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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/02/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2966 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Stefania
Turnaturi (c.f. ), presso il suo studio elettivamente domiciliato in Santa Maria C.F._2
C.V. (CE), alla Via Gramsci, n.19, giusta procura rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(già , in persona del legale rapp.te p.t., sedente in Milano, alla Via CP_1 Controparte_2
San Prospero n. 4, (c.f. e P.IVA ) e per essa, quale mandataria, in persona P.IVA_1 CP_3 del legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato in Lecce, alla via Lodi n. 38 (c.f. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Panini (c.f. ) presso il suo C.F._3 studio elett.te dom.ta in Roma, alla Via Giovanni Antonio Plana n. 4, giusta procura rilasciata su foglio separato, apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024, le parti concludevano come da verbale, chiedendo che la causa fosse assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società in persona della procuratrice speciale CP_1 CP_3
otteneva ingiunzione di pagamento, in danno del OR , per la complessiva
[...] Parte_1
somma di euro 12.563,50, oltre interessi e spese della procedura, in ragione saldo debitore maturato sul rapporto di c/c n. 9134-4101, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con contratto del 22/07/2005 ed assistito da apertura di credito di euro 5.000,00.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 237/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 19/01/2023, formulava tempestiva e formale opposizione il OR , deducendo la carenza di Parte_1 titolarità attiva in capo alla opposta, l'omessa notificazione delle cessioni del credito succedutesi nel tempo, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, l'inidoneità dei documenti offerti a comprovare il quantum debeatur, non consentendo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB di verificare le modalità di calcolo dell'importo ingiunto, la natura degli addebiti e l'imputazione dei pagamenti.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva la società opposta, la quale, diffusamente argomentando a sostegno dell'infondatezza delle ragioni addotte dal debitore ingiunto, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la predetta richiesta con ordinanza del 21/09/2023 e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., spirati i quali la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/11/2024 e,
d'ufficio, alla successiva del 19/11/2024, all'esito della quale veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancato accordo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 30/11/2023), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
4. In via di metodo, si principia dal ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
2 L'opposto assume, pertanto, la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
5. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Come ampiamente precisato in sede di legittimità, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Specifica, peraltro, la Suprema Corte che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di plurime cessioni di crediti identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'onere di provare le vicende traslative e l'inclusione del credito litigioso nelle predette operazioni negoziali (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
6. L'opposta ha dedotto di essere divenuta titolare del credito originariamente vantato da Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, da CP_4
in forza di un atto di cessione di crediti identificabili in blocco, intercorso in data 23/12/2020.
[...]
Ad il medesimo credito era pervenuto mediante analoga operazione di cessione dei CP_4
crediti, realizzata con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 23/12/2019.
Per entrambe le vicende successorie, la creditrice ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva ai rispettivi avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale (doc. 4 e 5 fascicolo opposta) ed alle
3 dichiarazioni delle cedenti Banca MP S.p.A. ed (doc. 7 e 8), sufficientemente CP_4 circostanziate sia in ordine al perfezionamento delle vicende traslative che all'inclusione del credito litigioso nel perimetro delle relative operazioni negoziali.
Le predette dichiarazioni presentano inferenza probatoria particolarmente persuasiva, atteso che ciascuna cedente, con affermazione dal sapore semantico inequivocabile, ammette contra se la circostanza della mutata titolarità della posizione giuridica attiva relativa al credito oggi azionato in giudizio, di fatto affermando di essersi spogliata di una posta attiva del proprio patrimonio, in favore di altro soggetto.
Il corredo documentale offerto consente, dunque, di ritenere provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 9412 del 05/04/2023), ai quali, peraltro, si aggiunge la disponibilità, in capo alla cessionaria, del titolo negoziale azionato e delle relative scritture contabili, che costituisce ultroneo elemento, pur se indiziario, destinato a conferire efficacia maggiormente rassicurante alla complessiva piattaforma probatoria offerta in giudizio
(Cass. n. 10200/2021).
6.1. È smentita per tabulas la censura relativa alla omessa notifica della cessione, realizzata nella modalità semplificata prevista dall'art. 58, comma 2, TUB (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo opposta).
Appare, in ogni caso, opportuno precisare che la notifica al debitore ceduto costituisce elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, rilevando quale adempimento pubblicitario, teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente.
Premesso, dunque, che l'omessa notifica si traduce in termini di inopponibilità e non di inefficacia della cessione, al cui perfezionamento non concorre il consenso del debitore ceduto (cfr. Cass.,
02/11/2010, n. 22280), va richiamato il granitico orientamento esegetico, secondo il quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della modificazione soggettiva del lato attivo del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
(cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014; Trib. Roma, 19/06/2015 n. 13464).
Deve, comunque, ricordarsi che alla eventuale omessa notifica della comunicazione conseguirebbe l'inopponibilità della cessione solo ove debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata
(cfr. Cass., 02/11/2010, n. 22280).
4 7. Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
La creditrice ha, infatti, costruito una piattaforma probatoria incompleta, non adempiendo correttamente agli oneri asseverativi sulla stessa gravanti.
L'opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del saldo debitore derivante da un rapporto di conto corrente, stipulato in data 22/07/2005, assistito da apertura di credito, i cui esemplari contrattuali sono stati debitamente versati in atti, quali fonti del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti.
La creditrice ha poi offerto l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, integrando, in sede di opposizione, la produzione documentale, a corredo della richiesta monitoria, con gli estratti conto trimestrali dal 31/03/2013 al 31/01/2019.
In tema di contratti bancari, l'onere della prova dell'istituto di credito che agisce per l'adempimento risente necessariamente della peculiare morfologia del rapporto negoziale invocato, in particolare nei contratti di conto corrente, dove si instaura un rapporto complesso, destinato a protrarsi negli anni per un tempo potenzialmente indeterminato e segnato da una serie di prestazioni di segno contrario, poste in essere tra le parti, che condizionano l'entità del credito maturato alla fine del rapporto.
La banca che si assuma creditrice di una somma di danaro per inadempimento del correntista, è, pertanto, tenuta a fornire la prova non soltanto del titolo negoziale e, dunque, della fonte del suo diritto, ma anche del complessivo svolgimento del rapporto, inclusivo di tutte le singole ragioni di dare e avere intercorse nel tempo tra le parti, mediante la produzione integrale degli estratti conto (cfr.
Cass. civ. sez. I, 14/03/2022, n. 8131: “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, la banca ha l'onere di produrre
i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa”; Cass. Civ. 19/10/2016 n.
21092; Corte Appello Roma, 20/07/2021, n.5351; Trib. Napoli, 04/03/2024, n. 2509).
Il rapporto negoziale in oggetto, in ragione dell'impiego flessibile della provvista, presenta, dunque,
– diversamente dal finanziamento, dal quale origina una obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo – un carattere dinamico ed è suscettibile di variegate vicende negoziali di segno contabile contrario, sicché la prova del saldo negativo che la banca intende azionare è ricavabile solo ex post dalla serie completa e senza interruzioni di tutti gli estratti conto, ordinari e scalari, dalla accensione del rapporto sino alla sua estinzione o passaggio in sofferenza.
5 Ne consegue che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, pur sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, risulti inidoneo a provare l'integrale sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni, difettando di qualsiasi indicazione analitica delle partite di dare e avere
(cfr. Tribunale Roma, Sez. XVI, Sent., 11/12/2024, n. 18922).
Nel caso di specie, la creditrice ha omesso di provare il complessivo andamento del rapporto, comprensivo delle articolazioni di segno opposto che hanno concorso, nel tempo, alla formazione del saldo a debito di cui si intima il pagamento (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024, n. 5478; Cass.
Civ. I sez. 23/01/2023 n. 1892; Trib. Roma, 11/12/2024, n. 18922), non avendo documentato le variazioni contabili e le operazioni registrate dall'apertura del conto e per un intervallo temporale talmente ampio, da rendere del tutto incerta la ricostruzione del rapporto ed impedire l'ingresso in giudizio di altri mezzi istruttori integrativi.
Manca, infatti, nella serie degli estratti conto versati, il primo estratto conto della sequenza, dal quale ricavare il saldo zero, nonché le successive sequenze sino all'anno 2013, con la conseguenza che gli estratti contabili prodotti risultano inidonei a ricostruire compiutamente il saldo finale del conto.
Ne deriva una generale carenza documentale che non consente la conferma del provvedimento monitorio emesso, risultando indimostrata l'entità del credito di parte opposta, in assenza di continuità degli estratti conto in atti.
8. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opponente, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 237/2023 reso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 19/01/2023;
6 2. Condanna l'opposta, come rapp.ta, alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Turnaturi, dichiaratasene antistataria, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del bollo e del contributo unificato, se versati.
Aversa, 23/02/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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