Sentenza 5 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/01/2023, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2023
N. 00113/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04067/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4067 del 2017, proposto da
Seieffe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio AG ER in Napoli, via Duomo, 61;
contro
Comune di Bonea;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio eletto presso lo studio Andrea FI in Napoli, viale Gramsci, 23;
nei confronti
Regione Campania, A.R.P.A.C.;
per l'annullamento:
- del Provvedimento Unico di Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 09.08.2017, rilasciato dallo S.U.A.P. del Comune di Bonea (BN), nella parte in cui impone prescrizioni adottate in sede di conferenza di servizi dall'A.R.P.A.C. relative alle emissioni in atmosfera;
- della determina dirigenziale n. 1292 del 21.06.2017 del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia della Provincia di Benevento nella parte in cui impone le predette prescrizioni;
- del parere A.R.P.A.C. del 30.05.2017 recante le illegittime prescrizioni;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o conseguenziale comunque recante le predette prescrizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 dicembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la Seieffe s.r.l. ha impugnato l’epigrafato provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Bonea (BN), nella parte in cui impone prescrizioni adottate in sede di conferenza di servizi dall’A.R.P.A.C., relative alle emissioni in atmosfera.
Avverso il prefato atto la ricorrente ha articolato plurimi motivi in diritto a sostegno delle proprie ragioni, lamentando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più aspetti, chiedendone conclusivamente l’annullamento.
Si è costituita in resistenza la provincia di Benevento, instando per la reiezione del ricorso.
2. All’udienza straordinaria del giorno 6 dicembre 2022, tenuta da remoto, sulle conclusioni rappresentate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
E invero, come risulta dalla documentazione in atti depositata, nelle more del giudizio, dapprima, l’amministrazione provinciale si è rideterminata sulla vicenda contenziosa con un nuovo provvedimento (Determinazione dirigenziale n. 93 del 22 gennaio 2020), che ha autorizzato una nuova modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui era titolare la ricorrente; di seguito, il Comune di Bonea ha rilasciato una nuova Autorizzazione Unica Ambientale (n. 1/2020).
In ragione di tali premesse, con memoria depositata in vista della discussione del ricorso, la difesa ricorrente ha dunque dichiarato che la sua assistita non ha più interesse alla pronuncia giurisdizionale.
Ciò posto, sulla base della suddetta dichiarazione di parte, il Collegio (in disparte la rilevanza del sopravvenuto provvedimento, che, comunque, disciplina diversamente la fattispecie oggetto di controversia) non può che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, una declaratoria in conformità ( ex multis Cons. di Stato, sez. IV, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551).
4. In ragione della peculiarità in fatto della vicenda e dell’esito in rito della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente FF
Rita Luce, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO