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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al RG. n. 5868/2024, promosso da
(c.f. ), nato/a a LA SPEZIA, il Parte_1 C.F._1 2/02/1939, con l'avv. CLAUDIA BROCCA ADOTTANTE nei confronti di
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Controparte_1 C.F._2 6/02/1960,
ADOTTANDA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 14.10.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione ad adottare la maggiorenne , a norma Controparte_1 degli artt. 311 e ss. cc..
A sostegno dell'istanza ha rappresentato:
- di essere coniugato, dal 12.04.1973, con , madre di Persona_1 (che è l'unica sua figlia); CP_1
- che il padre di quest'ultima, (separato dalla già Persona_2 Per_1 dal 1963), è deceduto il 25.03.2010;
- che la coniugata con , è altresì mdre di due CP_1 CP_2 gemelle, avute dal precedente matrimonio con Persona_3
- di non avere figli o loro discendenti legittimi o legittimati;
- di considerare tuttavia la come una figlia (avendola accudita CP_1
e cresciuta da quando aveva 10 anni), così come considera le sue figlie gemelle come delle nipoti.
All'udienza del 4.12.2024 – fissata per l'audizione degli interessati – sono comparsi dinanzi al giudice relatore (delegato per l'incombente) l'adottante e l'adottanda, che hanno confermato la loro volontà di procedere all'adozione; sono comparsi altresì i loro rispettivi coniugi, che hanno manifestato il loro pieno consenso all'adozione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Rileva anzitutto il Collegio la sussistenza dei presupposti di legge per procedere all'adozione; in particolare, ai sensi dell'art. 312 cc., rileva che:
- (adottante) ha compiuto il trentacinquesimo anno di età Parte_1
(infatti, ha 85 anni) e non ha discendenti legittimi;
- (adottanda), ha compiuto il diciottesimo anno di età Controparte_1 (infatti, ha 64 anni);
- l'età dell'adottante supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda;
- l'adottante, l'adottando ed i loro rispettivi coniugi hanno espresso il loro consenso all'adozione, facendo riferimento al lungo rapporto affettivo e di convivenza che lega il e la sicché non v'è dubbio sul Parte_1 CP_1 fatto che l'adozione convenga all'adottando.
2 Di conseguenza, conformemente al parere espresso dal Pubblico Ministero, può autorizzarsi l'adozione di (nata a [...], Controparte_1 il 6.02.1960) da parte di (nato a [...], il [...]. Parte_1
Ai sensi dell'art. 299/1 cc. – come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2023 – assumerà il Controparte_1 cognome del , aggiungendolo al proprio, essendosi entrambi Parte_1 espressi a favore di tale effetto.
Niente per la spese, stante la natura non contenziosa del procedimento.
PQM
visti gli artt. 313 e 314 cc., il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. DISPONE l'adozione di
(cf. , Controparte_1 C.F._2 nata a [...], il [...] da parte di
(cf. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...];
2. DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, aggiungendo al proprio cognome “ ” quello del ”; CP_1 Parte_1
3. NIENTE per le spese.
MANDA alla Cancelleria di iscrivere la presente sentenza nell'apposito Registro e di comunicarla all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata. Così deciso a Treviso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
3
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al RG. n. 5868/2024, promosso da
(c.f. ), nato/a a LA SPEZIA, il Parte_1 C.F._1 2/02/1939, con l'avv. CLAUDIA BROCCA ADOTTANTE nei confronti di
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Controparte_1 C.F._2 6/02/1960,
ADOTTANDA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 14.10.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione ad adottare la maggiorenne , a norma Controparte_1 degli artt. 311 e ss. cc..
A sostegno dell'istanza ha rappresentato:
- di essere coniugato, dal 12.04.1973, con , madre di Persona_1 (che è l'unica sua figlia); CP_1
- che il padre di quest'ultima, (separato dalla già Persona_2 Per_1 dal 1963), è deceduto il 25.03.2010;
- che la coniugata con , è altresì mdre di due CP_1 CP_2 gemelle, avute dal precedente matrimonio con Persona_3
- di non avere figli o loro discendenti legittimi o legittimati;
- di considerare tuttavia la come una figlia (avendola accudita CP_1
e cresciuta da quando aveva 10 anni), così come considera le sue figlie gemelle come delle nipoti.
All'udienza del 4.12.2024 – fissata per l'audizione degli interessati – sono comparsi dinanzi al giudice relatore (delegato per l'incombente) l'adottante e l'adottanda, che hanno confermato la loro volontà di procedere all'adozione; sono comparsi altresì i loro rispettivi coniugi, che hanno manifestato il loro pieno consenso all'adozione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Rileva anzitutto il Collegio la sussistenza dei presupposti di legge per procedere all'adozione; in particolare, ai sensi dell'art. 312 cc., rileva che:
- (adottante) ha compiuto il trentacinquesimo anno di età Parte_1
(infatti, ha 85 anni) e non ha discendenti legittimi;
- (adottanda), ha compiuto il diciottesimo anno di età Controparte_1 (infatti, ha 64 anni);
- l'età dell'adottante supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda;
- l'adottante, l'adottando ed i loro rispettivi coniugi hanno espresso il loro consenso all'adozione, facendo riferimento al lungo rapporto affettivo e di convivenza che lega il e la sicché non v'è dubbio sul Parte_1 CP_1 fatto che l'adozione convenga all'adottando.
2 Di conseguenza, conformemente al parere espresso dal Pubblico Ministero, può autorizzarsi l'adozione di (nata a [...], Controparte_1 il 6.02.1960) da parte di (nato a [...], il [...]. Parte_1
Ai sensi dell'art. 299/1 cc. – come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2023 – assumerà il Controparte_1 cognome del , aggiungendolo al proprio, essendosi entrambi Parte_1 espressi a favore di tale effetto.
Niente per la spese, stante la natura non contenziosa del procedimento.
PQM
visti gli artt. 313 e 314 cc., il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. DISPONE l'adozione di
(cf. , Controparte_1 C.F._2 nata a [...], il [...] da parte di
(cf. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...];
2. DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, aggiungendo al proprio cognome “ ” quello del ”; CP_1 Parte_1
3. NIENTE per le spese.
MANDA alla Cancelleria di iscrivere la presente sentenza nell'apposito Registro e di comunicarla all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata. Così deciso a Treviso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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