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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1879.
(Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta).
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo' liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate.
Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e' stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
(Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta).
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo' liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate.
Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e' stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
Commentari • 6
- 1. Rendita vitaliziaAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 6 aprile 2019 · 23.825254
[…] Divieto di riscatto Una volta assunto l'impegno di costituire una rendita vitalizia, il debitore, come previsto dall'art. 1879 cc, non può (salvo patto contrario) anche se la prestazione è diventata onerosa, liberarsi del pagamento delle rate, offrendo il rimborso del capitale. […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Taranto, sentenza 07/06/2024, n. 1652Provvedimento: […] Trattasi del contratto di rendita vitalizia, nel cui paradigma sono riconducibili ambo i negozi oggetto dei rogiti di notaro Leccese dal 1998 e del 2008, naturalmente aleatorio ed anche per volontà di legge in quanto l' art. 1879 cc, sotto la significativa rubrica “divieto di riscatto e onerositàLeggi di più...
- art. 1467 c.c.·
- art. 102 c.p.c.·
- art. 1218 c.c.·
- omessa pronuncia·
- contratto di rendita vitalizia·
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- art. 1879 c.c.·
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- art. 1872 c.c.·
- risoluzione per inadempimento