Art. 15.
A partire dal 1 gennaio 1950, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo. (4) (5) ((6)) Il primo di tali contributi e' destinato alle finalita' previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo e' destinato all'assistenza sanitaria.
Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla meta' dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo.
Per il biennio 1948-49, ferma restando per gli iscritti all'istituto la misura dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350 , i contributi a carico degli Enti sono stabiliti in misura pari alla meta' di quella indicata nel primo comma del presente articolo.
---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 14 aprile 1957, n. 259 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " A decorrere dal 10 gennaio 1957, il contributo destinato all'assistenza sanitaria da versare all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, a norma dell' art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120 , e' fissato nella misura del cinque per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo iscritto all'Istituto, di cui il 2,75 per cento a carico degli enti locali e il 2,25 per cento a carico dei dipendenti". -------------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 14 aprile 1957, n. 259 , come modificata dalla L. 31 dicembre 1961, n. 1443 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1962 "la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall' articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 , e' elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente". ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 14 aprile 1957, n. 259 , come modificata dal D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 10 gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall' art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 [...] e' elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente".
A partire dal 1 gennaio 1950, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo. (4) (5) ((6)) Il primo di tali contributi e' destinato alle finalita' previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo e' destinato all'assistenza sanitaria.
Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla meta' dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo.
Per il biennio 1948-49, ferma restando per gli iscritti all'istituto la misura dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350 , i contributi a carico degli Enti sono stabiliti in misura pari alla meta' di quella indicata nel primo comma del presente articolo.
---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 14 aprile 1957, n. 259 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " A decorrere dal 10 gennaio 1957, il contributo destinato all'assistenza sanitaria da versare all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, a norma dell' art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120 , e' fissato nella misura del cinque per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo iscritto all'Istituto, di cui il 2,75 per cento a carico degli enti locali e il 2,25 per cento a carico dei dipendenti". -------------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 14 aprile 1957, n. 259 , come modificata dalla L. 31 dicembre 1961, n. 1443 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1962 "la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall' articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 , e' elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente". ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 14 aprile 1957, n. 259 , come modificata dal D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 10 gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall' art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259 [...] e' elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente".