CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Napoli in data 7 novembre 2019 e comunicata in data 11 novembre 2019, iscritto al n.
5290/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente
TRA
.f.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Mondragone (Ce) in Viale Europa n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Guarino
(c.f.: ) - APPE L LA NTE - C.F._2
E
(c.f.: nata a [...] – Londra il Controparte_1 C.F._3
31.08.1967, e (c.f.: ) nata a [...] – Controparte_2 C.F._4
Londra l'11.08.1966, rappresentate e difese dall'avv. Flavia Spanò (c.f.:
) - APP E L LA TE- C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 31 gennaio 2019 e notificato il
21 marzo 2019, chiamava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2
ed nella qualità di eredi del defunto padre Pt_1 Controparte_3 [...]
al fine di sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultimo derivante dalla Persona_1
“volontaria, grave e reiterata sottrazione agli obblighi tutti derivanti dal rapporto di filiazione” e di condannare le eredi al risarcimento del danno non patrimoniale calcolato secondo le tabelle relative alla perdita di un familiare e quantificato nell'importo di
195.000,00 €, oltre l'importo di 65.000,00 € a titolo di danno morale.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che:
- al momento della sua nascita, avvenuta in Napoli il 9 marzo 1958, era stata riconosciuta e dichiarata figlia dalla sola madre, ; Controparte_4
- successivamente, a seguito di azione diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale di paternità, con sentenza n. 8746/12, resa dal Tribunale di Napoli in data 24 luglio 2012, ella era stata dichiarata figlia anche di in seguito, tale Persona_1
decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4023/13 pronunciata in data 15 novembre 2013, che era poi passata in giudicato;
- non aveva mai provveduto al mantenimento della figlia Persona_1 [...]
, mentre negli anni 1998/2004 aveva concluso, in favore delle altre due figlie, Parte_2
e , atti di vendita di beni immobili costituenti liberalità CP_3 Parte_2
indirette;
- il disinteresse del padre nei propri confronti aveva determinato una violazione degli obblighi di legge in materia di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, costringendola, altresì, ad una “vita piena di stenti e di privazioni, per le misere condizioni della madre” e a subire “ripercussioni psicologiche così profonde” che avevano inciso in maniera permanente sulla propria vita.
Pertanto, chiedeva i danni non patrimoniali come indicati nell'atto di citazione.
2. Con comparsa del 20 maggio 2019, si costituivano in giudizio ed Pt_1 [...]
eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale Controparte_3
dell'azione promossa dalla ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum e ne chiedevano il rigetto.
Pag. 2 di 10 N. 5290/2019 R.G.A.C.. c. ed Parte_2 Pt_1 CP_3
Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
3. Istruita documentalmente la causa, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il
Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice riteneva che la domanda formulata dalla ricorrente dovesse essere qualificata come una richiesta di risarcimento del danno endofamiliare, causato dal padre alla figlia, per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, la cui prescrizione quinquennale decorreva
“dall'acquisizione della consapevolezza della esistenza di un rapporto di filiazione”.
Nella specie, pertanto, rilevava che il dies a quo del termine prescrizionale doveva fissarsi al luglio 2012, data in cui era stata emessa la sentenza di accertamento dello status di filiazione, con la conseguenza che la prescrizione era “utilmente decorsa già in data 12/7/17”.
4. Avverso la suddetta pronuncia, con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 2019 a e ha proposto appello Pt_1 Controparte_3 Parte_2
lamentando l'erroneità della decisione adottata dal Tribunale che aveva individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella sentenza di riconoscimento dello status di figlio naturale, e conseguentemente, aveva ritenuto prescritto il diritto dalla medesima azionato.
In particolare, l'appellante ha evidenziato che:
- la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza gravata non era pertinente rispetto al caso in esame, trattandosi di sentenze riguardanti la decorrenza del termine prescrizionale in materia di vizi ad un immobile, ovvero a seguito di responsabilità medica o, ancora, in materia di difettosa costruzione di una strada.
Diversamente, la prescrizione del diritto risarcitorio per danno endofamiliare soggiace(va) al principio giurisprudenziale secondo cui il decorso del termine “ha inizio dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale atteso che soltanto per effetto di tale pronuncia si costituisce lo status di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita”;
- nella fattispecie in esame, pertanto, non si era verificata la prescrizione quinquennale, in quanto “il giudicato sulla sentenza n. 706/2012 del Tribunale di Napoli si era formato il data 16.12.2014 siccome la sentenza n. 4023/2013 della intestata Corte risulta depositata, in sede di gravame, nella data del 15.11.2013 (trattandosi di un
Pag. 3 di 10 N. 5290/2019 R.G.A.C.. c. ed Parte_2 Pt_1 CP_3
Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
procedimento iniziato in primo grado prima del 4 luglio 2009, si applica il termine lungo di un anno)”;
- inoltre, con atto datato 12.06.2018, l'appellante aveva invitato le odierne appellate a stipulare convenzione di negoziazione assistita che determinava un effetto interruttivo del termine prescrizionale.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni di: “a) accertare e dichiarare, per le causale di cui in premessa, la responsabilità del e, per Persona_1
lui, delle sue eredi, e , derivante dalla Controparte_5 Persona_1 CP_3
volontaria, grave e reiterata sottrazione agli obblighi tutti derivanti dal rapporto di filiazione;
b) riconoscere che la sofferenza legata all'assenza del genitore nella vita del figlio è parificata, come insegna la giurisprudenza di legittimità, a quella della perdita dovuta alla morte, ritenendo applicabili, ai fini del danno non patrimoniale, le tabelle relative alla perdita di un familiare;
c) condannare, per l'effetto, le convenute in solido e quali eredi di al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore Persona_1
della , della somma di €. 195.000,00, al di sotto del valore medio delle Parte_2
tabelle di MI (a favore del figlio per la morte del padre), maggiorato della somma di
€. 65.000,00, a titolo di danno morale, pari ad 1/3 del danno non patrimoniale;
d) condanna la convenuta società al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.”
5. Con comparsa depositata il 9 marzo 2020, si sono costituite in giudizio Pt_1
e eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione Controparte_3
quinquennale del diritto in contesa, sul rilievo che il dies a quo della prescrizione iniziava a decorrere dalla sentenza attributiva dello status di figlio (nella specie, la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8746/2012 resa in Camera di Consiglio in data 24.02.2012 e depositata il 24.07.2012) e non dal suo passaggio in giudicato, ed hanno, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione ad causam, sul rilievo di aver rinunciato all'eredità paterna e materna.
Nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
6. In data 17 dicembre 2024, il Collegio ha introitato la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 4 di 10 N. 5290/2019 R.G.A.C.. c. ed Parte_2 Pt_1 CP_3
Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle appellate per avere esse rinunziato all'eredità paterna, atteso che risulta dagli atti che esse, dopo la morte del padre, non solo si sono costituite nel giudizio azionato dall'appellante per il riconoscimento della paternità naturale di
[...]
quali eredi di quest'ultimo, deceduto in data 21 ottobre 2006 nel corso del Persona_1
processo di primo grado iniziato nel 2004, ma hanno anche proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, la n. 8746/2012 del 24 luglio 2012, che ha accolto la domanda di , riconoscendo la paternità naturale di Parte_2 Persona_1
Hanno, pertanto, posto in essere comportamenti denotanti accettazione dell'eredità di
Persona_1
II. Nel merito, l'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata per i seguenti motivi.
Con un unico motivo d'appello la si duole che il Tribunale abbia Parte_2
individuato il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione del suo diritto ad agire per ottenere il risarcimento dei danni per l'illecito endofamiliare commesso dal padre naturale, nel momento in cui la aveva acquisito consapevolezza dell'esistenza Parte_2
di un rapporto di filiazione, coincidente con l'emissione della sentenza di primo grado di riconoscimento della filiazione naturale del luglio 2012.
L'appellante, al contrario, sostiene che il dies a quo coincida con il passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del figlio naturale, nella specie avvenuto in data 16 dicembre 2014 (un anno dopo l'emissione della sentenza della Corte d'Appello del novembre 2013, che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale di riconoscimento del figlio naturale). Sicché, considerato che l'azione risarcitoria era stata introdotta con ricorso del marzo 2019, essa non poteva ritenersi prescritta.
Il motivo è infondato.
Occorre, in primis, rilevare che, nella specie, non è in discussione la qualificazione dell'illecito, poiché, come affermato nella sentenza impugnata, il totale disinteresse dimostrato da un genitore naturale nei confronti di un figlio integra la violazione degli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione di cui agli artt. 147 e 148 c.c., e determina un'inevitabile e insanabile ferita di quei fondamentali diritti nascenti dal
Pag. 5 di 10 N. 5290/2019 R.G.A.C.. c. ed Parte_2 Pt_1 CP_3
Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
rapporto di filiazione, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi di un illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.
Il Collegio è chiamato ad individuare il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria .
Al riguardo, giova preliminarmente rilevare che l'illecito commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, sia permanente, nel caso in cui il genitore si estranea per un periodo protratto e significativo dalla vita della sua prole, ed infatti, finché la situazione di assenza, disinteresse, abbandono non viene rimossa,
l'illecito continua a perpetuarsi nel tempo, restando attuale ed eguale a sé stesso, in ragione del fatto che l'offesa deriva da un comportamento volontario dell'autore, che potrebbe dallo stesso essere interrotto (Cass. 9930/2023).
Da tale qualificazione, istantanea o permanente, dipende l'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria, poiché nel primo caso il termine decorre dal giorno in cui il terzo provoca il danno;
nel secondo caso, nel quale rientra anche il danno endofamiliare da protratta violazione degli obblighi di assistenza familiare, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è manifestato per la prima volta, ma, poi, ricomincia a decorrere giorno per giorno, in quanto fino alla cessazione della permanenza il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce ed in modo continuo si prescrive se non tempestivamente esercitato (Cass. s.u. 23763/2011; Cass. 3314/2020; Cass.
9318/20188).
Con specifico riferimento poi al danno endofamiliare, la Suprema Corte ha affermato, in modo condivisibile, che “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo;
al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca
Pag. 6 di 10 N. 5290/2019 R.G.A.C.. c. ed Parte_2 Pt_1 CP_3
Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio”(cfr.Cass. 9930/2023; Cass. 11097/2020).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare continuità, ha chiarito anche che perché possa iniziare a decorrere la prescrizione, occorre che “la vittima dell'abbandono si svincoli dall'incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso, accettando psicologicamente la illiceità della condotta del genitore, per chiedere il risarcimento dei danni subiti”; ed ancora che occorre “l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento” (Cass.
375/2025).
Non può invece ritenersi - come sostenuto dall'appellante- che il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria da illecito endofamiliare sorga solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del rapporto di filiazione naturale, pacificamente avente natura costitutiva, giacché l'azione in esame ha natura autonoma e prescinde dal detto riconoscimento, in quanto “l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore” (così, Cass. 15148/2002;
Cass.26205/2013).Ne consegue che essa può esercitarsi “anche” nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (così Cass. 5652/2012; Cass.
11097/2020) , tanto significando che essa può essere esercitata sia prima, ed a prescindere da tale azione, sia durante, sia dopo tale azione.
Pag. 7 di 10 N. 5290/2019 R.G.A.C.. c. ed Parte_2 Pt_1 CP_3
Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
II. Venendo al caso di specie, la motivazione adottata dal Tribunale in ordine all'individuazione del dies a quo deve ritenersi corretta, a giudizio delle Corte, sebbene essa vada integrata nei termini di seguito esposti.
Ed invero, se la morte del avvenuta in data 21.10.2006, nel corso del Persona_1
processo di primo grado per il riconoscimento dello status di figlio naturale, ha segnato la cessazione dell'illecito permanente di (la condizione abbandonica Persona_1
perpetrata dal de cuius nei confronti dell'odierna appellante, atteso che il padre naturale non si era mai curato, sino a quel momento, di prestare assistenza morale e materiale alla propria figlia) ed il momento in cui la , all'epoca quasi cinquantenne, era Parte_2
pienamente in grado di comprendere l'irreversibilità della situazione abbandonica e di svincolarsi, dal “notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore”,
è solo con la sentenza di primo grado di riconoscimento del rapporto di filiazione naturale, resa dal Tribunale di Napoli in data 24 luglio 2012, che ha Parte_2
avuto “consapevolezza della esistenza di un rapporto di filiazione”.
Dunque, a giudizio della Corte, solo da quella data ha cominciato a decorrere la prescrizione dell'azione risarcitoria in quanto da quel momento l'odierna appellante aveva raggiunto una maturità anagrafica e personale (54 anni) ed “una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento”, connotata dal distacco nei confronti del proprio genitore deceduto, che le consentiva di accettare la consolidata illiceità della condotta genitoriale per poter poi esercitare consapevolmente i propri diritti.
A tal riguardo, risultano senz'altro infondate le critiche che parte appellante muove alla sentenza impugnata, fondate peraltro su sentenze della Suprema Corte che hanno riguardo al diverso diritto dell'altro genitore, cioè di colui che ha riconosciuto il figlio occupandosene in esclusiva, ad ottenere dal genitore che ha invece abbandonato il figlio naturale disinteressandosene, il rimborso della quota di mantenimento, diritto che si prescrive in dieci anni, ed il cui termine di prescrizione decorre peraltro dall'emissione – non, come sostenuto dall'appellante, dal passaggio in giudicato - della sentenza di riconoscimento del figlio naturale (così Cass.7986/2014 secondo cui “In materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale,
Pag. 8 di 10 N. 5290/2019 R.G.A.C.. c. ed Parte_2 Pt_1 CP_3
Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
che conseguentemente costituisce il "dies a quo" della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale”).
III. In definitiva, per tutti i motivi sopra detti, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza del Tribunale, dovendosi ritenere che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria esperita dalla andava fissato al 24 luglio Parte_2
2012, sicché la prescrizione quinquennale era già maturata all'epoca dell'instaurazione della citata azione.
IV. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore di ed ciascuna nella misura della metà, delle sole Pt_1 Controparte_3
spese processuali del grado d'appello non avendo esse proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza del Tribunale che aveva disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Tali spese vanno determinate d'ufficio, in assenza di nota specifica, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 52.000,01 € e 260.000,00 € e vanno liquidate nel complessivo importo di 10.925,00 €, di cui 9.500,00 € per i compensi
(2.000,00 € per la fase di studio, 1.500,00 € per la fase introduttiva, 2.500,00 € per la fase istruttoria e 3.500,00 € per la fase decisoria) e 1.425,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli il 7 novembre
2019 e comunicata il 11 novembre 2019:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore delle appellate, Parte_2 [...]
e ciascuna nella misura della metà, delle CP_5 Controparte_3
Pag. 9 di 10 N. 5290/2019 R.G.A.C.. c. ed Parte_2 Pt_1 CP_3
Persona_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
spese del giudizio d'appello che liquidano in 10.925,00 €, di cui 9.500,00 € per i compensi e 1.425,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Pag. 10 di 10 N. 5290/2019 R.G.A.C.. c. ed Anna Luisa Parte_2 Pt_1
Persona_1