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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 24/2023, promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti GIANNI MONTANI ed EMANUELE C.F._1
MONTANI
attrice opponente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. SIMONE DI DIO Controparte_1 P.IVA_1
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 9/12/2024
Conclusioni di parte convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3381/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22/11/2022, con il quale è stato ingiunto all'impresa individuale il Parte_1
pagamento di € 5.812,08, oltre interessi e spese della procedura, a favore della società a titolo di corrispettivi per l'acquisto di una licenza d'uso Controparte_1
relativa all'utilizzo di una piattaforma di e-commerce.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 20/6/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La parti non hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 12/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto all'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva preliminarmente che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato
pagina 2 di 7 con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n.
17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare che il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sull'offerta dell'opposta sottoscritta dall'opponente in data 26/9/2022, versata in atti sub doc. 2 fasc. monit. (di seguito anche solo il “Contratto”).
Il Contratto aveva una durata di tre anni e la licenza base, acquistata dall'opponente, prevedeva (i) il caricamento del catalogo dei prodotti dell'opponente e (ii) l'inserimento delle credenziali per l'utilizzo dei gateway di pagamento (v. art.
1.1 del Contratto).
L'opponente ha contestato l'adempimento dell'opposta in maniera generica e contraddittoria, in quanto – a mente dell'art.
1.4 del Contratto – l'opponente avrebbe dovuto fornire all'opposta una serie di dati/documenti entro un mese dalla sottoscrizione del Contratto: ebbene, tali dati e documenti – richiesti dall'opposta immediatamente a seguito della sottoscrizione del Contratto (v. doc.
3 opposta) – non sono stati forniti dall'opponente, come dalla stessa espressamente riconosciuto (cfr. atto di citazione, pagg. 7 e 9).
pagina 3 di 7 Del resto, la richiamata clausola contrattuale è chiara nel sancire l'essenzialità della documentazione ivi indicata al fine di consentire l'esecuzione delle prestazioni dell'opposta, disponendo espressamente che “[i] predetti dati e documenti dovranno essere forniti dal Cliente entro e non oltre 1 (uno) mese dalla richiesta della Società.
Eventuali ritardi del Cliente esonerano la Società da ritardi nell'attivazione del servizio e non escludono il pagamento dei Corrispettivi dovuti alla Società. In caso di ritardo del Cliente che ecceda 1 (uno) mese, la Società si riserva il diritto di risolvere il contratto e pretendere il pagamento anticipato di tutte le somme dovute dal Cliente in esecuzione del presente contratto a titolo di Corrispettivo da intendersi scadute, perciò liquide ed esigibili, alla data del primo inadempimento, quale formale decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., maggiorate dei relativi interessi moratori” (v. art.
1.4 del Contratto).
In ogni caso, devesi rilevare che la clausola n.
1.2 del Contratto stabilisce espressamente che “[q]ualunque contestazione e/o reclamo circa vizi e/o difetti sollevati dal
Cliente non potrà sospendere né differire l'obbligo dello stesso di pagare alle scadenze fissate le somme dovute e/o di adempiere agli obblighi dallo stesso assunti”, escludendo così la facoltà dell'opponente di eccepire l'inadempimento della controparte secondo il meccanismo solte et repete di cui all'art. 1462 c.c..
Nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto, né tantomeno provato, di avere pagato quanto richiesto dall'opposta, come sarebbe stato suo onere fare per guadagnare la legittimazione a sollevare eccezioni ai sensi della succitata clausola contrattuale, sicché risultano all'opponente precluse eccezioni diverse da quelle
(di nullità, annullabilità e rescissione del contratto) consentite dall'art. 1462 c.c. sino all'avvenuto pagamento.
4. L'opponente ha poi eccepito di avere legittimamente esercitato il diritto di recesso dal Contratto, ma nemmeno tale doglianza coglie nel segno: invero, il
Contratto sottoscritto tra le parti non accorda un diritto di recesso a favore pagina 4 di 7 dell'opponente ai sensi dell'art. 1373 c.c., bensì soltanto a favore dell'opposta (v. art. 2.3), né risulta applicabile al caso di specie la tutela consumeristica.
5. Risulta parimenti infondata la domanda di annullamento del Contratto per errore proposta dall'opponente, la quale ha lamentato “la poca chiarezza del documento contrattuale, la scarsità, per non dire l'assenza totale di informazioni sulle ulteriori attività e soprattutto sugli ulteriori costi e contratti da sottoscrivere obbligatoriamente per la realizzazione del sito internet e dell'e-commerce” (v. pag. 7 dell'atto di citazione).
In primo luogo, l'opponente non ha formulato alcuna specifica deduzione circa la riconoscibilità del proprio asserito errore da parte dell'opposta, requisito che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – “è posto dagli artt. 1431 e 1428 c.c.
a tutela della buona fede dell'altro contraente, per modo che l'indagine sulla ricorrenza di detto requisito si risolve in un'indagine sulla buona fede dell'altro contraente”: la valutazione che, dunque, al giudice del merito è chiesto di compiere “non può limitarsi a stabilire se, con riguardo alla dichiarazione dell'errante, egli abbia realmente stipulato alla stregua di una falsa conoscenza della realtà, ma deve altresì accertare se il contraente cui è diretta la dichiarazione dell'errante avrebbe potuto, con l'uso della normale diligenza, riconoscere tale errore” (v. Cass. n. 980/1991).
Nel caso di specie, la sopra citata clausola 1.4 del Contratto elenca in modo specifico e puntuale gli adempimenti informativi e documentali posti a carico dell'opponente necessari per la messa on-line dell'e-commerce, sicché non è postulabile la sussistenza di elementi sintomatici di un difetto di buona fede dell'opposta.
L'opponente neppure ha offerto di provare le informazioni asseritamente decettive che avrebbe ricevuto dall'opposta in fase di negoziazione (non avendo formulato istanze istruttorie sul punto e non avendo chiesto la concessione dei termini per le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.).
pagina 5 di 7 Né può considerarsi dirimente l'e-mail prodotta sub doc. 3 dall'opponente, dalla quale si evince che il referente di ha indicato all'opponente CP_1
l'insussistenza di costi aggiuntivi oltre a quelli contrattualmente previsti: in altri termini, né da tale comunicazione, né da altre parti del testo contrattuale (chiaro nel perimetrare il proprio oggetto nei termini dell'acquisto di una licenza software) si evincono elementi dai quali inferire che, verosimilmente, l'opposta potesse – e dovesse – rilevare il fatto che l'opponente si fosse determinata a contrarre nell'erronea convinzione di ottenere un contratto omnicomprensivo di tutti i servizi, ivi inclusi in particolare quelli relativi alla gestione dei pagamenti on-line e alla spedizione dei prodotti.
Di talché, anche i rilievi formulati dall'opponente nei propri scritti conclusivi circa l'annullabilità del Contratto in ragione della presenza di un'ipotesi di collegamento negoziale non appaiono conferenti.
6. Infine, in relazione al quantum ingiunto in via monitoria, l'opponente non ha svolto specifiche contestazioni del calcolo effettuato dall'opposta sulla base degli importi dettagliati nel Contratto, integralmente dovuti per i 3 anni di durata della licenza, dovendosi interpretare la missiva a mezzo e-mail dell'opponente sub doc.
8 quale tempestiva disdetta ai sensi dell'art.
1.3 del Contratto.
Vieppiù, la disposizione contrattuale sopra richiamata (v. art.
1.4 del Contratto) impone il pagamento del corrispettivo anche ove il ritardo del cliente non consenta di completare tutte le prestazioni dovute da . Inoltre, l'art. CP_1
1.2 prevede la facoltà dell'opposta, ove l'inadempimento del cliente di protragga per oltre dieci giorni, di pretendere il pagamento anticipato di tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo “da intendersi scadute, perciò liquide ed esigibili, alla data del primo inadempimento, quale formale decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.”.
pagina 6 di 7 7. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata e tenuto conto che il valore di causa si attesta come prossimo al minimo dello scaglione di riferimento applicabile.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3381/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 22/11/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 24/2023, promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti GIANNI MONTANI ed EMANUELE C.F._1
MONTANI
attrice opponente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. SIMONE DI DIO Controparte_1 P.IVA_1
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 9/12/2024
Conclusioni di parte convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3381/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22/11/2022, con il quale è stato ingiunto all'impresa individuale il Parte_1
pagamento di € 5.812,08, oltre interessi e spese della procedura, a favore della società a titolo di corrispettivi per l'acquisto di una licenza d'uso Controparte_1
relativa all'utilizzo di una piattaforma di e-commerce.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 20/6/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La parti non hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 12/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto all'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva preliminarmente che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato
pagina 2 di 7 con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n.
17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare che il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sull'offerta dell'opposta sottoscritta dall'opponente in data 26/9/2022, versata in atti sub doc. 2 fasc. monit. (di seguito anche solo il “Contratto”).
Il Contratto aveva una durata di tre anni e la licenza base, acquistata dall'opponente, prevedeva (i) il caricamento del catalogo dei prodotti dell'opponente e (ii) l'inserimento delle credenziali per l'utilizzo dei gateway di pagamento (v. art.
1.1 del Contratto).
L'opponente ha contestato l'adempimento dell'opposta in maniera generica e contraddittoria, in quanto – a mente dell'art.
1.4 del Contratto – l'opponente avrebbe dovuto fornire all'opposta una serie di dati/documenti entro un mese dalla sottoscrizione del Contratto: ebbene, tali dati e documenti – richiesti dall'opposta immediatamente a seguito della sottoscrizione del Contratto (v. doc.
3 opposta) – non sono stati forniti dall'opponente, come dalla stessa espressamente riconosciuto (cfr. atto di citazione, pagg. 7 e 9).
pagina 3 di 7 Del resto, la richiamata clausola contrattuale è chiara nel sancire l'essenzialità della documentazione ivi indicata al fine di consentire l'esecuzione delle prestazioni dell'opposta, disponendo espressamente che “[i] predetti dati e documenti dovranno essere forniti dal Cliente entro e non oltre 1 (uno) mese dalla richiesta della Società.
Eventuali ritardi del Cliente esonerano la Società da ritardi nell'attivazione del servizio e non escludono il pagamento dei Corrispettivi dovuti alla Società. In caso di ritardo del Cliente che ecceda 1 (uno) mese, la Società si riserva il diritto di risolvere il contratto e pretendere il pagamento anticipato di tutte le somme dovute dal Cliente in esecuzione del presente contratto a titolo di Corrispettivo da intendersi scadute, perciò liquide ed esigibili, alla data del primo inadempimento, quale formale decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., maggiorate dei relativi interessi moratori” (v. art.
1.4 del Contratto).
In ogni caso, devesi rilevare che la clausola n.
1.2 del Contratto stabilisce espressamente che “[q]ualunque contestazione e/o reclamo circa vizi e/o difetti sollevati dal
Cliente non potrà sospendere né differire l'obbligo dello stesso di pagare alle scadenze fissate le somme dovute e/o di adempiere agli obblighi dallo stesso assunti”, escludendo così la facoltà dell'opponente di eccepire l'inadempimento della controparte secondo il meccanismo solte et repete di cui all'art. 1462 c.c..
Nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto, né tantomeno provato, di avere pagato quanto richiesto dall'opposta, come sarebbe stato suo onere fare per guadagnare la legittimazione a sollevare eccezioni ai sensi della succitata clausola contrattuale, sicché risultano all'opponente precluse eccezioni diverse da quelle
(di nullità, annullabilità e rescissione del contratto) consentite dall'art. 1462 c.c. sino all'avvenuto pagamento.
4. L'opponente ha poi eccepito di avere legittimamente esercitato il diritto di recesso dal Contratto, ma nemmeno tale doglianza coglie nel segno: invero, il
Contratto sottoscritto tra le parti non accorda un diritto di recesso a favore pagina 4 di 7 dell'opponente ai sensi dell'art. 1373 c.c., bensì soltanto a favore dell'opposta (v. art. 2.3), né risulta applicabile al caso di specie la tutela consumeristica.
5. Risulta parimenti infondata la domanda di annullamento del Contratto per errore proposta dall'opponente, la quale ha lamentato “la poca chiarezza del documento contrattuale, la scarsità, per non dire l'assenza totale di informazioni sulle ulteriori attività e soprattutto sugli ulteriori costi e contratti da sottoscrivere obbligatoriamente per la realizzazione del sito internet e dell'e-commerce” (v. pag. 7 dell'atto di citazione).
In primo luogo, l'opponente non ha formulato alcuna specifica deduzione circa la riconoscibilità del proprio asserito errore da parte dell'opposta, requisito che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – “è posto dagli artt. 1431 e 1428 c.c.
a tutela della buona fede dell'altro contraente, per modo che l'indagine sulla ricorrenza di detto requisito si risolve in un'indagine sulla buona fede dell'altro contraente”: la valutazione che, dunque, al giudice del merito è chiesto di compiere “non può limitarsi a stabilire se, con riguardo alla dichiarazione dell'errante, egli abbia realmente stipulato alla stregua di una falsa conoscenza della realtà, ma deve altresì accertare se il contraente cui è diretta la dichiarazione dell'errante avrebbe potuto, con l'uso della normale diligenza, riconoscere tale errore” (v. Cass. n. 980/1991).
Nel caso di specie, la sopra citata clausola 1.4 del Contratto elenca in modo specifico e puntuale gli adempimenti informativi e documentali posti a carico dell'opponente necessari per la messa on-line dell'e-commerce, sicché non è postulabile la sussistenza di elementi sintomatici di un difetto di buona fede dell'opposta.
L'opponente neppure ha offerto di provare le informazioni asseritamente decettive che avrebbe ricevuto dall'opposta in fase di negoziazione (non avendo formulato istanze istruttorie sul punto e non avendo chiesto la concessione dei termini per le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.).
pagina 5 di 7 Né può considerarsi dirimente l'e-mail prodotta sub doc. 3 dall'opponente, dalla quale si evince che il referente di ha indicato all'opponente CP_1
l'insussistenza di costi aggiuntivi oltre a quelli contrattualmente previsti: in altri termini, né da tale comunicazione, né da altre parti del testo contrattuale (chiaro nel perimetrare il proprio oggetto nei termini dell'acquisto di una licenza software) si evincono elementi dai quali inferire che, verosimilmente, l'opposta potesse – e dovesse – rilevare il fatto che l'opponente si fosse determinata a contrarre nell'erronea convinzione di ottenere un contratto omnicomprensivo di tutti i servizi, ivi inclusi in particolare quelli relativi alla gestione dei pagamenti on-line e alla spedizione dei prodotti.
Di talché, anche i rilievi formulati dall'opponente nei propri scritti conclusivi circa l'annullabilità del Contratto in ragione della presenza di un'ipotesi di collegamento negoziale non appaiono conferenti.
6. Infine, in relazione al quantum ingiunto in via monitoria, l'opponente non ha svolto specifiche contestazioni del calcolo effettuato dall'opposta sulla base degli importi dettagliati nel Contratto, integralmente dovuti per i 3 anni di durata della licenza, dovendosi interpretare la missiva a mezzo e-mail dell'opponente sub doc.
8 quale tempestiva disdetta ai sensi dell'art.
1.3 del Contratto.
Vieppiù, la disposizione contrattuale sopra richiamata (v. art.
1.4 del Contratto) impone il pagamento del corrispettivo anche ove il ritardo del cliente non consenta di completare tutte le prestazioni dovute da . Inoltre, l'art. CP_1
1.2 prevede la facoltà dell'opposta, ove l'inadempimento del cliente di protragga per oltre dieci giorni, di pretendere il pagamento anticipato di tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo “da intendersi scadute, perciò liquide ed esigibili, alla data del primo inadempimento, quale formale decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.”.
pagina 6 di 7 7. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata e tenuto conto che il valore di causa si attesta come prossimo al minimo dello scaglione di riferimento applicabile.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3381/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 22/11/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7