TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 1156/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Gilberto Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 328 2023 0003942421 000, notificatogli in data 27.12.2024, avente a oggetto l'importo di € 947,25 a titolo di contributi IVS, Gestione Commercianti, dovuti e non versati per il periodo dal 04/14 al 12/2014
Nello specifico, ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva, non avendo l' notificato alcun atto interruttivo precedente nel termine quinquennale di cui CP_1 all'art. 3, co. 9, L. 335 del 1995.
1 Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , anche per conto della , il quale ha impugnato e CP_1 CP_2 contestato l'avverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso sulla base di varie argomentazioni di fatto e di diritto, con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.03.2025 ex art. 127ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 avendo l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi al 2014. CP_ Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del
31 dicembre 2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
Venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le seguenti ragion.
Nella fattispecie trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
2 Quanto al dies a quo, lo stesso va individuato nel momento in cui va effettuato il versamento dei contributi, ossia nel momento in cui scadono i relativi termini per il pagamento, e non nel momento in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.
Ed infatti, in proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 18408 del 2022 e n. 10273 del 2021).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi IVS relativi al periodo da aprile a dicembre
2014, e non avendo l' provato l'invio al ricorrente di alcun atto interruttivo prima CP_1 dell'avviso opposto, notificato il 27.12.2024, la pretesa contributiva appare senza dubbio prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della natura della pronuncia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2023 0003942421 000 in quanto prescritte;
b) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 480,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 1156/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Gilberto Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 328 2023 0003942421 000, notificatogli in data 27.12.2024, avente a oggetto l'importo di € 947,25 a titolo di contributi IVS, Gestione Commercianti, dovuti e non versati per il periodo dal 04/14 al 12/2014
Nello specifico, ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva, non avendo l' notificato alcun atto interruttivo precedente nel termine quinquennale di cui CP_1 all'art. 3, co. 9, L. 335 del 1995.
1 Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , anche per conto della , il quale ha impugnato e CP_1 CP_2 contestato l'avverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso sulla base di varie argomentazioni di fatto e di diritto, con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.03.2025 ex art. 127ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 avendo l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi al 2014. CP_ Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del
31 dicembre 2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
Venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le seguenti ragion.
Nella fattispecie trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
2 Quanto al dies a quo, lo stesso va individuato nel momento in cui va effettuato il versamento dei contributi, ossia nel momento in cui scadono i relativi termini per il pagamento, e non nel momento in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.
Ed infatti, in proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi (cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 18408 del 2022 e n. 10273 del 2021).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi IVS relativi al periodo da aprile a dicembre
2014, e non avendo l' provato l'invio al ricorrente di alcun atto interruttivo prima CP_1 dell'avviso opposto, notificato il 27.12.2024, la pretesa contributiva appare senza dubbio prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della natura della pronuncia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2023 0003942421 000 in quanto prescritte;
b) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 480,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
3