Art. 2. Organizzazione interna della Direzione centrale 1. Alla determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione centrale per i servizi antidroga si provvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di polizia e alle altre amministrazioni dello Stato si provvede secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.
3. Con le modalita' e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 , come da ultimo sostituito dall' art. 45 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e' il seguente: "La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
2. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di polizia e alle altre amministrazioni dello Stato si provvede secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.
3. Con le modalita' e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 , come da ultimo sostituito dall' art. 45 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e' il seguente: "La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".