Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3799 / 2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] il Parte_1
05/10/1974 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
BERRETTA DANIELE MOIRA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a CATANIA (CT) il 11/09/1958 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 11.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 ha adìto questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto il
22/12/2001 a Catania con (Atto N. 453 Parte I Anno 2001). Controparte_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
Instauratosi il contraddittorio, non si è costituita parte convenuta.
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che, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto n. cron. 4780/2007 del 27.10.2007, emesso nel procedimento n.
7404/2007 R.G., il Tribunale di Catania ha omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 22/12/2001 a trascritto nei registri di detto Comune al N.453 P. 1 anno 2001.
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 3799/2024, disattesa ogni altra domanda: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 22.12.2001, tra i coniugi e trascritto nei registri di detto Parte_1 Controparte_1
Comune al N. 453 Parte 1 anno 2001.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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