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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 337 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
c.f. ), nata a [...] il [...], re- Parte_1 C.F._1
sidente in Sant'Antimo alla Via Sambuci n. 80, rappresentata e difesa dall'avv.
Raffaele Guarino (c.f. ), domiciliato in Sant'Antimo alla C.F._2
Via Piave n. 43 presso il suo studio
OPPONENTE
E
(c.f. ), e per essa CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella P.IVA_2
Pellegrino (c.f. , domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Monticelli Paoloandrea, sito in Napoli alla Via F. Crispi 62
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in giudizio la e per essa la Parte_1 CP_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tri- CP_3
bunale adito - previa concessione, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed inci- dentale - in via principale, accogliere la proposta opposizione in quanto fondata e in fatto e in diritto, per le causali di cui alla premessa in diritto sub punti da 4. a
6., tra cui l'intervenuta prescrizione, e dichiarare nullo ovvero inefficace l'atto di precetto e/o improcedibile l'azione esecutiva intrapresa da parte opposta e per l'effetto non dovute le somme intimate;
in via del tutto subordinata rideterminare l'esatto ammontare delle somme eventualmente dovute dall'opponente in ragione del titolo esecutivo di cui sopra e delle decurtazioni dei precedenti pignoramenti tra cui quello immobiliare;
il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e con attribuzione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario”.
2. L'opponente articolava l'opposizione nei seguenti motivi: 1) difetto di legitti- mazione attiva dell'opposta, atteso che, stando alla ricostruzione di parte oppo- nente, non era stata data alcuna prova dell'intervenuta cessione del credito;
2) prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo;
3) l'inidoneità del con- tratto di mutuo sotteso al precetto opposto ad assumere la qualità di titolo esecu- tivo per carenza dei requisiti ex art. 474, co. II, n.3, c.p.c., atteso che la dazione della somma di denaro oggetto del contratto sarebbe stata condizionata sospensi- vamente all'avveramento di molteplici eventi e con la conseguenza che non vi sa- rebbe mai stata alcuna traditio né concreta disponibilità della somma mutuata;
4) la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e genericità delle somme pre- cettate.
3. L'opposta si costituiva in giudizio, contestando gli assunti avversari e conclu- dendo per il rigetto dell'opposizione.
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R.g.a.c.c. 337/2024 4. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinan- za del 21/05/2024, la causa era poi trattenuta in decisione.
5. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
6. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente in ordine alla posizione della società opposta.
Parte opposta ha rappresentato di aver acquisito il credito per effetto di atto di scissione parziale con Mb Credit Solutions S.p.A. del 21.12.2022, n. 14657 re- pertorio n. 7926 (all. 5 cost. e risp.) e contestuale cessione di crediti da parte di quest'ultima (come da comunicazione in Gazzetta Ufficiale all.ti 6-7 cost. e risp.) a sua volta presumibilmente cessionaria del credito in virtù di una cessione “in blocco” di portafogli di crediti intrattenuto con con con- Controparte_4
tratto di cessione dei crediti concluso in data 26 luglio 2021.
Ha aggiunto che la cessione richiamata è inoltre opponibile all'opponente in virtù di apposita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 118 del 5 otto- bre 2021.
Tanto premesso, occorre osservare che è vero che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifica in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo, v. art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere nota la cessione ai debitori ceduti in deroga all'art. 1264 cod. civ. e, quindi, inop- ponibile al cessionario il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto al cedente dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione. È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è l'atto traslativo, né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adem- pimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con la chiara finalità di sem- plificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione
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R.g.a.c.c. 337/2024 bancaria di cessione dei crediti. Tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficia- le, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota, alla collettività ed ai debi- tori ceduti, l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informa- re il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto ob- bligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli. Conseguentemente, se dall'informativa sulla Gazzetta
Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di ces- sione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque,
l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostra- re la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione. E', poi, del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rappor- to), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, suf- ficientemente precise, che i crediti devono possedere alla data della cessione, af- finché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto. Ciò che ri- leva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal te- sto del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Uf- ficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo determinabile (v. art. 1346 c.c.), circostanza che è avvenuta nel caso di specie laddove i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sul-
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R.g.a.c.c. 337/2024 la base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito, alla causa del credito, nonché all'esistenza di una situazione patologica.
Ciò premesso, nel caso di specie parte opposta ha fornito piena prova della titola- rità del credito azionato e, di conseguenza, della propria legittimazione attiva, avendo dimostrato l'avvenuta cessione del credito in blocco tanto sotto il profilo formale e pubblicitario, tramite la pubblicazione in GU avente validità di notifica ex art. 1264 c.c. (all.ti 4 e 7 cost. e risposta) quanto sotto il profilo sostanziale, con individuazione dello specifico credito vantato nei confronti del debitore ceduto.
7. Anche il secondo motivo, con cui l'opponente ha sollevato l'eccezione di pre- scrizione dell'obbligazione di pagamento del credito emergente dal contratto di mutuo sottoscritto con BANCA INTESA S.p.A., è infondata e va rigettata.
Invero il contratto da cui trae origine l'obbligazione di pagamento è costituito dal mutuo sottoscritto in data 26/2/2004 per la durata di anni 30.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, all'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo, che costituisce un debito unico ancorché possa essere rateizzato in più versamenti periodici, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. relativa ai debiti che debbono essere soddisfatti pe- riodicamente ad anno o in termini più brevi (Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 12707 del 30.8.2002). La Suprema Corte ha statuito che “Nel contratto di mutuo la pre- scrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla sca- denza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011). Sulla base della medesima ratio sottesa alla sentenza più sopra richiamata in relazione al tempo necessario a prescrivere, la Suprema Corte ha chiarito che il pagamento di ratei di mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può con-
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R.g.a.c.c. 337/2024 siderarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n.
2301/2004).
Nel caso di specie, non essendo ancora scaduta l'ultima rata di pagamento, non si può ritenere che la prescrizione abbia avuto corso.
Né coglie nel segno la deduzione che la prescrizione avrebbe iniziato il suo corso in riferimento all'intero debito a partire dalla notificazione dell'atto di precetto avvenuta nel corso dell'anno 2011 cui seguì l'emissione di ordinanza di assegna- zione da parte del g.e. a definizione del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi conclusosi nel luglio 2012. Dalla lettura dell'atto di precetto e del rela- tivo pignoramento risulta, infatti, che , pur ponendo a base Parte_2
dell'azione esecutiva il cospicuo debito fino a quel momento maturato in relazio- ne all'estinzione del mutuo ipotecario, non si avvalse della facoltà di risolvere il contratto. Il creditore ipotecario si limitò, in altri termini, a proporre esecuzione per il credito fino a quel momento maturato, ma non provocò la risoluzione del contratto, con la conseguenza che il relativo piano di ammortamento restò in vi- gore, senza dunque alcuna anticipata decorrenza del termine di prescrizione.
8. Con il terzo motivo, parte opponente deduce l'inidoneità del contratto di mu- tuo stipulato in data 26/02/2004 (a rogito Notaio, Rep. 157125, e Racc. 23155) sottesi all'atto di precetto opposto, ad assumere la qualità di titolo esecutivo per carenza dei requisiti ex art. 474, co. II, n.3, c.p.c. L'opponente, infatti, assume che il contratto di mutuo non assurgerebbe a valido titolo esecutivo poiché la dazione della somma di denaro oggetto del contratto sarebbe stata condizionata sospensi- vamente all'avveramento di molteplici eventi, con la conseguenza che non vi sa- rebbe mai stata né alcuna traditio né alcuna concreta disponibilità della somma mutuata.
Il motivo si appalesa infondato.
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R.g.a.c.c. 337/2024 Invero, sebbene sul piano della teoria generale il contratto di mutuo sia un con- tratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro, non può reputarsi idonea a perfezionare il contratto soltanto la consegna in termini di ma- teriale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, dovendosi ritenere, invece, che sia sufficiente che quest'ultimo acquisisca la disponibilità giuridica del denaro stesso.
Sul punto, infatti, si è espressa chiaramente anche la giurisprudenza di legittimità che, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un con- tratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, ha affermato che detta consegna si realizza anche laddove il mutuatario ne acqui- sisca la disponibilità giuridica (cfr. in particolare Cass. civ. n. 17194/2015). Si af- fianca, dunque, in posizione paritetica all'immediata acquisizione della disponibi- lità materiale del denaro, l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, corre- lata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Coerentemente con queste affermazioni, la Corte di Cassa- zione con la menzionata pronuncia ha affermato il principio di diritto secondo cui "al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale tito- lo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpreta- zione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla leg- ge". Nella medesima ottica, più di recente, è intervenuta anche un'altra pronuncia della Suprema Corte, in cui si è precisato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del dena- ro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se
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R.g.a.c.c. 337/2024 parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, n. 25632).
Peraltro, della questione qui in esame sono state di recente investite le Sezioni unite della Suprema corte, che hanno affermato «Il contratto di mutuo, contenen- te la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza neces- sità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli ab- bia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla» (cfr. sent. n. 5968 del 2025).
Ebbene, facendo applicazione dei principi sopra esposti al caso di specie, deve ri- tenersi che la somma mutuata sia stata effettivamente trasferita nella disponibilità giuridica del mutuatario odierno opponente atteso che nel contratto di mutuo fondiario in esame, si legge che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la somma accordatele a titolo di mutuo e di rilasciare ampia e liberatoria quietanza con la sottoscrizione dello stesso.
Sicché, lo stesso mutuatario, rilasciando quietanza, riconosce di aver ricevuto la somma concessa.
Inoltre, nel medesimo contratto si prevede che la somma finanziata venga conte- stualmente costituita dalla parte mutuataria presso l'Istituto Mutuante in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi po- sti a suo carico dall'atto di mutuo e dai relativi allegati. La costituzione in favore del mutuante di un conto deposito si traduce, a ben vedere, in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di
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R.g.a.c.c. 337/2024 denaro (e dunque comprova l'effettività della traditio). Per tale via, infatti,
l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro e autonomo (per quanto connesso) titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del presti- to. Ciò che muta è dunque il titolo in ragione del quale la banca (non trattiene, ma) rientra nel possesso delle somme conferendo loro una specifica e convenzio- nale destinazione. La banca, in altri termini, detiene le somme ad altro titolo, in una sorta di interversione e per un interesse non solo proprio ma anche del finan- ziato, rinvenibile nella stessa costituzione in garanzia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che i contratti di mutuo azionato sotteso al precetto qui opposto costituiscano titolo esecutivo idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, pertanto, il motivo di opposizione articolato va respin- to.
9. Con il quarto motivo l'attrice lamenta la nullità dell'atto di precetto per inde- terminatezza delle somme, atteso che il creditore opposto non avrebbe specificato gli importi richiesti a titolo di sorte e di interessi maturati, rendendo così non ve- rificabile la legittimità e la congruità della richiesta.
La doglianza è destituita di fondamento.
Sul punto, valga appena ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indi- cazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del pro- cedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”.
Ne consegue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessi- vamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del men-
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R.g.a.c.c. 337/2024 zionato art. 480 comma 2 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n.4008).
Del resto, risulta difficile contestare che la somma intimata sia liquida, nella misu- ra in cui questa è stata precisamente quantificata, sia pure senza esplicitazione dei calcoli effettuati.
Si aggiunga, inoltre, che la contestazione dell'opponente sul punto si appalesa estremamente generica e priva di riscontri probatori, non avendo l'attrice neanche prodotto una perizia di parte a sostegno delle proprie doglianze né allegato un prospetto alternativo di conteggio degli interessi.
Alla stregua dei suddetti rilievi, la censura deve essere respinta.
10. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Parte_3
così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1
liquidandole in 9.000,00 € per compensi e 1.350,00 € per rimborso spese forfet- tarie, oltre cp ed iva se dovute.
Aversa, 7 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 337/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 337 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
c.f. ), nata a [...] il [...], re- Parte_1 C.F._1
sidente in Sant'Antimo alla Via Sambuci n. 80, rappresentata e difesa dall'avv.
Raffaele Guarino (c.f. ), domiciliato in Sant'Antimo alla C.F._2
Via Piave n. 43 presso il suo studio
OPPONENTE
E
(c.f. ), e per essa CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella P.IVA_2
Pellegrino (c.f. , domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Monticelli Paoloandrea, sito in Napoli alla Via F. Crispi 62
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in giudizio la e per essa la Parte_1 CP_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tri- CP_3
bunale adito - previa concessione, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge e ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed inci- dentale - in via principale, accogliere la proposta opposizione in quanto fondata e in fatto e in diritto, per le causali di cui alla premessa in diritto sub punti da 4. a
6., tra cui l'intervenuta prescrizione, e dichiarare nullo ovvero inefficace l'atto di precetto e/o improcedibile l'azione esecutiva intrapresa da parte opposta e per l'effetto non dovute le somme intimate;
in via del tutto subordinata rideterminare l'esatto ammontare delle somme eventualmente dovute dall'opponente in ragione del titolo esecutivo di cui sopra e delle decurtazioni dei precedenti pignoramenti tra cui quello immobiliare;
il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e con attribuzione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario”.
2. L'opponente articolava l'opposizione nei seguenti motivi: 1) difetto di legitti- mazione attiva dell'opposta, atteso che, stando alla ricostruzione di parte oppo- nente, non era stata data alcuna prova dell'intervenuta cessione del credito;
2) prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo;
3) l'inidoneità del con- tratto di mutuo sotteso al precetto opposto ad assumere la qualità di titolo esecu- tivo per carenza dei requisiti ex art. 474, co. II, n.3, c.p.c., atteso che la dazione della somma di denaro oggetto del contratto sarebbe stata condizionata sospensi- vamente all'avveramento di molteplici eventi e con la conseguenza che non vi sa- rebbe mai stata alcuna traditio né concreta disponibilità della somma mutuata;
4) la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e genericità delle somme pre- cettate.
3. L'opposta si costituiva in giudizio, contestando gli assunti avversari e conclu- dendo per il rigetto dell'opposizione.
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R.g.a.c.c. 337/2024 4. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinan- za del 21/05/2024, la causa era poi trattenuta in decisione.
5. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
6. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente in ordine alla posizione della società opposta.
Parte opposta ha rappresentato di aver acquisito il credito per effetto di atto di scissione parziale con Mb Credit Solutions S.p.A. del 21.12.2022, n. 14657 re- pertorio n. 7926 (all. 5 cost. e risp.) e contestuale cessione di crediti da parte di quest'ultima (come da comunicazione in Gazzetta Ufficiale all.ti 6-7 cost. e risp.) a sua volta presumibilmente cessionaria del credito in virtù di una cessione “in blocco” di portafogli di crediti intrattenuto con con con- Controparte_4
tratto di cessione dei crediti concluso in data 26 luglio 2021.
Ha aggiunto che la cessione richiamata è inoltre opponibile all'opponente in virtù di apposita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 118 del 5 otto- bre 2021.
Tanto premesso, occorre osservare che è vero che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifica in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo, v. art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere nota la cessione ai debitori ceduti in deroga all'art. 1264 cod. civ. e, quindi, inop- ponibile al cessionario il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto al cedente dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione. È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è l'atto traslativo, né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adem- pimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con la chiara finalità di sem- plificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione
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R.g.a.c.c. 337/2024 bancaria di cessione dei crediti. Tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficia- le, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota, alla collettività ed ai debi- tori ceduti, l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informa- re il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto ob- bligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli. Conseguentemente, se dall'informativa sulla Gazzetta
Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di ces- sione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque,
l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostra- re la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione. E', poi, del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rappor- to), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, suf- ficientemente precise, che i crediti devono possedere alla data della cessione, af- finché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto. Ciò che ri- leva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal te- sto del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Uf- ficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo determinabile (v. art. 1346 c.c.), circostanza che è avvenuta nel caso di specie laddove i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sul-
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R.g.a.c.c. 337/2024 la base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito, alla causa del credito, nonché all'esistenza di una situazione patologica.
Ciò premesso, nel caso di specie parte opposta ha fornito piena prova della titola- rità del credito azionato e, di conseguenza, della propria legittimazione attiva, avendo dimostrato l'avvenuta cessione del credito in blocco tanto sotto il profilo formale e pubblicitario, tramite la pubblicazione in GU avente validità di notifica ex art. 1264 c.c. (all.ti 4 e 7 cost. e risposta) quanto sotto il profilo sostanziale, con individuazione dello specifico credito vantato nei confronti del debitore ceduto.
7. Anche il secondo motivo, con cui l'opponente ha sollevato l'eccezione di pre- scrizione dell'obbligazione di pagamento del credito emergente dal contratto di mutuo sottoscritto con BANCA INTESA S.p.A., è infondata e va rigettata.
Invero il contratto da cui trae origine l'obbligazione di pagamento è costituito dal mutuo sottoscritto in data 26/2/2004 per la durata di anni 30.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, all'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo, che costituisce un debito unico ancorché possa essere rateizzato in più versamenti periodici, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. relativa ai debiti che debbono essere soddisfatti pe- riodicamente ad anno o in termini più brevi (Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 12707 del 30.8.2002). La Suprema Corte ha statuito che “Nel contratto di mutuo la pre- scrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla sca- denza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011). Sulla base della medesima ratio sottesa alla sentenza più sopra richiamata in relazione al tempo necessario a prescrivere, la Suprema Corte ha chiarito che il pagamento di ratei di mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può con-
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R.g.a.c.c. 337/2024 siderarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n.
2301/2004).
Nel caso di specie, non essendo ancora scaduta l'ultima rata di pagamento, non si può ritenere che la prescrizione abbia avuto corso.
Né coglie nel segno la deduzione che la prescrizione avrebbe iniziato il suo corso in riferimento all'intero debito a partire dalla notificazione dell'atto di precetto avvenuta nel corso dell'anno 2011 cui seguì l'emissione di ordinanza di assegna- zione da parte del g.e. a definizione del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi conclusosi nel luglio 2012. Dalla lettura dell'atto di precetto e del rela- tivo pignoramento risulta, infatti, che , pur ponendo a base Parte_2
dell'azione esecutiva il cospicuo debito fino a quel momento maturato in relazio- ne all'estinzione del mutuo ipotecario, non si avvalse della facoltà di risolvere il contratto. Il creditore ipotecario si limitò, in altri termini, a proporre esecuzione per il credito fino a quel momento maturato, ma non provocò la risoluzione del contratto, con la conseguenza che il relativo piano di ammortamento restò in vi- gore, senza dunque alcuna anticipata decorrenza del termine di prescrizione.
8. Con il terzo motivo, parte opponente deduce l'inidoneità del contratto di mu- tuo stipulato in data 26/02/2004 (a rogito Notaio, Rep. 157125, e Racc. 23155) sottesi all'atto di precetto opposto, ad assumere la qualità di titolo esecutivo per carenza dei requisiti ex art. 474, co. II, n.3, c.p.c. L'opponente, infatti, assume che il contratto di mutuo non assurgerebbe a valido titolo esecutivo poiché la dazione della somma di denaro oggetto del contratto sarebbe stata condizionata sospensi- vamente all'avveramento di molteplici eventi, con la conseguenza che non vi sa- rebbe mai stata né alcuna traditio né alcuna concreta disponibilità della somma mutuata.
Il motivo si appalesa infondato.
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R.g.a.c.c. 337/2024 Invero, sebbene sul piano della teoria generale il contratto di mutuo sia un con- tratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro, non può reputarsi idonea a perfezionare il contratto soltanto la consegna in termini di ma- teriale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, dovendosi ritenere, invece, che sia sufficiente che quest'ultimo acquisisca la disponibilità giuridica del denaro stesso.
Sul punto, infatti, si è espressa chiaramente anche la giurisprudenza di legittimità che, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un con- tratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, ha affermato che detta consegna si realizza anche laddove il mutuatario ne acqui- sisca la disponibilità giuridica (cfr. in particolare Cass. civ. n. 17194/2015). Si af- fianca, dunque, in posizione paritetica all'immediata acquisizione della disponibi- lità materiale del denaro, l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, corre- lata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Coerentemente con queste affermazioni, la Corte di Cassa- zione con la menzionata pronuncia ha affermato il principio di diritto secondo cui "al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale tito- lo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpreta- zione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla leg- ge". Nella medesima ottica, più di recente, è intervenuta anche un'altra pronuncia della Suprema Corte, in cui si è precisato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del dena- ro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se
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R.g.a.c.c. 337/2024 parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, n. 25632).
Peraltro, della questione qui in esame sono state di recente investite le Sezioni unite della Suprema corte, che hanno affermato «Il contratto di mutuo, contenen- te la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza neces- sità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli ab- bia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla» (cfr. sent. n. 5968 del 2025).
Ebbene, facendo applicazione dei principi sopra esposti al caso di specie, deve ri- tenersi che la somma mutuata sia stata effettivamente trasferita nella disponibilità giuridica del mutuatario odierno opponente atteso che nel contratto di mutuo fondiario in esame, si legge che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la somma accordatele a titolo di mutuo e di rilasciare ampia e liberatoria quietanza con la sottoscrizione dello stesso.
Sicché, lo stesso mutuatario, rilasciando quietanza, riconosce di aver ricevuto la somma concessa.
Inoltre, nel medesimo contratto si prevede che la somma finanziata venga conte- stualmente costituita dalla parte mutuataria presso l'Istituto Mutuante in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi po- sti a suo carico dall'atto di mutuo e dai relativi allegati. La costituzione in favore del mutuante di un conto deposito si traduce, a ben vedere, in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di
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R.g.a.c.c. 337/2024 denaro (e dunque comprova l'effettività della traditio). Per tale via, infatti,
l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro e autonomo (per quanto connesso) titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del presti- to. Ciò che muta è dunque il titolo in ragione del quale la banca (non trattiene, ma) rientra nel possesso delle somme conferendo loro una specifica e convenzio- nale destinazione. La banca, in altri termini, detiene le somme ad altro titolo, in una sorta di interversione e per un interesse non solo proprio ma anche del finan- ziato, rinvenibile nella stessa costituzione in garanzia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che i contratti di mutuo azionato sotteso al precetto qui opposto costituiscano titolo esecutivo idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, pertanto, il motivo di opposizione articolato va respin- to.
9. Con il quarto motivo l'attrice lamenta la nullità dell'atto di precetto per inde- terminatezza delle somme, atteso che il creditore opposto non avrebbe specificato gli importi richiesti a titolo di sorte e di interessi maturati, rendendo così non ve- rificabile la legittimità e la congruità della richiesta.
La doglianza è destituita di fondamento.
Sul punto, valga appena ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indi- cazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del pro- cedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”.
Ne consegue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessi- vamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del men-
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R.g.a.c.c. 337/2024 zionato art. 480 comma 2 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n.4008).
Del resto, risulta difficile contestare che la somma intimata sia liquida, nella misu- ra in cui questa è stata precisamente quantificata, sia pure senza esplicitazione dei calcoli effettuati.
Si aggiunga, inoltre, che la contestazione dell'opponente sul punto si appalesa estremamente generica e priva di riscontri probatori, non avendo l'attrice neanche prodotto una perizia di parte a sostegno delle proprie doglianze né allegato un prospetto alternativo di conteggio degli interessi.
Alla stregua dei suddetti rilievi, la censura deve essere respinta.
10. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Parte_3
così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1
liquidandole in 9.000,00 € per compensi e 1.350,00 € per rimborso spese forfet- tarie, oltre cp ed iva se dovute.
Aversa, 7 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Michelangelo Petruzziello
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