Sentenza breve 29 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2018, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2018
N. 00852/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 656 del 2018, proposto da
EL RE in proprio ed in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della “Agriedil di RE EL & C. s. a. s.” con sede in Castelcivita, rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Gallo e Giuseppe Scorza, con domicilio eletto, in LE, al Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. LE;
contro
Comune di Castelcivita, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
IS IE, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- 1) della “ordinanza di demolizione per opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo”, n. 9/2018 del 22.03.2018 del registro Generale, prot. n. 0001670, notificata il 22.03.2018, in forza del quale il Responsabile dell’U. T. C. di Castelcivita ha revocato il provvedimento del 12.10.2017, prot. n. 5447 – con cui aveva limitato l’utilizzo al solo primo ripiano di due scaffalature portapallets ubicate nel piazzale deposito di proprietà del ricorrente – ordinando la demolizione delle medesime strutture e il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni della notifica del provvedimento;
- 2) d’ogni ulteriore altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, RE EL, nella qualità in atti, impugnava l’ordinanza di demolizione meglio sopra descritta, avverso cui articolava censure di violazione di legge (artt. 1, 3, 19, 21 septies e 21 nonies l. n. 241/1990; artt. 3, 10, 22, comma 2, 31 e 34 d. P. R. 380/2001; d. l.vo 9 aprile 2008, n. 81; art. 873 c. c.; art. 9 D. M. 2 aprile 1968, n. 1444; art. 97 Cost.), nonché d’eccesso di potere, sotto svariati profili sintomatici.
Il Comune di Castelcivita non si costituiva in giudizio.
Con memoria, depositata il 18.05.2018, il ricorrente faceva peraltro presente che il Comune di Castelcivita, con provvedimento del 17.05.2018, prot. n. 2748, che allegava, aveva revocato in autotutela l’ordinanza di demolizione n. 9/2018 del 22.03.2018, oggetto d’impugnazione; e concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e alla refusione del contributo unificato, in ragione della soccombenza virtuale.
All’udienza in camera di consiglio del 23.05.2018, il ricorso era trattenuto in decisione.
Lo stesso può essere deciso con sentenza breve, in quanto è divenuto chiaramente improcedibile, per cessata materia del contendere, stante la revoca in autotutela, da parte del Comune di Castelcivita, dell’ordinanza di demolizione, oggetto del presente gravame.
Poiché, peraltro, la suddetta revoca in autotutela è intervenuta soltanto dopo la proposizione del presente ricorso, ne discende, per il principio della soccombenza virtuale, che il Comune va condannato al pagamento di spese e competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore del ricorrente, e al rimborso, sempre in suo favore, del contributo unificato versato; laddove emergono valide ragioni per compensare le stesse, quanto al controinteressato IS IE, evocato in giudizio, ma in esso non costituito, ed ovviamente estraneo all’adozione del provvedimento gravato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per cessata materia del contendere.
Condanna il Comune di Castelcivita al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e competenze di lite, che liquida complessivamente in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, e lo condanna altresì alla restituzione, sempre in favore del ricorrente, del contributo unificato versato.
Spese compensate, quanto al controinteressato IS IE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in LE, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Severini | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO