora terrà con sé i minori il lunedì e il mercoledì dal rientro da CP_1 scuola e sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
i minori staranno con il padre nei pomeriggi del martedì e del giovedì dal rientro da scuola e sino al mattino seguente quando li accompagnerà nuovamente a scuola;
• i weekend saranno alternati, dal venerdì pomeriggio (indicativamente intorno alle 17:00) sino al lunedì mattina quando i minori verranno accompagnati a scuola;
• durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarrà in essere l'ordinaria permanenza presso ciascun genitore, salvo diversa intesa, valutando preliminarmente gli interessi dei minori e le esigenze lavorative dei genitori.
Verranno in ogni caso alternate le principali festività e, pertanto, i figli alternativamente di anno in anno, trascorreranno la Viglia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, Capodanno con l'uno e il primo dell'anno con l'altro, salvo che uno dei genitori decida di trascorre una delle festività fuori dal luogo di residenza. • Durante le vacanze pasquali i genitori staranno con i figli, alternativamente di anno in anno, tre giorni consecutivi comprensivi della Pasqua o tre giorni consecutivi comprensivi della Pasquetta
• Durante le vacanze estive i genitori avranno diritto di tenere i figli con sé, per almeno tre settimane, anche non consecutive. Il periodo dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno.
• I genitori trascorreranno le giornate del compleanno dei figli suddividendosi equamente gli orari, in modo da poter condividere entrambi del tempo con gli stessi. F
f) Contribuzione del signor al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una TE somma mensile complessiva di €. 550,00, oltre aumenti Istat, da intendersi comprensiva anche della quota del
50% di mutuo spettante al marito, pari ad €. 328,90. Detto importo a titolo di contribuzione al mantenimento verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
g) Suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo il disciplinare adottato dal Tribunale di
Brescia, sempre fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
h) Riconoscimento al 100% in capo alla signora dell'assegno unico e ogni altro emolumento CP_1 ad esso assimilabile inerente ai figli e/o a sostegno della genitorialità.
4. Prendere atto che la casa coniugale (Villetta bifamiliare sita a IN, via del Chiese, n. 81, identificata al catasto Fabbricati NCT del comune di IN, foglio 26, Particella 248, sub. 9) resterà cointestata ad entrambi i genitori, con il reciproco impegno e obbligo senza intento di liberalità, ma in forza del riassetto dei rapporti patrimoniali, funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale e del raggiungimento di un accordo di separazione e divorzio, che entro un anno dal raggiungimento dell'indipendenza economica dell'ultimo figlio una delle parti dovrà acquistare la quota del 50% dell'altra, al prezzo di mercato. A fronte del predetto trasferimento, la parte acquirente si accollerà il mutuo residuo gravante sull'immobile, saldando integralmente le rate ancora dovute, manlevando l'altra parte da qualunque richiesta dovesse provenire dall'istituto mutuante, come da qualunque altro onere derivante dalla proprietà dell'immobile, facendosi altresì carico delle spese che deriveranno. Al momento ed in funzione del trasferimento della quota del 50% verranno definiti anche i rapporti di debito-credito inerenti alle spese di ristrutturazione della casa coniugale (circa €. 80.000) ad oggi sostenute in via esclusiva dal signor TE
; pertanto, se sarà la signora ad acquistare la quota del signor pagherà il valore della
[...] CP_1 TE quota del 50% dell'immobile e rimborserà il 50% dei costi di ristrutturazione;
se sarà il signor ad TE acquistare la quota di proprietà della signora pagherà il valore di detta quota detratto il 50% delle
CP_1 spese di ristrutturazione da lui anticipate. Le parti concordano che il rimborso del 50% delle predette spese di ristrutturazione dovute dalla signora sarà considerato al momento della cessione della quota del 50%
CP_1 di proprietà, come sopra detto, purché le signora abiti l'immobile adibito a casa coniugale unicamente
CP_1 con i figli;
laddove in futuro detta casa fosse condivisa con un nuovo compagno, la signora dovrà
CP_1 rimborsare immediatamente al signor il 50% delle spese di ristrutturazione, indipendentemente dalla TE cessione della quota del 50% di proprietà.
5. Prendere atto che non vi sarà alcun trasferimento di veicoli in favore della signora CP_1
6. Prendere atto che, in funzione degli accordi di separazione, le parti dichiarano di null'altro avere da pretendere l'una dall'altra e di aver definito ogni rispettivo rapporto economico-patrimoniale, anche afferente alla comunione legale dei beni, salvo quanto indicato in ordine alla casa coniugale.
7. Prendere atto che la proprietà dei beni mobili registrati e immobili delle parti, rimanga invariata.
8. Prendere atto che il cane, intestato al signor rimarrà con la signora la quale si occuperà del relativo mantenimento, TE CP_1 con l'intesa che laddove dovesse lasciare la casa per più giorni (es. vacanze) l'animale d'affezione verrà accudito e custodito dal signor TE
9. Prendere atto che l'intestazione dei conti correnti personali delle parti, rimanga invariata.
10. Autorizzare le parti a prestarsi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti ai minori.
11. Dichiarare compensate le spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di IN (atto n. 17, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma
1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio