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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2365/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2365/2024 promossa da:
nato l'[...] a [...], Buenos Aires, Argentina, residente Persona_1 in Quilmes, in Via Gutierrez n. 648, Buenos Aires, Argentina, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore , delle Controparte_1 figlie minori nata il [...] a [...], Provincia di Buenos Aires, Persona_2
Argentina, e nata il [...] a [...], Provincia di Buenos Aires, Argentina, Persona_3 residenti in [...] di Ezpeleta, Quilmes, Provincia di Buenos Aires, Argentina. Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli Avvocati Annalaura Carbone (C.F.
) e Carlo Rombolà (C.F. ), come da procura notarile C.F._1 C.F._2 in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostille, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Roma, Via Giulio Cesare n. 61;
ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 28.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano R_
(o , nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1) ed emigrato in
[...] Per_5
Argentina, dove decedeva il 10.01.2005 (cfr. doc. in atti n. 4), senza mai acquisire la cittadinanza per naturalizzazione né rinunciare allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In data 22.02.1962, l'avo italiano si univa in matrimonio in Sudamerica con la Sig.ra Parte_1
dalla quale divorziava nel 1987 (cfr. doc. in atti n. 3). Dalla predetta unione matrimoniale
[...] nasceva, il 21.08.1966, la loro figlia (cfr. doc. in atti n 5), la quale si univa in Persona_6 matrimonio con in data 08.03.1985, dal quale divorziava nel 2000 (cfr. doc. in Persona_7 atti n 6).
Dalla precedente unione nasceva, l'11.05.1990, , odierno ricorrente (cfr. doc. Persona_1 in atti n. 7), il quale si sposava il 29.04.2022 con (cfr. doc. in atti n. 8). Dalla loro Controparte_1 unione nascevano le figlie , il 30.12.2013, e , il 9.01.2023, Persona_2 Persona_3 odierne ricorrenti, minori rappresentate (cfr. doc. in atti n. 9 e 10).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano e, per l'effetto, dichiarare i ricorrenti medesimi cittadini italiani dalla nascita, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
08.02.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza dell'13.03.2025, assente parte convenuta, la difesa del ricorrente contestava l'inammissibilità del ricorso, rilevando che l'interesse ad agire è documentato e notorio in relazione al , che la pendenza di una questione di legittimità costituzionale in altro Parte_2 giudizio non comporta la sospensione del presente procedimento e che il richiamo al codice del 1865
è irrilevante, insistendo pertanto per l'accoglimento del ricorso con condanna del . Controparte_4
Il Giudice, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
2 Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità,
3 proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Nel merito, dall'analisi dell'albero genealogico emerge che i ricorrenti sono diretti discendenti di avo italiano. Di fatto, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e in particolare dal certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Dal certificato negativo di non naturalizzazione rilasciato, in data 07.11.2023, dalla Camera
Nazionale Elettorale – Potere Giudiziario della Nazione è riportato che “nel Registro Nazionale degli
Elettori, dove figurano iscritti tutti i cittadini argentini, di nascita o per opzione, maggiori di anni sedici, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, non si riscontra registrato il signor
o nato il [...], in [...] – Reggio Calabria – Bovalino. - Persona_4 Per_5
Deceduto” (doc. n. 2). Per tale condizione, ha trasmesso la cittadinanza italiana a Persona_4
4 sua figlia nata il [...] in [...] (quindi dopo l'avvento della Persona_6
Costituzione), la quale, a sua volta, l'ha trasmessa a suo figlio nato l'[...] Persona_1 in Argentina, attuale ricorrente. Quest'ultimo, in seguito, ha trasferito la cittadinanza italiana alle sue figlie nata il [...], e , nata il [...], attuali ricorrenti. Persona_8 Persona_3
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, in quanto, nella trasmissione non si registrano passaggi intermedi di linee femminili in epoca pre-costituzionale.
Orbene, la difesa rappresenta che i ricorrenti hanno più volte tentato, senza successo, di accedere alla piattaforma telematica di prenotazione del Consolato Generale italiano a La Plata (prenot@mi) per presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, riscontrando costantemente l'assenza di appuntamenti disponibili. A fronte di tali difficoltà, il 1° luglio 2024 si sono recati da un notaio per redigere un atto pubblico che attestasse l'impossibilità di prenotare, riscontrando anche in quella sede il medesimo messaggio di indisponibilità. La difesa aggiunge che, in data 23 aprile 2024, i ricorrenti hanno inviato una e-mail alla casella PEC del , ricevendo Parte_2 esclusivamente una risposta automatica, e che, in precedenza, avevano inviato due raccomandate (il
15 aprile e il 3 maggio 2024) per chiedere un appuntamento urgente, rimaste prive di riscontro. In particolare, tali comunicazioni – inoltrate tramite “carta documento”, equipollente argentino delle raccomandate A/R – sono state arbitrariamente rifiutate dal e restituite ai mittenti. Parte_2
Occorre tuttavia rilevare che agli atti del presente giudizio risulta depositato unicamente l'atto notarile del 1° luglio 2024, nel quale si dà atto – sulla base delle dichiarazioni rese dal comparente e delle attività compiute dal notaio – delle difficoltà incontrate dai ricorrenti nell'accedere alla piattaforma telematica del Consolato Generale d'Italia a La Plata (prenot@mi) e nell'ottenere un appuntamento per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Tuttavia, tale atto, sebbene costituisca una forma di documentazione, non è sufficiente a provare in modo oggettivo e autonomo l'effettivo compimento dei tentativi dichiarati. In particolare, non è stato prodotto alcun riscontro tecnico (quali screenshot, ricevute o log di accesso) che dimostri l'avvenuto tentativo di accesso alla piattaforma né tantomeno l'effettiva interazione con il sistema di prenotazione. Parimenti, i ricorrenti affermano di aver inviato una e-mail in data 23 aprile 2024 alla casella di posta elettronica certificata del , ricevendo una risposta automatica. Anche in Parte_2 questo caso, tuttavia, la dichiarazione rimane priva di riscontro documentale, non risultando agli atti alcuna copia della comunicazione inviata né della risposta ricevuta. Ancora, viene riferito l'invio di due raccomandate, datate 15 aprile e 3 maggio 2024, contenenti la richiesta di fissazione di un appuntamento urgente, le quali – a dire dei ricorrenti – sarebbero state restituite per rifiuto del destinatario. Tuttavia, neppure di tali invii è stata fornita documentazione idonea a comprovarne l'effettivo inoltro e il successivo esito.
5 L' assenza di elementi oggettivi che confermino in modo attendibile l'effettiva presentazione (o quanto meno il tentativo concreto di presentazione) dell'istanza assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio
6 diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità
a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del sarebbero molto lunghi, Parte_2 dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa in tempi recenti e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453,00 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 12.04.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2365/2024 promossa da:
nato l'[...] a [...], Buenos Aires, Argentina, residente Persona_1 in Quilmes, in Via Gutierrez n. 648, Buenos Aires, Argentina, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore , delle Controparte_1 figlie minori nata il [...] a [...], Provincia di Buenos Aires, Persona_2
Argentina, e nata il [...] a [...], Provincia di Buenos Aires, Argentina, Persona_3 residenti in [...] di Ezpeleta, Quilmes, Provincia di Buenos Aires, Argentina. Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli Avvocati Annalaura Carbone (C.F.
) e Carlo Rombolà (C.F. ), come da procura notarile C.F._1 C.F._2 in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostille, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Roma, Via Giulio Cesare n. 61;
ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 28.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano R_
(o , nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1) ed emigrato in
[...] Per_5
Argentina, dove decedeva il 10.01.2005 (cfr. doc. in atti n. 4), senza mai acquisire la cittadinanza per naturalizzazione né rinunciare allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In data 22.02.1962, l'avo italiano si univa in matrimonio in Sudamerica con la Sig.ra Parte_1
dalla quale divorziava nel 1987 (cfr. doc. in atti n. 3). Dalla predetta unione matrimoniale
[...] nasceva, il 21.08.1966, la loro figlia (cfr. doc. in atti n 5), la quale si univa in Persona_6 matrimonio con in data 08.03.1985, dal quale divorziava nel 2000 (cfr. doc. in Persona_7 atti n 6).
Dalla precedente unione nasceva, l'11.05.1990, , odierno ricorrente (cfr. doc. Persona_1 in atti n. 7), il quale si sposava il 29.04.2022 con (cfr. doc. in atti n. 8). Dalla loro Controparte_1 unione nascevano le figlie , il 30.12.2013, e , il 9.01.2023, Persona_2 Persona_3 odierne ricorrenti, minori rappresentate (cfr. doc. in atti n. 9 e 10).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano e, per l'effetto, dichiarare i ricorrenti medesimi cittadini italiani dalla nascita, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
08.02.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza dell'13.03.2025, assente parte convenuta, la difesa del ricorrente contestava l'inammissibilità del ricorso, rilevando che l'interesse ad agire è documentato e notorio in relazione al , che la pendenza di una questione di legittimità costituzionale in altro Parte_2 giudizio non comporta la sospensione del presente procedimento e che il richiamo al codice del 1865
è irrilevante, insistendo pertanto per l'accoglimento del ricorso con condanna del . Controparte_4
Il Giudice, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
2 Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità,
3 proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Nel merito, dall'analisi dell'albero genealogico emerge che i ricorrenti sono diretti discendenti di avo italiano. Di fatto, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e in particolare dal certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Dal certificato negativo di non naturalizzazione rilasciato, in data 07.11.2023, dalla Camera
Nazionale Elettorale – Potere Giudiziario della Nazione è riportato che “nel Registro Nazionale degli
Elettori, dove figurano iscritti tutti i cittadini argentini, di nascita o per opzione, maggiori di anni sedici, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, non si riscontra registrato il signor
o nato il [...], in [...] – Reggio Calabria – Bovalino. - Persona_4 Per_5
Deceduto” (doc. n. 2). Per tale condizione, ha trasmesso la cittadinanza italiana a Persona_4
4 sua figlia nata il [...] in [...] (quindi dopo l'avvento della Persona_6
Costituzione), la quale, a sua volta, l'ha trasmessa a suo figlio nato l'[...] Persona_1 in Argentina, attuale ricorrente. Quest'ultimo, in seguito, ha trasferito la cittadinanza italiana alle sue figlie nata il [...], e , nata il [...], attuali ricorrenti. Persona_8 Persona_3
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, in quanto, nella trasmissione non si registrano passaggi intermedi di linee femminili in epoca pre-costituzionale.
Orbene, la difesa rappresenta che i ricorrenti hanno più volte tentato, senza successo, di accedere alla piattaforma telematica di prenotazione del Consolato Generale italiano a La Plata (prenot@mi) per presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, riscontrando costantemente l'assenza di appuntamenti disponibili. A fronte di tali difficoltà, il 1° luglio 2024 si sono recati da un notaio per redigere un atto pubblico che attestasse l'impossibilità di prenotare, riscontrando anche in quella sede il medesimo messaggio di indisponibilità. La difesa aggiunge che, in data 23 aprile 2024, i ricorrenti hanno inviato una e-mail alla casella PEC del , ricevendo Parte_2 esclusivamente una risposta automatica, e che, in precedenza, avevano inviato due raccomandate (il
15 aprile e il 3 maggio 2024) per chiedere un appuntamento urgente, rimaste prive di riscontro. In particolare, tali comunicazioni – inoltrate tramite “carta documento”, equipollente argentino delle raccomandate A/R – sono state arbitrariamente rifiutate dal e restituite ai mittenti. Parte_2
Occorre tuttavia rilevare che agli atti del presente giudizio risulta depositato unicamente l'atto notarile del 1° luglio 2024, nel quale si dà atto – sulla base delle dichiarazioni rese dal comparente e delle attività compiute dal notaio – delle difficoltà incontrate dai ricorrenti nell'accedere alla piattaforma telematica del Consolato Generale d'Italia a La Plata (prenot@mi) e nell'ottenere un appuntamento per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Tuttavia, tale atto, sebbene costituisca una forma di documentazione, non è sufficiente a provare in modo oggettivo e autonomo l'effettivo compimento dei tentativi dichiarati. In particolare, non è stato prodotto alcun riscontro tecnico (quali screenshot, ricevute o log di accesso) che dimostri l'avvenuto tentativo di accesso alla piattaforma né tantomeno l'effettiva interazione con il sistema di prenotazione. Parimenti, i ricorrenti affermano di aver inviato una e-mail in data 23 aprile 2024 alla casella di posta elettronica certificata del , ricevendo una risposta automatica. Anche in Parte_2 questo caso, tuttavia, la dichiarazione rimane priva di riscontro documentale, non risultando agli atti alcuna copia della comunicazione inviata né della risposta ricevuta. Ancora, viene riferito l'invio di due raccomandate, datate 15 aprile e 3 maggio 2024, contenenti la richiesta di fissazione di un appuntamento urgente, le quali – a dire dei ricorrenti – sarebbero state restituite per rifiuto del destinatario. Tuttavia, neppure di tali invii è stata fornita documentazione idonea a comprovarne l'effettivo inoltro e il successivo esito.
5 L' assenza di elementi oggettivi che confermino in modo attendibile l'effettiva presentazione (o quanto meno il tentativo concreto di presentazione) dell'istanza assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio
6 diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità
a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del sarebbero molto lunghi, Parte_2 dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa in tempi recenti e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453,00 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 12.04.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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