Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1988, n. 4432
CASS
Sentenza 6 luglio 1988

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L'ordinanza resa dal Presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione dell'arbitro (art. 815 cod. proc. civ.), al pari di quella che pronunci sull'istanza di ricusazione del giudice ordinario (art. 54 cod. proc. civ.), non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che si esaurisce in un provvedimento ordinatorio e strumentale, incidendo non sull'organo giudicante, ne' quindi sul diritto della parte alla nomina del proprio arbitro, ma solo sulla designazione di una determinata persona a componente di tale organo, in funzione dell'interesse generale all'imparzialità ed obiettività della relativa funzione. ( V 1113/84, mass n 433251; ( V 1031/81, mass n 411567).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1988, n. 4432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4432
    Data del deposito : 6 luglio 1988

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