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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.300/2018 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.27/2018
dell'11/01/2018 pubblicata in pari data, del Tribunale di Isernia, avente per oggetto
“occupazione sine titulo di immobile demaniale”
T R A
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici domicilia ope legis in
Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74
APPELLANTE
E
( ), in persona del Sindaco e l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Alda
Colesanti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del Comune, alla P.zza
Marconi n. 1 in Isernia
1 APPELLATO
N O N C H È
), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici domicilia ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74
APPELLATA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con sentenza n.27/2018 dell'11/01/2018, pubblicata in pari data, il Tribunale di Isernia,
in accoglimento dell'opposizione formulata dal , ha dichiarato Controparte_1
l'illegittimità della cartella di pagamento n. 05320130001027372 di € 942.991,05,
notificata in data 09/10/2013 da in quanto non fondata su valido Controparte_3
titolo esecutivo ex art. 21 del D.Lgs. 46/1999.
2) Con atto d'appello notificato a mezzo pec del 10/07/2018, l' Parte_1
(da ora per brevità solamente “ ”) ha impugnato la suddetta decisione Pt_1
chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- con comparsa depositata il 15/01/2019, si è costituito l'appellato il Controparte_1
quale ha instato per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado;
- si sono susseguiti diversi rinvii d'udienza per la formalizzazione delle dichiarate trattative di componimento della lite, che comunque non si sono definite;
- riservata la causa per la decisione, con ordinanza collegiale dell'11/03/2024 ne è stata disposta la sua rimessione sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti
2 dell' (subentrata ex lege all ) non Controparte_2 CP_3 CP_3
evocata nel presente giudizio nonostante la sua partecipazione in quello del primo grado;
- con comparsa depositata l'8/04/2024, si è costituita l' Controparte_4
la quale ha fatto proprie le conclusioni dell'appellante ”;
[...] Pt_1
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c.,
la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con unico motivo di impugnazione, l'appellante ” lamenta che il Tribunale ha Pt_1
erroneamente dichiarato l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento non tenendo conto della innovata normativa in materia di riscossione di somme non corrisposte all'erario di cui all'art. 1, comma 274, della L. 311/2004.
In particolare, ha dedotto che il Giudice di prime cure si sarebbe indotto alla contestata pronuncia in adesione a quell'orientamento giurisprudenziale prevalente sotto il vigore del
D.lgs 237/1997, secondo cui, in ipotesi di occupazione di un bene demaniale non giustificata da un valido titolo, la P.A. deve preventivamente munirsi di un titolo esecutivo (sentenza)
atto a conferire certezza al proprio credito e indi procedere alla riscossione a mezzo ruolo,
mentre nella specie in esame avrebbe dovuto far riferimento alla norma speciale di cui all'art. 1, comma 274, L. 311/04 (Finanziaria 2005)1, i cui elementi costitutivi sono rappresentati dalla duplice richiesta di pagamento degli indennizzi per occupazione abusiva di immobili erariali e dal decorso di un ulteriore termine.
3 La doglianza è fondata.
Il Tribunale ha accolto la formulata opposizione di declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento n.05320130001027372 dell'importo di € 942.991,05 emessa dalla concessionaria Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. a carico del , a titolo Controparte_1
di mancato pagamento di occupazione sine titulo di immobile (“ex Caserma Griffini”) di proprietà dello Stato sito in e adibito a biblioteca comunale, sul presupposto che CP_1
“vertendosi di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico,
l'iscrizione a ruolo è subordinata ex art. 21 d.lgs. n.46 del 1999 all'ottenimento da parte
dell'Agenzia del , secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra i Pt_1
privati, di un titolo esecutivo, nella specie mancante”.
Il Collegio non condivide il percorso argomentativo del primo Giudice che ha portato alla declaratoria di annullamento della cartella sottesa, evidenziando che più volte la Cassazione
(ex multis Sez. I, 23/03/2022 n.13403 e Sez. III, 25/03/2016 n.5956) ha affermato che la normativa contenuta nella legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 274, L. 311/04), tesa a facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della Pubblica Amministrazione, ha innovato la disciplina in tema di riscossione mediante ruolo delle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato -a qualsiasi titolo legittimo o meno ed anche per le occupazioni di fatto- , sostanzialmente prevedendo in questi casi che le somme che risultano dovute alla P.A.-creditrice siano richieste (a mezzo di notifica) ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione,
le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica;
e da tanto ne consegue -come ovvia conseguenza- che non risulta più
necessaria la preventiva acquisizione di una sentenza di condanna.
4 Nella fattispecie, dall'esame degli atti di causa appare -circostanza neanche contestata dal opponente- che la cartella opposta scaturisce dalla duplice richiesta di CP_1
pagamento, prevista dall'art. 1, comma 274 della L. 311/2004, mediante notifica di prima e seconda richiesta di pagamento, e precisamente: con nota prot. 11321 del 20/11/2009
è stata formulata al Comune di la prima richiesta di pagamento relativa agli CP_1
indennizzi per occupazione senza titolo dell'immobile dello Stato per un importo di €
545.691,43, e successivamente, in assenza di alcun riscontro, il ” ha Pt_1
provveduto a inviare, con nota prot. 4276 del 24/04/2012, la seconda richiesta, alla quale pure nessuna risposta è risultata essere stata fornita. A fronte della precisata tale inerzia,
il “DEMANIO” ha provveduto a iscrivere la somma a ruolo ed avviare la successiva procedura di riscossione.
Dunque, la cartella di pagamento in contestazione, emessa conformemente all'iter procedurale delineato dalla normativa vigente, presenta la natura di titolo esecutivo,
unendo in sé gli elementi costitutivi della richiesta di pagamento e del precetto, per cui da tanto discende la legittimità dell'intrapresa azione di esecuzione.
Va, poi, aggiunto che -sempre secondo gli insegnamenti innanzi richiamati del Supremo
Collegio- gli eventuali vizi e contestazioni dei criteri di determinazione delle somme richieste in pagamento si sarebbero dovute svolgere esclusivamente e tassativamente contro la prima o la seconda richiesta di pagamento e non contro l'atto di iscrizione a ruolo -che rappresenta ormai il credito certo liquido ed esigibile- avverso il quale possono essere fatti valere solamente i vizi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il -con la formulata opposizione ex art. 615 cpc- ha limitato le proprie doglianze CP_1
solamente a questioni antecedenti alla formazione del titolo, da tanto discendendo l'inammissibilità ed infondatezza della formulata opposizione.
5 B) Nel primo grado il opponente ha formulato domande ed eccezioni che il CP_1
Tribunale ha ritenuto assorbite dalla questione principale di declaratoria di illegittimità
della cartella opposta.
Il Collegio evidenzia che, in forza delle pronunce della S.C. (ex multis n.25840/2021,
n.22311/2020 e n.7940/2019), nel giudizio di appello la parte totalmente vittoriosa in primo grado, al fine di evitare preclusioni e per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cpc,
deve espressamente e specificamente riproporre, con il primo atto difensivo e comunque entro la prima udienza, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado poiché respinte o rimaste assorbite, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema
decidendum” del giudizio di primo grado, non potendo limitarsi ad un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
Nella fattispecie, in disparte la mancata specifica riproposizione delle domande svolte in primo grado, si ritiene comunque che le stesse siano prive di valore giuridico, e precisamente:
B/1) la natura demaniale del bene oggetto di contenzioso, noto come “ex Caserma
Griffini”, ne esclude categoricamente la possibilità di acquisizione da parte di terzi per usucapione;
B/2) gli asseriti interventi di manutenzione -al fine di ridurre le somme richieste dal
”- non sono stati assolutamente documentati con una minima prova, anzi è certo Pt_1
che, con concessione rep. 46 del 21/01/1949 (fonte ovvero del 20/09/1934 (fonte Pt_1
, il ha assunto l'onere di sostenere le spese per la manutenzione CP_1 Controparte_1
ordinaria e straordinaria del bene in questione;
B/3) relativamente alla dedotta prescrizione del credito del ”, il rilievo non Pt_1
officioso dell'eccezione e la mancata proposizione di gravame incidentale sul punto (Cass.
Civ. n. 7592/2021 e n. 9505/2024), non consentono di esaminare la questione solo genericamente dedotta.
6 C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio,
introduttiva e decisionale, nulla disponendo per il presente grado nei rapporti tra l'appellato e l' in difetto d'impugnazione CP_1 Controparte_2
della sentenza appellata solamente dall' . Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.27/2018, depositata l'11/01/2018, del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, proposto dall' , con citazione notificata a mezzo PEC del 10/07/2018, nei Parte_1
confronti del e dell' , così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dal con Controparte_1
atto di citazione in opposizione regolarmente notificato il 6/12/2013 per l'annullamento della cartella di pagamento n. 05320130001027372 di € 942.991,05,
notificata in data 09/10/2013 da Controparte_3
7 2) condanna l'appellato a rimborsare le spese di lite del primo grado Controparte_1
all' e all' (già Equitalia Parte_1 Controparte_2
Servizi di Riscossione Spa incorporante ), per ciascuno, in ragione di Controparte_3
€ 14.915,00 per compenso, oltre all'Iva e Cap come per legge, e quelle del secondo grado all' in ragione di complessivi € 18.884,50 di cui € Parte_1
1.264,50 per spese di C.U. e € 17.630,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, IVA e Cap come per legge;
3) nulla dispone per le spese del presente grado tra il e l' Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 19/12/2024.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testualmente “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' Parte_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a
[...] titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali….”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.300/2018 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.27/2018
dell'11/01/2018 pubblicata in pari data, del Tribunale di Isernia, avente per oggetto
“occupazione sine titulo di immobile demaniale”
T R A
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici domicilia ope legis in
Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74
APPELLANTE
E
( ), in persona del Sindaco e l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Alda
Colesanti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del Comune, alla P.zza
Marconi n. 1 in Isernia
1 APPELLATO
N O N C H È
), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici domicilia ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 74
APPELLATA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con sentenza n.27/2018 dell'11/01/2018, pubblicata in pari data, il Tribunale di Isernia,
in accoglimento dell'opposizione formulata dal , ha dichiarato Controparte_1
l'illegittimità della cartella di pagamento n. 05320130001027372 di € 942.991,05,
notificata in data 09/10/2013 da in quanto non fondata su valido Controparte_3
titolo esecutivo ex art. 21 del D.Lgs. 46/1999.
2) Con atto d'appello notificato a mezzo pec del 10/07/2018, l' Parte_1
(da ora per brevità solamente “ ”) ha impugnato la suddetta decisione Pt_1
chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- con comparsa depositata il 15/01/2019, si è costituito l'appellato il Controparte_1
quale ha instato per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado;
- si sono susseguiti diversi rinvii d'udienza per la formalizzazione delle dichiarate trattative di componimento della lite, che comunque non si sono definite;
- riservata la causa per la decisione, con ordinanza collegiale dell'11/03/2024 ne è stata disposta la sua rimessione sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti
2 dell' (subentrata ex lege all ) non Controparte_2 CP_3 CP_3
evocata nel presente giudizio nonostante la sua partecipazione in quello del primo grado;
- con comparsa depositata l'8/04/2024, si è costituita l' Controparte_4
la quale ha fatto proprie le conclusioni dell'appellante ”;
[...] Pt_1
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c.,
la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con unico motivo di impugnazione, l'appellante ” lamenta che il Tribunale ha Pt_1
erroneamente dichiarato l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento non tenendo conto della innovata normativa in materia di riscossione di somme non corrisposte all'erario di cui all'art. 1, comma 274, della L. 311/2004.
In particolare, ha dedotto che il Giudice di prime cure si sarebbe indotto alla contestata pronuncia in adesione a quell'orientamento giurisprudenziale prevalente sotto il vigore del
D.lgs 237/1997, secondo cui, in ipotesi di occupazione di un bene demaniale non giustificata da un valido titolo, la P.A. deve preventivamente munirsi di un titolo esecutivo (sentenza)
atto a conferire certezza al proprio credito e indi procedere alla riscossione a mezzo ruolo,
mentre nella specie in esame avrebbe dovuto far riferimento alla norma speciale di cui all'art. 1, comma 274, L. 311/04 (Finanziaria 2005)1, i cui elementi costitutivi sono rappresentati dalla duplice richiesta di pagamento degli indennizzi per occupazione abusiva di immobili erariali e dal decorso di un ulteriore termine.
3 La doglianza è fondata.
Il Tribunale ha accolto la formulata opposizione di declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento n.05320130001027372 dell'importo di € 942.991,05 emessa dalla concessionaria Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. a carico del , a titolo Controparte_1
di mancato pagamento di occupazione sine titulo di immobile (“ex Caserma Griffini”) di proprietà dello Stato sito in e adibito a biblioteca comunale, sul presupposto che CP_1
“vertendosi di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico,
l'iscrizione a ruolo è subordinata ex art. 21 d.lgs. n.46 del 1999 all'ottenimento da parte
dell'Agenzia del , secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra i Pt_1
privati, di un titolo esecutivo, nella specie mancante”.
Il Collegio non condivide il percorso argomentativo del primo Giudice che ha portato alla declaratoria di annullamento della cartella sottesa, evidenziando che più volte la Cassazione
(ex multis Sez. I, 23/03/2022 n.13403 e Sez. III, 25/03/2016 n.5956) ha affermato che la normativa contenuta nella legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 274, L. 311/04), tesa a facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della Pubblica Amministrazione, ha innovato la disciplina in tema di riscossione mediante ruolo delle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato -a qualsiasi titolo legittimo o meno ed anche per le occupazioni di fatto- , sostanzialmente prevedendo in questi casi che le somme che risultano dovute alla P.A.-creditrice siano richieste (a mezzo di notifica) ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla secondo notificazione,
le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica;
e da tanto ne consegue -come ovvia conseguenza- che non risulta più
necessaria la preventiva acquisizione di una sentenza di condanna.
4 Nella fattispecie, dall'esame degli atti di causa appare -circostanza neanche contestata dal opponente- che la cartella opposta scaturisce dalla duplice richiesta di CP_1
pagamento, prevista dall'art. 1, comma 274 della L. 311/2004, mediante notifica di prima e seconda richiesta di pagamento, e precisamente: con nota prot. 11321 del 20/11/2009
è stata formulata al Comune di la prima richiesta di pagamento relativa agli CP_1
indennizzi per occupazione senza titolo dell'immobile dello Stato per un importo di €
545.691,43, e successivamente, in assenza di alcun riscontro, il ” ha Pt_1
provveduto a inviare, con nota prot. 4276 del 24/04/2012, la seconda richiesta, alla quale pure nessuna risposta è risultata essere stata fornita. A fronte della precisata tale inerzia,
il “DEMANIO” ha provveduto a iscrivere la somma a ruolo ed avviare la successiva procedura di riscossione.
Dunque, la cartella di pagamento in contestazione, emessa conformemente all'iter procedurale delineato dalla normativa vigente, presenta la natura di titolo esecutivo,
unendo in sé gli elementi costitutivi della richiesta di pagamento e del precetto, per cui da tanto discende la legittimità dell'intrapresa azione di esecuzione.
Va, poi, aggiunto che -sempre secondo gli insegnamenti innanzi richiamati del Supremo
Collegio- gli eventuali vizi e contestazioni dei criteri di determinazione delle somme richieste in pagamento si sarebbero dovute svolgere esclusivamente e tassativamente contro la prima o la seconda richiesta di pagamento e non contro l'atto di iscrizione a ruolo -che rappresenta ormai il credito certo liquido ed esigibile- avverso il quale possono essere fatti valere solamente i vizi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il -con la formulata opposizione ex art. 615 cpc- ha limitato le proprie doglianze CP_1
solamente a questioni antecedenti alla formazione del titolo, da tanto discendendo l'inammissibilità ed infondatezza della formulata opposizione.
5 B) Nel primo grado il opponente ha formulato domande ed eccezioni che il CP_1
Tribunale ha ritenuto assorbite dalla questione principale di declaratoria di illegittimità
della cartella opposta.
Il Collegio evidenzia che, in forza delle pronunce della S.C. (ex multis n.25840/2021,
n.22311/2020 e n.7940/2019), nel giudizio di appello la parte totalmente vittoriosa in primo grado, al fine di evitare preclusioni e per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cpc,
deve espressamente e specificamente riproporre, con il primo atto difensivo e comunque entro la prima udienza, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado poiché respinte o rimaste assorbite, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema
decidendum” del giudizio di primo grado, non potendo limitarsi ad un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
Nella fattispecie, in disparte la mancata specifica riproposizione delle domande svolte in primo grado, si ritiene comunque che le stesse siano prive di valore giuridico, e precisamente:
B/1) la natura demaniale del bene oggetto di contenzioso, noto come “ex Caserma
Griffini”, ne esclude categoricamente la possibilità di acquisizione da parte di terzi per usucapione;
B/2) gli asseriti interventi di manutenzione -al fine di ridurre le somme richieste dal
”- non sono stati assolutamente documentati con una minima prova, anzi è certo Pt_1
che, con concessione rep. 46 del 21/01/1949 (fonte ovvero del 20/09/1934 (fonte Pt_1
, il ha assunto l'onere di sostenere le spese per la manutenzione CP_1 Controparte_1
ordinaria e straordinaria del bene in questione;
B/3) relativamente alla dedotta prescrizione del credito del ”, il rilievo non Pt_1
officioso dell'eccezione e la mancata proposizione di gravame incidentale sul punto (Cass.
Civ. n. 7592/2021 e n. 9505/2024), non consentono di esaminare la questione solo genericamente dedotta.
6 C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio,
introduttiva e decisionale, nulla disponendo per il presente grado nei rapporti tra l'appellato e l' in difetto d'impugnazione CP_1 Controparte_2
della sentenza appellata solamente dall' . Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.27/2018, depositata l'11/01/2018, del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, proposto dall' , con citazione notificata a mezzo PEC del 10/07/2018, nei Parte_1
confronti del e dell' , così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dal con Controparte_1
atto di citazione in opposizione regolarmente notificato il 6/12/2013 per l'annullamento della cartella di pagamento n. 05320130001027372 di € 942.991,05,
notificata in data 09/10/2013 da Controparte_3
7 2) condanna l'appellato a rimborsare le spese di lite del primo grado Controparte_1
all' e all' (già Equitalia Parte_1 Controparte_2
Servizi di Riscossione Spa incorporante ), per ciascuno, in ragione di Controparte_3
€ 14.915,00 per compenso, oltre all'Iva e Cap come per legge, e quelle del secondo grado all' in ragione di complessivi € 18.884,50 di cui € Parte_1
1.264,50 per spese di C.U. e € 17.630,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, IVA e Cap come per legge;
3) nulla dispone per le spese del presente grado tra il e l' Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 19/12/2024.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testualmente “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' Parte_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a
[...] titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali….”