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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1526/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo;
Dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del 10/06/2025, con cui è stato disposto che l'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., fosse sostituita da note scritte ex art.127 ter c.p.c., con termine per note fino alle ore 8,00 del 04/12/2025, e con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza;
- Viste le note conclusive e le note di trattazione scritta del procuratore di parte attrice depositate il
01/12/2025;
- Viste le note di trattazione scritta depositate dal procuratore del convenuto il 26/11/2025;
- Visti gli atti e i documenti allegati;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1526/2021 promossa da:
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALOGERO Parte_1 C.F._1
AR (nuovo procuratore) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Roma n.
119 Raffadali (AG);
attore
contro
:
pagina 1 di 18 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NG BO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Nino
Martoglio n. 30, Giarre (CT);
convenuto
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26/11/2020, notificato in data 03/02/2021, Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo al Tribunale adito di: “in via principale: - Controparte_1
Accertare e dichiarare la sussistenza, nel mezzo oggetto della controversia, dei vizi occulti sopra denunciati, ovvero difetto di conformità del mezzo, nonché la mancanza delle qualità e delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente; - Accogliere la domanda di risoluzione contrattuale di compravendita del 21/08/2020 per il combinato disposto degli artt. 1490, 1492, 1493, e 1497 c.c. con condanna del Sig. alla Controparte_1 restituzione del prezzo versato pari a euro 6.300,00; In subordine - Nel caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, accogliere la domanda di riduzione del prezzo e condannare il convenuto a ridurre il prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1492 c.c. nella misura pari al valore della riparazione della moto come meglio descritto dal preventivo
(All.3) oppure la somma minore o maggiore accertata da quantificarsi nel ridotto importo di euro 1.500,00; - Per l'effetto previo accertamento della vendita di cosa non conforme a quella venduta, condannare il convenuto a ridurre il prezzo di vendita nella misura di euro 3.000,00;
In ulteriore subordine - Accogliere la domanda di risoluzione contrattuale di compravendita per inadempimento contrattuale della vendita ex art. 1453 c.c. per consegna di aliud pro alio con condanna dello stesso alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento dei danni da quantificarsi complessivamente in ragione di euro 3.666,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze e oneri del presente giudizio”.
A fondamento delle proprie domande, l'attore adduceva che:
- In data 20/08/2020, lo stesso , tramite annuncio sul sito subito.it chiedeva Parte_1 al se il mezzo BMW GS F 800 targato DW41808 fosse ancora disponibile;
CP_1
- A seguito della trattativa intercorsa, le parti concordavano l'acquisto del mezzo in questione,
a condizione che il mezzo fosse in perfetto stato d'uso garantito dal venditore e previo controllo pagina 2 di 18 da parte dell'officina specializzata , in persona del legale Parte_2 rappresentante Domenico Rizzo con sede a Catania Via Colajanni Napoleone n. 65;
- Dal controllo effettuato dall'officina di , in persona del Sig. Parte_2 Parte_2
con un messaggio whatapp, la moto risultava in perfette condizioni;
Parte_2
- Giunta la notizia positiva dell'esito del controllo del mezzo, il Sig. Parte_1 accettava di acquistare la moto e provvedeva al pagamento con bonifico di 5.000,00 euro in data 21/08/2020 e con la consegna brevi mani di euro 1.300,00 in contanti;
- In data 24/08/2020, l'attore, sottoponeva il mezzo ad un ulteriore controllo presso la propria officina meccanica di fiducia, di di Raffadali, dove con molto CP_2 Controparte_3 rammarico apprendeva che il mezzo appena acquistato presentava diversi vizi occulti ed anomalie tali da rendere totalmente difforme la cosa venduta rispetto a quanto riferito e sostenuto dal venditore in sede di trattazione;
- Tali vizi rendevano inadatto il mezzo alla sua destinazione naturale;
invero, dai primi accertamenti effettuati, la moto non era perfetta né adatta allo scopo per cui era stata acquista, perché il mezzo, oltre ai vizi occulti già presenti, era stato persino riverniciato per renderlo simile al modello dell'annuncio e per coprire gli effetti disastrosi di un precedente incidente.
- I chilometri segnalati e segnati non erano stati riscontrati realmente, avendo la moto raggiunto uno stato di usura di molte parti di essa, incompatibili con i chilometri dichiarati e segnati, ed infatti nel 2013, la moto aveva già percorso in un solo anno 28.200 chilometri, come attestato da pertanto, era inverosimile che la moto avesse percorso solo 27 mila Controparte_4 chilometri circa in 7 anni e 5 proprietari;
- L'officina meccanica sita a Raffadali, presentava un preventivo per il ripristino CP_2 della moto di 731,00 euro che, compresa di manodopera ammontava a euro 966,00, evidenziando altresì il rischio che se non si fosse provveduto al ripristino del mezzo, lo stesso non sarebbe stato nelle condizioni di poter essere messo in strada in totale sicurezza a causa dei gravi vizi e l'assenza di conformità presenti per l'utilizzo che l'attore ne doveva fare, così, si decise di ricoverare il mezzo;
-Inoltre, a seguito di un controllo ulteriore su eventi precedenti alla vendita inerenti il mezzo de quo, risultava dal sito dell'ANIA, servizio integrato Controlli auto in data 21/07/2014, essere stato coinvolto in un gravissimo sinistro. Questo spiegava anche il perché la moto era stata riverniciata;
pagina 3 di 18 - Quindi tra le parti era insorta questione avente ad oggetto la vendita del motociclo targato
DW41808 marca BMW GS F 800;
- Per il tramite del suo procuratore, il Sig. , in data 26/08/2020, diffidava ed Parte_1 intimava per mezzo di racc. a/r la , in persona del legale Parte_2 rappresentante Domenico Rizzo, con sede in Catania, ed il Sig. in solido tra Controparte_1 loro, a titolo di risarcimento danni al pagamento di euro 710,00, nonché il Sig. CP_1
alla riduzione adeguata del prezzo di vendita del motociclo ovvero, in subordine, al
[...] ripristino del mezzo e spese a carico del Sig. ; contestualmente invitandoli a Parte_1 stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 nonché alla risoluzione del contratto;
- Il Sig. in data 31/08/2020 a seguito della diffida, provvedeva ad effettuare Parte_2 una ricarica PostePay S.P.A versando sul conto intestato al Sig. la somma Parte_1 complessiva di € 150,00, pattuita personalmente con lo stesso a titolo di risarcimento danni ai sensi del 1218 c.c. per inadempimento di prestazione d'opera professionale compresa la restituzione del prezzo pagato per l'intervento effettuato in euro 40,00 a conferma del fatto che questi aveva riconosciuto di aver agito in maniera non conforme a quanto stabilito per legge;
- Con una missiva a mezzo pec. del 23/09/2020, il Sig. per il tramite Controparte_1 dell'Avv. Mariangela Corbo, riscontrava la missiva datata 26/08/2020 e pervenuta il
01/09/2020, negando e contestando la sussistenza di vizi e difetti del motociclo venduto, tuttavia aderendo alla procedura di negoziazione assistita.
- Con lettera a mezzo pec del 08/10/2020, il Sig. , per il tramite dell'Avv. Parte_1
AB Li Calsi, contestava il contenuto della missiva dell'Avv. Corbo, integrando le doglianze di cui alla lettera datata 26/08/2020, e riducendo la somma richiesta al Sig. Controparte_1 ad € 531,00 perché diminuita del costo massimo del tagliando, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1494 c.c. per aver omesso/occultato i vizi in mala fede presenti nel mezzo da lui venduto (BMW GS F800 targata DW41808) al Sig. . Parte_1
- La Convenzione di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo come dal verbale del
28/11/2020 prodotto;
- Il Sig. si vedeva costretto ad adire il Tribunale, al fine di ottenere la Parte_1 risoluzione del contratto di compravendita per i vizi occulti, per l'inidoneità all'uso del mezzo che ne avevano diminuito in modo apprezzabile il valore, oltre al risarcimento del danno subito pagina 4 di 18 a causa della conclusione di un contratto di compravendita avente ad oggetto un motociclo con vizi occulti per l'importo complessivo di euro 7.266,00,
In diritto, l'attore rilevava:
1. Sulla risoluzione del contratto di compravendita del 20/08/2020 ai sensi dell'art. 1490 c.c. per: a. Vizi occulti della cosa venduta;
Inidoneità all'uso a cui era destinato il mezzo;
c. Diminuzione apprezzabile del valore;
la fattispecie poteva essere ricondotta nell'alveo della disciplina di cui agli artt. 1490, 1492, 1493 e 1497 c.c.
L'attore evidenziava allo scopo che:
- Il Sig. pur conoscendo i vizi della cosa, li aveva volutamente ed in mala Controparte_1 fede taciuti al compratore, il quale, invece, in alcun modo poteva, al momento della conclusione del contratto conoscerli, in quanto in buona fede, riceveva da parte dell'officina
Dr di , l'erroneo conforto della diagnosi effettuata;
Parte_2
- Peraltro, detti vizi, erano stati riscontrati dal venditore che aveva acquistato la moto il 01
Giugno 2020 e se ne era disfatto dopo appena due mesi circa dall'acquisto, a testimonianza del fatto che il Sig. era consapevole di tali vizi ed aveva voluto in questo modo Controparte_1 disfarsi immediatamente del bene occultandone i vizi;
- Gli anni della moto, il numero considerevole di proprietari storici e i chilometri percorsi, destavano particolare sospetto, motivo per cui si aveva la fondata ragione di credere che la moto ne avesse percorsi molti di più;
- Ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione poteva essere domandata anche allorché la res non avesse le qualità promesse, ovvero, quelle essenziali per l'uso a cui era destinata. La mancanza di qualità essenziali della cosa, era inerente alla natura del bene e concernente tutti gli elementi essenziali e sostanziali che ne influivano nell'ambito di un medesimo genere sull'appartenenza ad una specie piuttosto che un'altra;
- Il convenuto non aveva adempiuto alle sue obbligazioni, poiché non aveva garantito il compratore dai vizi della cosa (art. 1476, n. 3, c.c.) ma, al contrario, li aveva volutamente ed in mala fede occultati, tali vizi (non facilmente riconoscibili) sul mezzo oggetto della vendita, infatti, - lo rendevano assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dello stesso acquirente, compromettendone radicalmente la destinazione dell'uso che se ne sarebbe potuto fare;
- Detta condotta aveva alterato il nesso di reciprocità che legava le obbligazioni assunte con il contratto, ed aveva altresì causato grave pregiudizio economico all'attore, e consentiva alla pagina 5 di 18 parte adempiente di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.);
- Gli interventi effettuati per la riparazione del mezzo de quo, ovvero la sostituzione del pignone, del kit carter più corona, disco posteriore, kit di trasmissione, olio motore, pinze freni anteriori e posteriori, treno gomme, riverniciatura, la natura dei chilometri che destavano ampiamente dei dubbi sulla loro veridicità ed in fine l'incidente cui era stato coinvolto il mezzo il 21/07/2014, avevano reso del tutto difforme il mezzo sia a livello meccanico sia per la mancanza delle qualità essenziali promesse;
- Il venditore era tenuto a risarcire il danno per avere presentato il mezzo come praticamente nuovo, occultando la circostanza essenziale ai fini dell'acquisto che lo stesso avesse subito un sinistro, nonostante le riparazioni fossero state eseguite a regola d'arte ma non era questo il caso. Anche se la differenza di valore tra un moto veicolo incidentato e riparato e un mezzo integro era limitato, rimaneva la violazione della regola della buona fede;
-
Per questi motivi
, l'attore, chiedeva ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1490
c.c. la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo di vendita corrisposto, nonché il risarcimento del danno nella misura pari ad euro 7.266,00 corrispondente al prezzo di vendita della moto di euro 6.300,00 comprensiva delle spese per la riparazione di euro 966,00 o a quella che il Giudice ritenesse opportuna;
2. In via gradata ed in subordine: Actio quanti minoris. Riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.
Nella denegata ipotesi che il Giudicante non ritenesse ammissibile e/o fondata la richiesta di risoluzione del contratto di compravenduta del 21/08/2020 formulata dall'attore, quest'ultimo chiedeva in subordine, ai sensi del 1492 c.c. la riduzione del prezzo di vendita del mezzo acquistato di euro 5.334,00, stante la sussistenza dei sopra richiamati vizi che affliggevano il mezzo de quo, che lo rendevano di fatto privo delle caratteristiche necessarie e promesse dalla parte convenuta, a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, soprattutto, inidoneo all'uso per il quale era stato acquistato.
3. Sul Risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. L'accertamento della non conformità del bene venduto, il prestito concesso dalla Sig. sua suocera, per l'acquisto del mezzo Parte_3 oggetto della vendita, avevano causato un danno patrimoniale grave ed intollerabile.
Verosimilmente, laddove l'attore fosse stato messo a conoscenza delle reali condizioni del mezzo, lo stesso non avrebbe mai proceduto né al prestito concesso dalla suocera né all'accettazione dell'acquisto del mezzo. La norma estrapolata dall'art. 1494 c.c. era volta a pagina 6 di 18 garantire infatti, un ristoro per il pregiudizio economico che si subiva sia per il fatto stesso di aver ricevuto un bene viziato sia per le specifiche conseguenze derivanti dal vizio. Il principio che l'art. 1494 c.c. enunciava era in pieno aderente al concetto del danno, che, stante ai vizi presenti sul mezzo, l'occultamento di essi ne erano una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.).
4. In ulteriore subordine, doveva ritenersi applicabile nel caso di specie la disciplina dettata in materia di vendita di aliud pro alio. L'adozione di un simile sistema, consentiva di apprestare all'acquirente una specifica tutela nell'ipotesi in cui venisse trasferita la proprietà di un bene, totalmente o parzialmente privo delle qualità promesse, nonché degli elementi essenziali che lo rendevano inidoneo all'uso a cui era destinato. Era configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata era completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando era assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o avesse difetti che la rendessero inservibile. La vendita di aliud pro alio, dava luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale, che ricorreva quando il bene consegnato fosse completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impedivano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta oggetto della compravendita.
Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 06/05/2021, con la quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea, con condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Allo scopo, il convenuto eccepiva che:
- La domanda attorea era infondata per l'inesistenza di vizi e/o difetti del motociclo venduto dal convenuto all'attore, ovvero dell'apprezzabile diminuzione del suo valore;
- Era inveritiera la circostanza che i chilometri segnati fossero inferiori a quelli reali, desunta dall'attore esclusivamente in base all'opinione personale, non sorretta da alcuna prova, che fosse impossibile percorrere solo 27.000 km nell'arco di sette anni e 5 proprietari. Invece, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, “Il portale dell'automobilista”, www.ilportaledellautomobilista.it, risultava che il suddetto motociclo in data 16/02/2021 era stato revisionato e che i chilometri sino ad allora percorsi erano pagina 7 di 18 56.372. Infatti, dal 1 gennaio 2020, era divenuta obbligatoria l'annotazione del chilometraggio del veicolo nel certificato di revisione, e i dati in esso riportati erano caricati online sul Portale dell'Automobilista. In base alla Circolare del predetto Ministero del
30/10/2018, che aveva fornito le indicazioni operative del Decreto Dirigenziale n. 211 del
18 maggio 2018, il chilometraggio del mezzo revisionato a partire dall'entrata in vigore del
D.M. “assume valore probante ed è reso consultabile sul portale dell'automobilista”. La suddetta circolare precisava altresì che “All'atto della consegna della carta di circolazione l'ispettore dovrà evidenziare all'utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100. A partire dal 19 novembre 2018 se il proprietario del veicolo era assente durante la revisione, doveva fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità”. Pertanto, se l'attore avesse ritenuto che i chilometri segnati dal mezzo non fossero reali avrebbe avuto l'obbligo di accertarsene prima dell'immissione dei dati in sede di revisione, poiché successivamente il proprietario era ritenuto responsabile in caso di manomissione del contachilometri;
- Per quanto concernente gli interventi indicati dall'attore a pag. 9 dell'atto di citazione, quali sostituzione del pignone, del kit carter più corona, disco posteriore, kit di trasmissione, olio motore, pinze freni anteriori e posteriori, treno gomme, questi si riferivano alla normale manutenzione del mezzo. Infatti, il preventivo inviato al convenuto in allegato alla lettera del 24/08/2020 non era altro che il cd. “tagliando”; peraltro, tale preventivo differiva dallo screenshot di quello allegato nel presente giudizio, la cui veridicità contestava;
- Il prezzo finale di vendita della moto era stato concordato tra le parti proprio tenuto conto dell'usura data dal normale utilizzo del mezzo, immatricolato nel 2012;
- La consapevolezza di acquistare un prodotto usato comportava anche l'accettazione di qualità dell'oggetto necessariamente ridotte in ragione dell'usura e dell'utilizzo nel periodo precedente la vendita;
- Non era veritiera l'affermazione dell'attore che il mezzo fosse stato riverniciato per renderlo simile al modello descritto nell'annuncio di vendita e per coprire gli effetti di un precedente incidente. La BMW Group Italia, con certificazione inviata al convenuto a mezzo mail il 10 novembre 2020, aveva confermato che il suddetto motociclo BMW targato DW418808, telaio Z381890, era di colore TRIPLE BLACK, come attestato e la denominazione “Triple
Black” si riferiva al colore della moto e non al suo modello;
- Risultava, inoltre, inverosimile che il convenuto nel 2020 avesse potuto riverniciare la moto per coprire gli effetti di un incidente avvenuto ben 6 anni prima, di cui aveva sempre pagina 8 di 18 sconosciuto l'accadimento perchè all'epoca non ne era proprietario. Contestava la veridicità del documento allegato sub 3 bis dall'attore, di cui sconosceva la provenienza giacché, contrariamente a quanto da lui affermato, non era rinvenibile né accessibile nel sito ANIA,
Servizio Integrato Controlli Auto. Comunque, ed in ogni caso, la preesistenza di un eventuale sinistro, qualora il mezzo fosse stato riparato e ripristinato, non incideva sulla sua funzionalità;
- Nessun pregio giuridico aveva l'affermazione dell'attore che il convenuto avesse avuto consapevolezza degli asseriti vizi, che si contestavano sussistenti, giacché aveva venduto la moto solo due mesi dopo l'acquisto.
- L'attore aveva subordinato l'acquisto alla verifica del mezzo da parte di una officina specializzata da lui stesso individuata, pertanto, era stato posto nelle condizioni di valutare obiettivamente le condizioni del mezzo, sia nelle parti visibili che con riferimento a quelle che considerava affette da vizi occulti. D'altronde, proprio perchè l'attore affermava di essere stato indotto ad acquistare il mezzo dalla erronea diagnosi effettuata dalla detta officina specializzata, appariva inverosimile che avesse pattuito un così modico risarcimento (€ 150,00) a fronte dell'asserita gravità dei vizi lamentata;
- Non sussisteva l'inidoneità del mezzo all'uso a cui era destinato sia per quanto sopra esposto sia per la circostanza che esso era ancora circolante, revisionato e coperto da polizza assicurativa. Per tali motivi, era infondata la domanda di risoluzione del contratto di vendita e di restituzione del prezzo della moto;
- Nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, l'attore avrebbe dovuto restituire la moto al convenuto nello stesso stato in cui gli era stata consegnata nell'agosto 2020, mentre invece continuava ad utilizzarla, determinando l'ulteriore aggravio di usura ed il suo deprezzamento, oltre ad eventuali danni;
- Inoltre, non vi era alcuna prova del danno asseritamente subito dall'attore, da lui quantificato in complessivi € 3.300,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Non sussisteva, infine, il diritto dell'attore alla riduzione del prezzo perchè esso era già stato ridotto al momento della vendita in virtù della normale usura del mezzo e non sussistevano vizi o difetti che ne giustificassero l'ulteriore riduzione;
- 2. Insussistenza del diritto al risarcimento del danno: La domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore ex art. 1494 c.c. era infondata e pretestuosa. Il pagamento del motociclo effettuato con bonifico del 21/08/2020 di € 5.000,00 era stato effettuato da e Parte_3
, suoceri dell'attore e non vi era alcuna prova che detta somma fosse stata Persona_1
pagina 9 di 18 concessa in prestito allo stesso. In ogni caso, non vi era alcun nesso causale tra l'inadempimento del venditore, che negava, e l'eventuale danno derivante dall'asserito prestito contratto dall'attore; il venditore, infatti, non era certamente responsabile della mancanza di liquidità dell'acquirente.
All'udienza cartolare del 28/05/2021, il precedente Giudice Onorario, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.;
Con memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del 28/06/2021, l'attore dichiarava che la moto oggetto di causa era stata nelle more trasferita ad altro proprietario, mediante dichiarazione unilaterale di vendita in data 6 giugno 2021, per la somma di euro 3.800,00 che ne rappresentava il valore reale del mezzo, al netto delle spese sostenute da parte attrice per i necessari interventi sottaciuti dal convenuto. Tanto premesso, il sig. , Parte_1 così modificava le proprie conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Catania: Ad integrazione e precisazione delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio: IN VIA PRELIMINARE -Rigettare l'eccezione avanzate da controparte in merito alla corretta informazione commerciale e alla buona fede della parte venditrice per tutte le ragioni meglio dispiegate nell'atto introduttivo del giudizio -Rigettare la richiesta circa
l'insussistenza del diritto di parte attrice al risarcimento del danno, essendo lo stesso verificatosi in re ipsa ed in concreto come risulta da dichiarazione spontanea fatta dalla sig.ra e dal sig. , che ci si riserva di produrla nel corso del Parte_3 Persona_1 giudizio E per l'effetto in via principale : -Accertare e dichiarare, previo accertamento della vendita di cosa non conferme a quella venduta, la riduzione del prezzo e condannare il convenuto al risarcimento dei danni da quantificarsi complessivamente in euro 3.300,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Pertanto si conclude in atti, rinunciando all'azione di risoluzione contrattuale ed alla restituzione dell'intera somma, insistendo per l'integrale accoglimento della richiesta di risarcimento del danno patito dall'attore con le precisazioni, eccezioni e modifiche che precedono nel rispetto dei termini indicati dal Giudice”.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 23/07/2021, il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda subordinata dell'attore di riduzione del prezzo, adducendo che l'art. 1492 comma 2 c.c. sancisce espressamente l'irrevocabilità della scelta operata dal compratore con la domanda giudiziale tra actio redibitoria ed actio quanti minoris, trattandosi di azioni che si differenziano per natura e scopo;
la prima è un'azione di risoluzione postulante l'inadempimento, la seconda è una domanda di riduzione del prezzo in rapporto alla minore utilità offerta dalla cosa al compratore. Nel caso di specie, l'attore pagina 10 di 18 aveva proposto in via principale la domanda di risoluzione, e pertanto era inammissibile, sin dall'instaurazione del giudizio, la domanda di riduzione del prezzo proposta in via subordinata, fondata sugli stessi vizi. Chiedeva quindi ammettersi prova testimoniale.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 del 20/07/2021, l'attore effettuava altra produzione documentale e chiedeva ammettersi prova testimoniale oltre che disporsi c.t.u. tecnica “al fine di comprovare quanto dedotto in citazione nonché il valore effettivo del mezzo alla sua vendita ed i danni della moto”. Inoltre, chiedeva ex art. 210 cpc che il giudice disponesse alle compagnie di assicurazione l'esibizione di copia della perizia del sinistro in questione e della liquidazione dello stesso.
I procuratori delle parti depositavano altresì memorie ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.
Con ordinanza del 30/03/2022, veniva ammessa dal GOT che sostituiva la precedente titolare della causa, la prova per testi sì come dedotta dalle parti ad esclusione della teste
, irrilevante nel procedimento;
Pt_3
Con ordinanza del 25/07/2022 il precedente GOT, Dott.ssa , ammetteva la prova Per_2 testimoniale richiesta da parte attrice sui capitolati di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'atto introduttivo.
All'udienza del 05/04/2024, venivano escussi i testi (di parte attrice) ed il Testimone_1 teste (di parte convenuta). Tes_2
Indi, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e dopo alcuni rinvii, veniva fissata dall'odierno Decidente l'udienza di discussione e decisione del
04/12/2025, disponendosi la sostituzione della stessa con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano pertanto note scritte sostitutive d'udienza nei termini assegnati.
Pertanto, la causa è stata discussa mediante lo scambio di note scritte di trattazione e di note conclusionali e viene quindi decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione, sollevata dal convenuto, di inammissibilità della domanda di parte attrice, così come riformulata nelle note ex art.
183 VI comma n. 1 c.p.c.
Tale eccezione va disattesa.
Se è vero, infatti, che l'art. 1492, comma 2, c.c. stabilisce un principio netto: “la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale”, tuttavia, la giurisprudenza più recente pagina 11 di 18 ha ammorbidito questo rigore. È oggi pacificamente ammesso il cosiddetto “cumulo subordinato” delle domande. Il compratore può, ad esempio, chiedere in via principale la risoluzione del contratto e, in via subordinata (cioè, solo se il giudice dovesse rigettare la prima richiesta), la riduzione del prezzo. Questa strategia processuale non viola il principio di irrevocabilità e offre una tutela più completa all'acquirente. Il principio di irrevocabilità della scelta (art. 1492, co. 2) non impedisce cioè al compratore di proporre entrambe le domande in via subordinata, nello stesso giudizio. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che non è di ostacolo al potere del compratore di cumulare le due domande in giudizio, a condizione che le colleghi con un nesso di subordinazione. È quindi pienamente ammissibile chiedere la risoluzione in via principale e, nell'eventualità del suo rigetto, la riduzione del prezzo in via subordinata
(Cassazione Ord. n. 23819 del 13/05/2025). Si legge infatti nella detta ordinanza “Ai sensi dell'articolo 1492 c.c., le azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta sono rimedi alternativi. La scelta tra l'uno o l'altro rimedio è rimessa al compratore, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (principalmente legate all'impossibilità di restituire la cosa viziata). La scelta è irrevocabile una volta adottata con la domanda giudiziale (art. 1492 co. 2 c.c.). Tale principio non è di ostacolo al potere del compratore di cumulare le due domande in giudizio, ove egli colleghi l'una all'altra con un nesso di subordinazione, anche nel senso di subordinare la domanda di riduzione a quella di risoluzione (evidentemente non rileva in senso contrario l'art. 1453 co. 2 c.c., poiché la domanda di riduzione del prezzo non è una specie di domanda di adempimento). Un potere di cumulo così atteggiato è più frequentemente accreditato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al contratto di appalto (cfr., tra le altre, Cass. 12803/2019), ma non vi sono ostacoli
a rinvenirlo anche in relazione al contratto di compravendita”.
Quanto alla mancanza di qualità promesse o essenziali, l'art. 1497 c.c. menziona solo la risoluzione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha statuito un principio innovativo: il compratore può chiedere la riduzione del prezzo anche in questa ipotesi. La Corte ha sottolineato che i rimedi (risoluzione e riduzione) non sono in “paratie” separate e che l'interesse del compratore a mantenere il bene, riequilibrando il prezzo, merita tutela anche in caso di mancanza di qualità, superando la rigida distinzione letterale (Cass. n. 4245/2024).
Alla luce di tali principi, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto deve essere respinta: la domanda subordinata dell'attore di riduzione del prezzo è ammissibile, nonostante la rinuncia all'azione principale di risoluzione conseguente alla cessione della moto ad un terzo.
Nel merito: La domanda attorea è infondata e va rigettata. pagina 12 di 18 Infatti, l'attore non ha fornito prove sufficienti dei vizi della moto e dei danni lamentati.
Ricordiamo che, secondo la Suprema Corte, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. civile, Sez. Unite, sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Ed ancora: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza”.
(Cassazione sez. III, sentenza n. 18947 del 31/07/2017; Nello stesso senso: Cass. sez. II, sentenza 18125 del 26/07/2013).
E' necessario quindi che il Giudice proceda alla valutazione della domanda, verificando l'esistenza di vizi della cosa venduta, la loro gravità e l'idoneità a giustificare una riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c.
Orbene, si rileva che, nel presente giudizio, l'attore, a supporto della propria domanda, ha prodotto i seguenti elementi di prova:
1. Bonifico di pagamento di € 5.000,00 effettuato da sua suocera, sig.ra , il Parte_3
21/08/2020, quale versamento del prezzo di acquisto della moto;
il documento prova sì
l'adempimento dell'acquirente ma non attesta alcun danno conseguente alla necessità di ricorrere a prestiti, anche perché, come dimostrato dalla dichiarazione della signora Pt_3 allegata alla memoria e art. 183 VI comma n. 2, si trattava di un “prestito infruttifero” quindi non si comprende in cosa consista il lamentato danno;
2. Preventivo per riparazioni della moto (€ 966,00): tale preventivo, tuttavia, non è sottoscritto da alcun tecnico professionista, non è riferito in maniera certa alla moto oggetto della compravendita e non dimostra l'effettiva esecuzione dei lavori né l'effettivo esborso di denaro da parte dell'attore, non essendo state prodotte le fatture per il pagamento di tali lavori e per la sostituzione dei pezzi;
3. Copia della distinta del 28/06/2021, dei pezzi sostituiti con i correlativi prezzi della ditta
, di € 897,24, intervento a suo dire necessario che asseritamente “è stato fatto CP_2 subito dopo l'acquisto ed al fine di rendere il mezzo idoneo all'uso e marciante” prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.: Neppure tale “distinta”, seppur firmata pagina 13 di 18 con una sigla, dimostra l'effettiva esecuzione dei lavori né l'effettivo esborso di denaro da parte dell'attore, oltre ad essere in contraddizione con il suddetto preventivo di € 966,00 allegato all'atto di citazione e successiva alla rivendita della moto ad un terzo, che risale al
06/06/2021, come dichiarato dallo stesso attore;
4. Schermata ANIA relativa a sinistro del 21/07/2014, ossia sei anni prima dell'acquisto: il documento in sè non attesta alcuna responsabilità del venditore e non prova che il presunto sinistro abbia determinato difetti attuali della moto. In ogni caso, la successione di proprietà ed il tempo trascorso dall'eventuale sinistro rendono del tutto improbabile che i presunti effetti disastrosi siano stati occultati o riparati in modo inadeguato dal CP_1
5. Fotografie prodotte dall'attore: si tratta di immagini scure e sfocate, non identificabili in modo certo come riferite alla moto oggetto della causa. L'attore sostiene che le foto dimostrerebbero una riverniciatura finalizzata a far apparire la moto in buone condizioni;
tuttavia, la scarsa qualità e l'incertezza della provenienza rendono le fotografie insufficienti a costituire prova valida di vizi occulti o interventi di riverniciatura. Le fotografie non sono chiaramente riferibili alla moto in contestazione e pertanto non possono essere utilizzate come elemento decisivo ai fini della prova dei vizi. Non vi è quindi alcuna prova che la moto sia stata riverniciata per renderla simile al modello dell'annuncio e per coprire gli asseriti effetti disastrosi di un precedente incidente.
Quindi, si rileva che l'assenza di documentazione relativa a danni specifici sulla moto comporta l'infondatezza di qualsiasi richiesta legata a vizi o difetti al momento della compravendita.
Ed ancora: non vi è alcuna prova che i chilometri indicati dal mezzo fossero inferiori a quelli reali, né sono stati individuati componenti usurati o parti meccaniche sostituite tali da rendere incompatibile il chilometraggio dichiarato con quello effettivo, nè l'attore ha specificato quale dovrebbe essere il chilometraggio reale. La semplice circostanza che la moto, in sette anni, abbia percorso soltanto 27.000 km, oltre a non essere provata, non può di per sé giustificare l'ipotesi di manomissione del contachilometri.
Si rileva poi, che, anche qualora fossero stati realmente eseguiti a spese dell'attore tutti tali interventi sulla moto (pasticche anteriori e posteriori, olio motore, filtro olio, filtro aria, candele, treno gomme, kit carter più pignone e corona, disco posteriore, kit di trasmissione), gli stessi sarebbero riconducibili all'usura del veicolo, ed infatti lo stesso attore, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha riconosciuto di non mettere in discussione che “gli
pagina 14 di 18 interventi in parola si riferiscano alla normale manutenzione del mezzo”. Quindi non si comprende bene la natura del danno lamentato dall'attore.
In ogni caso, non essendo stata fornita la prova di vizi occulti al momento della vendita della moto, il non può essere ritenuto responsabile del preteso deprezzamento subìto CP_1 dall'attore nell'aver rivenduto ad un terzo il veicolo per il prezzo di € 3.800,00. Non vi è, infatti, alcuna prova della correlazione tra il prezzo di vendita al terzo e la presunta preesistenza di vizi o difetti addebitabili al convenuto. Il prezzo di rivendita della moto al terzo può essere dipeso dai più svariati motivi, anche da eventuali vizi o danni intervenuti nel periodo in cui ne era proprietario il . Peraltro, il prezzo di vendita è stato indicato Pt_1 unilateralmente dal nella dichiarazione del 6 maggio 2021 (allegato M1 alla memoria Pt_1 ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c.) e non ne è stata provata l'effettiva corresponsione.
Quanto alla prova testimoniale resa in corso di causa:
Il teste , cognato dell'attore, ha dichiarato di aver contattato il meccanico Testimone_1
per effettuare la verifica della moto e che questi, secondo quanto riferito, Parte_2 avrebbe rassicurato l'acquirente circa le buone condizioni della moto.
Si rileva, innanzi tutto che il teste è affine dell'attore ed ha dimostrato conoscenza del contenuto dell'atto di citazione, circostanza che può aver influenzato le sue dichiarazioni.
Inoltre, la sua testimonianza non fornisce alcun elemento oggettivo circa l'esistenza di vizi preesistenti alla vendita. Pertanto, la prova resa dal teste non può ritenersi risolutiva a Per_1 favore dell'attore.
Il teste , meccanico e teste di parte convenuta, ha dichiarato di aver esaminato la Tes_2 moto nell'agosto 2020, riconoscendola come quella fotografata in giudizio, e di averla trovata in buone condizioni sia meccaniche sia di carrozzeria. Ha specificato che non vi erano segni di riverniciature o interventi che potessero indicare vizi occulti o difetti preesistenti. La testimonianza di , resa da soggetto terzo e qualificato, costituisce prova diretta Tes_2 significativa delle condizioni della moto al momento dell'acquisto, e contrasta le affermazioni dell'attore circa la preesistenza di vizi.
In definitiva, le verifiche condotte da entrambi i meccanici, ossia del sig. Parte_2
(per come ammesso dall'attore) e del sig. (per come risultato dalla prova Tes_2 testimoniale), hanno comprovato l'assenza di vizi e difetti della moto al momento della vendita, a riprova dell'infondatezza della domanda attorea.
pagina 15 di 18 La circostanza per cui il meccanico di fiducia dell'attore, , abbia effettuato Parte_2 ante causam un pagamento di € 150,00 all'attore stesso non costituisce in sé un'ammissione di inadempimento. Tale interpretazione, infatti, è stata unilateralmente attribuita dall'attore, come si evince dal verbale di mancato accordo del 28/11/2020 (allegato 8) dove si legge “… il pagamento di € 150,00 sul conto Poste Pay intestato a , il quale lo ha Parte_1 imputato al risarcimento danni per inadempimento di prestazione d'opera professionale”.
Inoltre, tale interpretazione non è specificamente confermata neppure nella causale del bonifico effettuato dal (allegato 6) dove si legge soltanto: “saldo accordo diffida Avv. Pt_2
Li Calsi”.
È da escludere pertanto che il abbia ammesso una sua responsabilità diretta nella Pt_2 vicenda. Peraltro, ricordiamo che lo stesso era stato scelto per una verifica preliminare sul mezzo proprio dall'attore, quale meccanico di sua fiducia.
Alla luce della valutazione comparata delle testimonianze, emerge che il quadro probatorio non supporta l'esistenza di vizi occulti della moto al momento della vendita, né la sussistenza di un danno che giustifichi la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c. Ne consegue che, pur formalmente ammissibile, la domanda di riduzione del prezzo deve essere rigettata per insufficienza di prova. Ed infatti non sussistono elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di vizi preesistenti alla vendita e, conseguentemente, non può essere accolta la domanda di riduzione del prezzo.
Sull'istanza del convenuto di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c.
Il convenuto ha chiesto, ex art. 96 c.p.c., la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali aggravate per comportamento temerario o doloso.
L'art. 96 c.p.c., comma 2, prevede la responsabilità aggravata quando una parte promuove o resiste in giudizio temerariamente o con mala fede, intendendosi per temerarietà la domanda manifestamente infondata, priva di qualsiasi fondamento giuridico o fattuale, e per mala fede l'azione con palese intento fraudolento o violazione dei doveri processuali.
Nel caso di specie, tuttavia, L'azione dell'attore è stata basata su diritti previsti dal codice civile (artt. 1490 e 1492 c.c.) e formalmente ammissibile anche dopo la rinuncia all'azione principale e la vendita del bene (Cass. 23819/2025 e Cass. 4245/2024);
pagina 16 di 18 Sebbene la domanda attorea sia risultata infondata per mancanza di prova dei vizi, non può considerarsi temeraria, perché fondata su presupposti giuridici legittimi. Non emergono peraltro elementi di mala fede, condotta dilatoria o utilizzo strumentale del processo.
Non viene integrata quindi in alcun modo una condotta dell'attore rilevante ai fini dell'art. 96 c.p.c.
Secondo la Suprema Corte, invero: “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. civ. sez.I, ordinanza 19948 del
12/07/2023)
Pertanto, la richiesta di condanna aggravata deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 1526/2021
R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza:
1) Rigetta tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del Parte_1 convenuto;
Controparte_1
2) Respinge la richiesta del convenuto di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna l'attore alla refusione delle spese legali del convenuto, che liquida, ex D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, in € 5.077,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Catania 04/12/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo;
Dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del 10/06/2025, con cui è stato disposto che l'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., fosse sostituita da note scritte ex art.127 ter c.p.c., con termine per note fino alle ore 8,00 del 04/12/2025, e con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza;
- Viste le note conclusive e le note di trattazione scritta del procuratore di parte attrice depositate il
01/12/2025;
- Viste le note di trattazione scritta depositate dal procuratore del convenuto il 26/11/2025;
- Visti gli atti e i documenti allegati;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1526/2021 promossa da:
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALOGERO Parte_1 C.F._1
AR (nuovo procuratore) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Roma n.
119 Raffadali (AG);
attore
contro
:
pagina 1 di 18 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NG BO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Nino
Martoglio n. 30, Giarre (CT);
convenuto
****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26/11/2020, notificato in data 03/02/2021, Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo al Tribunale adito di: “in via principale: - Controparte_1
Accertare e dichiarare la sussistenza, nel mezzo oggetto della controversia, dei vizi occulti sopra denunciati, ovvero difetto di conformità del mezzo, nonché la mancanza delle qualità e delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente; - Accogliere la domanda di risoluzione contrattuale di compravendita del 21/08/2020 per il combinato disposto degli artt. 1490, 1492, 1493, e 1497 c.c. con condanna del Sig. alla Controparte_1 restituzione del prezzo versato pari a euro 6.300,00; In subordine - Nel caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, accogliere la domanda di riduzione del prezzo e condannare il convenuto a ridurre il prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1492 c.c. nella misura pari al valore della riparazione della moto come meglio descritto dal preventivo
(All.3) oppure la somma minore o maggiore accertata da quantificarsi nel ridotto importo di euro 1.500,00; - Per l'effetto previo accertamento della vendita di cosa non conforme a quella venduta, condannare il convenuto a ridurre il prezzo di vendita nella misura di euro 3.000,00;
In ulteriore subordine - Accogliere la domanda di risoluzione contrattuale di compravendita per inadempimento contrattuale della vendita ex art. 1453 c.c. per consegna di aliud pro alio con condanna dello stesso alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento dei danni da quantificarsi complessivamente in ragione di euro 3.666,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze e oneri del presente giudizio”.
A fondamento delle proprie domande, l'attore adduceva che:
- In data 20/08/2020, lo stesso , tramite annuncio sul sito subito.it chiedeva Parte_1 al se il mezzo BMW GS F 800 targato DW41808 fosse ancora disponibile;
CP_1
- A seguito della trattativa intercorsa, le parti concordavano l'acquisto del mezzo in questione,
a condizione che il mezzo fosse in perfetto stato d'uso garantito dal venditore e previo controllo pagina 2 di 18 da parte dell'officina specializzata , in persona del legale Parte_2 rappresentante Domenico Rizzo con sede a Catania Via Colajanni Napoleone n. 65;
- Dal controllo effettuato dall'officina di , in persona del Sig. Parte_2 Parte_2
con un messaggio whatapp, la moto risultava in perfette condizioni;
Parte_2
- Giunta la notizia positiva dell'esito del controllo del mezzo, il Sig. Parte_1 accettava di acquistare la moto e provvedeva al pagamento con bonifico di 5.000,00 euro in data 21/08/2020 e con la consegna brevi mani di euro 1.300,00 in contanti;
- In data 24/08/2020, l'attore, sottoponeva il mezzo ad un ulteriore controllo presso la propria officina meccanica di fiducia, di di Raffadali, dove con molto CP_2 Controparte_3 rammarico apprendeva che il mezzo appena acquistato presentava diversi vizi occulti ed anomalie tali da rendere totalmente difforme la cosa venduta rispetto a quanto riferito e sostenuto dal venditore in sede di trattazione;
- Tali vizi rendevano inadatto il mezzo alla sua destinazione naturale;
invero, dai primi accertamenti effettuati, la moto non era perfetta né adatta allo scopo per cui era stata acquista, perché il mezzo, oltre ai vizi occulti già presenti, era stato persino riverniciato per renderlo simile al modello dell'annuncio e per coprire gli effetti disastrosi di un precedente incidente.
- I chilometri segnalati e segnati non erano stati riscontrati realmente, avendo la moto raggiunto uno stato di usura di molte parti di essa, incompatibili con i chilometri dichiarati e segnati, ed infatti nel 2013, la moto aveva già percorso in un solo anno 28.200 chilometri, come attestato da pertanto, era inverosimile che la moto avesse percorso solo 27 mila Controparte_4 chilometri circa in 7 anni e 5 proprietari;
- L'officina meccanica sita a Raffadali, presentava un preventivo per il ripristino CP_2 della moto di 731,00 euro che, compresa di manodopera ammontava a euro 966,00, evidenziando altresì il rischio che se non si fosse provveduto al ripristino del mezzo, lo stesso non sarebbe stato nelle condizioni di poter essere messo in strada in totale sicurezza a causa dei gravi vizi e l'assenza di conformità presenti per l'utilizzo che l'attore ne doveva fare, così, si decise di ricoverare il mezzo;
-Inoltre, a seguito di un controllo ulteriore su eventi precedenti alla vendita inerenti il mezzo de quo, risultava dal sito dell'ANIA, servizio integrato Controlli auto in data 21/07/2014, essere stato coinvolto in un gravissimo sinistro. Questo spiegava anche il perché la moto era stata riverniciata;
pagina 3 di 18 - Quindi tra le parti era insorta questione avente ad oggetto la vendita del motociclo targato
DW41808 marca BMW GS F 800;
- Per il tramite del suo procuratore, il Sig. , in data 26/08/2020, diffidava ed Parte_1 intimava per mezzo di racc. a/r la , in persona del legale Parte_2 rappresentante Domenico Rizzo, con sede in Catania, ed il Sig. in solido tra Controparte_1 loro, a titolo di risarcimento danni al pagamento di euro 710,00, nonché il Sig. CP_1
alla riduzione adeguata del prezzo di vendita del motociclo ovvero, in subordine, al
[...] ripristino del mezzo e spese a carico del Sig. ; contestualmente invitandoli a Parte_1 stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 nonché alla risoluzione del contratto;
- Il Sig. in data 31/08/2020 a seguito della diffida, provvedeva ad effettuare Parte_2 una ricarica PostePay S.P.A versando sul conto intestato al Sig. la somma Parte_1 complessiva di € 150,00, pattuita personalmente con lo stesso a titolo di risarcimento danni ai sensi del 1218 c.c. per inadempimento di prestazione d'opera professionale compresa la restituzione del prezzo pagato per l'intervento effettuato in euro 40,00 a conferma del fatto che questi aveva riconosciuto di aver agito in maniera non conforme a quanto stabilito per legge;
- Con una missiva a mezzo pec. del 23/09/2020, il Sig. per il tramite Controparte_1 dell'Avv. Mariangela Corbo, riscontrava la missiva datata 26/08/2020 e pervenuta il
01/09/2020, negando e contestando la sussistenza di vizi e difetti del motociclo venduto, tuttavia aderendo alla procedura di negoziazione assistita.
- Con lettera a mezzo pec del 08/10/2020, il Sig. , per il tramite dell'Avv. Parte_1
AB Li Calsi, contestava il contenuto della missiva dell'Avv. Corbo, integrando le doglianze di cui alla lettera datata 26/08/2020, e riducendo la somma richiesta al Sig. Controparte_1 ad € 531,00 perché diminuita del costo massimo del tagliando, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1494 c.c. per aver omesso/occultato i vizi in mala fede presenti nel mezzo da lui venduto (BMW GS F800 targata DW41808) al Sig. . Parte_1
- La Convenzione di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo come dal verbale del
28/11/2020 prodotto;
- Il Sig. si vedeva costretto ad adire il Tribunale, al fine di ottenere la Parte_1 risoluzione del contratto di compravendita per i vizi occulti, per l'inidoneità all'uso del mezzo che ne avevano diminuito in modo apprezzabile il valore, oltre al risarcimento del danno subito pagina 4 di 18 a causa della conclusione di un contratto di compravendita avente ad oggetto un motociclo con vizi occulti per l'importo complessivo di euro 7.266,00,
In diritto, l'attore rilevava:
1. Sulla risoluzione del contratto di compravendita del 20/08/2020 ai sensi dell'art. 1490 c.c. per: a. Vizi occulti della cosa venduta;
Inidoneità all'uso a cui era destinato il mezzo;
c. Diminuzione apprezzabile del valore;
la fattispecie poteva essere ricondotta nell'alveo della disciplina di cui agli artt. 1490, 1492, 1493 e 1497 c.c.
L'attore evidenziava allo scopo che:
- Il Sig. pur conoscendo i vizi della cosa, li aveva volutamente ed in mala Controparte_1 fede taciuti al compratore, il quale, invece, in alcun modo poteva, al momento della conclusione del contratto conoscerli, in quanto in buona fede, riceveva da parte dell'officina
Dr di , l'erroneo conforto della diagnosi effettuata;
Parte_2
- Peraltro, detti vizi, erano stati riscontrati dal venditore che aveva acquistato la moto il 01
Giugno 2020 e se ne era disfatto dopo appena due mesi circa dall'acquisto, a testimonianza del fatto che il Sig. era consapevole di tali vizi ed aveva voluto in questo modo Controparte_1 disfarsi immediatamente del bene occultandone i vizi;
- Gli anni della moto, il numero considerevole di proprietari storici e i chilometri percorsi, destavano particolare sospetto, motivo per cui si aveva la fondata ragione di credere che la moto ne avesse percorsi molti di più;
- Ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione poteva essere domandata anche allorché la res non avesse le qualità promesse, ovvero, quelle essenziali per l'uso a cui era destinata. La mancanza di qualità essenziali della cosa, era inerente alla natura del bene e concernente tutti gli elementi essenziali e sostanziali che ne influivano nell'ambito di un medesimo genere sull'appartenenza ad una specie piuttosto che un'altra;
- Il convenuto non aveva adempiuto alle sue obbligazioni, poiché non aveva garantito il compratore dai vizi della cosa (art. 1476, n. 3, c.c.) ma, al contrario, li aveva volutamente ed in mala fede occultati, tali vizi (non facilmente riconoscibili) sul mezzo oggetto della vendita, infatti, - lo rendevano assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dello stesso acquirente, compromettendone radicalmente la destinazione dell'uso che se ne sarebbe potuto fare;
- Detta condotta aveva alterato il nesso di reciprocità che legava le obbligazioni assunte con il contratto, ed aveva altresì causato grave pregiudizio economico all'attore, e consentiva alla pagina 5 di 18 parte adempiente di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.);
- Gli interventi effettuati per la riparazione del mezzo de quo, ovvero la sostituzione del pignone, del kit carter più corona, disco posteriore, kit di trasmissione, olio motore, pinze freni anteriori e posteriori, treno gomme, riverniciatura, la natura dei chilometri che destavano ampiamente dei dubbi sulla loro veridicità ed in fine l'incidente cui era stato coinvolto il mezzo il 21/07/2014, avevano reso del tutto difforme il mezzo sia a livello meccanico sia per la mancanza delle qualità essenziali promesse;
- Il venditore era tenuto a risarcire il danno per avere presentato il mezzo come praticamente nuovo, occultando la circostanza essenziale ai fini dell'acquisto che lo stesso avesse subito un sinistro, nonostante le riparazioni fossero state eseguite a regola d'arte ma non era questo il caso. Anche se la differenza di valore tra un moto veicolo incidentato e riparato e un mezzo integro era limitato, rimaneva la violazione della regola della buona fede;
-
Per questi motivi
, l'attore, chiedeva ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1490
c.c. la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo di vendita corrisposto, nonché il risarcimento del danno nella misura pari ad euro 7.266,00 corrispondente al prezzo di vendita della moto di euro 6.300,00 comprensiva delle spese per la riparazione di euro 966,00 o a quella che il Giudice ritenesse opportuna;
2. In via gradata ed in subordine: Actio quanti minoris. Riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.
Nella denegata ipotesi che il Giudicante non ritenesse ammissibile e/o fondata la richiesta di risoluzione del contratto di compravenduta del 21/08/2020 formulata dall'attore, quest'ultimo chiedeva in subordine, ai sensi del 1492 c.c. la riduzione del prezzo di vendita del mezzo acquistato di euro 5.334,00, stante la sussistenza dei sopra richiamati vizi che affliggevano il mezzo de quo, che lo rendevano di fatto privo delle caratteristiche necessarie e promesse dalla parte convenuta, a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, soprattutto, inidoneo all'uso per il quale era stato acquistato.
3. Sul Risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. L'accertamento della non conformità del bene venduto, il prestito concesso dalla Sig. sua suocera, per l'acquisto del mezzo Parte_3 oggetto della vendita, avevano causato un danno patrimoniale grave ed intollerabile.
Verosimilmente, laddove l'attore fosse stato messo a conoscenza delle reali condizioni del mezzo, lo stesso non avrebbe mai proceduto né al prestito concesso dalla suocera né all'accettazione dell'acquisto del mezzo. La norma estrapolata dall'art. 1494 c.c. era volta a pagina 6 di 18 garantire infatti, un ristoro per il pregiudizio economico che si subiva sia per il fatto stesso di aver ricevuto un bene viziato sia per le specifiche conseguenze derivanti dal vizio. Il principio che l'art. 1494 c.c. enunciava era in pieno aderente al concetto del danno, che, stante ai vizi presenti sul mezzo, l'occultamento di essi ne erano una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.).
4. In ulteriore subordine, doveva ritenersi applicabile nel caso di specie la disciplina dettata in materia di vendita di aliud pro alio. L'adozione di un simile sistema, consentiva di apprestare all'acquirente una specifica tutela nell'ipotesi in cui venisse trasferita la proprietà di un bene, totalmente o parzialmente privo delle qualità promesse, nonché degli elementi essenziali che lo rendevano inidoneo all'uso a cui era destinato. Era configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata era completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando era assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o avesse difetti che la rendessero inservibile. La vendita di aliud pro alio, dava luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale, che ricorreva quando il bene consegnato fosse completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impedivano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta oggetto della compravendita.
Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 06/05/2021, con la quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea, con condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Allo scopo, il convenuto eccepiva che:
- La domanda attorea era infondata per l'inesistenza di vizi e/o difetti del motociclo venduto dal convenuto all'attore, ovvero dell'apprezzabile diminuzione del suo valore;
- Era inveritiera la circostanza che i chilometri segnati fossero inferiori a quelli reali, desunta dall'attore esclusivamente in base all'opinione personale, non sorretta da alcuna prova, che fosse impossibile percorrere solo 27.000 km nell'arco di sette anni e 5 proprietari. Invece, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, “Il portale dell'automobilista”, www.ilportaledellautomobilista.it, risultava che il suddetto motociclo in data 16/02/2021 era stato revisionato e che i chilometri sino ad allora percorsi erano pagina 7 di 18 56.372. Infatti, dal 1 gennaio 2020, era divenuta obbligatoria l'annotazione del chilometraggio del veicolo nel certificato di revisione, e i dati in esso riportati erano caricati online sul Portale dell'Automobilista. In base alla Circolare del predetto Ministero del
30/10/2018, che aveva fornito le indicazioni operative del Decreto Dirigenziale n. 211 del
18 maggio 2018, il chilometraggio del mezzo revisionato a partire dall'entrata in vigore del
D.M. “assume valore probante ed è reso consultabile sul portale dell'automobilista”. La suddetta circolare precisava altresì che “All'atto della consegna della carta di circolazione l'ispettore dovrà evidenziare all'utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100. A partire dal 19 novembre 2018 se il proprietario del veicolo era assente durante la revisione, doveva fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità”. Pertanto, se l'attore avesse ritenuto che i chilometri segnati dal mezzo non fossero reali avrebbe avuto l'obbligo di accertarsene prima dell'immissione dei dati in sede di revisione, poiché successivamente il proprietario era ritenuto responsabile in caso di manomissione del contachilometri;
- Per quanto concernente gli interventi indicati dall'attore a pag. 9 dell'atto di citazione, quali sostituzione del pignone, del kit carter più corona, disco posteriore, kit di trasmissione, olio motore, pinze freni anteriori e posteriori, treno gomme, questi si riferivano alla normale manutenzione del mezzo. Infatti, il preventivo inviato al convenuto in allegato alla lettera del 24/08/2020 non era altro che il cd. “tagliando”; peraltro, tale preventivo differiva dallo screenshot di quello allegato nel presente giudizio, la cui veridicità contestava;
- Il prezzo finale di vendita della moto era stato concordato tra le parti proprio tenuto conto dell'usura data dal normale utilizzo del mezzo, immatricolato nel 2012;
- La consapevolezza di acquistare un prodotto usato comportava anche l'accettazione di qualità dell'oggetto necessariamente ridotte in ragione dell'usura e dell'utilizzo nel periodo precedente la vendita;
- Non era veritiera l'affermazione dell'attore che il mezzo fosse stato riverniciato per renderlo simile al modello descritto nell'annuncio di vendita e per coprire gli effetti di un precedente incidente. La BMW Group Italia, con certificazione inviata al convenuto a mezzo mail il 10 novembre 2020, aveva confermato che il suddetto motociclo BMW targato DW418808, telaio Z381890, era di colore TRIPLE BLACK, come attestato e la denominazione “Triple
Black” si riferiva al colore della moto e non al suo modello;
- Risultava, inoltre, inverosimile che il convenuto nel 2020 avesse potuto riverniciare la moto per coprire gli effetti di un incidente avvenuto ben 6 anni prima, di cui aveva sempre pagina 8 di 18 sconosciuto l'accadimento perchè all'epoca non ne era proprietario. Contestava la veridicità del documento allegato sub 3 bis dall'attore, di cui sconosceva la provenienza giacché, contrariamente a quanto da lui affermato, non era rinvenibile né accessibile nel sito ANIA,
Servizio Integrato Controlli Auto. Comunque, ed in ogni caso, la preesistenza di un eventuale sinistro, qualora il mezzo fosse stato riparato e ripristinato, non incideva sulla sua funzionalità;
- Nessun pregio giuridico aveva l'affermazione dell'attore che il convenuto avesse avuto consapevolezza degli asseriti vizi, che si contestavano sussistenti, giacché aveva venduto la moto solo due mesi dopo l'acquisto.
- L'attore aveva subordinato l'acquisto alla verifica del mezzo da parte di una officina specializzata da lui stesso individuata, pertanto, era stato posto nelle condizioni di valutare obiettivamente le condizioni del mezzo, sia nelle parti visibili che con riferimento a quelle che considerava affette da vizi occulti. D'altronde, proprio perchè l'attore affermava di essere stato indotto ad acquistare il mezzo dalla erronea diagnosi effettuata dalla detta officina specializzata, appariva inverosimile che avesse pattuito un così modico risarcimento (€ 150,00) a fronte dell'asserita gravità dei vizi lamentata;
- Non sussisteva l'inidoneità del mezzo all'uso a cui era destinato sia per quanto sopra esposto sia per la circostanza che esso era ancora circolante, revisionato e coperto da polizza assicurativa. Per tali motivi, era infondata la domanda di risoluzione del contratto di vendita e di restituzione del prezzo della moto;
- Nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, l'attore avrebbe dovuto restituire la moto al convenuto nello stesso stato in cui gli era stata consegnata nell'agosto 2020, mentre invece continuava ad utilizzarla, determinando l'ulteriore aggravio di usura ed il suo deprezzamento, oltre ad eventuali danni;
- Inoltre, non vi era alcuna prova del danno asseritamente subito dall'attore, da lui quantificato in complessivi € 3.300,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Non sussisteva, infine, il diritto dell'attore alla riduzione del prezzo perchè esso era già stato ridotto al momento della vendita in virtù della normale usura del mezzo e non sussistevano vizi o difetti che ne giustificassero l'ulteriore riduzione;
- 2. Insussistenza del diritto al risarcimento del danno: La domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore ex art. 1494 c.c. era infondata e pretestuosa. Il pagamento del motociclo effettuato con bonifico del 21/08/2020 di € 5.000,00 era stato effettuato da e Parte_3
, suoceri dell'attore e non vi era alcuna prova che detta somma fosse stata Persona_1
pagina 9 di 18 concessa in prestito allo stesso. In ogni caso, non vi era alcun nesso causale tra l'inadempimento del venditore, che negava, e l'eventuale danno derivante dall'asserito prestito contratto dall'attore; il venditore, infatti, non era certamente responsabile della mancanza di liquidità dell'acquirente.
All'udienza cartolare del 28/05/2021, il precedente Giudice Onorario, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.;
Con memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del 28/06/2021, l'attore dichiarava che la moto oggetto di causa era stata nelle more trasferita ad altro proprietario, mediante dichiarazione unilaterale di vendita in data 6 giugno 2021, per la somma di euro 3.800,00 che ne rappresentava il valore reale del mezzo, al netto delle spese sostenute da parte attrice per i necessari interventi sottaciuti dal convenuto. Tanto premesso, il sig. , Parte_1 così modificava le proprie conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Catania: Ad integrazione e precisazione delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio: IN VIA PRELIMINARE -Rigettare l'eccezione avanzate da controparte in merito alla corretta informazione commerciale e alla buona fede della parte venditrice per tutte le ragioni meglio dispiegate nell'atto introduttivo del giudizio -Rigettare la richiesta circa
l'insussistenza del diritto di parte attrice al risarcimento del danno, essendo lo stesso verificatosi in re ipsa ed in concreto come risulta da dichiarazione spontanea fatta dalla sig.ra e dal sig. , che ci si riserva di produrla nel corso del Parte_3 Persona_1 giudizio E per l'effetto in via principale : -Accertare e dichiarare, previo accertamento della vendita di cosa non conferme a quella venduta, la riduzione del prezzo e condannare il convenuto al risarcimento dei danni da quantificarsi complessivamente in euro 3.300,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Pertanto si conclude in atti, rinunciando all'azione di risoluzione contrattuale ed alla restituzione dell'intera somma, insistendo per l'integrale accoglimento della richiesta di risarcimento del danno patito dall'attore con le precisazioni, eccezioni e modifiche che precedono nel rispetto dei termini indicati dal Giudice”.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 23/07/2021, il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda subordinata dell'attore di riduzione del prezzo, adducendo che l'art. 1492 comma 2 c.c. sancisce espressamente l'irrevocabilità della scelta operata dal compratore con la domanda giudiziale tra actio redibitoria ed actio quanti minoris, trattandosi di azioni che si differenziano per natura e scopo;
la prima è un'azione di risoluzione postulante l'inadempimento, la seconda è una domanda di riduzione del prezzo in rapporto alla minore utilità offerta dalla cosa al compratore. Nel caso di specie, l'attore pagina 10 di 18 aveva proposto in via principale la domanda di risoluzione, e pertanto era inammissibile, sin dall'instaurazione del giudizio, la domanda di riduzione del prezzo proposta in via subordinata, fondata sugli stessi vizi. Chiedeva quindi ammettersi prova testimoniale.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 del 20/07/2021, l'attore effettuava altra produzione documentale e chiedeva ammettersi prova testimoniale oltre che disporsi c.t.u. tecnica “al fine di comprovare quanto dedotto in citazione nonché il valore effettivo del mezzo alla sua vendita ed i danni della moto”. Inoltre, chiedeva ex art. 210 cpc che il giudice disponesse alle compagnie di assicurazione l'esibizione di copia della perizia del sinistro in questione e della liquidazione dello stesso.
I procuratori delle parti depositavano altresì memorie ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.
Con ordinanza del 30/03/2022, veniva ammessa dal GOT che sostituiva la precedente titolare della causa, la prova per testi sì come dedotta dalle parti ad esclusione della teste
, irrilevante nel procedimento;
Pt_3
Con ordinanza del 25/07/2022 il precedente GOT, Dott.ssa , ammetteva la prova Per_2 testimoniale richiesta da parte attrice sui capitolati di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'atto introduttivo.
All'udienza del 05/04/2024, venivano escussi i testi (di parte attrice) ed il Testimone_1 teste (di parte convenuta). Tes_2
Indi, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e dopo alcuni rinvii, veniva fissata dall'odierno Decidente l'udienza di discussione e decisione del
04/12/2025, disponendosi la sostituzione della stessa con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano pertanto note scritte sostitutive d'udienza nei termini assegnati.
Pertanto, la causa è stata discussa mediante lo scambio di note scritte di trattazione e di note conclusionali e viene quindi decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione, sollevata dal convenuto, di inammissibilità della domanda di parte attrice, così come riformulata nelle note ex art.
183 VI comma n. 1 c.p.c.
Tale eccezione va disattesa.
Se è vero, infatti, che l'art. 1492, comma 2, c.c. stabilisce un principio netto: “la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale”, tuttavia, la giurisprudenza più recente pagina 11 di 18 ha ammorbidito questo rigore. È oggi pacificamente ammesso il cosiddetto “cumulo subordinato” delle domande. Il compratore può, ad esempio, chiedere in via principale la risoluzione del contratto e, in via subordinata (cioè, solo se il giudice dovesse rigettare la prima richiesta), la riduzione del prezzo. Questa strategia processuale non viola il principio di irrevocabilità e offre una tutela più completa all'acquirente. Il principio di irrevocabilità della scelta (art. 1492, co. 2) non impedisce cioè al compratore di proporre entrambe le domande in via subordinata, nello stesso giudizio. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che non è di ostacolo al potere del compratore di cumulare le due domande in giudizio, a condizione che le colleghi con un nesso di subordinazione. È quindi pienamente ammissibile chiedere la risoluzione in via principale e, nell'eventualità del suo rigetto, la riduzione del prezzo in via subordinata
(Cassazione Ord. n. 23819 del 13/05/2025). Si legge infatti nella detta ordinanza “Ai sensi dell'articolo 1492 c.c., le azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta sono rimedi alternativi. La scelta tra l'uno o l'altro rimedio è rimessa al compratore, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (principalmente legate all'impossibilità di restituire la cosa viziata). La scelta è irrevocabile una volta adottata con la domanda giudiziale (art. 1492 co. 2 c.c.). Tale principio non è di ostacolo al potere del compratore di cumulare le due domande in giudizio, ove egli colleghi l'una all'altra con un nesso di subordinazione, anche nel senso di subordinare la domanda di riduzione a quella di risoluzione (evidentemente non rileva in senso contrario l'art. 1453 co. 2 c.c., poiché la domanda di riduzione del prezzo non è una specie di domanda di adempimento). Un potere di cumulo così atteggiato è più frequentemente accreditato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al contratto di appalto (cfr., tra le altre, Cass. 12803/2019), ma non vi sono ostacoli
a rinvenirlo anche in relazione al contratto di compravendita”.
Quanto alla mancanza di qualità promesse o essenziali, l'art. 1497 c.c. menziona solo la risoluzione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha statuito un principio innovativo: il compratore può chiedere la riduzione del prezzo anche in questa ipotesi. La Corte ha sottolineato che i rimedi (risoluzione e riduzione) non sono in “paratie” separate e che l'interesse del compratore a mantenere il bene, riequilibrando il prezzo, merita tutela anche in caso di mancanza di qualità, superando la rigida distinzione letterale (Cass. n. 4245/2024).
Alla luce di tali principi, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto deve essere respinta: la domanda subordinata dell'attore di riduzione del prezzo è ammissibile, nonostante la rinuncia all'azione principale di risoluzione conseguente alla cessione della moto ad un terzo.
Nel merito: La domanda attorea è infondata e va rigettata. pagina 12 di 18 Infatti, l'attore non ha fornito prove sufficienti dei vizi della moto e dei danni lamentati.
Ricordiamo che, secondo la Suprema Corte, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. civile, Sez. Unite, sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Ed ancora: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza”.
(Cassazione sez. III, sentenza n. 18947 del 31/07/2017; Nello stesso senso: Cass. sez. II, sentenza 18125 del 26/07/2013).
E' necessario quindi che il Giudice proceda alla valutazione della domanda, verificando l'esistenza di vizi della cosa venduta, la loro gravità e l'idoneità a giustificare una riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c.
Orbene, si rileva che, nel presente giudizio, l'attore, a supporto della propria domanda, ha prodotto i seguenti elementi di prova:
1. Bonifico di pagamento di € 5.000,00 effettuato da sua suocera, sig.ra , il Parte_3
21/08/2020, quale versamento del prezzo di acquisto della moto;
il documento prova sì
l'adempimento dell'acquirente ma non attesta alcun danno conseguente alla necessità di ricorrere a prestiti, anche perché, come dimostrato dalla dichiarazione della signora Pt_3 allegata alla memoria e art. 183 VI comma n. 2, si trattava di un “prestito infruttifero” quindi non si comprende in cosa consista il lamentato danno;
2. Preventivo per riparazioni della moto (€ 966,00): tale preventivo, tuttavia, non è sottoscritto da alcun tecnico professionista, non è riferito in maniera certa alla moto oggetto della compravendita e non dimostra l'effettiva esecuzione dei lavori né l'effettivo esborso di denaro da parte dell'attore, non essendo state prodotte le fatture per il pagamento di tali lavori e per la sostituzione dei pezzi;
3. Copia della distinta del 28/06/2021, dei pezzi sostituiti con i correlativi prezzi della ditta
, di € 897,24, intervento a suo dire necessario che asseritamente “è stato fatto CP_2 subito dopo l'acquisto ed al fine di rendere il mezzo idoneo all'uso e marciante” prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.: Neppure tale “distinta”, seppur firmata pagina 13 di 18 con una sigla, dimostra l'effettiva esecuzione dei lavori né l'effettivo esborso di denaro da parte dell'attore, oltre ad essere in contraddizione con il suddetto preventivo di € 966,00 allegato all'atto di citazione e successiva alla rivendita della moto ad un terzo, che risale al
06/06/2021, come dichiarato dallo stesso attore;
4. Schermata ANIA relativa a sinistro del 21/07/2014, ossia sei anni prima dell'acquisto: il documento in sè non attesta alcuna responsabilità del venditore e non prova che il presunto sinistro abbia determinato difetti attuali della moto. In ogni caso, la successione di proprietà ed il tempo trascorso dall'eventuale sinistro rendono del tutto improbabile che i presunti effetti disastrosi siano stati occultati o riparati in modo inadeguato dal CP_1
5. Fotografie prodotte dall'attore: si tratta di immagini scure e sfocate, non identificabili in modo certo come riferite alla moto oggetto della causa. L'attore sostiene che le foto dimostrerebbero una riverniciatura finalizzata a far apparire la moto in buone condizioni;
tuttavia, la scarsa qualità e l'incertezza della provenienza rendono le fotografie insufficienti a costituire prova valida di vizi occulti o interventi di riverniciatura. Le fotografie non sono chiaramente riferibili alla moto in contestazione e pertanto non possono essere utilizzate come elemento decisivo ai fini della prova dei vizi. Non vi è quindi alcuna prova che la moto sia stata riverniciata per renderla simile al modello dell'annuncio e per coprire gli asseriti effetti disastrosi di un precedente incidente.
Quindi, si rileva che l'assenza di documentazione relativa a danni specifici sulla moto comporta l'infondatezza di qualsiasi richiesta legata a vizi o difetti al momento della compravendita.
Ed ancora: non vi è alcuna prova che i chilometri indicati dal mezzo fossero inferiori a quelli reali, né sono stati individuati componenti usurati o parti meccaniche sostituite tali da rendere incompatibile il chilometraggio dichiarato con quello effettivo, nè l'attore ha specificato quale dovrebbe essere il chilometraggio reale. La semplice circostanza che la moto, in sette anni, abbia percorso soltanto 27.000 km, oltre a non essere provata, non può di per sé giustificare l'ipotesi di manomissione del contachilometri.
Si rileva poi, che, anche qualora fossero stati realmente eseguiti a spese dell'attore tutti tali interventi sulla moto (pasticche anteriori e posteriori, olio motore, filtro olio, filtro aria, candele, treno gomme, kit carter più pignone e corona, disco posteriore, kit di trasmissione), gli stessi sarebbero riconducibili all'usura del veicolo, ed infatti lo stesso attore, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha riconosciuto di non mettere in discussione che “gli
pagina 14 di 18 interventi in parola si riferiscano alla normale manutenzione del mezzo”. Quindi non si comprende bene la natura del danno lamentato dall'attore.
In ogni caso, non essendo stata fornita la prova di vizi occulti al momento della vendita della moto, il non può essere ritenuto responsabile del preteso deprezzamento subìto CP_1 dall'attore nell'aver rivenduto ad un terzo il veicolo per il prezzo di € 3.800,00. Non vi è, infatti, alcuna prova della correlazione tra il prezzo di vendita al terzo e la presunta preesistenza di vizi o difetti addebitabili al convenuto. Il prezzo di rivendita della moto al terzo può essere dipeso dai più svariati motivi, anche da eventuali vizi o danni intervenuti nel periodo in cui ne era proprietario il . Peraltro, il prezzo di vendita è stato indicato Pt_1 unilateralmente dal nella dichiarazione del 6 maggio 2021 (allegato M1 alla memoria Pt_1 ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c.) e non ne è stata provata l'effettiva corresponsione.
Quanto alla prova testimoniale resa in corso di causa:
Il teste , cognato dell'attore, ha dichiarato di aver contattato il meccanico Testimone_1
per effettuare la verifica della moto e che questi, secondo quanto riferito, Parte_2 avrebbe rassicurato l'acquirente circa le buone condizioni della moto.
Si rileva, innanzi tutto che il teste è affine dell'attore ed ha dimostrato conoscenza del contenuto dell'atto di citazione, circostanza che può aver influenzato le sue dichiarazioni.
Inoltre, la sua testimonianza non fornisce alcun elemento oggettivo circa l'esistenza di vizi preesistenti alla vendita. Pertanto, la prova resa dal teste non può ritenersi risolutiva a Per_1 favore dell'attore.
Il teste , meccanico e teste di parte convenuta, ha dichiarato di aver esaminato la Tes_2 moto nell'agosto 2020, riconoscendola come quella fotografata in giudizio, e di averla trovata in buone condizioni sia meccaniche sia di carrozzeria. Ha specificato che non vi erano segni di riverniciature o interventi che potessero indicare vizi occulti o difetti preesistenti. La testimonianza di , resa da soggetto terzo e qualificato, costituisce prova diretta Tes_2 significativa delle condizioni della moto al momento dell'acquisto, e contrasta le affermazioni dell'attore circa la preesistenza di vizi.
In definitiva, le verifiche condotte da entrambi i meccanici, ossia del sig. Parte_2
(per come ammesso dall'attore) e del sig. (per come risultato dalla prova Tes_2 testimoniale), hanno comprovato l'assenza di vizi e difetti della moto al momento della vendita, a riprova dell'infondatezza della domanda attorea.
pagina 15 di 18 La circostanza per cui il meccanico di fiducia dell'attore, , abbia effettuato Parte_2 ante causam un pagamento di € 150,00 all'attore stesso non costituisce in sé un'ammissione di inadempimento. Tale interpretazione, infatti, è stata unilateralmente attribuita dall'attore, come si evince dal verbale di mancato accordo del 28/11/2020 (allegato 8) dove si legge “… il pagamento di € 150,00 sul conto Poste Pay intestato a , il quale lo ha Parte_1 imputato al risarcimento danni per inadempimento di prestazione d'opera professionale”.
Inoltre, tale interpretazione non è specificamente confermata neppure nella causale del bonifico effettuato dal (allegato 6) dove si legge soltanto: “saldo accordo diffida Avv. Pt_2
Li Calsi”.
È da escludere pertanto che il abbia ammesso una sua responsabilità diretta nella Pt_2 vicenda. Peraltro, ricordiamo che lo stesso era stato scelto per una verifica preliminare sul mezzo proprio dall'attore, quale meccanico di sua fiducia.
Alla luce della valutazione comparata delle testimonianze, emerge che il quadro probatorio non supporta l'esistenza di vizi occulti della moto al momento della vendita, né la sussistenza di un danno che giustifichi la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c. Ne consegue che, pur formalmente ammissibile, la domanda di riduzione del prezzo deve essere rigettata per insufficienza di prova. Ed infatti non sussistono elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di vizi preesistenti alla vendita e, conseguentemente, non può essere accolta la domanda di riduzione del prezzo.
Sull'istanza del convenuto di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c.
Il convenuto ha chiesto, ex art. 96 c.p.c., la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali aggravate per comportamento temerario o doloso.
L'art. 96 c.p.c., comma 2, prevede la responsabilità aggravata quando una parte promuove o resiste in giudizio temerariamente o con mala fede, intendendosi per temerarietà la domanda manifestamente infondata, priva di qualsiasi fondamento giuridico o fattuale, e per mala fede l'azione con palese intento fraudolento o violazione dei doveri processuali.
Nel caso di specie, tuttavia, L'azione dell'attore è stata basata su diritti previsti dal codice civile (artt. 1490 e 1492 c.c.) e formalmente ammissibile anche dopo la rinuncia all'azione principale e la vendita del bene (Cass. 23819/2025 e Cass. 4245/2024);
pagina 16 di 18 Sebbene la domanda attorea sia risultata infondata per mancanza di prova dei vizi, non può considerarsi temeraria, perché fondata su presupposti giuridici legittimi. Non emergono peraltro elementi di mala fede, condotta dilatoria o utilizzo strumentale del processo.
Non viene integrata quindi in alcun modo una condotta dell'attore rilevante ai fini dell'art. 96 c.p.c.
Secondo la Suprema Corte, invero: “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. civ. sez.I, ordinanza 19948 del
12/07/2023)
Pertanto, la richiesta di condanna aggravata deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 1526/2021
R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza:
1) Rigetta tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del Parte_1 convenuto;
Controparte_1
2) Respinge la richiesta del convenuto di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna l'attore alla refusione delle spese legali del convenuto, che liquida, ex D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, in € 5.077,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Catania 04/12/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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