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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12084 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr R E B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa iscritta al n. 9571 R.G. dell'anno 2024 all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso che la rappresenta difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, contumace CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 7.3.2024 ed iscritto a ruolo l'8.3.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di essere docente a tempo determinato del Controparte_2
, in servizio per l'a.s. 2023/24 presso IC Castelverde, Emma Castelnuovo, Teodoro di
[...]
Roma; che la ricorrente ha prestato negli ultimi anni scolastici attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di reiterati contratti a termine nei seguenti anni Controparte_2 scolastici: a.s. 2015/16, a.s. 2016/17, a.s. 2017/18, a.s. 2018/19, a.s. 2019/20, a.s. 2020/21, a.s. 2021/22, a.s. 2022/23; che con l'art. 1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 veniva introdotta la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente, al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che a partire dall'a.s. 2015/2016 veniva previsto che tale somma sarebbe stata accreditata, in favore del personale docente, a partire dal mese di novembre 2015; che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione convenuta con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che veniva inviata senza esito lettera di messa in mora al Controparte_2 Esposto il quadro normativo di riferimento, argomentato in merito al diritto dell'istante ad usufruire del beneficio di cui in ricorso, la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:” 1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d. Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione dal 2015/16 al 2022/23 per l'effetto 2. condannare il resistente a provvedere in tal CP_2 senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per totali € 4.000,00 Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato”. Il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di CP_2 fissazione di udienza, rimaneva contumace. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note e produzione documentale. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. Si osserva che la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 che prevede quanto segue:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_5 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Ciò posto, deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
[...]
dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha Controparte_2 ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto CP_2 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella suindicata sentenza
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE sez. VI, Ordinanza del 18/05/2022, causa C-450/21). In materia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha così stabilito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
-Anno Scolastico 2015/2016: “in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2015 e cessazione al 31/08/2016, per n. 25 ore settimanali di lezione presso IC RD )”; C.F._1
-Anno Scolastico 2016/2017: “in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2016 e cessazione al 31/08/2017, per n. 25 ore settimanali di lezione presso IC RD )”; C.F._1
-Anno Scolastico 2017/2018: “in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2017 e cessazione al 31/08/2018, per n. 13 ore settimanali di lezione presso IC RD ( )”; “ in qualità' di docente C.F._1 incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2017 e cessazione al 31/08/2018, per n. 6 ore settimanali di lezione presso IC EM TE (RMAA8CS007)”; “ in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2017 e cessazione al 31/08/2018, per n. 6 ore settimanali di lezione presso IC VI DO ”; C.F._2
-Anno Scolastico 2018/2019: “ in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2018 e cessazione al 31/08/2019, per n. 13 ore settimanali di lezione presso IC RD ( )”;” in qualità' di docente C.F._1 incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2018 e cessazione al 31/08/2019, per n. 6 ore settimanali di lezione presso IC EM TE (RMAA8CS007)”; “ in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2018 e cessazione al 31/08/2019, per n. 6 ore settimanali di lezione presso IC VI DO ”; C.F._2
-Anno Scolastico 2019/2020: “ in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2019 e cessazione al 31/08/2020, per n. 12 ore settimanali di lezione presso IC RD (RMAA8CP00A)”;”in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2019 e cessazione al 31/08/2020, per n. 6 ore settimanali di lezione presso IC EM TE ( ”;in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione C.F._3 cattolica, con decorrenza dal 01/09/2019 e cessazione al 31/08/2020, per n. 6 ore settimanali di lezione presso IC VI DO ”; “ C.F._2
-Anno Scolastico 2020/2021: “ in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2020 e cessazione al 31/08/2021, per n. 13 ore settimanali di lezione presso IC RD ( )”;” in qualità' di docente C.F._1 incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2020 e cessazione al 31/08/2021, per n. 6 ore settimanali di lezione presso IC EM TE (RMAA8CS007)”; “ in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2020 e cessazione al 31/08/2021, per n. 6 ore settimanali di lezione presso IC VI DO ”; C.F._2
-Anno Scolastico 2021/2022: “ in qualità' di docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2021 e cessazione al 31/08/2022, per n. 6 ore settimanali di lezione presso IC EM TE ( ”;” in qualità' di docente C.F._3 incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 01/09/2021 e cessazione al 31/08/2022, per n. 13 ore settimanali di lezione presso IC RD ( )”;” C.F._1
-Anno Scolastico 2022/2023: in qualità di docente supplente dal 1.9.2022 al 31.8.2023 presso gli Istituti di cui alla documentazione allegata al ricorso. Per quanto riguarda la condizione della ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), si osserva che la ricorrente ha allegato al ricorso documentazione comprovante l'assunzione con contratti a tempo determinato nel periodo 1.9.2023-31.8.2024, contratti ad oggi scaduti, senza produrre alcuna ulteriore documentazione nei termini concessi al riguardo (cfr. verbali del 19.12.2024 e del 2.10.2025). Pertanto deve ritenersi che la docente, al momento della presente pronuncia, sia fuoriuscita dal sistema scolastico, con conseguente rigetto della domanda di adempimento specifico. Occorre rilevare che la parte ricorrente non ha avanzato alcuna domanda di risarcimento danni, sicché nulla al riguardo deve essere statuito. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Nulla in ordine alle spese attesa la contumacia del convenuto. CP_2
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Roma, 24.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi