Art. 2. Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell' articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita'; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Nota all' art. 2 :
- Per l' art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vedi in note alle premesse.
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita'; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Nota all' art. 2 :
- Per l' art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vedi in note alle premesse.