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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1479/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SPADONI Parte_1 C.F._1
LICIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Lucca in Viale Luporini n. 807 come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come rassegnate nel ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato nell'interesse del figlio minore nato il [...] dalla relazione more Persona_1 uxorio con l'ex compagno ha chiesto stabilirsi: Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 3 l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé; un regime di frequentazione padre-figlio libero, e comunque in almeno due giorni alla settimana, dall'uscita della scuola fino a dopo cena, con rientro per il pernottamento presso la madre;
un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore, a carico del padre, di €
250,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pur non costituitosi in giudizio, si è presentato personalmente all'udienza Controparte_1 del 31.01.2025, dichiarandosi d'accordo con le condizioni di cui al ricorso, per il cui accoglimento il procuratore di parte ricorrente ha insistito.
Il Giudice, stante la rinuncia di parte ricorrente ad ogni termine per il deposito di note e memorie, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepite le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, siccome rispondenti agli interessi del figlio, salva la specificazione inerente alla maggiore età raggiunta da quest'ultimo e la conseguente limitazione delle statuizioni del Tribunale ai rapporti economici, trattandosi pacificamente di soggetto non economicamente autosufficiente. E, con particolare riferimento a tali condizioni, avuto riguardo alle situazioni economico-patrimoniali delle parti, considerato quanto dedotto nel ricorso introduttivo nonché quanto dichiarato dal convenuto all'udienza del 31.01.2025, la soluzione indicata appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
pagina 2 di 3 - Compensa le spese di lite.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1479/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SPADONI Parte_1 C.F._1
LICIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Lucca in Viale Luporini n. 807 come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come rassegnate nel ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato nell'interesse del figlio minore nato il [...] dalla relazione more Persona_1 uxorio con l'ex compagno ha chiesto stabilirsi: Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 3 l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé; un regime di frequentazione padre-figlio libero, e comunque in almeno due giorni alla settimana, dall'uscita della scuola fino a dopo cena, con rientro per il pernottamento presso la madre;
un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore, a carico del padre, di €
250,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pur non costituitosi in giudizio, si è presentato personalmente all'udienza Controparte_1 del 31.01.2025, dichiarandosi d'accordo con le condizioni di cui al ricorso, per il cui accoglimento il procuratore di parte ricorrente ha insistito.
Il Giudice, stante la rinuncia di parte ricorrente ad ogni termine per il deposito di note e memorie, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepite le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, siccome rispondenti agli interessi del figlio, salva la specificazione inerente alla maggiore età raggiunta da quest'ultimo e la conseguente limitazione delle statuizioni del Tribunale ai rapporti economici, trattandosi pacificamente di soggetto non economicamente autosufficiente. E, con particolare riferimento a tali condizioni, avuto riguardo alle situazioni economico-patrimoniali delle parti, considerato quanto dedotto nel ricorso introduttivo nonché quanto dichiarato dal convenuto all'udienza del 31.01.2025, la soluzione indicata appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
pagina 2 di 3 - Compensa le spese di lite.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3