Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 6 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 17/12/2021, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01403/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio 28;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agea, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della cartella di pagamento n. 122 2021 00163525 14 000 per l’importo di € 204.038,86, ruoli emessi da Agea per prelievo latte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
Considerato, in particolare, il pericolo di danno grave e irreparabile rappresentato dalla parte ricorrente in considerazione della tipologia di azienda agricola condotta e in conseguenza dell’azione esecutiva per il recupero dell’importo indicato nell’atto gravato, e tenuto, altresì, conto della necessità di approfondire, nella appropriata sede di merito, le plurime questioni evidenziate in ricorso;
Ritenuto, altresì, ai fini della completezza dell’istruttoria, di ordinare fin da subito alle Amministrazioni intimate di depositare, entro la data del 10 giugno 2022, tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, le eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione alla cartella in questa sede impugnata, e ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione dell’azienda agricola ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Dispone l’incombente istruttorio a carico delle Amministrazioni intimate come da motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2022.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO