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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. MAGARAGGIA MASSIMO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. BONETTI PAOLO e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'originario istante, , ha depositato ricorso per Parte_1
accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini dell'ammissione della prestazione sanitaria invocata, ovvero sia dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L.18/80 e L.
508/88), a far tempo dalla data della domanda amministrativa (13.4.2022).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza. Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta assumendo la genericità delle osservazioni sollevate da controparte vertenti, peraltro, sulle medesime circostanze già oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Nelle more, a seguito del decesso del ricorrente intervenuto in data 15.03.2024, con atto del
19.11.2024 si costituiva l'erede del sig. , ai fini della prosecuzione Parte_1 Parte_1
del giudizio.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che infondata appare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente censurato le conclusioni del ctu nella fase sommaria. Nei casi in cui le parti contestino le conclusioni del consulente tecnico di ufficio devono, a pena d'inammissibilità, specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso, ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio. E ciò in quanto - in assenza di interlocuzioni con il giudice o con la controparte, non previste legislativamente in questo tipo di procedimento, - «è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione suddetta, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione» (Cass. n. 12332/2015, richiamata da Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, n.
14880/2018). Ed ancora, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento (Cass. n. 18657/2020, n. 28114/2019, n.
14880/2018; Cass. 31/10/2019, n. 28114, in motivazione). Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio. CP_ Parimenti infondate le ulteriori censure di sui limiti al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio disposta da Giudice nell'alveo del potere discrezionale allo stesso, ex lege, riconosciuto. Ed invero a norma di quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c.: “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
La Suprema Corte (Ordinanza n. 18265 del 2020), sul punto, ha precisato che “la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass.n.30860/2019)” e che “risulta in sostanza sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria e ciò anche all'interno del procedimento dell'ATP che, pur articolato e strutturato in due fasi eventuali e successive, è comunque finalizzato ad accertare lo stato invalidante sino al momento della pronuncia giudiziale”.
E quindi, ove sussista un aggravamento della condizione sanitaria della parte adeguatamente documentato, il giudice potrà valutare la possibilità di ordinare un nuovo accertamento peritale ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di contestazione della CTU illustrati in ricorso.
CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta per le ragioni di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , Persona_1
alla luce della documentazione sanitaria esaminata e delle informazioni acquisite in sede peritale, ha riconosciuto entro i limiti di cui alla perizia versata in atti, il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano, per il ricorrente, poi deceduto, difficoltà persistenti gravi
(100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua tale da giustificare il riconoscimento del requisito sanitario anelato (indennità di accompagnamento)
a decorrere dal 1/09/2023 in misura tale da portare successivamente l'istante all'exitus.
Ed invero, lo stesso consulente così, in parte, argomentava: “In merito alle infermità denunciate ovvero accertate, in sede di visita medica peritale si possono formulare le seguenti considerazioni: la principale patologia che affliggeva era quella oncologica per cui in data 03/05/2018 si era Pt_1
sottoposto ad intervento di cistectomia radicale, linfadenectomia pelvica e ureterocutaneostomia bilaterale per CA uroteliale papillare della vescica ad alto grado di malignità, e successivamente dal
16/08/2018 al 21/11/2018 a quattro cicli di chemioterapia. A causa di recidiva locoregionale si era sottoposto successivamente ad altri 8 cicli di chemioterapia dall' 01/04/2022 al 06/09/2022, in nessun caso si sono prodotti effetti collaterali tali da richiedere la sospensione della chemioterapia, attualmente l'istante era in follow up negativo. Presentava inoltre una cardiopatia ipertensiva, con funzione sistolica (FEVS) conservata, cioè nei limiti della norma, classificabile in I-II classe funzionale NYHA e non nell'unica classe, la IV, che consente di riconoscere l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita. La patologia respiratoria era rappresentata da un'enfisema polmonare. Patologie a minor impatto clinico erano una steatosi epatica di media entità ed una piccola ernia iatale.
In definitiva l'insieme delle patologie che affliggevano , al momento della visita diretta della Pt_1
Commissione Competente, non erano tali di impedirgli il compiere gli atti quotidiani della vita. Alla luce delle suddette considerazioni, appare condivisibile il provvedimento della Commissione, che aveva correttamente valutato inabile, invalido al 100%, ma senza diritto all'indennità di Pt_1
accompagnamento, tuttavia un aggravamento delle condizioni cliniche, per metastasi addominali ed infine cachessia neoplastica si è determinato a partire dal 1/09/2023, tale da portare successivamente
l'istante all'exitus.”
Avverso la relazione tecnica, stilata dal consulente del giudice e inviata in bozza alle parti, nessuna di esse avanzava osservazioni e note critiche, ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni siccome ivi riportate: “Esaminati gli atti di causa, tenuti presenti gli accertamenti compiuti in sede amministrativa, posso assolvere l'incarico affidatomi formulando la seguente risposta al quesito:
- il Sig. era affetto da: “Cistectomia radicale, linfadenectomia pelvica e uretero cataneostomia Pt_1
bilaterale per CA uroteliale papillare della vescica ad alto grado di malignità, trattato con chemioterapia, metastasi addominali e cachessia neoplastica. Cardiopatia ipertensiva, in I-II classe NYHA. Enfisema polmonare. Steatosi epatica di media entità. Piccola ernia iatale.”.
-dalle suddette infermità è derivata una inabilità o invalidità del 100%, dalla data della domanda ed il diritto all'indennità di accompagnamento dal 1/09/2023 sino all'exitus.”
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente, poi deceduto, e quindi degli eredi intervenuti, riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 01.09.2023. Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento simultaneo a quello dell'introduzione del presente giudizio (12.09.2023), ma comunque successivo alla domanda amministrativa del 13.04.2022, vista altresì la reciproca parziale soccombenza devono
CP_ esser compensate per metà. La residua parte è posta a carico di
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che il deceduto era invalido al 100% e che lo stesso risultava possedere Parte_1
i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal
01.09.2023; CP_ b)- compensa le spese di lite per metà e condanna alla refusione della metà delle spese di lite che si liquidano in euro 1300,00 oltre accessori come per legge in favore della parte ricorrente con distrazione;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 28.01.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)