Ordinanza collegiale 31 maggio 2023
Sentenza 20 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/02/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00922/2025REG.PROV.COLL.
N. 02632/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2632 del 2024, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, non costituita in giudizio;
Società di Progetto MI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna, 50;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 3385 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società di Progetto MI S.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Elena Quadri;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società di Progetto MI S.p.a. ha impugnato la Comunicazione del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Autostrade: nel 2022 non sono previsti aumenti dei pedaggi sul 98% rete nazionale ”, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; la nota prot. 0034140 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Adeguamento delle tariffe autostradali decorrenti dal 1° gennaio 2022. Tangenziali est esterne di Milano (TEEM) S.p.A. ”, inviata dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili alla concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a., nella parte in cui è stato disposto che “ in assenza dei presupposti regolatori rappresentanti dalla sussistenza di un Piano economico finanziario vigente, in sede di valutazione non sono state considerate accoglibili le istanze di aggiornamento tariffario riconducibili alla società concessionario BE S.p.A. e AN Lombarda S.p.A. ”, nonché che “ Per tali società, al momento dell’efficacia del nuovo Piano finanziario, è fatto comunque salvo il recupero degli eventuali adeguamenti tariffari maturati a decorrere dall’inizio del corrente periodo regolatorio ”; la Società ha chiesto, altresì, l’accertamento dei diritti ed interessi nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed afferente il contenuto patrimoniale ed economico del rapporto concessorio (Convenzione Unica sottoscritta dalla Società ricorrente e da CAL S.p.a., l’1 agosto 2007, in forza dell’art. 2, comma 82, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.); con ricorso per motivi aggiunti, la Società ha impugnato la nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. 24493 del 15 settembre 2021, avente ad oggetto: “ Richiesta di adeguamento tariffario con decorrenza 1° gennaio 2022. Riscontro a vs nota prot. 23246 del 30 agosto 2021 ” e la nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. 27769 del 19 ottobre 2021, avente ad oggetto: “ Procedure di calcolo per l’adeguamento annuale delle tariffe autostradali. Riscontro a vs comunicazione e-mail del 13 ottobre u.s. ”.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso principale (dichiarando inammissibile quello per motivi aggiunti, capo della sentenza che non è oggetto di appello) con sentenza n. 3385 del 2024, appellata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per i seguenti motivi di diritto:
I) eccezione preliminare volta a contestare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
II) erroneità dell’interpretazione del TAR in ordine alle disposizioni legislative applicabili.
Si è costituita per resistere all’appello la Società di Progetto MI S.p.a.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 3385 del 2024 che ha accolto il ricorso dell’odierna appellata, disponendo l’annullamento dei provvedimenti gravati in ragione, tra l’altro, dell’accertata inapplicabilità dell’articolo 13, comma 3, del d.l. n. 162/2019.
Deve premettersi che la Società di Progetto MI S.p.a. è concessionaria per la progettazione, costruzione ed esercizio del collegamento autostradale Brescia – Bergamo – Milano (“Autostrada A35 MI”) in forza della Convenzione Unica sottoscritta tra MI e CAL l’1 agosto 2007, atto convenzionale attualmente vigente tra le parti come successivamente integrato e modificato da tre atti aggiuntivi.
L’art. 18 della citata Convenzione Unica (avente ad oggetto “Adeguamento annuale delle tariffe”) prevede il diritto del Concessionario all’adeguamento annuale delle tariffe, stabilendo quanto segue: “ 18.1 L’adeguamento annuale delle tariffe è determinato secondo i criteri previsti dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, come modificata dalla legge n. 286/2006 e s.m.i., e dalla delibera CIPE 1/2007.
18.2 Nell’ambito della procedura revisionale, il Concedente può contestare:
(A) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, come sopra specificai, con particolare riferimento all’entità degli investimenti effettuati nell’anno precedente ai fii della determinazione definitiva del parametro K da applicare all’anno seguente;
(B) la sussistenza di grave inadempimento alle disposizioni della presente convezione.
18.3 Nel caso di cui alla lettera A) del comma 2 il Concessionario provvede in ogni caso ad applicare l’aggiornamento sulla base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente. Fermo restando detta applicazione, il Concessionario ha facoltà di contestare la variazione indicata dal Concedente.
18.4 Nel caso di cui alla lettera B) del comma 2 il Concedente, perdurando la inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest’ultimo, dispone la sospensione dell’applicazione della formula revisionale di cui all’art. 15 fino alla rimozione dell’inadempienza stessa e procedere ai sensi dell’art. 9 della presente convenzione.
18.5 Il concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dell’avvenuta comunicazione dell’adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe relativo all’anno della richiesta ”.
L’art. 15 della Convenzione sopra richiamata fissa, quindi, le formule per procedere all’aggiornamento delle tariffe.
L’art. 11, comma 3, della medesima Convenzione dispone inoltre che il Piano Economico Finanziario (“PEF”) allegato alla Convenzione deve essere aggiornato/revisionato al termine di ciascun periodo regolatorio di durata quinquennale (entro il 30 giugno secondo la Delibera C.I.P.E. n. 27 del 15 giugno 2013); nonché in presenza di un nuovo programma di investimenti o in presenza di eventi straordinari che determinano un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario del medesimo.
Ai sensi della Convenzione Unica, come di volta in volta modificata e integrata, la scadenza della concessione è stata fissata in 25 anni e 6 mesi decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’asse autostradale, con previsione di periodi regolatori quinquennali. Il primo periodo regolatorio seguente all’Atto Aggiuntivo n. 3 del 19 luglio 2016 è scaduto il 31 dicembre 2020.
La Società con nota prot. SDP-U2110-060-PR-MNO dell’11 ottobre 2021, avente ad oggetto “ Richiesta di aggiornamento tariffario per l’anno 2022 ”, ha provveduto a comunicare alla Concedente i calcoli per l’adeguamento tariffario per il 2022.
Con nota prot. SDP-I-2111-148-00-000 del 22 novembre 2021, tale richiesta è stata trasmessa da CAL al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per le approvazioni di competenza, evidenziando che: “… La Scrivente ha provveduto a verificare la correttezza dell’applicazione della formula con apposita Istruttoria (vedi Allegato), agli esiti della quale, per quanto di competenza, nulla osta al riconoscimento dell’adeguamento tariffario per l’anno 2022 richiesto dal Concessionario MI S.p.A. La presente costituisce inoltre lettera di asseverazione sulla correttezza dei dati e dei valori contenuti nelle formule tariffarie applicate ”.
Il MIT, con comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 31 dicembre 2021, ha dato atto che “ Anche per il 2022 vengono confermate le tariffe vigenti sulle autostrade gestite dalle società per le quali è in corso l’aggiornamento/revisione del rapporto concessorio. Ogni variazione sarà applicata esclusivamente alla definizione dei nuovi contratti che dovranno recepire il regime tariffario previsto dall’Autorità di regolazione dei trasporti ”.
Pertanto, i Ministeri competenti non hanno a MI l’adeguamento tariffario richiesto per l’anno 2022.
Con nota prot. 34140 del 31 dicembre 2021, trasmessa in pari data a MI dalla Concedente con nota prot. SDP-I-2112-255-00-000, il MIMS ha comunicato a CAL il decreto adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente all’adeguamento tariffario per l’anno 2022 sulla tratta autostradale gestita dalla concessionaria Tangenziali Est Esterne di Milano S.p.a., nell’ambito della quale, con specifico riferimento alla richiesta di adeguamento della Società, il MIMS ha segnalato che “ in assenza dei presupposti regolatori rappresentati dalla sussistenza di un Piano economico finanziario vigente, in sede di valutazione non sono state considerate accoglibili le istanze di aggiornamento tariffario riconducibili alla società concessionaria BE s.p.a. e AN AR s.p.a. ”, nonché che “ Per tali società, al momento dell’efficacia del nuovo Piano finanziario, è fatto comunque salvo il recupero degli eventuali adeguamenti tariffari maturati a decorrere dall’inizio del corrente periodo regolatorio ”.
Tale provvedimento riproduceva la posizione assunta dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti che, con nota del 15 settembre 2021, dopo aver ribadito che il procedimento per l’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario non si fosse ancora concluso, aveva statuito che, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del d.l. 162/2019, l’aggiornamento tariffario per il 2022, richiesto dalle concessionarie, dovrà essere differito sino alla definizione delle procedure di aggiornamento dei rispettivi PEF.
Tanto premesso, con il primo motivo parte appellante ha dedotto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con il secondo motivo parte appellante si duole dell’erroneità dell’interpretazione del TAR in ordine alle disposizioni legislative applicabili: la difesa erariale sostiene, invero, l’erroneità della sentenza gravata nell’aver ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 13 del d.l. n. 163/2019. Ciò, in quanto il legislatore sarebbe intervenuto annualmente, modificando l’impianto normativo di riferimento e aggiornandolo temporalmente in modo tale da estenderne il perimetro applicativo – soggettivo – a tutte le concessioni vigenti i cui piani regolatori venivano – man mano – a scadenza. Inoltre, tale lettura della norma sarebbe l’unica coerente con la ratio stessa dell’intervento normativo, tesa a consentire uno sviluppo ordinato dei procedimenti di revisione dei sistemi tariffari coerente con il nuovo contesto venutosi a delineare a seguito delle sopravvenienze normative e del quadro regolatorio definito dall’ART nell’esercizio delle proprie competenze.
La Società di Progetto MI S.p.a. ha contestato la fondatezza dell’appello.
In via subordinata, l’appellata ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019 (“milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e ss.mm.ii. sotto diversi profili, e ha formulato richiesta di disapplicazione della norma censurata ovvero richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
L’appello è infondato.
Con riferimento al primo motivo dedotto, volto a contestare la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’eccezione è da disattendere.
L’appellante sostiene che la sentenza impugnata erroneamente non avrebbe accolto la domanda di estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non avendo il ricorso ad oggetto alcun atto, provvedimento o comportamento imputabile direttamente al medesimo.
Al contrario, ai sensi dell’art. 43 del d.l. n. 201 del 2011, la competenza in ordine all’approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze “in concerto”: in applicazione di tale disposizione normativa, è dunque evidente che anche il MEF debba essere chiamato in giudizio, ove si controverta di mancati adeguamenti tariffari, atteso che il Ministero dell’economia e delle finanze esercita la competenza in materia congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con la seconda censura si sostiene l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla sentenza appellata in ordine alle disposizioni legislative applicabili alla fattispecie in questione.
Anche tale censura è infondata.
Per il giudice di prime cure, e del tutto condivisibilmente, al momento dell’entrata in vigore del c.d. decreto “Milleproroghe”, avvenuta il 30 dicembre 2019, il periodo regolatorio quinquennale della concessione di specie (disciplinato dall’Atto aggiuntivo n. 3 del 19 luglio 2019 e relativo al quinquennio 2015-2020) non era ancora pervenuto a scadenza (che si è verificata solo il 31 dicembre 2020), essendo, di conseguenza, inapplicabile l’articolo 13, comma 3, del d.l. medesimo, che si applica solo ai: “ concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza ” (cfr. anche Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6840).
Inoltre, la sentenza ha evidenziato come sia la stessa ART ad affermare che la sospensione dell’adeguamento tariffario debba essere limitata alle sole concessioni in cui i PEF risultavano già scaduti il 28 settembre 2018, e non anche a quelle i cui PEF scadevano dopo tale data, come, al contrario, è stato prospettato dalla difesa del Ministero.
Nella suddetta nota del 15 settembre 2021 si legge, invero, che: “ le nuove competenze in materia tariffaria autostradale anche per i rapporti concessori vigenti … si esercitano a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo d.l. 109/2018, ossia dal 28 settembre 2018. Ne consegue che, per le concessioni autostradali i cui Piani economico finanziari risultavano scaduti a tale data, nessun adeguamento tariffario annuale può essere previsto sino alla sottoscrizione, tra concedente e concessionario, degli Atti aggiuntivi alle convenzioni di concessione con cui sia recepito il Sistema tariffario stabilito da questa Autorità ”.
Il Tar ha, altresì, ritenuto erronea l’argomentazione con cui si sostiene l’applicabilità dell’articolo 13 del d.l. n. 162/2019 alla fattispecie in questione, posto che: “ il legislatore è intervenuto annualmente, modificando l’impianto normativo di riferimento e aggiornandolo temporalmente in modo tale da estendere il suo perimetro applicativo a tutte le concessioni vigenti i cui periodi regolatori venivano – man mano- a scadenza ”, attraendo, di conseguenza, “ la concessione assentita a MI nell’alveo della norma sul funzionamento degli adeguamenti con riguardo alle annualità 2022 e 2023 ”, atteso che, come risulta testualmente dalla sentenza impugnata: “ i successivi interventi legislativi che hanno modificato il testo della norma in parola si sono limitati ad ampliare la portata oggettiva del differimento del termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali (inizialmente limitata all’annualità 2020 e successivamente estesa alle successive annualità), ma hanno lasciato inalterata l’estensione applicativa della norma sul versante soggettivo, che è rimasta circoscritta ai «concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza» alla data di entrata in vigore del d.l. n. 162/2019 (categoria nella quale la ricorrente, come anzidetto, non rientra) ”.
Ed invero, il più volte menzionato art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, nella sua versione originaria, prevedeva che: “ Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020 ”.
La suddetta previsione normativa è stata successivamente modificata, prima dal d.l. n. 183 del 2020, secondo le cui previsioni: “ All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio 2021" ”, e poi con il d.l. n. 121 del 2021, secondo cui: “ In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio" e le parole: “non oltre il 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2021” ”.
Successivamente, il d.l. n. 4 del 2022 ha ancora modificato le suddette previsioni normative nel modo seguente: “ All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2022" ”.
Infine, secondo le previsioni del d.l. n. 198 del 2022: “ All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “31 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023” ”.
Dalla lettura delle succitate disposizioni normative risulta chiaro che nessuna delle successive modifiche dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019 ne ha cambiato il presupposto applicativo relativo all’ambito soggettivo, che è rimasto immutato come riferito ai “ concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza ” alla data di entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2019, atteso che le disposizioni che si sono susseguite si sono limitate, a causa dell’omessa conclusione dei procedimenti di revisione in corso, ad ampliare la portata oggettiva della sospensione, che, sempre e solo per i medesimi concessionari per cui la norma era applicabile, è stata estesa a tutti i successivi adeguamenti tariffari annuali.
Tale interpretazione è l’unica che risponde alla lettera della norma.
Ed invero, ai sensi dell’art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale: “ Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ”.
In proposito, la giurisprudenza civile ha più volte statuito che “ L'interpretazione delle norme tributarie non si sottrae al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie impositiva, che l'art. 2 della l. n. 212 del 2000 vuole sorretta da disposizioni chiare e trasparenti ” (Cassaz. civ., SS.UU., 25 luglio 2022, n. 23051).
“ In tema di interpretazione della legge, nelle ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario, l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, così che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata ” (Cassaz. civ., lavoro, 14 ottobre 2016, n. 20808).
Ma anche secondo la giurisprudenza amministrativa: “ In tema di interpretazione della legge ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, nelle ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore e desumibile anche dalla connessione fra i singoli disposti ” (Cons. Stato, V, 18 luglio 2024, n. 6440).
Oltretutto, l’interpretazione letterale della norma è pienamente compatibile anche con l’intenzione del legislatore, atteso che la disposizione normativa succitata è stata emessa al fine di porre rimedio ad un temporaneo e circoscritto ritardo nella revisione dei piani economico-finanziari delle concessioni rilevato al momento della sua adozione e non a bloccare le revisioni delle concessioni per molti anni a seguire, andando a ricomprendere addirittura più periodi regolatori.
Infine, tale interpretazione risulta avvalorata dall’ulteriore modifica normativa intervenuta in materia (art. 8, comma 9, del d.l. n. 215 del 2023) che ha, invece, integralmente sostituito l’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019 con le seguenti previsioni: “ Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente.
L'aggiornamento dei Piani economici finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari ”.
Tale ultima modifica, che non si applica per ragioni cronologiche alla fattispecie all’esame del Collegio, a differenza delle precedenti effettivamente modifica l’ambito soggettivo di applicazione della norma, riferendosi a tutte “ le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale ” alla data di entrata in vigore del medesimo d.l. n. 215 del 2023, fornendo dimostrazione di come, invece, le precedenti non lo avessero fatto.
Deve, infine, darsi atto di come, in esecuzione della sentenza impugnata, nonché della n. 3386 del 2024 concernente le tariffe del 2023, con decreto n. 204 dell’1 agosto 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, abbia riconosciuto “ l’incremento tariffario in misura pari al 12,11% (dodici virgola undici percento) ” nei confronti di Società di Progetto MI S.p.a.
Attualmente, dunque, l’adeguamento tariffario oggetto del presente giudizio è stato già pienamente assentito, e tale adeguamento deve ricevere in questa sede piena conferma.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di accoglimento del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di accoglimento del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO