Sentenza 6 luglio 1988
Massime • 1
L'ordinanza resa dal Presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione dell'arbitro (art. 815 cod. proc. civ.), al pari di quella che pronunci sull'istanza di ricusazione del giudice ordinario (art. 54 cod. proc. civ.), non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che si esaurisce in un provvedimento ordinatorio e strumentale, incidendo non sull'organo giudicante, ne' quindi sul diritto della parte alla nomina del proprio arbitro, ma solo sulla designazione di una determinata persona a componente di tale organo, in funzione dell'interesse generale all'imparzialità ed obiettività della relativa funzione. ( V 1113/84, mass n 433251; ( V 1031/81, mass n 411567).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1988, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1988 |
Testo completo
L'ordinanza resa dal Presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione dell'arbitro (art. 815 cod. proc. civ.), al pari di quella che pronunci sull'istanza di ricusazione del giudice ordinario (art. 54 cod. proc. civ.), non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che si esaurisce in un provvedimento ordinatorio e strumentale, incidendo non sull'organo giudicante, ne' quindi sul diritto della parte alla nomina del proprio arbitro, ma solo sulla designazione di una determinata persona a componente di tale organo, in funzione dell'interesse generale all'imparzialità ed obiettività della relativa funzione. ( V 1113/84, mass n 433251; ( V 1031/81, mass n 411567).*