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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3231/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Piano di Sorrento (Na) alla Via Cavone n. 12, elettivamente domiciliato in Sant'Agnello (Na), al Corso Italia n. 348, presso lo studio dell'avv.to Pierluigi Tramparulo (C.F. C.F._2
) che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di
[...]
citazione
Attore
E
Condominio “Il Nido” in Piano di Sorrento alla Via Cavone n. 12 (c.f. ), in P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t. sig. elettivamente domiciliato in Controparte_1
Castellammare di Stabia (NA) alla via P. Carrese n. 55 presso lo studio dall'avv. Catello Ascione
(cod.fisc. ), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione;
( per le comunicazioni: tel/fax: 0818704393: p.e.c.:
Email_1
Convenuto
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 04.12.2023 le parti cosi concludevano:
Attore: <<… Si richiamano tutte le difese articolate, anche istruttorie, dal Sig. Pingitore nel proprio atto di citazione nonché nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate, nonché ancora le CONCLUSIONI FORMULATE1) in via principale nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del
10.11.2021 adottata dal –nella sua interezza ed in via Controparte_2
gradata relativamente ai punti 1-2-3-4 all'ordine del giorno;
2) per l'effetto, condannare il
1 convenuto , in persona dell'Amm.re P.T. al pagamento Controparte_2
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario>>.
Convenuto: <precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi. Impugna
e contesta tutto quanto ex adverso dedotto. Chiede rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e diritto nonché pretestuosa. Con condanna del sig. , al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria”da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ex art. 96 c.p.c. Difatti il sig. , col suo atteggiamento ostile, già col proc. n. 5572/20 conclusosi con sentenza n. Parte_1
1270/23 e proc. n. 1121/21 conclusosi con sentenza n. 1528/23 di questo Ecc.mo Tribunale, nonostante siano state rigettate le domande, ha di fatto paralizzato l'attività condominiale, con grave nocumento per l'intero condominio. Con condanna del sig. al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. in regime in regime fiscale forfettario>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con atto di citazione ritualmente notificato per l'udienza del 24.10.2022, Parte_1
, in qualità di comproprietario e compossessore per la quota di ½ di un appartamento
[...]
(interno 5) sito in Piano di Sorrento (Na), alla Via Cavone n 12, citava Controparte_2 in giudizio presso l'intestato tribunale il predetto in persona dell'amministratore CP_2
per sentire 1) accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera Controparte_1 dell'assemblea condominiale in data del 10.11.2021 nella sua interezza o, in via gradata, limitatamente ai punti 1-2-3-4 all'ordine del giorno e, per l'effetto, 2) condannare il convenuto condomino al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.
A fondamento della domanda il esponeva: - che in data 10.11.2021, si riuniva, in Parte_1 seconda convocazione, l'Assemblea dei condomini per discutere e deliberare su vari punti posti ordine del giorno riguardanti, tra l'altro, i lavori di manutenzione straordinaria alla facciata del fabbricato;
- che in data 17.11.2021, in quanto assente, riceveva a mezzo posta raccomandata il relativo verbale assembleare;
- che ritenendo la delibera nulla o annullabile in più punti in data
15.12.2021 avviava il procedimento di mediazione (O.D.M. Accorda e Concilia n. 469/2021), che dopo l'adesione del condominio e alcuni incontri in data 4.5.2022 si concludeva con esito negativo;
- che la delibera del 10.11.21 era nulla e/o annullabile:
1) con riferimento al punto n. 1 dell'o.d.g. per contrasto con norme imperative (art 49 D.P.R
380/2021): a)- per aver approvato l'esecuzione di interventi sul fabbricato con accesso al bonus
2 con detrazione /sconto fattura al 50% senza la preventiva analisi sui vari bonus e senza la verifica della legittimità del fabbricato, atteso che, ai sensi della norma citata, per l'accesso ai “bonus fiscali” è necessaria la preventiva produzione della certificazione di legittimità urbanistica dell'immobile da ristrutturare (attestante la mancanza di abusi edilizi e/o di variazioni rispetto al progetto originario) e che la mancanza di tale attestazione, in presenza di abusi/irregolarità, determina la decadenza dal beneficio con applicazione di sanzioni ed obblighi restitutori a carico del e dei singoli condomini;
b) - per la mancanza totale di motivazione in ordine al CP_2 punto all'o.d.g. avente ad oggetto solo il “bonus 50%” con richiamo alle risultanze dell'ing. non allegate né riportate a verbale (se riferite solo verbalmente); Per_1
2) con riferimento ai punti n. 2 e n. 3 dell'o.d.g., concernenti gli interventi manutentivi da eseguirsi sulle terrazze di copertura del fabbricato: a) per aver formalizzato indicazioni esecutive vaghe e prive di riferimenti dimensionali, per aver omesso di menzionare le superfetazioni presenti sulle terrazze, non facenti parte dell'originario corpo di fabbrica e di cui non si conoscono neanche i titoli autorizzatori (urbanistici e condominiali) e quindi, ancora una volta, per omessa allegazione del certificato di conformità urbanistica;
b) per aver approvato (punto 3) un “computo metrico aggiornato” non allegato alla delibera assembleare e quindi non identificabile;
3) con riferimento al punto 4 dell'o.d.g. per aver espletato la gara e aperto le buste in mancanza della documentazione integrativa (da richiedere precedentemente) e comunque per aver deliberato senza la preventiva verifica della conformità urbanistica dell'immobile (di cui alle censure poste al capo 1 della delibera).
1.2- Costituitosi tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata il 29.07.2022, il resisteva all'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto perché infondata Controparte_2 in fatto e diritto nonchè pretestuosa, con condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, non senza rilevare che il comportamento tenuto dal sig. , con, al momento, ben quattro atti di Parte_1 citazione per impugnazione di delibera assembleare, aveva di fatto, bloccato l'attività condominiale, con grave nocumento al , costringendo i condomini a ritardare CP_2
l'inizio dei pur urgenti lavori, con richiesta all'amministratore di non stipulare alcun contratto e non avviare alcun lavoro. Con tutte le consequenziali declaratorie di legge e con vittoria delle spese, funzioni e onorario del grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
2.- Nel corso del giudizio, assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti, nessuna attività istruttoria veniva svolta e con ordinanza in data 23.6.2024, sulle conclusioni in
3 epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 1.7.2024
3.- In rito è incontestata e comunque documentalmente provata la procedibilità della domanda
(cfr. verbale di mediazione n 469.21 del 04.05.22), così come è incontestata e comunque documentata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite.
4.- Nel merito la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Al riguardo va in primo luogo rilevato che per granitica giurisprudenza di legittimità “in tema di condominio degli edifici l'azione d'annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art 1137 c.c., cosi come modificato dall'art 15 della l. n . 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha carattere residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico- quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni”- contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume” (Cass. Sez. Unite. del 14.04.21 n. 9839)
4.1- Tanto premesso l'attore ha dedotto la nullità/annullabilità della delibera relativa al capo 1 all'o.d.g. (1. <accesso al superbonus e altri bonus fiscali per lavori fabbricato a seguito risultanze dell'ing. eventuale nomina di tecnico e/o general contractor>>) per Per_1 contrasto con le norme di cui all'art 49 del d.p.r 380/2001, per essere stata omessa la preventiva analisi sui vari bonus, per non aver l'assemblea verificato la legittimità urbanistica del fabbricato, la cui certificazione è obbligatoria per l'accesso ai bonus fiscali, e per la omessa allegazione a verbale o produzione, ai fini dell'adozione della suddetta delibera, delle pur richiamate risultanze dell'ing. Per_1
Il motivo di impugnazione, come articolato, è infondato e va pertanto rigettato.
Dalla lettura del verbale assembleare emerge infatti che per i lavori di manutenzione del fabbricato condominiale già deliberati la compagine condominiale, dopo ampia discussione, fra varie tipologie di bonus fiscali utilizzabili ha optato per il bonus descritto quale “Bonus 50%”.
Trattasi, come normativamente indicato nella delibera impugnata, di un bonus ristrutturazione al 50% diretto al recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
L'ampia discussione di cui dà atto il verbale e la circostanza (dedotta e documentata dal convenuto) che già con il precedente deliberato del 16.01.2021 (all. 6), di cui al CP_2 punto 3 dell'O.D.G., l'assemblea dei condomini aveva esaminato e discusso dei bonus cui accedere, escludendoli tutti salvo il bonus facciate e il bonus ristrutturazione generale (ovvero
4 bonus al 50%) esclude che la delibera assunta non sia stata preceduta dall'analisi dei vari bonus disponibili.
Quanto poi alla censura relativa alla omessa verifica della legittimità urbanistica del fabbricato, in violazione dell'art 49 d.p.r 380/2001 (secondo cui “Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.”), si osserva che l'accertamento della legittimità urbanistica dell'immobile è attività demandata all'amministrazione e che l'accertamento dell'abusività del manufatto determina la decadenza dai benefici fiscali fruiti (e ciò non solo nel caso in cui le opere edilizie agevolate siano state realizzate in mancanza di apposito titolo abitativo oppure in modo non conforme ad esso, ma anche laddove esse sono state effettuate su di un immobile che, già a monte della loro realizzazione, presenta delle irregolarità edilizie che non consentono di attestarne il c.d. "stato legittimo" nei termini previsti dal co. 3 dell'art. 34-bis del medesimo decreto).
Di conseguenza nel deliberato impugnato non è ravvisabile alcuna causa illecita per contrasto con il disposto dell'art. art 49 d.p.r. 380/2001, atteso che se è vero che ai fini dell'istruttoria prodromica alla decisione da assumere in ordine al bonus da richiedere la verifica della legittimità urbanistica del fabbricato e dunque l'acquisizione del relativo certificato costituiscono elementi essenziali di valutazione, è del pari vero che non sussiste alcun obbligo per il condominio di allegare in sede assembleare il certificato di legittimità urbanistica dell'immobile previsto dalle norme richiamate dall'attore, e in tali termini il previo accertamento della conformità urbanistica dell'immobile al fine di deliberare sia l'esecuzione di lavori, sia la mera adesione ad un bonus fiscale, non può ritenersi causa di nullità del deliberato assembleare.
Del resto parte ricorrente censura di nullità la delibera in forza del solo dato formale della mancata allegazione del certificato urbanistico, ma non deduce (né tanto meno documenta) a sostegno del vizio denunciato la preesistente illegittimità urbanistica dell'immobile su cui dovevano essere eseguiti i lavori oggetto della richiesta di bonus fiscale da parte dell'assemblea, illegittimità (intesa come difformità edilizia del fabbricato condominiale rispetto ai titoli) che peraltro non emerge nemmeno dalla documentazione prodotta dallo stesso attore nella memoria
5 depositata nel secondo termine assegnato ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. (autorizzazioni amministrative alla ricostruzione di un fabbricato ed alla ristrutturazione di altri due fabbricati e due varianti approvate, nonché documentazione fotografica rappresentativa dello stato delle facciate) né risulta accertata con perizia tecnica di parte, non depositata.
Resta ferma ovviamente la possibilità per chi vi abbia interesse di impugnare, se del caso, un eventuale diniego di ammissione al beneficio fiscale richiesto o di agire per il risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti che hanno gestito la pratica edilizia e quella fiscale. (Tar Firenze sentenza n 306/2004), tenendo anche in debito conto che nel contesto di un condominio, quando si verifica un abuso edilizio, l'amministratore condominiale riveste un ruolo cruciale nella segnalazione e nella gestione.
Esclusa la rilevanza della mancata attestazione di conformità urbanistica ai fini della ritenuta nullità della delibera, neanche può rilevare ai medesimi fini la genericità del deliberato per carenza di motivazione dall'attore dedotta in ragione della mancata allegazione a verbale o produzione, ai fini della delibera da assumere, delle risultanze dell'ing. richiamate Per_1
nel capo 1 all'o.d.g..
Al riguardo si reputa sufficiente considerare che, per quanto emerge dal verbale di assemblea condominiale del 4.6.2021 (punto 3 all'o.d.g.), in relazione ai punti 3-4-5- all'o.d.g. (riguardanti, il punto 3), i lavori al fabbricato, la presentazione dei preventivi e dei computi metrici, la gara d'appalto, l'approvazione del piano di riparto, il mandato all'amministratore per la stipula dei contratti d'appalto, nonché la decisione e la scelta delle agevolazioni fiscali cui aderire e dei relativi oneri di gestione;
il punto 4), l'approvazione dei lavori ai terrazzi di copertura per sopraggiunte problematiche di infiltrazioni meteoriche;
il punto 5) la presentazione di preventivi come da computo metrico di cui al capo 4 per i lavori alle terrazze di copertura, gara d'appalto, approvazione riparto, mandato all'amministratore per la stipula di contratto d'appalto , decisione e scelta delle agevolazioni fiscali cui aderire) i condomini deliberarono di rinviare ad una successiva assemblea l'esame e l'approvazione dei punti in questione per effettuare un'ultima verifica di accesso ai bonus e a tal fine di dare incarico all'ing. di rilevare presso il Per_1
Comune di Piano di Sorrento la licenza edilizia del fabbricato corredata di tutti i grafici e planimetrie nonché l'abitabilità con la precisazione che tali documenti sarebbero stati acquisiti dall'amministrazione condominiale.
Alla luce di quanto disposto e deliberato nel corso di precedenti assemblee, deve allora ritenersi che la delibera impugnata (di accesso al bonus del 50%) assunta nel corso dell'assemblea condominiale del 10.11.2021 (immediatamente successiva a quella dianzi indicata) ed all'esito di ampia discussione, ha certamente tenuto conto non solo di quanto al riguardo disposto in
6 precedenti assemblee ma anche (sebbene non espressamente menzionata nel verbale di assemblea) delle risultanze della documentazione tecnica acquisita dall'ing. per Per_1 quanto appena esposto depositata agli atti dell'amministrazione condominiale. Del resto, come già evidenziato, con la proposta impugnazione l'attore non denuncia la contrarietà del deliberato assembleare alle risultanze dei titoli edilizi riguardanti il fabbricato e, dunque, sotto tale profilo, la contrarietà del deliberato medesimo alla normativa urbanistica, bensì la mancanza, nel verbale assembleare, di un formale richiamo alla documentazione tecnica acquisita ed alla sua compatibilità con l'accesso al bonus del 50% deliberato.
4.2- Del pari infondata risulta la censura di nullità del deliberato assembleare relativo ai punti 2
e 3 all'o.d.g. (riguardanti i lavori di manutentivi alle terrazze di copertura) dall'attore sollevata per essere le indicazioni esecutive formalizzate vaghe e prive di riferimenti dimensionali, per omessa menzione delle superfetazioni presenti su tali terrazze (non esistenti nell'originario corpo di fabbrica e di cui non sono noti i titoli autorizzativi urbanistici e condominiali) e dunque anche per tali delibere, per contrarietà alla normativa urbanistica e in specie al disposto del citato art. 49 d.p.r. 380/2001 stante la mancata acquisizione del certificato di conformità urbanistica.
Al riguardo è invero sufficiente richiamare le argomentazioni in precedenza esposte in ordine alla inconferenza ai fini della denunciata nullità, della mancata acquisizione in sede assembleare dell'attestazione di conformità urbanistica ed evidenziare la genericità della censura (per essere le indicazioni esecutive formalizzate vaghe e prive di riferimenti dimensionali, per omessa menzione delle superfetazioni) a fronte dell'espresso specifico richiamo, nel capo all'o.d.g. approvato, alle risultanze del sopralluogo tecnico eseguito a seguito della segnalazione di sopravvenute problematiche di infiltrazioni meteoriche ed al computo metrico redatto dal geom.
, documentazione posta a base della delibera di approvazione dei lavori e tuttavia non Pt_2
allegata né specificamente censurata nei suoi contenuti.
Quanto, poi, alla dedotta nullità del deliberato relativo al punto 3 all'o.d.g. (computo metrico aggiornato) per omessa allegazione del suddetto computo metrico alla delibera di approvazione con conseguente impossibilità di identificare il documento approvato, si osserva: che il computo metrico in questione è quello riguardante i lavori alle terrazze di copertura da eseguirsi a seguito delle infiltrazioni meteoriche, già richiamato al punto 2 all'o.d.g. e nella relativa delibera (oltre che al successivo punto 5 all'o.d.g., riguardante i preventivi da richiedere alle ditte per la esecuzione dei suddetti lavori sulla base dei predetto computo), sì che deve reputarsi certamente allegato e noto ai condomini;
che, inoltre, i documenti sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei condomini di norma vengono allegati all'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno, non anche alla delibera assembleare e, nella fattispecie, per quanto dedotto
7 dal e non contestato dall'attore (che non ha depositato l'avviso di convocazione CP_2 dell'assemblea dallo stesso ricevuto) il computo metrico relativo ai lavori sulle terrazze era stato allegato alla convocazione dell'assemblea del 10.11.2021 unitamente ai computi metrici per i lavori generali al fabbricato;
che anzi i predetti computi metrici erano già stati distribuiti ed allegati alla convocazione dell'assemblea del 04 giugno 2021 ai punti 3 e 4 dell'O.d.G. (v. verbale di assemblea 4.6.2021 prodotto dal condominio); che, del resto, nel verbale di assemblea del 10.11.2021 si dà atto che “si da lettura del computo metrico aggiornato e all'unanimità si approva avendolo posto a votazione”, indicazione che indubbiamente conforta l'assunto che prima dell'esame e dell'approvazione il computo metrico era stato posto nella disponibilità dei condomini. In difetto di prova contraria (non fornita dall'attore) la censura deve ritenersi dunque infondata.
4.3- Infine l'attore ha dedotto la nullità/annullabilità del deliberato assembleare relativo al punto
4 all'o.d.g. (lavori al fabbricato: presentazione e stima lavori allegati, gara di appalto ecc.) nella parte relativa all'espletamento della gara ed all'apertura delle buste, sul rilievo che la documentazione integrativa andava richiesta alle ditte offerenti precedentemente e che, comunque, la mancata verifica della conformità urbanistica dell'immobile non consentiva di validamente deliberare sul punto.
Le valutazioni già espresse in merito alla non necessità, ai fini della validità delle delibere assembleari assunte il 10.11.2021, dell'acquisizione dell'attestazione di conformità urbanistica dell'immobile, assorbono rendendone inutile l'esame, il secondo profilo di censura del deliberato assembleare in esame. Quanto al merito dell'impugnazione in rassegna, si osserva che nel corso dell'assemblea, dopo l'apertura delle buste contenenti i preventivi predisposti dalle diverse imprese per l'esecuzione dei lavori, l'assemblea dei condomini ha deciso di differire la scelta della ditta cui appaltare i lavori ad una data successiva, al fine di acquisire nelle more, dalle medesime ditte, sia documentazione integrativa richiesta dalla legge (storicità della ditta, garanzie, durc aggiornato ecc.) sia integrazioni e precisazioni dell'offerta (rateizzo del prezzo ecc). Alcuna delibera in ordine alla scelta della ditta cui affidare i lavori ed alle condizioni dell'appalto risulta dunque approvata dall'assemblea (che a tanto provvederà in una successiva riunione), che si è limitata ad assumere una decisione interlocutoria e preparatoria della successiva deliberazione come tale non impugnabile per mancanza d'interesse. (Cassazione,
Sentenza n. 23903, del 23.11.2016, Cassazione Civile n. 6128 del 2017).
5.- Va, infine, rigettata la domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto L'art. 96, come è noto, delinea CP_2
una figura speciale di illecito extracontrattuale (c.d. illecito <>) prevedendo il
8 risarcimento dei danni da responsabilità aggravata della parte soccombente quando risulta che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero in difetto della normale prudenza (comma 2). Oltre alla soccombenza totale dell'agente, tale responsabilità presuppone, dunque, che la sua condotta sia qualificata da uno specifico elemento soggettivo ed abbia prodotto, come effetto diretto ed immediato, un pregiudizio alla controparte, e può essere pronunciata solo quando la parte che chiede il risarcimento abbia fornito sia la prova dell'elemento soggettivo, sia la prova, anche presuntiva, dell'esistenza o anche solo della ipotizzabilità del danno derivante direttamente dalla condotta dell'avversario. (Cass. sez. III
8.6.2007 n. 13395: sede di legittimità se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione - richiede pur sempre - come nell'ipotesi in cui fosse stata già proposta nel giudizio di merito – la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa>>; nello stesso senso anche Cass. 15.2.2007 n. 3388). Ebbene, nella fattispecie in esame il istante nulla ha dedotto a sostegno della domanda come dianzi formulata, CP_2
limitandosi ad evidenziare che il sig. , con quattro atti di citazione per impugnazione Parte_1 di delibera assembleare, ha di fatto bloccato l'attività condominiale, inducendo i condomini a ritardare la stipula dei contratti di appalto e l'inizio dei lavori. Il rigetto della nel merito della domanda non è da solo sufficiente a fondare la richiesta condanna tanto più in assenza di indicazioni sull'oggetto e sugli esiti delle altre impugnazioni di delibera assembleare proposte dall'attore e di qualsivoglia allegazione relativa all'elemento soggettivo (certamente non desumibile dalla sola erroneità delle tesi giuridiche e delle difese prospettate) e, soprattutto, al pregiudizio subito in conseguenza della lite temeraria, pregiudizio che allo stato degli atti e delle risultanze di causa resta pertanto del tutto indefinito sia nell'an che nel quantum.
6.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di specifica, come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore indeterminabile modesto della controversia, alla ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio e poste a base della decisione, alla ridotta attività anche istruttoria svolta ed alla modesta difficoltà delle difese spiegate, con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile – bassa complessità) da distrarsi in favore dell'avv. Catello Ascione, difensore del condominio dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del sito in Piano di Sorrento alla via Cavone n. 12, in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, così provvede :
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento in favore del di via Cavone Parte_1 Controparte_2
n. 12 in Piano di Sorrento, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3808,00 oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Catello Ascione, difensore del condominio dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata in data 11.4.2025.
Il giudice monocratico
Dott.ssa Marianna Lopiano
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3231/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Piano di Sorrento (Na) alla Via Cavone n. 12, elettivamente domiciliato in Sant'Agnello (Na), al Corso Italia n. 348, presso lo studio dell'avv.to Pierluigi Tramparulo (C.F. C.F._2
) che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di
[...]
citazione
Attore
E
Condominio “Il Nido” in Piano di Sorrento alla Via Cavone n. 12 (c.f. ), in P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t. sig. elettivamente domiciliato in Controparte_1
Castellammare di Stabia (NA) alla via P. Carrese n. 55 presso lo studio dall'avv. Catello Ascione
(cod.fisc. ), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione;
( per le comunicazioni: tel/fax: 0818704393: p.e.c.:
Email_1
Convenuto
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 04.12.2023 le parti cosi concludevano:
Attore: <<… Si richiamano tutte le difese articolate, anche istruttorie, dal Sig. Pingitore nel proprio atto di citazione nonché nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate, nonché ancora le CONCLUSIONI FORMULATE1) in via principale nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del
10.11.2021 adottata dal –nella sua interezza ed in via Controparte_2
gradata relativamente ai punti 1-2-3-4 all'ordine del giorno;
2) per l'effetto, condannare il
1 convenuto , in persona dell'Amm.re P.T. al pagamento Controparte_2
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario>>.
Convenuto: <precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi. Impugna
e contesta tutto quanto ex adverso dedotto. Chiede rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e diritto nonché pretestuosa. Con condanna del sig. , al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria”da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ex art. 96 c.p.c. Difatti il sig. , col suo atteggiamento ostile, già col proc. n. 5572/20 conclusosi con sentenza n. Parte_1
1270/23 e proc. n. 1121/21 conclusosi con sentenza n. 1528/23 di questo Ecc.mo Tribunale, nonostante siano state rigettate le domande, ha di fatto paralizzato l'attività condominiale, con grave nocumento per l'intero condominio. Con condanna del sig. al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. in regime in regime fiscale forfettario>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con atto di citazione ritualmente notificato per l'udienza del 24.10.2022, Parte_1
, in qualità di comproprietario e compossessore per la quota di ½ di un appartamento
[...]
(interno 5) sito in Piano di Sorrento (Na), alla Via Cavone n 12, citava Controparte_2 in giudizio presso l'intestato tribunale il predetto in persona dell'amministratore CP_2
per sentire 1) accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera Controparte_1 dell'assemblea condominiale in data del 10.11.2021 nella sua interezza o, in via gradata, limitatamente ai punti 1-2-3-4 all'ordine del giorno e, per l'effetto, 2) condannare il convenuto condomino al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.
A fondamento della domanda il esponeva: - che in data 10.11.2021, si riuniva, in Parte_1 seconda convocazione, l'Assemblea dei condomini per discutere e deliberare su vari punti posti ordine del giorno riguardanti, tra l'altro, i lavori di manutenzione straordinaria alla facciata del fabbricato;
- che in data 17.11.2021, in quanto assente, riceveva a mezzo posta raccomandata il relativo verbale assembleare;
- che ritenendo la delibera nulla o annullabile in più punti in data
15.12.2021 avviava il procedimento di mediazione (O.D.M. Accorda e Concilia n. 469/2021), che dopo l'adesione del condominio e alcuni incontri in data 4.5.2022 si concludeva con esito negativo;
- che la delibera del 10.11.21 era nulla e/o annullabile:
1) con riferimento al punto n. 1 dell'o.d.g. per contrasto con norme imperative (art 49 D.P.R
380/2021): a)- per aver approvato l'esecuzione di interventi sul fabbricato con accesso al bonus
2 con detrazione /sconto fattura al 50% senza la preventiva analisi sui vari bonus e senza la verifica della legittimità del fabbricato, atteso che, ai sensi della norma citata, per l'accesso ai “bonus fiscali” è necessaria la preventiva produzione della certificazione di legittimità urbanistica dell'immobile da ristrutturare (attestante la mancanza di abusi edilizi e/o di variazioni rispetto al progetto originario) e che la mancanza di tale attestazione, in presenza di abusi/irregolarità, determina la decadenza dal beneficio con applicazione di sanzioni ed obblighi restitutori a carico del e dei singoli condomini;
b) - per la mancanza totale di motivazione in ordine al CP_2 punto all'o.d.g. avente ad oggetto solo il “bonus 50%” con richiamo alle risultanze dell'ing. non allegate né riportate a verbale (se riferite solo verbalmente); Per_1
2) con riferimento ai punti n. 2 e n. 3 dell'o.d.g., concernenti gli interventi manutentivi da eseguirsi sulle terrazze di copertura del fabbricato: a) per aver formalizzato indicazioni esecutive vaghe e prive di riferimenti dimensionali, per aver omesso di menzionare le superfetazioni presenti sulle terrazze, non facenti parte dell'originario corpo di fabbrica e di cui non si conoscono neanche i titoli autorizzatori (urbanistici e condominiali) e quindi, ancora una volta, per omessa allegazione del certificato di conformità urbanistica;
b) per aver approvato (punto 3) un “computo metrico aggiornato” non allegato alla delibera assembleare e quindi non identificabile;
3) con riferimento al punto 4 dell'o.d.g. per aver espletato la gara e aperto le buste in mancanza della documentazione integrativa (da richiedere precedentemente) e comunque per aver deliberato senza la preventiva verifica della conformità urbanistica dell'immobile (di cui alle censure poste al capo 1 della delibera).
1.2- Costituitosi tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata il 29.07.2022, il resisteva all'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto perché infondata Controparte_2 in fatto e diritto nonchè pretestuosa, con condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, non senza rilevare che il comportamento tenuto dal sig. , con, al momento, ben quattro atti di Parte_1 citazione per impugnazione di delibera assembleare, aveva di fatto, bloccato l'attività condominiale, con grave nocumento al , costringendo i condomini a ritardare CP_2
l'inizio dei pur urgenti lavori, con richiesta all'amministratore di non stipulare alcun contratto e non avviare alcun lavoro. Con tutte le consequenziali declaratorie di legge e con vittoria delle spese, funzioni e onorario del grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
2.- Nel corso del giudizio, assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti, nessuna attività istruttoria veniva svolta e con ordinanza in data 23.6.2024, sulle conclusioni in
3 epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 1.7.2024
3.- In rito è incontestata e comunque documentalmente provata la procedibilità della domanda
(cfr. verbale di mediazione n 469.21 del 04.05.22), così come è incontestata e comunque documentata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite.
4.- Nel merito la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Al riguardo va in primo luogo rilevato che per granitica giurisprudenza di legittimità “in tema di condominio degli edifici l'azione d'annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art 1137 c.c., cosi come modificato dall'art 15 della l. n . 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha carattere residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico- quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni”- contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume” (Cass. Sez. Unite. del 14.04.21 n. 9839)
4.1- Tanto premesso l'attore ha dedotto la nullità/annullabilità della delibera relativa al capo 1 all'o.d.g. (1. <accesso al superbonus e altri bonus fiscali per lavori fabbricato a seguito risultanze dell'ing. eventuale nomina di tecnico e/o general contractor>>) per Per_1 contrasto con le norme di cui all'art 49 del d.p.r 380/2001, per essere stata omessa la preventiva analisi sui vari bonus, per non aver l'assemblea verificato la legittimità urbanistica del fabbricato, la cui certificazione è obbligatoria per l'accesso ai bonus fiscali, e per la omessa allegazione a verbale o produzione, ai fini dell'adozione della suddetta delibera, delle pur richiamate risultanze dell'ing. Per_1
Il motivo di impugnazione, come articolato, è infondato e va pertanto rigettato.
Dalla lettura del verbale assembleare emerge infatti che per i lavori di manutenzione del fabbricato condominiale già deliberati la compagine condominiale, dopo ampia discussione, fra varie tipologie di bonus fiscali utilizzabili ha optato per il bonus descritto quale “Bonus 50%”.
Trattasi, come normativamente indicato nella delibera impugnata, di un bonus ristrutturazione al 50% diretto al recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
L'ampia discussione di cui dà atto il verbale e la circostanza (dedotta e documentata dal convenuto) che già con il precedente deliberato del 16.01.2021 (all. 6), di cui al CP_2 punto 3 dell'O.D.G., l'assemblea dei condomini aveva esaminato e discusso dei bonus cui accedere, escludendoli tutti salvo il bonus facciate e il bonus ristrutturazione generale (ovvero
4 bonus al 50%) esclude che la delibera assunta non sia stata preceduta dall'analisi dei vari bonus disponibili.
Quanto poi alla censura relativa alla omessa verifica della legittimità urbanistica del fabbricato, in violazione dell'art 49 d.p.r 380/2001 (secondo cui “Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.”), si osserva che l'accertamento della legittimità urbanistica dell'immobile è attività demandata all'amministrazione e che l'accertamento dell'abusività del manufatto determina la decadenza dai benefici fiscali fruiti (e ciò non solo nel caso in cui le opere edilizie agevolate siano state realizzate in mancanza di apposito titolo abitativo oppure in modo non conforme ad esso, ma anche laddove esse sono state effettuate su di un immobile che, già a monte della loro realizzazione, presenta delle irregolarità edilizie che non consentono di attestarne il c.d. "stato legittimo" nei termini previsti dal co. 3 dell'art. 34-bis del medesimo decreto).
Di conseguenza nel deliberato impugnato non è ravvisabile alcuna causa illecita per contrasto con il disposto dell'art. art 49 d.p.r. 380/2001, atteso che se è vero che ai fini dell'istruttoria prodromica alla decisione da assumere in ordine al bonus da richiedere la verifica della legittimità urbanistica del fabbricato e dunque l'acquisizione del relativo certificato costituiscono elementi essenziali di valutazione, è del pari vero che non sussiste alcun obbligo per il condominio di allegare in sede assembleare il certificato di legittimità urbanistica dell'immobile previsto dalle norme richiamate dall'attore, e in tali termini il previo accertamento della conformità urbanistica dell'immobile al fine di deliberare sia l'esecuzione di lavori, sia la mera adesione ad un bonus fiscale, non può ritenersi causa di nullità del deliberato assembleare.
Del resto parte ricorrente censura di nullità la delibera in forza del solo dato formale della mancata allegazione del certificato urbanistico, ma non deduce (né tanto meno documenta) a sostegno del vizio denunciato la preesistente illegittimità urbanistica dell'immobile su cui dovevano essere eseguiti i lavori oggetto della richiesta di bonus fiscale da parte dell'assemblea, illegittimità (intesa come difformità edilizia del fabbricato condominiale rispetto ai titoli) che peraltro non emerge nemmeno dalla documentazione prodotta dallo stesso attore nella memoria
5 depositata nel secondo termine assegnato ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. (autorizzazioni amministrative alla ricostruzione di un fabbricato ed alla ristrutturazione di altri due fabbricati e due varianti approvate, nonché documentazione fotografica rappresentativa dello stato delle facciate) né risulta accertata con perizia tecnica di parte, non depositata.
Resta ferma ovviamente la possibilità per chi vi abbia interesse di impugnare, se del caso, un eventuale diniego di ammissione al beneficio fiscale richiesto o di agire per il risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti che hanno gestito la pratica edilizia e quella fiscale. (Tar Firenze sentenza n 306/2004), tenendo anche in debito conto che nel contesto di un condominio, quando si verifica un abuso edilizio, l'amministratore condominiale riveste un ruolo cruciale nella segnalazione e nella gestione.
Esclusa la rilevanza della mancata attestazione di conformità urbanistica ai fini della ritenuta nullità della delibera, neanche può rilevare ai medesimi fini la genericità del deliberato per carenza di motivazione dall'attore dedotta in ragione della mancata allegazione a verbale o produzione, ai fini della delibera da assumere, delle risultanze dell'ing. richiamate Per_1
nel capo 1 all'o.d.g..
Al riguardo si reputa sufficiente considerare che, per quanto emerge dal verbale di assemblea condominiale del 4.6.2021 (punto 3 all'o.d.g.), in relazione ai punti 3-4-5- all'o.d.g. (riguardanti, il punto 3), i lavori al fabbricato, la presentazione dei preventivi e dei computi metrici, la gara d'appalto, l'approvazione del piano di riparto, il mandato all'amministratore per la stipula dei contratti d'appalto, nonché la decisione e la scelta delle agevolazioni fiscali cui aderire e dei relativi oneri di gestione;
il punto 4), l'approvazione dei lavori ai terrazzi di copertura per sopraggiunte problematiche di infiltrazioni meteoriche;
il punto 5) la presentazione di preventivi come da computo metrico di cui al capo 4 per i lavori alle terrazze di copertura, gara d'appalto, approvazione riparto, mandato all'amministratore per la stipula di contratto d'appalto , decisione e scelta delle agevolazioni fiscali cui aderire) i condomini deliberarono di rinviare ad una successiva assemblea l'esame e l'approvazione dei punti in questione per effettuare un'ultima verifica di accesso ai bonus e a tal fine di dare incarico all'ing. di rilevare presso il Per_1
Comune di Piano di Sorrento la licenza edilizia del fabbricato corredata di tutti i grafici e planimetrie nonché l'abitabilità con la precisazione che tali documenti sarebbero stati acquisiti dall'amministrazione condominiale.
Alla luce di quanto disposto e deliberato nel corso di precedenti assemblee, deve allora ritenersi che la delibera impugnata (di accesso al bonus del 50%) assunta nel corso dell'assemblea condominiale del 10.11.2021 (immediatamente successiva a quella dianzi indicata) ed all'esito di ampia discussione, ha certamente tenuto conto non solo di quanto al riguardo disposto in
6 precedenti assemblee ma anche (sebbene non espressamente menzionata nel verbale di assemblea) delle risultanze della documentazione tecnica acquisita dall'ing. per Per_1 quanto appena esposto depositata agli atti dell'amministrazione condominiale. Del resto, come già evidenziato, con la proposta impugnazione l'attore non denuncia la contrarietà del deliberato assembleare alle risultanze dei titoli edilizi riguardanti il fabbricato e, dunque, sotto tale profilo, la contrarietà del deliberato medesimo alla normativa urbanistica, bensì la mancanza, nel verbale assembleare, di un formale richiamo alla documentazione tecnica acquisita ed alla sua compatibilità con l'accesso al bonus del 50% deliberato.
4.2- Del pari infondata risulta la censura di nullità del deliberato assembleare relativo ai punti 2
e 3 all'o.d.g. (riguardanti i lavori di manutentivi alle terrazze di copertura) dall'attore sollevata per essere le indicazioni esecutive formalizzate vaghe e prive di riferimenti dimensionali, per omessa menzione delle superfetazioni presenti su tali terrazze (non esistenti nell'originario corpo di fabbrica e di cui non sono noti i titoli autorizzativi urbanistici e condominiali) e dunque anche per tali delibere, per contrarietà alla normativa urbanistica e in specie al disposto del citato art. 49 d.p.r. 380/2001 stante la mancata acquisizione del certificato di conformità urbanistica.
Al riguardo è invero sufficiente richiamare le argomentazioni in precedenza esposte in ordine alla inconferenza ai fini della denunciata nullità, della mancata acquisizione in sede assembleare dell'attestazione di conformità urbanistica ed evidenziare la genericità della censura (per essere le indicazioni esecutive formalizzate vaghe e prive di riferimenti dimensionali, per omessa menzione delle superfetazioni) a fronte dell'espresso specifico richiamo, nel capo all'o.d.g. approvato, alle risultanze del sopralluogo tecnico eseguito a seguito della segnalazione di sopravvenute problematiche di infiltrazioni meteoriche ed al computo metrico redatto dal geom.
, documentazione posta a base della delibera di approvazione dei lavori e tuttavia non Pt_2
allegata né specificamente censurata nei suoi contenuti.
Quanto, poi, alla dedotta nullità del deliberato relativo al punto 3 all'o.d.g. (computo metrico aggiornato) per omessa allegazione del suddetto computo metrico alla delibera di approvazione con conseguente impossibilità di identificare il documento approvato, si osserva: che il computo metrico in questione è quello riguardante i lavori alle terrazze di copertura da eseguirsi a seguito delle infiltrazioni meteoriche, già richiamato al punto 2 all'o.d.g. e nella relativa delibera (oltre che al successivo punto 5 all'o.d.g., riguardante i preventivi da richiedere alle ditte per la esecuzione dei suddetti lavori sulla base dei predetto computo), sì che deve reputarsi certamente allegato e noto ai condomini;
che, inoltre, i documenti sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei condomini di norma vengono allegati all'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno, non anche alla delibera assembleare e, nella fattispecie, per quanto dedotto
7 dal e non contestato dall'attore (che non ha depositato l'avviso di convocazione CP_2 dell'assemblea dallo stesso ricevuto) il computo metrico relativo ai lavori sulle terrazze era stato allegato alla convocazione dell'assemblea del 10.11.2021 unitamente ai computi metrici per i lavori generali al fabbricato;
che anzi i predetti computi metrici erano già stati distribuiti ed allegati alla convocazione dell'assemblea del 04 giugno 2021 ai punti 3 e 4 dell'O.d.G. (v. verbale di assemblea 4.6.2021 prodotto dal condominio); che, del resto, nel verbale di assemblea del 10.11.2021 si dà atto che “si da lettura del computo metrico aggiornato e all'unanimità si approva avendolo posto a votazione”, indicazione che indubbiamente conforta l'assunto che prima dell'esame e dell'approvazione il computo metrico era stato posto nella disponibilità dei condomini. In difetto di prova contraria (non fornita dall'attore) la censura deve ritenersi dunque infondata.
4.3- Infine l'attore ha dedotto la nullità/annullabilità del deliberato assembleare relativo al punto
4 all'o.d.g. (lavori al fabbricato: presentazione e stima lavori allegati, gara di appalto ecc.) nella parte relativa all'espletamento della gara ed all'apertura delle buste, sul rilievo che la documentazione integrativa andava richiesta alle ditte offerenti precedentemente e che, comunque, la mancata verifica della conformità urbanistica dell'immobile non consentiva di validamente deliberare sul punto.
Le valutazioni già espresse in merito alla non necessità, ai fini della validità delle delibere assembleari assunte il 10.11.2021, dell'acquisizione dell'attestazione di conformità urbanistica dell'immobile, assorbono rendendone inutile l'esame, il secondo profilo di censura del deliberato assembleare in esame. Quanto al merito dell'impugnazione in rassegna, si osserva che nel corso dell'assemblea, dopo l'apertura delle buste contenenti i preventivi predisposti dalle diverse imprese per l'esecuzione dei lavori, l'assemblea dei condomini ha deciso di differire la scelta della ditta cui appaltare i lavori ad una data successiva, al fine di acquisire nelle more, dalle medesime ditte, sia documentazione integrativa richiesta dalla legge (storicità della ditta, garanzie, durc aggiornato ecc.) sia integrazioni e precisazioni dell'offerta (rateizzo del prezzo ecc). Alcuna delibera in ordine alla scelta della ditta cui affidare i lavori ed alle condizioni dell'appalto risulta dunque approvata dall'assemblea (che a tanto provvederà in una successiva riunione), che si è limitata ad assumere una decisione interlocutoria e preparatoria della successiva deliberazione come tale non impugnabile per mancanza d'interesse. (Cassazione,
Sentenza n. 23903, del 23.11.2016, Cassazione Civile n. 6128 del 2017).
5.- Va, infine, rigettata la domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto L'art. 96, come è noto, delinea CP_2
una figura speciale di illecito extracontrattuale (c.d. illecito <>) prevedendo il
8 risarcimento dei danni da responsabilità aggravata della parte soccombente quando risulta che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero in difetto della normale prudenza (comma 2). Oltre alla soccombenza totale dell'agente, tale responsabilità presuppone, dunque, che la sua condotta sia qualificata da uno specifico elemento soggettivo ed abbia prodotto, come effetto diretto ed immediato, un pregiudizio alla controparte, e può essere pronunciata solo quando la parte che chiede il risarcimento abbia fornito sia la prova dell'elemento soggettivo, sia la prova, anche presuntiva, dell'esistenza o anche solo della ipotizzabilità del danno derivante direttamente dalla condotta dell'avversario. (Cass. sez. III
8.6.2007 n. 13395: sede di legittimità se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione - richiede pur sempre - come nell'ipotesi in cui fosse stata già proposta nel giudizio di merito – la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa>>; nello stesso senso anche Cass. 15.2.2007 n. 3388). Ebbene, nella fattispecie in esame il istante nulla ha dedotto a sostegno della domanda come dianzi formulata, CP_2
limitandosi ad evidenziare che il sig. , con quattro atti di citazione per impugnazione Parte_1 di delibera assembleare, ha di fatto bloccato l'attività condominiale, inducendo i condomini a ritardare la stipula dei contratti di appalto e l'inizio dei lavori. Il rigetto della nel merito della domanda non è da solo sufficiente a fondare la richiesta condanna tanto più in assenza di indicazioni sull'oggetto e sugli esiti delle altre impugnazioni di delibera assembleare proposte dall'attore e di qualsivoglia allegazione relativa all'elemento soggettivo (certamente non desumibile dalla sola erroneità delle tesi giuridiche e delle difese prospettate) e, soprattutto, al pregiudizio subito in conseguenza della lite temeraria, pregiudizio che allo stato degli atti e delle risultanze di causa resta pertanto del tutto indefinito sia nell'an che nel quantum.
6.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di specifica, come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore indeterminabile modesto della controversia, alla ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio e poste a base della decisione, alla ridotta attività anche istruttoria svolta ed alla modesta difficoltà delle difese spiegate, con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile – bassa complessità) da distrarsi in favore dell'avv. Catello Ascione, difensore del condominio dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del sito in Piano di Sorrento alla via Cavone n. 12, in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, così provvede :
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento in favore del di via Cavone Parte_1 Controparte_2
n. 12 in Piano di Sorrento, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3808,00 oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Catello Ascione, difensore del condominio dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata in data 11.4.2025.
Il giudice monocratico
Dott.ssa Marianna Lopiano
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