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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 252/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale nel procedimento iscritto al n. 252/2023 promosso da:
(C.F. ), in persona del Sindaco, rappresentato e Parte_1 P.VA_1
difeso dall'Avvocato Vallerga Mauro (C.F. – PEC C.F._1
, con domicilio eletto presso il suo studio in Email_1
Genova, via Martin Piaggio n. 17 int. 1/a-e, giusta procura in calce all'atto di appello
appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del liquidatore e rappresentante, rappresentata e difesa P.VA_2 dall'Avvocato Colombini David (C.F. - PEC C.F._2
, con domicilio eletto presso il suo studio Email_2
in Torino, Corso Galileo Ferraris 43, come da procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appellata
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19/6/2024.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione domanda reietta, rigettato l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pt_1
ed in parziale riforma della Sentenza n. 699/2022 del 04/08/2022, pubblicata il
[...]
05/08/2022, non notificata, resa dal Tribunale di Savona a conclusione del procedimento R.G. n. 1597/2021:
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello del
27/02/2023, che il credito del riconosciuto nella Sentenza n. 699/2022 Parte_1
del 04/08/2022, pubblicata il 05/08/2022, non è soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo instaurata nei confronti della
Società , e, per l'effetto, Controparte_1
2. condannare la società (C.F. e P.VA , in Controparte_1 P.VA_2
persona del Liquidatore Sig. corrente in Priero (CN), Strada Statale CP_2
28 bis, al pagamento in favore del degli interessi maturati sull'importo Parte_1
capitale già riconosciuto nella Sentenza n. 699/2022 del 04/08/2022, pubblicata il
05/08/2022, da calcolarsi al saggio di legge dal dovuto sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (26/04/2021) e al saggio previsto dall'art. 1284, comma
IV, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (26/04/2021) sino al saldo effettivo.
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal ex Parte_1
art. 348-bis c.p.c. nel merito: rigettare l'appello promosso dal in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per le ragioni esposte nel corpo del presente atto.
pag. 2/15 in via incidentale: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio al 50% e, per l'effetto, compensarle integralmente, confermando per il resto la sentenza resa dal Tribunale di
Savona n. 699/2022 del 4 agosto 2022 nel giudizio R.G. n. 1591/2021.
Con il favore delle spese processuali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, come per legge.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza n. 36/2016, pubblicata il 18/1/2016, definiva un complesso giudizio e tra l'altro, così decideva:
“dichiara che la situazione di dissesto statico e strutturale nella quale si trova a tutt' oggi il caseggiato sito al civico 18 e 16 bis della via Belvedere in è stata Pt_1
determinata da concorrente responsabilità di nella misura del 15%, di Parte_2 CP_1
nella misura del 25%, di nella misura del 40% e del
[...] Parte_3 Parte_1
nella misura del 20% e, per l'effetto, condanna in via solidale e per l'intero,
[...] Pt_2
in concordato preventivo, in concordato preventivo, ed
[...] CP_1 Parte_3
il al risarcimento del danno subito dal Parte_1 Parte_4
nonché dai condomini dello stesso ,
[...] Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , sia in proprio che quale genitore della minore Parte_19 Parte_20 [...]
, , , , , Persona_1 Persona_2 Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
e , quantificato in complessivi € 5.365,465,50=, oltre Pt_24 Parte_25
interessi legali decorrenti dal 14.12.2009 fino al saldo effettivo, importo poi eventualmente da suddividersi e da attribuirsi ai singoli condomini in percentuale delle rispettive proprietà nell'ambito del condominio in forza delle tabelle millesimali vigenti;
pag. 3/15 CONDANNA in via solidale e per l'intero in concordato preventivo, Parte_2 CP_1
in concordato preventivo, ed il al risarcimento del
[...] Parte_3 Parte_1
danno subito dai singoli condomini del Condominio Parte_4
[...
di e, segnatamente, per i seguenti importi: …. [omissis] importi tutti su cui Pt_1
vanno computati gli interessi legali decorrenti dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
CONDANNA previo parziale accoglimento della domanda di manleva proposta da
[...]
in concordato preventivo, nei confronti di in concordato preventivo, CP_1 Parte_2
ed il e, comunque, in base al disposto di cui all'art. Parte_3 Parte_1
2055 C.C, la medesima in concordato preventivo, in concordato CP_1 Parte_2
preventivo, ed il in base alla loro ritenuta rispettiva Parte_3 Parte_1
percentuale di responsabilità della situazione di dissesto del fabbricato degli attori, alla rispettiva manleva in ordine alle somme eccedenti le quote di rispettive responsabilità che detti soggetti dovessero concretamente sborsare a favore degli attori a titolo risarcitorio;
…”.
La sentenza del Tribunale di Savona nella parte motiva indicava, quanto al riparto delle responsabilità tra i coobbligati, le percentuali spettanti a ciascuno nella misura del
Z Parte_2Controparte_1 [...]
(da ora Controparte_1 Controparte_1
), del 40% a carico di e del 20% a carico del
[...] Parte_3
Parte_1
Il procedeva, quindi, a seguito delle richieste dei creditori ai Parte_1
seguenti versamenti: i) 2.972.371,34 euro il 24/1/2017 (doc. 2 fascicolo monitorio da imputarsi a completo soddisfo della percentuale del 20% dovuta dal Pt_1 Pt_1
ii) 243.837,59 euro il 5/4/2017 (doc. 3 fascicolo monitorio a saldo
[...] Pt_1 dell'imposta di registro della sentenza n. 36/2016; iii) 1.226.833,37 euro il 13/4/2018
(doc. 4 fascicolo monitorio in favore del Pt_1 Parte_4 Parte_4 Parte_4 [...]
di nonché dei condomini, per essere l'Ente Locale condebitore solidale Parte_4 Pt_1
per le somme ancora dovute;
iv) 1.100.000,00 euro il 28/3/2019 (doc. 5 fascicolo monitorio in favore del Pt_1 Parte_4 Parte_4 Pt_4 Pt_4
nonché dei condomini, per essere l'Ente Locale condebitore solidale per le somme Pt_1
pag. 4/15 ancora dovute;
v) 7.013,65 euro il 16/1/2020 (doc. 6 fascicolo monitorio in Pt_1
favore del nonché dei Parte_4 Pt_1
condomini, per essere l'Ente Locale condebitore solidale per le somme ancora dovute.
Il in forza della propria quota di responsabilità e della Parte_1
solidarietà passiva versava in tutto 5.550.055,95 di euro, motivo per cui agiva in via di regresso verso i propri condebitori solidali e otteneva dal Tribunale di Savona il decreto ingiuntivo n. 408/2021 emesso in data 28/4/2021 nei confronti di Controparte_1
per 1.192.214,01 di euro per sorte capitale, oltre interessi di legge dal
[...]
dovuto fino alla presente domanda e di mora ex D.lgs. 9/10/2002, n. 231, dalla domanda sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, liquidate in 870,00 euro per esborsi e 4.185,00 euro per compensi, oltre accessori.
* * *
con atto di citazione in opposizione notificata in Controparte_1
data 8/6/2021 evocava in giudizio il chiedendo la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo: i) perché la domanda di regresso era inammissibile ai sensi dell'art. 61, secondo comma, Legge Fallimentare, giacché il coobbligato che voglia rivalersi sul condebitore in procedura concorsuale deve prima provvedere all'integrale soddisfazione delle ragioni del creditore principale “non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad estinguere l'obbligazione del solvens” (Cass. 30198/2019); ii) perché il decreto ingiuntivo era stato emesso in difetto di prova dell'avvenuta integrale soddisfazione dell'obbligazione solidale ex latere creditoris; iii) perché erano stati violati gli articoli 168 e 184 Legge Fallimentare per avere il Parte_1
chiesto l'emissione di un provvedimento con clausola di provvisoria esecutività nei confronti di una società in concordato preventivo, senza chiarire come indicato da Cass.
SS. UU. 7562/1990, che “il debito da rivalsa del non costituirebbe Parte_1
obbligazione della procedura, bensì – qualora ammissibile - credito da collocarsi al rango chirografario” (cfr. pag. 8 atto di citazione in opposizione), “non potendo essere posti in essere pagamenti lesivi della par condicio creditorum, neppure in via coattiva”
(cfr. pag. 10 ibidem); ; iv) perché il decreto ingiuntivo era illegittimo nella parte in cui aveva riconosciuto gli interessi al tasso moratorio di cui al D.lgs. 9/10/2002, n. 231,
pag. 5/15 giacché, ai sensi degli articoli 169 e 55 Legge Fallimentare, l'apertura della procedura concordataria sospende il decorso degli interessi.
formulava quindi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“… in via preliminare: respingere l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Nel merito: accertare e dichiarare
l'inammissibilità della pretesa di regresso del nei confronti di Parte_1 [...]
e in concordato preventivo e pertanto dichiarare la nullità e/o Controparte_3
l'inefficacia e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la pretesa del non dovesse essere dichiarata Pt_1
inammissibile, accertare la natura concorsuale e chirografaria del credito del Pt_1
a titolo di regresso del condebitore nei confronti di e
[...] Controparte_3
concordato preventivo. In ogni caso: accertare che, ai sensi dell'art. 55 l.fall., nulla è comunque dovuto da e concordato preventivo a titolo di Controparte_3
interessi sulle somme versate dal in eccedenza alla sua quota di responsabilità Pt_1
ex art. 2055 c.c.
Con il favore delle spese …”.
* * *
Si costituiva il he: i) contestava la fondatezza delle domande di Parte_1
controparte; ii) rilevava come l'opponente non avesse negato né la responsabilità solidale derivante dalla sentenza n. 36/2016 (pubblicata il 18/1/2016), né i pagamenti effettuati dall'opposto; iii) indicava come la domanda di regresso era ammissibile ai sensi dell'art. 61, secondo comma, Legge Fallimentare, perché a seguito di procedimento esecutivo intentato dal e dai condomini nei confronti del Parte_4
il Giudice dell'Esecuzione con verbale d'udienza e assegnazione Parte_1 del 27/7/2021 (doc. D – pag 156 “fascicolo primo grado” del CP_4
, aveva assegnato ai creditori procedenti l'importo di 1.362.056,58 di euro Pt_1
“a saldo del capitale e interessi” estinguendo così integralmente il credito derivante dalla sentenza posta in esecuzione;
iv) affermava di aver fornito piena prova del proprio credito e del diritto di regresso posti a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto;
v) evidenziava come il credito derivante dal regresso era sorto a seguito dei pagamenti e successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro pag. 6/15 delle imprese avvenuta il 23/1/2013, motivo per cui il credito da regresso non aveva natura chirografaria, come riscontrato dal fatto che al 23/1/2023 il non era Pt_1
creditore di , che il Commissario Giudiziale non aveva Controparte_1
inviato al la comunicazione di cui all'art. 171 Legge Fallimentare, che il Pt_1
non aveva potuto discutere la proposta concordataria ex art. 175 Legge Pt_1
Fallimentare, e che il credito si era perfezionato successivamente alla pubblicazione di apertura alla procedura concordataria ed era estraneo alla stessa;
vi) affermava che gli interessi riconosciuti sulla somma ingiunta erano legittimi perché il credito era da ritenere estraneo alla procedura concordataria e il principio della cristallizzazione dei crediti alla data di presentazione della domanda di concordato aveva portata interna alla procedura concorsuale, risultando inapplicabile ai crediti estranei alla stessa.
Il chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la concessione Parte_1
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 408/2021 del 28/4/2021.
* * *
Il Tribunale di Savona, concedeva i termini istruttori, riteneva poi la causa matura per la decisione e con sentenza 699/2022 pubblicata il 5/8/2022 così decideva:
“1. revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa emesso da questo Tribunale in data
28.4.2021; 2. condanna l'attrice in opposizione ed in Controparte_3 concordato preventivo a pagare al convenuto in opposizione € Parte_1
1.192.214,01; 3. accerta e dichiara che il credito di cui al capo che precede è soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo instaurata nei confronti dell'attrice in opposizione ed in Controparte_3
concordato preventivo;
4. compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 %, e condanna l'attrice in opposizione a pagare al convenuto in opposizione il restante 50
%, che viene liquidato nella misura di € 18.072,02 per compensi professionali, oltre al
15 % per spese generali, Iva e CPA come per legge”.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il proponeva appello e lamentava: i) l'erroneità della asserita Parte_1
natura chirografaria del credito da regresso con violazione e falsa applicazione degli articoli 168 e 184 Legge Fallimentare;
ii) l'erroneità della sentenza di primo grado per pag. 7/15 violazione e/o falsa applicazione degli articoli 55 e 169 Legge Fallimentare;
iii)
l'erroneità della sentenza impugnata in punto spese.
L'appellante chiedeva quindi la parziale riforma della sentenza impugnata.
* * *
Si costituiva in concordato, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava le diverse censure di controparte, in quanto il credito avrebbe natura concorsuale. in concordato formulava poi appello incidentale in punto spese CP_1
affermando che il Tribunale ne avrebbe dovuto disporre l'integrale compensazione.
* * *
La Corte disponeva la sostituzione della prima udienza di trattazione con il deposito di note scritte e, ritenuta la causa matura per la decisione, così superando le eccezioni di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/6/2024. Erano quindi concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica e la causa era trattenuta in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'erroneità della asserita natura chirografaria del credito da regresso con violazione e falsa applicazione degli articoli
168 e 184 Legge Fallimentare. L'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Savona avrebbe ritenuto il credito oggetto di regresso azionato dal Parte_1
soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura di concordato preventivo, aperta nei confronti di poiché il credito era anteriore alla pubblicazione del ricorso CP_1
introduttivo della procedura concorsuale nel registro delle imprese, avvenuta in data
23/1/2013 (cfr. doc. 7 rito monitorio). Il lamenta che il Tribunale Parte_1
ha ritenuto che il credito di cui si discute abbia la propria causa immediata “nel pagamento satisfattivo effettuato dal in favore del creditore principale Pt_1
”, mentre la causa mediata si avrebbe “nel fatto costitutivo (illecito Parte_4 aquiliano) del credito del ” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Parte_4
Il fferma che solo con la condanna del Tribunale di Savona si è Parte_1
trovato obbligato alla garanzia del pagamento del risarcimento, sottolineando che il pag. 8/15 non ha prestato alcuna garanzia personale e non ha assunto alcun Parte_1 rischio per il debitore principale” (cfr. pag. 10 appello). L'appellante deduce che, se controparte avesse correttamente adempiuto quanto statuito dalla sentenza di primo grado, non sussisterebbe alcun titolo per l'esercizio dell'azione di regresso, motivo per cui il “credito del non è quindi soggetto alle regole concordatarie” (cfr. Parte_1
pag. 12 appello).
* * *
La censura è inammissibile.
Invero, nel dispositivo della sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Savona si è limitato ad affermare “accerta e dichiara che il credito di cui al capo che precede è soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo instaurata nei confronti dell'attrice in opposizione Controparte_3 ed in concordato preventivo”. Ciò significa semplicemente che, risultando pendente una procedura concorsuale, il creditore procedente deve rivolgersi all'organo di CP_1
, perché questi qualifichi il credito, giacché è pacifico che dopo
[...]
l'apertura di una procedura concorsuale tutti i crediti alla stessa riferibili sono “soggetti alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo”.
Gli organi della procedura concorsuale, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, sia sostanziali che processuali, procedono, come per tutti i crediti a qualificarli indicando se sono prededucibili, privilegiati, chirografi, o di altra natura. Tale qualificazione non può essere demandata a soggetti diversi dagli attori della procedura concorsuale e, in particolare, agli organi della procedura e al Giudice Delegato alla stessa.
Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di concordato preventivo, il credito venuto in essere successivamente all'omologazione della proposta concordataria ha natura prededucibile ex art. 111, comma 2, l.fall., quale credito sorto
“in occasione” della procedura, solo in quanto tale criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all'attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa” (Cass. Ord. 29999/2023), giacché l'articolo 111 Legge Fallimentare “introduce un'eccezione al principio della
pag. 9/15 "par condicio creditorum" al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa” (Cass. Ord. 12017/2018).
Infatti “l'art. 111, comma 2, l.fall., nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare
e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi “ex ante”, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione” (Cass. 24791/2016).
È, però evidente che, nel caso di specie, saranno gli organi della procedura e il
Giudice Delegato a formulare tali valutazioni e a esprimersi sulla natura del credito di cui si discute, motivo per cui il Tribunale di Savona con la propria pronuncia si è limitato ad affermare tale circostanza nel momento in cui ha accertato e dichiarato “che il credito di cui al capo che precede è soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo instaurata nei confronti dell'attrice in opposizione ed in concordato preventivo”. Controparte_3
L'appellante con la propria doglianza vorrebbe, di fatto, che fosse indirettamente dichiarata la natura prededucibile del proprio credito, riformando la sentenza impugnata, ma da un lato, il provvedimento impugnato non ha dichiarato la natura chirografaria del credito (né avrebbe potuto farlo) e, dall'altro, si è limitata ad affermare che il credito, al pari di tutti gli altri crediti, è fisiologicamente “soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo”.
La prima censura è, quindi inammissibile e va rigettata.
* * *
pag. 10/15
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Savona n. 699/2022 per violazione e falsa applicazione degli articoli 55 e
169 Legge Fallimentare. L'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Savona, avendo ritenuto il credito del soggetto alla procedura concorsuale, Parte_1
ha affermato non dovuti gli interessi che erano stati riconosciuti nel Decreto Ingiuntivo
408/2021 (emesso il 28/4/2021), ai sensi dell'articolo 55 Legge Fallimentare, il quale prescrive che “la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento”.
Il fa riferimento alla portata interna alla procedura concorsuale Parte_1
del principio della cristallizzazione dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda di concordato, secondo cui sarebbe, quindi, inapplicabile la disciplina che interrompe il decorso degli interessi per le azioni di accertamento e di condanna, comunque proponibili davanti al giudice di merito competente tenuto a riconoscere anche gli interessi (Cass. 6953/2008). L'appellante afferma che il Tribunale di Savona avrebbe errato a non riconoscere gli interessi indicati con il Decreto Ingiuntivo opposto, richiamando il principio di diritto da ultimo affermato nell'Ordinanza 30905/2023 della
Corte di Cassazione (“La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare” Cass. Ord. 30905/2023).
* * *
La censura è infondata.
Invero, il credito di cui si discute ha la sua origine nella sentenza che ha condannato in concordato preventivo, Parte_2 Controparte_1
, e il a versare
[...] Parte_3 Parte_1 in solido l'importo complessivo di 5.365,465,50 euro, oltre interessi legali. L'importo versato dal n luogo della , in forza Parte_1 Controparte_1 della solidarietà passiva, era già soggetto all'esito della sentenza di condanna alla disciplina del concordato preventivo. Il credito di cui si discute, riconosciuto con il pag. 11/15 Decreto Ingiuntivo Opposto, era quindi relativo ad un rapporto intercorrente tra creditore ( e debitore ) ma non Parte_1 Controparte_1
poteva esser considerato estraneo alla procedura concorsuale. Il Tribunale di Savona, riconoscendo la natura di tale posta di credito, ha, quindi, correttamente applicato la disciplina di cui agli articoli 55 e 169 Legge Fallimentare escludendo il computo degli interessi, risultando avvenuto il pagamento da parte dell'appellante, pendente la procedura concorsuale e per un debito appartenente alla stessa.
Va quindi rigettata la seconda censura di appello.
* * *
5. Sulla terza censura di appello e sull'appello incidentale.
Parte appellante con la terza censura di appello lamenta l'erroneità della pronuncia in punto spese per due ordini di ragioni: i) la fondatezza del proprio appello giustificherebbe una pronuncia a sé favorevole in punto spese;
ii) il Tribunale di Savona avrebbe posto “l'esito del giudizio” a fondamento della compensazione parziale, ma il processo avrebbe invece visto il vittorioso poiché lo stesso Giudice di prime Pt_1
cure aveva riconosciuto il diritto dell'opposto ad agire per l'accertamento del proprio credito nei confronti dell'opponente seppur in concordato preventivo, diritto affermato in sentenza.
* * *
La terza censura è infondata.
Invero, da un lato, le censure di appello formulate con il presente gravame dal sono risultate tutte infondate e, dall'altro, anche le domande spiegate in Pt_1
primo grado non sono state interamente accolte perché è stato revocato il decreto ingiuntivo, non sono stati riconosciuti cospicui interessi e il credito è stato riconosciuto
“soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo”.
La terza censura va, quindi, rigettata poiché il Tribunale di Savona ha applicato correttamente il principio di parziale reciproca soccombenza.
* * *
Parte appellata ha formulato appello incidentale in punto spese sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata e la necessità di una pronuncia di integrale compensazione pag. 12/15 delle spese di lite, i) perché il creditore in regresso non avrebbe potuto chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo poi opposto in quanto, al momento della proposizione della domanda, i creditori principali non erano stati interamente soddisfatti e l'azione di regresso non avrebbe potuto essere esercitata (l'appellata evidenzia che, nonostante il
Giudice di prime cure abbia revocato il decreto opposto, la soggezione del credito alla procedura e la non debenza di interessi lo stesso ha dichiarato che solo con il Pt_1
provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 27/7/2021 i creditori principali erano stati interamente soddisfatti); ii) perché, sebbene la sentenza di primo grado avesse accertato il credito del (peraltro senza interessi e nell'ambito del concordato Pt_1
preventivo), la società appellata, pur avendo eccepito l'inammissibilità della domanda, non aveva mai contestato la pretesa di controparte per sorte capitale.
* * *
L'appello incidentale è infondato.
Va rilevato in primo luogo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, seppur introdotto in via sommaria, è per sua natura volto nel merito ad un vero e proprio accertamento della sussistenza o meno del credito azionato. Tale credito è stato riconosciuto dal Tribunale di Savona, con conseguente soccombenza (seppur parziale) di . Controparte_1
L'opponente ha poi formulato in primo grado le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inammissibilità della pretesa di regresso del nei confronti Parte_1
di e in concordato preventivo e pertanto dichiarare la nullità Controparte_3
e/o l'inefficacia e, comunque, revocare il decreto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la pretesa del non dovesse essere dichiarata inammissibile, Pt_1
accertare la natura concorsuale e chirografaria del credito del a titolo Parte_1
di regresso del condebitore nei confronti di e concordato Controparte_3
preventivo. In ogni caso: accertare che, ai sensi degll'art. 55 l.fall., nulla è comunque dovuto da e concordato preventivo a titolo di interessi sulle Controparte_3
somme versate dal in eccedenza alla sua quota di responsabilità ex art. 2055 Pt_1
c.c. Con il favore delle spese di giudizio”.
pag. 13/15 ha, quindi, chiesto una pronuncia di merito circa Controparte_1
l'insussistenza del diritto di credito azionato dal con revoca dello stesso, e Pt_1
tale domanda è stata rigettata dal Tribunale di Savona.
Risulta, da quanto esposto, corretta la parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna dell'opponente al versamento del restante 50%.
L'appello incidentale è quindi infondato e va rigettato.
* * *
6. Sulla pronuncia in punto spese.
Va applicato, quanto alle spese del presente grado, il principio di reciproca soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante, ma anche l'appello incidentale di . Controparte_1
È, quindi, possibile compensare integralmente tra le parti le spese di gravame.
* * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale e l'appello incidentale sono stati rigettati (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
PREVENTIVO,
1. RIGETTA
l'appello principale proposto da parte appellante e anche l'appello incidentale avanzato da parte appellata e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
pag. 14/15
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e quello incidentale sono stati rigettati.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 252/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale nel procedimento iscritto al n. 252/2023 promosso da:
(C.F. ), in persona del Sindaco, rappresentato e Parte_1 P.VA_1
difeso dall'Avvocato Vallerga Mauro (C.F. – PEC C.F._1
, con domicilio eletto presso il suo studio in Email_1
Genova, via Martin Piaggio n. 17 int. 1/a-e, giusta procura in calce all'atto di appello
appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del liquidatore e rappresentante, rappresentata e difesa P.VA_2 dall'Avvocato Colombini David (C.F. - PEC C.F._2
, con domicilio eletto presso il suo studio Email_2
in Torino, Corso Galileo Ferraris 43, come da procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appellata
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19/6/2024.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione domanda reietta, rigettato l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pt_1
ed in parziale riforma della Sentenza n. 699/2022 del 04/08/2022, pubblicata il
[...]
05/08/2022, non notificata, resa dal Tribunale di Savona a conclusione del procedimento R.G. n. 1597/2021:
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello del
27/02/2023, che il credito del riconosciuto nella Sentenza n. 699/2022 Parte_1
del 04/08/2022, pubblicata il 05/08/2022, non è soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo instaurata nei confronti della
Società , e, per l'effetto, Controparte_1
2. condannare la società (C.F. e P.VA , in Controparte_1 P.VA_2
persona del Liquidatore Sig. corrente in Priero (CN), Strada Statale CP_2
28 bis, al pagamento in favore del degli interessi maturati sull'importo Parte_1
capitale già riconosciuto nella Sentenza n. 699/2022 del 04/08/2022, pubblicata il
05/08/2022, da calcolarsi al saggio di legge dal dovuto sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (26/04/2021) e al saggio previsto dall'art. 1284, comma
IV, c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (26/04/2021) sino al saldo effettivo.
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal ex Parte_1
art. 348-bis c.p.c. nel merito: rigettare l'appello promosso dal in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per le ragioni esposte nel corpo del presente atto.
pag. 2/15 in via incidentale: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio al 50% e, per l'effetto, compensarle integralmente, confermando per il resto la sentenza resa dal Tribunale di
Savona n. 699/2022 del 4 agosto 2022 nel giudizio R.G. n. 1591/2021.
Con il favore delle spese processuali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, come per legge.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza n. 36/2016, pubblicata il 18/1/2016, definiva un complesso giudizio e tra l'altro, così decideva:
“dichiara che la situazione di dissesto statico e strutturale nella quale si trova a tutt' oggi il caseggiato sito al civico 18 e 16 bis della via Belvedere in è stata Pt_1
determinata da concorrente responsabilità di nella misura del 15%, di Parte_2 CP_1
nella misura del 25%, di nella misura del 40% e del
[...] Parte_3 Parte_1
nella misura del 20% e, per l'effetto, condanna in via solidale e per l'intero,
[...] Pt_2
in concordato preventivo, in concordato preventivo, ed
[...] CP_1 Parte_3
il al risarcimento del danno subito dal Parte_1 Parte_4
nonché dai condomini dello stesso ,
[...] Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , sia in proprio che quale genitore della minore Parte_19 Parte_20 [...]
, , , , , Persona_1 Persona_2 Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
e , quantificato in complessivi € 5.365,465,50=, oltre Pt_24 Parte_25
interessi legali decorrenti dal 14.12.2009 fino al saldo effettivo, importo poi eventualmente da suddividersi e da attribuirsi ai singoli condomini in percentuale delle rispettive proprietà nell'ambito del condominio in forza delle tabelle millesimali vigenti;
pag. 3/15 CONDANNA in via solidale e per l'intero in concordato preventivo, Parte_2 CP_1
in concordato preventivo, ed il al risarcimento del
[...] Parte_3 Parte_1
danno subito dai singoli condomini del Condominio Parte_4
[...
di e, segnatamente, per i seguenti importi: …. [omissis] importi tutti su cui Pt_1
vanno computati gli interessi legali decorrenti dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
CONDANNA previo parziale accoglimento della domanda di manleva proposta da
[...]
in concordato preventivo, nei confronti di in concordato preventivo, CP_1 Parte_2
ed il e, comunque, in base al disposto di cui all'art. Parte_3 Parte_1
2055 C.C, la medesima in concordato preventivo, in concordato CP_1 Parte_2
preventivo, ed il in base alla loro ritenuta rispettiva Parte_3 Parte_1
percentuale di responsabilità della situazione di dissesto del fabbricato degli attori, alla rispettiva manleva in ordine alle somme eccedenti le quote di rispettive responsabilità che detti soggetti dovessero concretamente sborsare a favore degli attori a titolo risarcitorio;
…”.
La sentenza del Tribunale di Savona nella parte motiva indicava, quanto al riparto delle responsabilità tra i coobbligati, le percentuali spettanti a ciascuno nella misura del
Z Parte_2Controparte_1 [...]
(da ora Controparte_1 Controparte_1
), del 40% a carico di e del 20% a carico del
[...] Parte_3
Parte_1
Il procedeva, quindi, a seguito delle richieste dei creditori ai Parte_1
seguenti versamenti: i) 2.972.371,34 euro il 24/1/2017 (doc. 2 fascicolo monitorio da imputarsi a completo soddisfo della percentuale del 20% dovuta dal Pt_1 Pt_1
ii) 243.837,59 euro il 5/4/2017 (doc. 3 fascicolo monitorio a saldo
[...] Pt_1 dell'imposta di registro della sentenza n. 36/2016; iii) 1.226.833,37 euro il 13/4/2018
(doc. 4 fascicolo monitorio in favore del Pt_1 Parte_4 Parte_4 Parte_4 [...]
di nonché dei condomini, per essere l'Ente Locale condebitore solidale Parte_4 Pt_1
per le somme ancora dovute;
iv) 1.100.000,00 euro il 28/3/2019 (doc. 5 fascicolo monitorio in favore del Pt_1 Parte_4 Parte_4 Pt_4 Pt_4
nonché dei condomini, per essere l'Ente Locale condebitore solidale per le somme Pt_1
pag. 4/15 ancora dovute;
v) 7.013,65 euro il 16/1/2020 (doc. 6 fascicolo monitorio in Pt_1
favore del nonché dei Parte_4 Pt_1
condomini, per essere l'Ente Locale condebitore solidale per le somme ancora dovute.
Il in forza della propria quota di responsabilità e della Parte_1
solidarietà passiva versava in tutto 5.550.055,95 di euro, motivo per cui agiva in via di regresso verso i propri condebitori solidali e otteneva dal Tribunale di Savona il decreto ingiuntivo n. 408/2021 emesso in data 28/4/2021 nei confronti di Controparte_1
per 1.192.214,01 di euro per sorte capitale, oltre interessi di legge dal
[...]
dovuto fino alla presente domanda e di mora ex D.lgs. 9/10/2002, n. 231, dalla domanda sino al saldo effettivo, oltre alle spese del monitorio, liquidate in 870,00 euro per esborsi e 4.185,00 euro per compensi, oltre accessori.
* * *
con atto di citazione in opposizione notificata in Controparte_1
data 8/6/2021 evocava in giudizio il chiedendo la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo: i) perché la domanda di regresso era inammissibile ai sensi dell'art. 61, secondo comma, Legge Fallimentare, giacché il coobbligato che voglia rivalersi sul condebitore in procedura concorsuale deve prima provvedere all'integrale soddisfazione delle ragioni del creditore principale “non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad estinguere l'obbligazione del solvens” (Cass. 30198/2019); ii) perché il decreto ingiuntivo era stato emesso in difetto di prova dell'avvenuta integrale soddisfazione dell'obbligazione solidale ex latere creditoris; iii) perché erano stati violati gli articoli 168 e 184 Legge Fallimentare per avere il Parte_1
chiesto l'emissione di un provvedimento con clausola di provvisoria esecutività nei confronti di una società in concordato preventivo, senza chiarire come indicato da Cass.
SS. UU. 7562/1990, che “il debito da rivalsa del non costituirebbe Parte_1
obbligazione della procedura, bensì – qualora ammissibile - credito da collocarsi al rango chirografario” (cfr. pag. 8 atto di citazione in opposizione), “non potendo essere posti in essere pagamenti lesivi della par condicio creditorum, neppure in via coattiva”
(cfr. pag. 10 ibidem); ; iv) perché il decreto ingiuntivo era illegittimo nella parte in cui aveva riconosciuto gli interessi al tasso moratorio di cui al D.lgs. 9/10/2002, n. 231,
pag. 5/15 giacché, ai sensi degli articoli 169 e 55 Legge Fallimentare, l'apertura della procedura concordataria sospende il decorso degli interessi.
formulava quindi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“… in via preliminare: respingere l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Nel merito: accertare e dichiarare
l'inammissibilità della pretesa di regresso del nei confronti di Parte_1 [...]
e in concordato preventivo e pertanto dichiarare la nullità e/o Controparte_3
l'inefficacia e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la pretesa del non dovesse essere dichiarata Pt_1
inammissibile, accertare la natura concorsuale e chirografaria del credito del Pt_1
a titolo di regresso del condebitore nei confronti di e
[...] Controparte_3
concordato preventivo. In ogni caso: accertare che, ai sensi dell'art. 55 l.fall., nulla è comunque dovuto da e concordato preventivo a titolo di Controparte_3
interessi sulle somme versate dal in eccedenza alla sua quota di responsabilità Pt_1
ex art. 2055 c.c.
Con il favore delle spese …”.
* * *
Si costituiva il he: i) contestava la fondatezza delle domande di Parte_1
controparte; ii) rilevava come l'opponente non avesse negato né la responsabilità solidale derivante dalla sentenza n. 36/2016 (pubblicata il 18/1/2016), né i pagamenti effettuati dall'opposto; iii) indicava come la domanda di regresso era ammissibile ai sensi dell'art. 61, secondo comma, Legge Fallimentare, perché a seguito di procedimento esecutivo intentato dal e dai condomini nei confronti del Parte_4
il Giudice dell'Esecuzione con verbale d'udienza e assegnazione Parte_1 del 27/7/2021 (doc. D – pag 156 “fascicolo primo grado” del CP_4
, aveva assegnato ai creditori procedenti l'importo di 1.362.056,58 di euro Pt_1
“a saldo del capitale e interessi” estinguendo così integralmente il credito derivante dalla sentenza posta in esecuzione;
iv) affermava di aver fornito piena prova del proprio credito e del diritto di regresso posti a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto;
v) evidenziava come il credito derivante dal regresso era sorto a seguito dei pagamenti e successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro pag. 6/15 delle imprese avvenuta il 23/1/2013, motivo per cui il credito da regresso non aveva natura chirografaria, come riscontrato dal fatto che al 23/1/2023 il non era Pt_1
creditore di , che il Commissario Giudiziale non aveva Controparte_1
inviato al la comunicazione di cui all'art. 171 Legge Fallimentare, che il Pt_1
non aveva potuto discutere la proposta concordataria ex art. 175 Legge Pt_1
Fallimentare, e che il credito si era perfezionato successivamente alla pubblicazione di apertura alla procedura concordataria ed era estraneo alla stessa;
vi) affermava che gli interessi riconosciuti sulla somma ingiunta erano legittimi perché il credito era da ritenere estraneo alla procedura concordataria e il principio della cristallizzazione dei crediti alla data di presentazione della domanda di concordato aveva portata interna alla procedura concorsuale, risultando inapplicabile ai crediti estranei alla stessa.
Il chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la concessione Parte_1
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 408/2021 del 28/4/2021.
* * *
Il Tribunale di Savona, concedeva i termini istruttori, riteneva poi la causa matura per la decisione e con sentenza 699/2022 pubblicata il 5/8/2022 così decideva:
“1. revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa emesso da questo Tribunale in data
28.4.2021; 2. condanna l'attrice in opposizione ed in Controparte_3 concordato preventivo a pagare al convenuto in opposizione € Parte_1
1.192.214,01; 3. accerta e dichiara che il credito di cui al capo che precede è soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo instaurata nei confronti dell'attrice in opposizione ed in Controparte_3
concordato preventivo;
4. compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50 %, e condanna l'attrice in opposizione a pagare al convenuto in opposizione il restante 50
%, che viene liquidato nella misura di € 18.072,02 per compensi professionali, oltre al
15 % per spese generali, Iva e CPA come per legge”.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il proponeva appello e lamentava: i) l'erroneità della asserita Parte_1
natura chirografaria del credito da regresso con violazione e falsa applicazione degli articoli 168 e 184 Legge Fallimentare;
ii) l'erroneità della sentenza di primo grado per pag. 7/15 violazione e/o falsa applicazione degli articoli 55 e 169 Legge Fallimentare;
iii)
l'erroneità della sentenza impugnata in punto spese.
L'appellante chiedeva quindi la parziale riforma della sentenza impugnata.
* * *
Si costituiva in concordato, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava le diverse censure di controparte, in quanto il credito avrebbe natura concorsuale. in concordato formulava poi appello incidentale in punto spese CP_1
affermando che il Tribunale ne avrebbe dovuto disporre l'integrale compensazione.
* * *
La Corte disponeva la sostituzione della prima udienza di trattazione con il deposito di note scritte e, ritenuta la causa matura per la decisione, così superando le eccezioni di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/6/2024. Erano quindi concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica e la causa era trattenuta in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'erroneità della asserita natura chirografaria del credito da regresso con violazione e falsa applicazione degli articoli
168 e 184 Legge Fallimentare. L'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Savona avrebbe ritenuto il credito oggetto di regresso azionato dal Parte_1
soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura di concordato preventivo, aperta nei confronti di poiché il credito era anteriore alla pubblicazione del ricorso CP_1
introduttivo della procedura concorsuale nel registro delle imprese, avvenuta in data
23/1/2013 (cfr. doc. 7 rito monitorio). Il lamenta che il Tribunale Parte_1
ha ritenuto che il credito di cui si discute abbia la propria causa immediata “nel pagamento satisfattivo effettuato dal in favore del creditore principale Pt_1
”, mentre la causa mediata si avrebbe “nel fatto costitutivo (illecito Parte_4 aquiliano) del credito del ” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Parte_4
Il fferma che solo con la condanna del Tribunale di Savona si è Parte_1
trovato obbligato alla garanzia del pagamento del risarcimento, sottolineando che il pag. 8/15 non ha prestato alcuna garanzia personale e non ha assunto alcun Parte_1 rischio per il debitore principale” (cfr. pag. 10 appello). L'appellante deduce che, se controparte avesse correttamente adempiuto quanto statuito dalla sentenza di primo grado, non sussisterebbe alcun titolo per l'esercizio dell'azione di regresso, motivo per cui il “credito del non è quindi soggetto alle regole concordatarie” (cfr. Parte_1
pag. 12 appello).
* * *
La censura è inammissibile.
Invero, nel dispositivo della sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Savona si è limitato ad affermare “accerta e dichiara che il credito di cui al capo che precede è soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo instaurata nei confronti dell'attrice in opposizione Controparte_3 ed in concordato preventivo”. Ciò significa semplicemente che, risultando pendente una procedura concorsuale, il creditore procedente deve rivolgersi all'organo di CP_1
, perché questi qualifichi il credito, giacché è pacifico che dopo
[...]
l'apertura di una procedura concorsuale tutti i crediti alla stessa riferibili sono “soggetti alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo”.
Gli organi della procedura concorsuale, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, sia sostanziali che processuali, procedono, come per tutti i crediti a qualificarli indicando se sono prededucibili, privilegiati, chirografi, o di altra natura. Tale qualificazione non può essere demandata a soggetti diversi dagli attori della procedura concorsuale e, in particolare, agli organi della procedura e al Giudice Delegato alla stessa.
Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di concordato preventivo, il credito venuto in essere successivamente all'omologazione della proposta concordataria ha natura prededucibile ex art. 111, comma 2, l.fall., quale credito sorto
“in occasione” della procedura, solo in quanto tale criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all'attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa” (Cass. Ord. 29999/2023), giacché l'articolo 111 Legge Fallimentare “introduce un'eccezione al principio della
pag. 9/15 "par condicio creditorum" al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa” (Cass. Ord. 12017/2018).
Infatti “l'art. 111, comma 2, l.fall., nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare
e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi “ex ante”, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione” (Cass. 24791/2016).
È, però evidente che, nel caso di specie, saranno gli organi della procedura e il
Giudice Delegato a formulare tali valutazioni e a esprimersi sulla natura del credito di cui si discute, motivo per cui il Tribunale di Savona con la propria pronuncia si è limitato ad affermare tale circostanza nel momento in cui ha accertato e dichiarato “che il credito di cui al capo che precede è soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo instaurata nei confronti dell'attrice in opposizione ed in concordato preventivo”. Controparte_3
L'appellante con la propria doglianza vorrebbe, di fatto, che fosse indirettamente dichiarata la natura prededucibile del proprio credito, riformando la sentenza impugnata, ma da un lato, il provvedimento impugnato non ha dichiarato la natura chirografaria del credito (né avrebbe potuto farlo) e, dall'altro, si è limitata ad affermare che il credito, al pari di tutti gli altri crediti, è fisiologicamente “soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo”.
La prima censura è, quindi inammissibile e va rigettata.
* * *
pag. 10/15
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Savona n. 699/2022 per violazione e falsa applicazione degli articoli 55 e
169 Legge Fallimentare. L'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Savona, avendo ritenuto il credito del soggetto alla procedura concorsuale, Parte_1
ha affermato non dovuti gli interessi che erano stati riconosciuti nel Decreto Ingiuntivo
408/2021 (emesso il 28/4/2021), ai sensi dell'articolo 55 Legge Fallimentare, il quale prescrive che “la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento”.
Il fa riferimento alla portata interna alla procedura concorsuale Parte_1
del principio della cristallizzazione dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda di concordato, secondo cui sarebbe, quindi, inapplicabile la disciplina che interrompe il decorso degli interessi per le azioni di accertamento e di condanna, comunque proponibili davanti al giudice di merito competente tenuto a riconoscere anche gli interessi (Cass. 6953/2008). L'appellante afferma che il Tribunale di Savona avrebbe errato a non riconoscere gli interessi indicati con il Decreto Ingiuntivo opposto, richiamando il principio di diritto da ultimo affermato nell'Ordinanza 30905/2023 della
Corte di Cassazione (“La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare” Cass. Ord. 30905/2023).
* * *
La censura è infondata.
Invero, il credito di cui si discute ha la sua origine nella sentenza che ha condannato in concordato preventivo, Parte_2 Controparte_1
, e il a versare
[...] Parte_3 Parte_1 in solido l'importo complessivo di 5.365,465,50 euro, oltre interessi legali. L'importo versato dal n luogo della , in forza Parte_1 Controparte_1 della solidarietà passiva, era già soggetto all'esito della sentenza di condanna alla disciplina del concordato preventivo. Il credito di cui si discute, riconosciuto con il pag. 11/15 Decreto Ingiuntivo Opposto, era quindi relativo ad un rapporto intercorrente tra creditore ( e debitore ) ma non Parte_1 Controparte_1
poteva esser considerato estraneo alla procedura concorsuale. Il Tribunale di Savona, riconoscendo la natura di tale posta di credito, ha, quindi, correttamente applicato la disciplina di cui agli articoli 55 e 169 Legge Fallimentare escludendo il computo degli interessi, risultando avvenuto il pagamento da parte dell'appellante, pendente la procedura concorsuale e per un debito appartenente alla stessa.
Va quindi rigettata la seconda censura di appello.
* * *
5. Sulla terza censura di appello e sull'appello incidentale.
Parte appellante con la terza censura di appello lamenta l'erroneità della pronuncia in punto spese per due ordini di ragioni: i) la fondatezza del proprio appello giustificherebbe una pronuncia a sé favorevole in punto spese;
ii) il Tribunale di Savona avrebbe posto “l'esito del giudizio” a fondamento della compensazione parziale, ma il processo avrebbe invece visto il vittorioso poiché lo stesso Giudice di prime Pt_1
cure aveva riconosciuto il diritto dell'opposto ad agire per l'accertamento del proprio credito nei confronti dell'opponente seppur in concordato preventivo, diritto affermato in sentenza.
* * *
La terza censura è infondata.
Invero, da un lato, le censure di appello formulate con il presente gravame dal sono risultate tutte infondate e, dall'altro, anche le domande spiegate in Pt_1
primo grado non sono state interamente accolte perché è stato revocato il decreto ingiuntivo, non sono stati riconosciuti cospicui interessi e il credito è stato riconosciuto
“soggetto alla disciplina ed agli effetti della procedura concorsuale di concordato preventivo”.
La terza censura va, quindi, rigettata poiché il Tribunale di Savona ha applicato correttamente il principio di parziale reciproca soccombenza.
* * *
Parte appellata ha formulato appello incidentale in punto spese sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata e la necessità di una pronuncia di integrale compensazione pag. 12/15 delle spese di lite, i) perché il creditore in regresso non avrebbe potuto chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo poi opposto in quanto, al momento della proposizione della domanda, i creditori principali non erano stati interamente soddisfatti e l'azione di regresso non avrebbe potuto essere esercitata (l'appellata evidenzia che, nonostante il
Giudice di prime cure abbia revocato il decreto opposto, la soggezione del credito alla procedura e la non debenza di interessi lo stesso ha dichiarato che solo con il Pt_1
provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 27/7/2021 i creditori principali erano stati interamente soddisfatti); ii) perché, sebbene la sentenza di primo grado avesse accertato il credito del (peraltro senza interessi e nell'ambito del concordato Pt_1
preventivo), la società appellata, pur avendo eccepito l'inammissibilità della domanda, non aveva mai contestato la pretesa di controparte per sorte capitale.
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L'appello incidentale è infondato.
Va rilevato in primo luogo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, seppur introdotto in via sommaria, è per sua natura volto nel merito ad un vero e proprio accertamento della sussistenza o meno del credito azionato. Tale credito è stato riconosciuto dal Tribunale di Savona, con conseguente soccombenza (seppur parziale) di . Controparte_1
L'opponente ha poi formulato in primo grado le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inammissibilità della pretesa di regresso del nei confronti Parte_1
di e in concordato preventivo e pertanto dichiarare la nullità Controparte_3
e/o l'inefficacia e, comunque, revocare il decreto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la pretesa del non dovesse essere dichiarata inammissibile, Pt_1
accertare la natura concorsuale e chirografaria del credito del a titolo Parte_1
di regresso del condebitore nei confronti di e concordato Controparte_3
preventivo. In ogni caso: accertare che, ai sensi degll'art. 55 l.fall., nulla è comunque dovuto da e concordato preventivo a titolo di interessi sulle Controparte_3
somme versate dal in eccedenza alla sua quota di responsabilità ex art. 2055 Pt_1
c.c. Con il favore delle spese di giudizio”.
pag. 13/15 ha, quindi, chiesto una pronuncia di merito circa Controparte_1
l'insussistenza del diritto di credito azionato dal con revoca dello stesso, e Pt_1
tale domanda è stata rigettata dal Tribunale di Savona.
Risulta, da quanto esposto, corretta la parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna dell'opponente al versamento del restante 50%.
L'appello incidentale è quindi infondato e va rigettato.
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6. Sulla pronuncia in punto spese.
Va applicato, quanto alle spese del presente grado, il principio di reciproca soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante, ma anche l'appello incidentale di . Controparte_1
È, quindi, possibile compensare integralmente tra le parti le spese di gravame.
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7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale e l'appello incidentale sono stati rigettati (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
PREVENTIVO,
1. RIGETTA
l'appello principale proposto da parte appellante e anche l'appello incidentale avanzato da parte appellata e, per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
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3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e quello incidentale sono stati rigettati.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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