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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art 281sexies.3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 15755/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Aldo Verro Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
P.IVA. ), con il patrocinio degli avv.ti Rosario Papania e Controparte_1 P.IVA_1
AN US con elezione di domicilio telematico presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le motivazioni e per le causali. Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa revocare e/o con qualsiasi altra statuizione, privare di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che non sussiste a qualsiasi titolo e/o ragione alcuna obbligazione di pagamento di Pt_1
in favore dell'opposta
[...] Controparte_1 ttoria di spese e comp li”.
Per l'opposta:
pagina 1 di 6 “Parte opposta, reiterando tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi, verbali di udienza compresi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, conclude affinchè l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
- in via preliminare, rigettare l'opposizione perché inammissibile ex art. 650, commi 1 e 3, c.p.c. oltre che per carenza dei presupposti come spiegato nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi;
- nel merito, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nei predetti atti;
- in ogni caso condannare l'attore alla refusione delle spese di lite e di quelle relative al compenso per la prestazione professionale, maggiorato di Iva, Cpa e spese successive occorrende con la maggiorazione di cui all'art. 4, c.
1-bis del d.m. n. 55/2014, in ragione dei collegamenti ipertestuali contenuti nell'indice navigabile;
- condannare l'attrice al pagamento a favore della controparte di una somma di danaro che può essere determinata in via equitativa in €. 25.000,00 o altra somma ritenuta equa e giusta stante l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta oltre che per la pretestuosità dei motivi di opposizione sollevati;
- stante la responsabilità aggravata di parte attrice, condannare quest'ultima al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad €. 500,00 e non superiore ad €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, c. 4 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 20427/2022 del Tribunale di Milano Controparte_1 con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto a il pagamento Parte_1 di € 163.985,50 oltre interessi e spese del procedimento;
il titol il 12/01/2023, è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine di cui all'art 641.1 c.p.c., con decreto del 28/03/2023/12.4.2023, reso ai sensi dell'art 647 c.p.c. Stando alla narrativa del ricorso ex art 633 c.p.c., l'importo ingiunto rappresenta il saldo della fattura n. 16 del 03.10.2022 emessa nell'ambito di un contratto di appalto, stipulato in data 10.01.2022 tra l'opponente, in qualità di committente, e l'opposta nella veste di appaltatrice con oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del sito in Pt_1
Castellammare del Golfo, contrada Fraginesi;
la creditrice ricorrente ha allegato di aver inviato plurimi solleciti di pagamento al debitore e di aver inutilmente esperito il procedimento di negoziazione assistita. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio allegando Parte_1 Controparte_1 che: ha avuto conoscenza tardiva del decreto ingiuntivo perchè notificatogli, ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 143 c.p.c., in luogo che da tempo non costituiva più la sua abitazione, nonostante tale circostanza fosse nota alla la conoscenza del decreto Controparte_1 ingiuntivo si è avuta soltanto in occasion zione del precetto, questa correttamente eseguita, in quanto effettuata in Castellammare del Golfo (all'indirizzo in cui si trova la sua abituale dimora); non ha diritto alla somma ingiunta, in Controparte_1 quanto, in forza di distinto contratto preliminare di vendita dell'immobile, la ristrutturazione era posta a carico dell'odierna opposta;
l'appaltatrice non ha effettuato le prestazioni indicate nella fattura numero 16/2022, che non è nemmeno mai stata consegnata a con nota del 27.09.2022 l'opponente ha contestato ad Pt_1 Controparte_1 la mancata esecuzione di alcuni lavori, che ha completato a sue spese, l'errata Pt_1 esecuzione di quelli eseguiti - regolarment i - e dunque il credito rivendicato dall'appaltatrice. Ha formulato istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo e ha chiesto la revoca del titolo e la declaratoria di nulla dovere. L'opposta si è costituita e ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per sua tardività ex art. 650, commi 1 e 3 c.p.c.; nel merito, ha contestato le ragioni dell'opposizione, affermando di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contratte con l'odierno opponente;
ha concluso per il rigetto (rectius declaratoria di inammissibilità) dell'opposizione in assenza dei presupposti di cui all'art 650 c.p.c. e quindi anche dell'istanza di sospensione ex art 650-649 c.p.c. e nel merito per il rigetto dell'opposizione. Dopo le verifiche preliminari e la pronuncia del decreto ex art 171bis.3 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 02.01.2025 e per le ragioni ivi espresse è stata rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 20427/2022 del Tribunale di Milano, dichiarata ex art 647 c.p.c., non sussistendo i gravi motivi richiesti dal combinato disposto degli artt. 650.2 e 649 c.p.c. e ritenuta la necessità, ai sensi dell'art 187 c.p.c., di pronunciarsi in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è stata fissata udienza a mente dell'art. 281sexies c.p.c. Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 650 c.p.c. è meritevole di accoglimento per le ragioni già sinteticamente poste a base dell'ordinanza del 2.1.2025, con cui è stata respinta la richiesta ex artt 650-649 avanzata dall'opponente. Precisamente, l'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo il 20.04.2024, a seguito della notificazione di pignoramento mobiliare presso terzi, avvenuta in data 11.04.2024 presso la sua residenza in Castellammare del Golfo, in contrada Costa Larga numero 181 e, dunque, entro i dieci giorni dal primo atto di esecuzione coincidente con il pignoramento mobiliare presso terzi;
tuttavia, nel caso in esame, non trova applicazione pagina 3 di 6 l'art. 650.3 c.p.c., avendo l'ingiunto avuto certamente conoscenza del decreto ingiuntivo in un momento antecedente a quello del primo atto di esecuzione coincidente con il pignoramento mobiliare presso terzi e non già l'iscrizione di ipoteca eseguita il 4.7.2023, come erroneamente sostenuto dall'opposta nell'atto di costituzione. Invero, l'opponente ha atteso il 20.4.2024 per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, pur avendo appreso dell'esistenza del titolo sin dal 21.1.2024, come pacificamente ammesso nell'atto di opposizione (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione); in tale data, infatti, si è perfezionata la notificazione ex art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art 647 c.p.c. e dell'atto di precetto eseguita presso la sua residenza in Castellammare del Golfo, contrada Costa Larga numero 181 (doc. 2 opposta). Infatti, il precetto costituisce un atto idoneo a fornire la conoscenza dell'emissione nei propri confronti di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass., sez. un., 12/05/2005, n. 9938; Cass., sez. I, 21/06/2012, n. 10386; Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 24398). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto”, salvo che non siano decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, e ha respinto il ricorso contro una sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto (cfr. Cass., sez. VI, ord. 08/03/2022, n. 7560). Dunque, il dies a quo per proporre l'opposizione tardiva, nel caso di specie, coincideva con la data di notificazione del precetto. L'atto di precetto è stato notificato in data 11.01.2024 e la notifica si è perfezionata in data 21.01.2024 ex art. 140 c.p.c., sicché l'opposizione andava proposta, al più, entro il 1.03.2024, cioè entro il termine di 40 giorni dalla conoscenza del decreto stabilito dall'art. 650.1 c.p.c. In ogni caso, per completezza si osserva che l'opponente non ha provato neppure che il decreto ingiuntivo sia stato irregolarmente notificato, anzi, deve concludersi che la notificazione del decreto ingiuntivo sia stata eseguita regolarmente ex art. 143 c.p.c.; infatti, il decreto ingiuntivo è stato notificato il giorno 1.2.2023 in Milano, via Luosi Giuseppe n. 31, all'epoca residenza anagrafica dell'opponente, come da certificato rilasciato dal Comune di Milano, con la modalità di cui all'art. 143 c.p.c. per le ragioni illustrate nella relata di notifica tentata il 12.1.2023 (doc. 1 opposta). La giurisprudenza di legittimità, proprio a tal riguardo, ha affermato che l'opposizione tardiva deve essere rigettata laddove il decreto ingiuntivo venga notificato nel luogo in cui risulta la residenza anagrafica dell'opponente, nonostante quest'ultimo deduca che il decreto ingiuntivo gli sia stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in un luogo diverso pagina 4 di 6 dall'effettiva dimora, essendosi egli trasferito altrove rispetto a quanto risulta dal certificato di residenza dell'opponente (cfr. Cass., sez. III, 24/10/2008, n. 25737). Dunque, l'opposizione tardiva proposta da è altresì inammissibile ex art. Parte_1
650.1 c.p.c., in quanto egli non ha fornito la prova della non tempestività della conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore;
invero, l'intimato può proporre opposizione dopo il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo soltanto laddove sia in grado di provare in giudizio di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
secondo il consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalle Sezioni Unite, “l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero "ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto "tempestiva conoscenza" dello stesso per effetto della irregolarità della notifica. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva” (Cass., sez. un., 12/05/2005, n. 9938). Quanto, infine, alla domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96.4 c.p.c., si osserva quanto segue. ha sollecitato il potere d'ufficio di condannare parte attrice al pagamento, Controparte_1 assa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00; trattasi di sanzione che può applicarsi nell'ipotesi in cui il giudice ritenendo integrata una delle fattispecie di responsabilità aggravata disciplinate dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 96 c.p.c., condanni la parte soccombente. Ebbene, nel caso di specie, premesso che non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 96.2 c.p.c., per quanto concerne l'art. 96.1 c.p.c., difetta la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata. Relativamente alla fattispecie di cui all'art. 96.3 c.p.c., che presuppone la palese infondatezza delle tesi prospettate dalla parte soccombente (cfr. Cass. civ., 12 marzo 2015, n. 4930) e che, quindi, la sua iniziativa sia sintomatica di un abuso del processo, basti dire che seppur tardiva, l'opposizione di non costituisce abuso dello Pt_1 strumento processuale e non appare frutto né di mala fede né di colpa grave (Cass. S.U. n. 9912/2018; Cass. sez. VI, ord. 14 ottobre 2021, n. 28226). Le spese processuali - liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22, con riduzione del valore medio della fase di trattazione/istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività ivi espletata - vanno poste a carico del soccombente.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
20427/2022 emesso dal Tribunale di Milano in favore di già dichiarato Controparte_1 esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 9.141,50, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA. Milano, 03.07.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art 281sexies.3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 15755/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Aldo Verro Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
P.IVA. ), con il patrocinio degli avv.ti Rosario Papania e Controparte_1 P.IVA_1
AN US con elezione di domicilio telematico presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le motivazioni e per le causali. Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa revocare e/o con qualsiasi altra statuizione, privare di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che non sussiste a qualsiasi titolo e/o ragione alcuna obbligazione di pagamento di Pt_1
in favore dell'opposta
[...] Controparte_1 ttoria di spese e comp li”.
Per l'opposta:
pagina 1 di 6 “Parte opposta, reiterando tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi, verbali di udienza compresi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, conclude affinchè l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
- in via preliminare, rigettare l'opposizione perché inammissibile ex art. 650, commi 1 e 3, c.p.c. oltre che per carenza dei presupposti come spiegato nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi;
- nel merito, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nei predetti atti;
- in ogni caso condannare l'attore alla refusione delle spese di lite e di quelle relative al compenso per la prestazione professionale, maggiorato di Iva, Cpa e spese successive occorrende con la maggiorazione di cui all'art. 4, c.
1-bis del d.m. n. 55/2014, in ragione dei collegamenti ipertestuali contenuti nell'indice navigabile;
- condannare l'attrice al pagamento a favore della controparte di una somma di danaro che può essere determinata in via equitativa in €. 25.000,00 o altra somma ritenuta equa e giusta stante l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta oltre che per la pretestuosità dei motivi di opposizione sollevati;
- stante la responsabilità aggravata di parte attrice, condannare quest'ultima al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad €. 500,00 e non superiore ad €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, c. 4 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 20427/2022 del Tribunale di Milano Controparte_1 con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto a il pagamento Parte_1 di € 163.985,50 oltre interessi e spese del procedimento;
il titol il 12/01/2023, è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine di cui all'art 641.1 c.p.c., con decreto del 28/03/2023/12.4.2023, reso ai sensi dell'art 647 c.p.c. Stando alla narrativa del ricorso ex art 633 c.p.c., l'importo ingiunto rappresenta il saldo della fattura n. 16 del 03.10.2022 emessa nell'ambito di un contratto di appalto, stipulato in data 10.01.2022 tra l'opponente, in qualità di committente, e l'opposta nella veste di appaltatrice con oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del sito in Pt_1
Castellammare del Golfo, contrada Fraginesi;
la creditrice ricorrente ha allegato di aver inviato plurimi solleciti di pagamento al debitore e di aver inutilmente esperito il procedimento di negoziazione assistita. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio allegando Parte_1 Controparte_1 che: ha avuto conoscenza tardiva del decreto ingiuntivo perchè notificatogli, ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 143 c.p.c., in luogo che da tempo non costituiva più la sua abitazione, nonostante tale circostanza fosse nota alla la conoscenza del decreto Controparte_1 ingiuntivo si è avuta soltanto in occasion zione del precetto, questa correttamente eseguita, in quanto effettuata in Castellammare del Golfo (all'indirizzo in cui si trova la sua abituale dimora); non ha diritto alla somma ingiunta, in Controparte_1 quanto, in forza di distinto contratto preliminare di vendita dell'immobile, la ristrutturazione era posta a carico dell'odierna opposta;
l'appaltatrice non ha effettuato le prestazioni indicate nella fattura numero 16/2022, che non è nemmeno mai stata consegnata a con nota del 27.09.2022 l'opponente ha contestato ad Pt_1 Controparte_1 la mancata esecuzione di alcuni lavori, che ha completato a sue spese, l'errata Pt_1 esecuzione di quelli eseguiti - regolarment i - e dunque il credito rivendicato dall'appaltatrice. Ha formulato istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo e ha chiesto la revoca del titolo e la declaratoria di nulla dovere. L'opposta si è costituita e ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per sua tardività ex art. 650, commi 1 e 3 c.p.c.; nel merito, ha contestato le ragioni dell'opposizione, affermando di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contratte con l'odierno opponente;
ha concluso per il rigetto (rectius declaratoria di inammissibilità) dell'opposizione in assenza dei presupposti di cui all'art 650 c.p.c. e quindi anche dell'istanza di sospensione ex art 650-649 c.p.c. e nel merito per il rigetto dell'opposizione. Dopo le verifiche preliminari e la pronuncia del decreto ex art 171bis.3 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 02.01.2025 e per le ragioni ivi espresse è stata rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 20427/2022 del Tribunale di Milano, dichiarata ex art 647 c.p.c., non sussistendo i gravi motivi richiesti dal combinato disposto degli artt. 650.2 e 649 c.p.c. e ritenuta la necessità, ai sensi dell'art 187 c.p.c., di pronunciarsi in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è stata fissata udienza a mente dell'art. 281sexies c.p.c. Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 650 c.p.c. è meritevole di accoglimento per le ragioni già sinteticamente poste a base dell'ordinanza del 2.1.2025, con cui è stata respinta la richiesta ex artt 650-649 avanzata dall'opponente. Precisamente, l'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo il 20.04.2024, a seguito della notificazione di pignoramento mobiliare presso terzi, avvenuta in data 11.04.2024 presso la sua residenza in Castellammare del Golfo, in contrada Costa Larga numero 181 e, dunque, entro i dieci giorni dal primo atto di esecuzione coincidente con il pignoramento mobiliare presso terzi;
tuttavia, nel caso in esame, non trova applicazione pagina 3 di 6 l'art. 650.3 c.p.c., avendo l'ingiunto avuto certamente conoscenza del decreto ingiuntivo in un momento antecedente a quello del primo atto di esecuzione coincidente con il pignoramento mobiliare presso terzi e non già l'iscrizione di ipoteca eseguita il 4.7.2023, come erroneamente sostenuto dall'opposta nell'atto di costituzione. Invero, l'opponente ha atteso il 20.4.2024 per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, pur avendo appreso dell'esistenza del titolo sin dal 21.1.2024, come pacificamente ammesso nell'atto di opposizione (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione); in tale data, infatti, si è perfezionata la notificazione ex art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art 647 c.p.c. e dell'atto di precetto eseguita presso la sua residenza in Castellammare del Golfo, contrada Costa Larga numero 181 (doc. 2 opposta). Infatti, il precetto costituisce un atto idoneo a fornire la conoscenza dell'emissione nei propri confronti di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass., sez. un., 12/05/2005, n. 9938; Cass., sez. I, 21/06/2012, n. 10386; Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 24398). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto”, salvo che non siano decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, e ha respinto il ricorso contro una sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto (cfr. Cass., sez. VI, ord. 08/03/2022, n. 7560). Dunque, il dies a quo per proporre l'opposizione tardiva, nel caso di specie, coincideva con la data di notificazione del precetto. L'atto di precetto è stato notificato in data 11.01.2024 e la notifica si è perfezionata in data 21.01.2024 ex art. 140 c.p.c., sicché l'opposizione andava proposta, al più, entro il 1.03.2024, cioè entro il termine di 40 giorni dalla conoscenza del decreto stabilito dall'art. 650.1 c.p.c. In ogni caso, per completezza si osserva che l'opponente non ha provato neppure che il decreto ingiuntivo sia stato irregolarmente notificato, anzi, deve concludersi che la notificazione del decreto ingiuntivo sia stata eseguita regolarmente ex art. 143 c.p.c.; infatti, il decreto ingiuntivo è stato notificato il giorno 1.2.2023 in Milano, via Luosi Giuseppe n. 31, all'epoca residenza anagrafica dell'opponente, come da certificato rilasciato dal Comune di Milano, con la modalità di cui all'art. 143 c.p.c. per le ragioni illustrate nella relata di notifica tentata il 12.1.2023 (doc. 1 opposta). La giurisprudenza di legittimità, proprio a tal riguardo, ha affermato che l'opposizione tardiva deve essere rigettata laddove il decreto ingiuntivo venga notificato nel luogo in cui risulta la residenza anagrafica dell'opponente, nonostante quest'ultimo deduca che il decreto ingiuntivo gli sia stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in un luogo diverso pagina 4 di 6 dall'effettiva dimora, essendosi egli trasferito altrove rispetto a quanto risulta dal certificato di residenza dell'opponente (cfr. Cass., sez. III, 24/10/2008, n. 25737). Dunque, l'opposizione tardiva proposta da è altresì inammissibile ex art. Parte_1
650.1 c.p.c., in quanto egli non ha fornito la prova della non tempestività della conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore;
invero, l'intimato può proporre opposizione dopo il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo soltanto laddove sia in grado di provare in giudizio di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
secondo il consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalle Sezioni Unite, “l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero "ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto "tempestiva conoscenza" dello stesso per effetto della irregolarità della notifica. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva” (Cass., sez. un., 12/05/2005, n. 9938). Quanto, infine, alla domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96.4 c.p.c., si osserva quanto segue. ha sollecitato il potere d'ufficio di condannare parte attrice al pagamento, Controparte_1 assa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00; trattasi di sanzione che può applicarsi nell'ipotesi in cui il giudice ritenendo integrata una delle fattispecie di responsabilità aggravata disciplinate dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 96 c.p.c., condanni la parte soccombente. Ebbene, nel caso di specie, premesso che non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 96.2 c.p.c., per quanto concerne l'art. 96.1 c.p.c., difetta la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata. Relativamente alla fattispecie di cui all'art. 96.3 c.p.c., che presuppone la palese infondatezza delle tesi prospettate dalla parte soccombente (cfr. Cass. civ., 12 marzo 2015, n. 4930) e che, quindi, la sua iniziativa sia sintomatica di un abuso del processo, basti dire che seppur tardiva, l'opposizione di non costituisce abuso dello Pt_1 strumento processuale e non appare frutto né di mala fede né di colpa grave (Cass. S.U. n. 9912/2018; Cass. sez. VI, ord. 14 ottobre 2021, n. 28226). Le spese processuali - liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22, con riduzione del valore medio della fase di trattazione/istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività ivi espletata - vanno poste a carico del soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
20427/2022 emesso dal Tribunale di Milano in favore di già dichiarato Controparte_1 esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 9.141,50, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA. Milano, 03.07.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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