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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 2870/2021, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Ferraro;
-OPPONENTE-
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
CA TA;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Parte opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 594/2021 per l'importo di €. 25.184,65, quale saldo delle fatture per fornitura servizi nn.1892 del 30.09.2012; 623 del 30.06.2013, 295 del
28.02.2014; 671 del 30.04.2014; 1784 del 31.10.2015; 1938 del
30.11.2015 e chiedeva “a) in via preliminare rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
b) nel merito dichiarare inefficace e/o inammissibile e/o improponibile il decreto ingiuntivo nr. 594 del 24/05/2021 r.g. nr. 1740/2021 e quindi revocare lo stesso per le ragioni indicate in premessa e per l'effetto accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto all'ingiungente, perché destituita di fondamento è la richiesta di pagamento della somma di € 25.184,65 oltre spese e compenso professionale;
c) dichiarare, quindi, nullo e/o annullabile ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo nr. 594 del 24/05/2021 r.g. nr. 1740/2021 stante l'infondatezza della pretesa creditoria;
d) condannare la soc.
2 al risarcimento dei danni, in via equitativa, subiti CP_1
dall'ingiunta, ravvisandosi nella fattispecie, una responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; e) vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'opposta società si costituiva e chiedeva di Parte_2
confermare il decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, nonché “il rigetto della richiesta di condanna avanzata ex art.96 c.p.c. del tutto infondata ed illegittima nonché con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e compensi di causa”.
In corso di causa, il precedente giudice, dott.ssa Aureliana Di
Matteo, all'esito dell'udienza del 26.10.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della
"ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui
3 all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Nel merito l'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
Va rilevato che non vi è in atti alcuna contestazione circa il servizio reso indicato nelle fatture né l'opponente stesso solleva eccezioni di sorta su di esso, riconoscendone l'espletamento in suo favore.
4 Come noto, il principio di "non contestazione" di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 14, l.
n. 69 del 2009) integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti - in quanto diretta ad escludere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi) - come tale non applicabile alla non contestazione derivante dalla contumacia della parte (Cass. 461/2015, 42035/2021, 14589/2022).
L'opponente quindi si è avvalso dei risultati della prestazione resa dall'opposta società traendone tutti i benefici Controparte_1
senza contestare l'esecuzione o la modalità della stessa.
L'opposizione, a ben guardare, peraltro, e come confermato anche dal precedente giudice, è fondata su prova scritta afferente alla pronuncia del Tar Salerno del 2014, la cui statuizione in punto di validità della tariffa risulta riformata dal Consiglio di Stato.
Ne consegue che l'opposizione non è fondata su prova scritta.
Ogni altra domanda, anche ex art. 96 cpc, va disattesa in quanto non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza,
5 eccezione e deduzione disattesa, così provvede ex art. 281 sexies cpc:
-rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.090,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. CA
TA.
Avellino, 3.11.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 2870/2021, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Ferraro;
-OPPONENTE-
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
CA TA;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Parte opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 594/2021 per l'importo di €. 25.184,65, quale saldo delle fatture per fornitura servizi nn.1892 del 30.09.2012; 623 del 30.06.2013, 295 del
28.02.2014; 671 del 30.04.2014; 1784 del 31.10.2015; 1938 del
30.11.2015 e chiedeva “a) in via preliminare rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
b) nel merito dichiarare inefficace e/o inammissibile e/o improponibile il decreto ingiuntivo nr. 594 del 24/05/2021 r.g. nr. 1740/2021 e quindi revocare lo stesso per le ragioni indicate in premessa e per l'effetto accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto all'ingiungente, perché destituita di fondamento è la richiesta di pagamento della somma di € 25.184,65 oltre spese e compenso professionale;
c) dichiarare, quindi, nullo e/o annullabile ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo nr. 594 del 24/05/2021 r.g. nr. 1740/2021 stante l'infondatezza della pretesa creditoria;
d) condannare la soc.
2 al risarcimento dei danni, in via equitativa, subiti CP_1
dall'ingiunta, ravvisandosi nella fattispecie, una responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; e) vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'opposta società si costituiva e chiedeva di Parte_2
confermare il decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, nonché “il rigetto della richiesta di condanna avanzata ex art.96 c.p.c. del tutto infondata ed illegittima nonché con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e compensi di causa”.
In corso di causa, il precedente giudice, dott.ssa Aureliana Di
Matteo, all'esito dell'udienza del 26.10.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della
"ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui
3 all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Nel merito l'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
Va rilevato che non vi è in atti alcuna contestazione circa il servizio reso indicato nelle fatture né l'opponente stesso solleva eccezioni di sorta su di esso, riconoscendone l'espletamento in suo favore.
4 Come noto, il principio di "non contestazione" di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 14, l.
n. 69 del 2009) integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti - in quanto diretta ad escludere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi) - come tale non applicabile alla non contestazione derivante dalla contumacia della parte (Cass. 461/2015, 42035/2021, 14589/2022).
L'opponente quindi si è avvalso dei risultati della prestazione resa dall'opposta società traendone tutti i benefici Controparte_1
senza contestare l'esecuzione o la modalità della stessa.
L'opposizione, a ben guardare, peraltro, e come confermato anche dal precedente giudice, è fondata su prova scritta afferente alla pronuncia del Tar Salerno del 2014, la cui statuizione in punto di validità della tariffa risulta riformata dal Consiglio di Stato.
Ne consegue che l'opposizione non è fondata su prova scritta.
Ogni altra domanda, anche ex art. 96 cpc, va disattesa in quanto non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza,
5 eccezione e deduzione disattesa, così provvede ex art. 281 sexies cpc:
-rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.090,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. CA
TA.
Avellino, 3.11.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
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