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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1432/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Helenia Ercoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1432/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASARO Parte_1 C.F._1 FRANCESCA e dell'avv. RAVASIO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CASERMA 28 TERNI, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAUSTINI SUSANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA S. NICANDRO, 39 TERNI, presso il difensore
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FINOTTO PA C.F._3
MASSIMO ORESTE, elettivamente domiciliato in CORSO CORNELIO TACITO 25, TERNI presso il difensore
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inefficacia, ex art. 1398 c.c., nei propri confronti, dell'atto di vendita del camper marca targato CD996CK di sua proprietà, intercorso il CP_4
pagina 1 di 19 16.03.2012 tra e per avere il primo concluso tale vendita PA CP_1 qualificandosi come suo rappresentante senza averne i poteri;
per tale effetto, dichiarare il suo diritto di riottenere la materiale disponibilità del camper sopra descritto, di sua esclusiva proprietà, attualmente nella disponibilità di;
per tale effetto, ordinare alla sig.ra di porre il CP_1 CP_1 camper ELNAG targato CD996CK, di sua proprietà e da essa detenuto senza titolo, immediatamente nella materiale disponibilità dell'attore, secondo le modalità che questo Tribunale avrebbe dovuto stabilire;
accertare e dichiarare il diritto dell'attore a vedersi risarciti dalla convenuta i danni derivanti dai fatti descritti in narrativa e provocati dalla condotta di quest'ultima, consistenti sia nella mancata possibilità, per oltre otto anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico detenuto e goduto indebitamente dalla convenuta, sia nei disagi, ripetuti e costanti, derivati dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro relativi al camper di sua proprietà utilizzato dalla convenuta, danni quantificati in € 25.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, se del caso anche mediante valutazione equitativa.
Affermava l'attore che alla fine del mese di gennaio 2012 portava il proprio camper marca ELNAG targato CD996CK presso la ditta per alcune riparazioni al tetto, Controparte_5 che aveva manifestato delle infiltrazioni di acqua e concordava verbalmente il relativo prezzo, pari a circa € 800,00 - 1.200,00 al massimo e la tempistica, lasciando il mezzo nei locali della ditta e che all'interno del camper rimanevano il certificato di proprietà, il libretto di circolazione ed il certificato assicurativo.
Affermava che, nella circostanza, gli veniva prospettata, dai sigg.ri e PA Persona_1
(rispettivamente figlio e coniuge della titolare della società, sig.ra ma del tutto _5 estranei alla società stessa) la possibilità di porre in vendita il camper, cui esso attore dava solo una generica disponibilità di massima qualora si fosse rinvenuto un acquirente disposto a versare un prezzo tale da consentirgli l'acquisto di altro mezzo e, comunque, non inferiore ad € 21.000,00; il sig.
[...] gli sottoponeva per la firma un foglio in bianco, sostenendo che era necessario per la PE commissione delle riparazioni.
Riferiva che la non dava notizie per oltre due mesi, finché il sig. contattato l'attore, _5 PE gli comunicava di aver reperito un acquirente per il camper e di aver già definito la vendita, informandolo che, detratte le spese per le riparazioni, ad esso attore sarebbe spettata la somma di € 10.500,00.
A seguito di ciò, in data 24 aprile 2012, il sig. si recava presso la per avere chiarimenti Pt_1 _5 in merito e, giunto sul posto, non scorgeva il proprio camper e gli confermava che il PA camper era stato alienato a terzi a lui sconosciuti, a sua totale insaputa, senza che egli avesse conferito a nessuno alcuna procura a tale scopo.
Riferiva, poi, l'attore che gli veniva, inoltre, richiesto il pagamento di € 1.800,00 per le presunte riparazioni compiute sul camper.
Malgrado le sue rimostranze, l'attore non otteneva alcun risultato e chiedeva l'intervento del “113” e presentava denuncia-querela.
Due giorni dopo, all'esito di ricerche, l'attore rinveniva il proprio camper posteggiato presso l'autorimessa del Club ASD - Centro Camperisti Ternani - sito in Terni, Strada della Selva n. 18 ed apprendeva che il camper era stato lasciato in sosta dalla sig.ra , che contattata CP_1 telefonicamente dalla Squadra Volante, dichiarava di aver acquistato il camper all'incirca il mese precedente dalla al prezzo di € 25.800,00, interamente versato mediante un assegno circolare _5 (n. 8938907238-01) di € 22.000,00 intestato a e tre assegni bancari in bianco di € PA 1.000,00 cadauno datati rispettivamente 11.05.2012, 11.06.2012 ed 11.07.2012 ed € 800,00 in contanti, il tutto consegnato a . PA
pagina 2 di 19 La predetta riferiva, inoltre, che, in occasione dell'acquisto, le era stato rilasciato un foglio recante l'intestazione ed il timbro “Service S.r.l. - Strada di Recentino n. 37 - Terni”, per sostituire temporaneamente la carta di circolazione (che non era disponibile perché in possesso di esso attore) ed un altro foglio con timbro della recante la dicitura “certificato di garanzia”. _5
L'attore riferiva, poi, di aver appurato che la società Service Auto S.r.l., agenzia di pratiche auto avente sede presso la che avrebbe dovuto occuparsi del passaggio di proprietà del camper, aveva _5 come unica socia la figlia della sig.ra e non aveva effettuato alcun adempimento e che _5 gli agenti della Polizia, acquisite le dichiarazioni dei convocati in attesa di determinazioni da parte del
PM, procedevano al sequestro del camper, che veniva affidato in custodia a . CP_1
Successivamente il sig. incardinava, senza esito, giudizi civili e penali per riavere la disponibilità Pt_1 del camper.
L'attore ha riferito di aver subito dalla vicenda narrata una serie di danni che vanno dall'aver perduto il godimento di un bene di rilevante valore economico, alienato a terzi senza il suo consenso ed a sua insaputa, senza che gli venisse corrisposto nemmeno in parte il ricavato della vendita e subendo ingiustamente addirittura un processo penale per calunnia nei confronti dei soli soggetti realmente responsabili dell'accaduto.
Con comparsa del 25.11.2020 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, previo differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. finalizzata alla chiamata in causa di per esserne garantita, ed in accoglimento PA anche della domanda riconvenzionale che qui si propone, in via principale, rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace nei confronti della convenuta il contratto di compravendita del camper tg. CD996CK, stipulato in data CP_4
30.3.2012, con avvenuto trasferimento della sua proprietà in capo alla convenuta;
voglia altresì, conseguentemente ordinare al competente PRA la trascrizione del passaggio di proprietà in capo a
del camper Elnag targato CD996CK; in via subordinata, nel merito e nella denegata CP_1 ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuto a garantire la PA convenuta e, quindi, condannare il medesimo a restituire la somma di € 25.000,000 versata per il pagamento del camper, o di quelle somme eventualmente accertate in corso di causa, maggiorate degli interessi dalla data del pagamento al saldo”.
Riferiva la convenuta di essere proprietaria del camper Elnag targato CD996CK per averlo acquistato in data 30.3.2012 da (in rappresentanza del proprietario), al prezzo di € 25.000,00 PA
(comprensivo del passaggio di proprietà) presso la concessionaria _5
Riferiva, altresì, la convenuta che prima dell'acquisto, si era recata più volte presso gli spazi espositivi della società, anche in compagnia del figlio e di un amico e dopo aver visionato diversi camper, decideva per l'acquisto del suddetto mezzo. Solo dopo aver concordato alcune riparazione e migliorie e dopo averlo provato su strada, veniva sottoscritto il contratto e corrisposto il prezzo mediante consegna di un assegno circolare di € 22.000,00 e di tre assegni bancari di € 1.000,00 ciascuno, oltre ad € 800,00 in contanti per le migliorie apportate.
In data 30.3.2012 la convenuta ritirava il camper ed in quella occasione le venivano consegnati, dal il certificato di garanzia ed il documento provvisorio di circolazione con validità sino al PE
30.04.2012.
Dopo alcuni giorni, veniva prima contattata da un agente di polizia che si trovava presso il “Club A.S. Centro Camperisti Ternani”, dove aveva ricoverato il camper e poi convocata presso la Questura di Terni per essere sentita in quanto soggetto informato sui fatti, a causa della denuncia presentata dall'attore nei confronti di , per avere questi venduto il camper senza la sua PA autorizzazione. pagina 3 di 19 Dopo il sequestro del camper, il Pubblico Ministero non convalidava il sequestro posto in essere dalla
Polizia Giudiziaria e disponeva la restituzione del camper ad essa convenuta.
Riferiva che se chiaro e lineare era l'acquisto, effettuato in buona fede, del camper esposto in vendita, da parte sua con pagamento integrale del prezzo, consegna del mezzo e della documentazione, non altrettanto chiara era da considerarsi la vicenda quanto ai rapporti tra l'attore e , PA protagonisti di altre vicende giudiziarie di carattere penale scaturite dalla vendita del camper che, però, non avevano assolutamente coinvolto essa convenuta.
Quest'ultima, infine, affermava che, nella denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda attrice, sarebbe venuta in evidenza la posizione di , e cioè di colui che aveva proceduto alla PA vendita in nome e per conto dell'attore e che aveva incassato il prezzo di € 25.000,00 (che risulterebbe quindi indebitamente riscossa e detenuta) e che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere condannato alla sua restituzione e a farsi carico di tutte le conseguenze negative, per la convenuta, dell'esito negativo del giudizio.
Per questo motivo la convenuta chiedeva il differimento dell'udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, al fine di consentire la chiamata in causa di . PA
Con provvedimento del 15.12.2020 il giudice autorizzava la chiamata in causa di e PA differiva la prima udienza: in tale sede il giudice, rilevata la regolare notifica della chiamata in causa del terzo e la mancata costituzione del medesimo, ne dichiarava la contumacia;
assegnava, quindi, alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Le parti depositavano, quindi, le relative memorie: l'attore, con la memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 cpc rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione: rigettare la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate nell'atto introduttivo del presente giudizio, che si intendono qui integralmente richiamate e nel presente atto;
accertare e dichiarare
l'inefficacia, ex art. 1398 c.c., nei confronti dell'attore, dell'atto di vendita del camper marca ELNAG targato CD996CK di proprietà di , intercorso il 16.03.2012 tra il terzo chiamato in Parte_1 causa e la convenuta per avere il primo concluso tale vendita PA CP_1 qualificandosi come rappresentante del sig. senza averne i poteri;
per tale effetto, dichiarare il Pt_1 diritto del sig. di riottenere la materiale disponibilità del camper sopra descritto, di sua esclusiva Pt_1 proprietà, attualmente nella disponibilità di;
per tale effetto, ordinare alla sig.ra CP_1 CP_1
di porre il camper ELNAG targato CD996CK, di proprietà di e da essa
[...] Parte_1 detenuto senza titolo, immediatamente nella materiale disponibilità del medesimo, secondo le modalità che questo Tribunale Vorrà stabilire;
accertare e dichiarare infine il diritto dell'attore a vedersi risarciti, in solido dalla convenuta e dal terzo chiamato in causa, i danni derivanti dai fatti descritti in narrativa e provocati dalla condotta della convenuta e del terzo , consistenti sia nel PA mancato percepimento del prezzo incassato dal per la vendita del camper sopra indicato PE senza avere il potere di rappresentare l'attore, sia nella mancata possibilità, per oltre otto anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico, detenuto e goduto indebitamente dalla convenuta, sia nei ripetuti e costanti disagi derivanti dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro relativi al camper tuttora di sua proprietà ma utilizzato dalla convenuta, danni che si quantificano in questa sede in € 25.000,00 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, se del caso anche mediante valutazione equitativa”.
Con provvedimento del 17.09.2021 il giudice ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta, richiesto da parte attrice, che veniva sentita all'udienza del 15.10.2021; successivamente, il giudice rinviava per l'interrogatorio del convenuto contumace, sig. . PA
pagina 4 di 19 Con comparsa del 21.02.2022 si costituiva in giudizio il terzo chiamato, , il quale PA eccepiva la estraneità circa i fatti di causa, in quanto contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, lo stesso non aveva mai trattato con la stessa e con l'attore, dato che gli stessi avevano intrattenuto rapporti unicamente ed esclusivamente con la società alla quale il terzo Controparte_5 chiamato era assolutamente estraneo.
Riferiva che era titolare di una propria società con denominazione che si Controparte_6 occupava di compravendita di autoveicoli e aveva rapporti commerciali con la e che le _5 somme che la parte affermava essere state pagate in suo favore erano le somme pagate a lui dalla
[...]
a saldo delle operazioni commerciali intercorse tra loro. _5
Riferiva, pertanto, che la domanda doveva essere avanzata nei confronti dell'unico soggetto titolare della legittimazione passiva a stare in giudizio, rappresentata dalla e quindi che la Controparte_5 richiesta della convenuta avanzata nei suoi confronti doveva essere rigettata.
Veniva, quindi, espletato l'interrogatorio formale di ed, all'esito, il giudice PA ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti.
Dopo l'escussione dei testi, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, visto che dalla domanda avanzata dall'attore e dalle deduzioni e produzioni delle parti emergeva la necessità di chiamare in causa la visti gli artt. 107 e 270 cpc, ritenendo opportuno che il processo si _5 svolgesse in confronto della con la quale riteneva la causa comune, ne disponeva la _5 chiamata in causa per l'udienza del 14 giugno 2024 h. 10,30, ordinando la citazione a cura della parte più diligente e nel rispetto dei termini di legge.
Con istanza del 12.03.2024 parte attrice riferiva che, da ricerche svolte, la (nella sua _5 ultima denominazione di era stata cancellata dal registro Controparte_7 delle Imprese in data 22.09.2017, come da visura CCIAA che allegava e che, quindi, si rendeva necessario eseguire la notificazione al legale rappresentante della stessa, tale e, Controparte_3 pertanto, per consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., chiedeva di disporre lo spostamento dell'udienza e di concedere un termine congruo al fine di consentire gli adempimenti di legge nel rispetto del termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Il giudice provvedeva a differire l'udienza in precedenza fissata;
successivamente, rilevata la regolare notifica della chiamata in causa al legale rappresentante della società e la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per trattenere la causa in decisione.
La sentenza veniva depositata in data 21.01.2025, ma per un errore del sistema, questo giudice verificava in data odierna che tale sentenza non risultava depositata.
Si provvede quindi, a datare e depositare in data odierna la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del presente giudizio, basato su produzioni documentali e prove testimoniali, si osserva quanto segue.
All'udienza del 15.10.2021 veniva sentita, in sede di interrogatorio formale, la convenuta, sig.ra CP_1
, la quale ha riferito che per acquistare il camper per cui è causa si era recata più volte presso la
[...] di e le trattative le avevano seguite il sig. e il sig. _5 _5 PA
, ivi presenti;
ha riferito che il sig. le aveva detto che il camper era in Persona_1 PA vendita, ma non le aveva mostrato nessuna procura a vendere;
ha confermato le modalità di pagamento e i documenti alla stessa consegnati dal sig. . PA
pagina 5 di 19 All'udienza del 15.07.2022 veniva sentito, in sede di interrogatorio formale, il sig. , il PA quale, interrogato sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte attrice, ha negato che quando il sig. il 24 aprile 2012, tornò presso la per ritirare il proprio camper, egli e Pt_1 _5 il proprio padre gli dissero di averlo venduto, precisando che non aveva seguito trattative per la
[...]
, poiché aveva solamente rapporti di lavoro con tale società e che spesso si trovava presso il salone _5 auto di tale società, così come stava in altri saloni;
ha negato che in sede di S.I.T. rilasciate alla Polizia di Terni il 26.04.2012 aveva dichiarato di aver ricevuto incarico verbale a vendere il camper per cui è causa da parte del sig. e che per la vendita del camper non era mai stata consegnata alcuna somma Pt_1 al sig. dal sig. o o da Infine, ha riferito di non ricordarsi Pt_1 Persona_1 CP_2 _5 di aver fatto una denuncia al sig. Pt_1
All'udienza del 09.12.2022 veniva sentito il primo teste di parte attrice, sig.ra coniuge Testimone_1 di parte attrice, in regime di separazione dei beni.
Interrogata sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 cpc di parte attrice, sul capitolo 5) ha riferito di aver visto, solo successivamente alla instaurazione dei giudizi, il metodo di pagamento che la sig.ra aveva scelto per pagare il sig. ; sul capitolo 6) ha riferito di non sapere se alla CP_1 PA convenuta, al momento del ritiro del camper, erano stati consegnati la carta di circolazione e il certificato di proprietà intestati all'attore, ma di supporre di sì, perché i documenti erano stati lasciati all'interno del camper, quando era stato portato per le riparazioni;
sul capitolo 7), sulla circostanza se fosse vero che nei primi mesi del 2013 e diverse volte nel corso degli anni successivi, la sig.ra CP_1 aveva contattato il sig. per mezzo del proprio legale intimandogli di effettuare il passaggio di Pt_1 proprietà del camper, ha riferito che quando il figlio della sig.ra chiamava l'attore al cellulare CP_1 per chiedere il trasferimento di proprietà del camper, la stessa qualche volta era presente alle telefonate e altre volte il marito, odierno attore, le aveva riferito di queste telefonate e che ogni volta l'attore aveva risposto di no.
La teste ha confermato che l'attore, nel mese di gennaio 2012, aveva portato presso la
[...] il proprio camper Elnagh tg. CD996CK per effettuare delle riparazioni, perché Controparte_5 c'era sia una infiltrazione di acqua importante, sia la necessità di sostituire l'oblò della mansarda. Dato che conoscevano la concessionaria che effettuava le riparazioni, Elle Emme Caravan, lo avevano portato lì e, nella circostanza, il sig. aveva lasciato nel camper la carta di circolazione, il Pt_1 certificato di proprietà e il contrassegno assicurativo. La teste ha negato che per le riparazioni al camper il sig. aveva acquistato, presso un rivenditore, un pezzo di ricambio contattando a Persona_1 tale scopo l'attore perché autorizzasse l'acquisto, precisando che il camper lo avevano portato a gennaio 2012, che le riparazioni andavano per le lunghe e chiamavano spesso per sapere quando il camper fosse stato pronto. In tali occasioni o a seconda di chi rispondeva, Persona_1 CP_2 riferivano che non riuscivano a reperire l'oblò per la mansarda e che lo dovevano prendere da un altro concessionario, tanto che l'attore si era offerto di andare a prendere questa finestra da un concessionario a Rieti per velocizzare la riparazione ed, infatti, andò egli stesso da a Rieti, CP_8 prese e pagò circa € 200,00 questa finestra e la portò alla concessionaria per velocizzare la _5 riparazione.
La teste ha, poi, confermato che quando il sig. il 24.04.2012, era tornato presso la per Pt_1 _5 ritirare il proprio camper, e suo padre gli avevano detto di averlo venduto, PA precisando che l'attore si era recato presso la società per chiedere la restituzione del camper _5 riparato, dato che era trascorso molto tempo;
ha riferito, altresì, che l'attore aveva chiamato immediatamente la teste, sconcertato e la stessa, lì per lì, aveva pensato ad uno scherzo;
subito dopo, però, quando aveva capito che era vero, gli aveva detto di chiamare la polizia, perché non era possibile che un camper portato per una riparazione, fosse stato venduto.
pagina 6 di 19 La teste ha affermato che il marito, odierno attore, le aveva riferito che alle sue richieste di chiarimenti, il sig. gli aveva detto di rivolgersi al suo legale che deteneva anche la contabilità PA della e che reiterò tale affermazione anche quando l'attore si era recato _5 PA nuovamente presso la con la pattuglia della locale Squadra Mobile di Terni, ribadendo che, _5 però, all'attore doveva solamente essere restituito il camper riparato;
la teste, infine, ha confermato che all'attore non era stata mai consegnata alcuna somma di denaro per la vendita del camper.
Interrogata a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte convenuta, la teste predetta, relativamente al capitolo 5), se era vero che il camper oggetto di causa al suo interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini, ha riferito che la stessa aveva pulito il camper alla fine della stagione estiva ed aveva tolto i vestiti, le cose da mangiare, le stoviglie e le pentole, anche considerato che la riparazione da fare era importante, dato che doveva essere risanata una intera parete, vista l'umidità presente dietro i mobili e che, però, gli arredi del camper c'erano tutti;
sul capitolo 10), se era vero che la signora appena acquistato il camper, aveva stipulato la CP_1 polizza per la RC, poiché il mezzo ne era sprovvisto, ha riferito di non sapere nulla a proposito, ma che il mezzo era regolarmente assicurato con la e la polizza era attiva;
sul capitolo Controparte_9
11) ha affermato che il camper era stato portato per la riparazione e non per la vendita e, quindi, che era impossibile che in occasione del sequestro del veicolo, il 26.04.2012, l'attore avesse riferito che il non gli aveva dato il prezzo concordato per la vendita di € 21.500,00/20.500,00 ma solo la PE differenza al netto delle riparazioni di € 10.000,00; ha negato i fatti di cui al capitolo 13), secondo cui l'attore aveva detto di aver messo in vendita il camper, anche perché la figlia era grande e non andava più con loro e che volevano acquistare un camper più piccolo ed ha precisato che la figlia era già grande quando il camper era stato acquistato;
sul capitolo 14), ha negato i fatti ivi riportati - che a seguito della restituzione del camper, successiva al sequestro avvenuto in data 26.4.2021, l'attore disse che era disponibile a fare il passaggio di proprietà per prendere almeno i diecimila euro – precisando che l'attore non aveva mai avuto nessuna intenzione di fare nessun passaggio di proprietà, né di prendere soldi e aveva sempre voluto solo la restituzione di un bene di sua proprietà; sul capitolo 15) – se era vero che l'attore in occasione del colloquio svoltosi il 26.4.2012 presso la Questura di Terni, aveva detto al sig. che se lo avesse contattato direttamente, senza Persona_2 l'intermediazione della concessionaria, avrebbero risparmiato entrambi – la teste ha riferito che non era presente in quella occasione e, dunque, di non sapere nulla in proposito.
Il teste di parte convenuta, , sentito all'udienza del 09.12.2022, figlio della Persona_2 convenuta , interrogato sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte CP_1 convenuta, ha confermato i fatti di cui al capitolo 1) e, cioè, che a fine gennaio, primi di febbraio del
2012, su indicazione di , si era recato insieme a ed alla propria madre, Parte_2 CP_10 CP_1
, presso la ditta LM Auto Camper snc sita in Terni, strada di Recentino, 37, poiché la convenuta
[...] aveva intenzione di acquistare un camper usato;
ha confermato che lo stesso aveva Parte_2 riferito che presso la concessionaria LM Auto Camper snc era in vendita un camper usato, adatto alle esigenze della signora e della sua famiglia;
relativamente al capitolo 3) - vero che nel mese di CP_1 marzo 2012 e gli avevano fatto visionare i camper esposti, tra cui PA Persona_1 quello targato CD966CK, dicendo che erano tutti in vendita – ha confermato la circostanza e precisato che c'erano diversi camper in vendita, tra cui questo oggetto della causa e di essersi recati più volte sul posto;
ha confermato il capitolo 5) – se era vero che il camper oggetto di causa al suo interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini – ed ha riferito che era perfettamente pulito, adatto per essere visionato e non c'era nulla di personale, precisando che c'era la cuscineria dei divani, ma non c'erano cuscini personali, né altri oggetti personali.
Il teste ha confermato che si erano recati presso la concessionaria una seconda volta, nel mese di marzo
2012 ed in quella occasione avevano provato il camper su strada, accompagnati da un collaboratore della concessionaria LM Auto Camper, precisamente li aveva accompagnati un dipendente del sig. pagina 7 di 19 per quanto gli risultava;
sul capitolo 7), ha confermato che in quello stesso giorno la PE convenuta aveva deciso di acquistare il camper e, per questo motivo, aveva chiesto l'installazione di un pannello solare e di un convertitore elettrico e che, infatti, quando avevano definito il prezzo, avevano chiesto le migliorie indicate nel capitolo;
ha confermato il capitolo 9) e, cioè che al momento dell'acquisto del camper, la concessionaria, nella persona di , aveva consegnato il Persona_3 libretto di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di garanzia, mentre l'agenzia interna alla concessionaria, “Service srl”, aveva rilasciato, in attesa del passaggio di proprietà, il certificato sostitutivo del documento di circolazione con validità di trenta giorni ed ha confermato che gli avevano dato un provvisorio di 30 giorni”; ha confermato il capitolo 10) e, quindi, che la signora appena CP_1 acquistato il camper, aveva stipulato la polizza per la RC poiché il mezzo ne era sprovvisto;
ha confermato il capitolo 11) e cioè che in occasione del sequestro del veicolo, il 26.4.2012, aveva incontrato in Questura l'attore, sig. , il quale gli aveva riferito che il non gli Parte_1 PE aveva dato il prezzo concordato per la vendita di € 21.500,00/20.500,00 ma solo la differenza al netto delle riparazioni di € 10.000,00 e che l'attore non aveva accettato la somma;
ha confermato il capitolo 12) e cioè che l'attore gli aveva riferito di non aver accettato la somma, perché la cifra era sproporzionata;
ha riferito che in quella occasione l'attore gli aveva detto che aveva messo in vendita il camper anche perché la figlia era grande e non andava più con loro e volevano acquistare un camper più piccolo;
sul capitolo 14) ha confermato che a seguito della restituzione del camper, successiva al sequestro avvenuto in data 26.4.2021, l'attore disse che era disponibile a fare il passaggio di proprietà per prendere almeno i 10.000,00 €, ma che loro non avevano accettato, perché avrebbero dovuto pagare altri 10.000,00 € ingiustamente;
ha confermato che l'attore, in occasione del colloquio svoltosi il 26.04.2012 presso la Questura di Terni, gli aveva detto che se lo avesse contattato direttamente, senza l'intermediazione della concessionaria, avrebbero risparmiato entrambi.
Il predetto teste ha, poi, riferito che per l'acquisto del camper egli aveva contrattato principalmente con
, che aveva fatto intestare l'assegno della convenuta a;
era un assegno Persona_1 PA circolare di € 22.000,00 e poi c'erano tre assegni in bianco emessi dal teste di € 1.000,00 ciascuno ed erano stati lasciati il giorno della consegna del camper e in quel momento era presente il sig. PE
e la sig.ra che, per quanto gli era stato detto, gestiva una società di pratiche auto e si era
[...] R_ occupata di perfezionare i documenti per la vendita del camper, in particolare, il libretto provvisorio e il libretto di circolazione.
Ha riferito che avevano intestato l'assegno circolare a , perché così gli era stato PA chiesto dal sig. , con cui avevano fatto la trattativa e di cui si fidavano, perché il sig. Persona_1
gli era stato presentato dal sig. , che aveva fatto un acquisto importante con Persona_1 Parte_2 il sig. o, comunque, con la concessionaria e che, in ogni caso, si trattava di un assegno Persona_1 circolare, e quindi tracciabile.
Ha precisato che i tre assegni che aveva lasciato in bianco erano stati incassati, ma non sapeva da chi, perché non si era informato in banca.
Interrogato a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte attrice, sul capitolo 1) ha riferito che ai fini dell'acquisto del camper per cui è causa, la sig.ra si era CP_1 recata più volte presso la di e che egli era stato sempre presente;
sul _5 _5 capitolo 2) - se era vero che nella scelta del modello del camper e nella trattativa del prezzo la sig.ra si era rapportata esclusivamente con il sig. - ha riferito che non si era CP_1 PA rapportata esclusivamente con lo stesso, perché si era rapportata principalmente con il sig. PE
; sul capitolo 3) – se era vero che il sig. dichiarava alla sig.ra di essere in
[...] PA CP_1 possesso di procura a vendere il camper dalla stessa scelto, modello Elnagh tg CD996CK - ha riferito che a loro era stato detto che il camper era in vendita e non gli era stato riferito di alcuna procura a vendere e loro non gli avevano chiesto nulla;
sul capitolo 4) ha riferito che loro non avevano visto pagina 8 di 19 nessuna procura;
sul capitolo 5) ha riferito che la convenuta aveva fatto un assegno circolare all'ufficio postale e che i tre assegni in bianco li aveva emessi lui stesso ed aveva pagato in contanti la somma di € 800,00; ha confermato il capitolo 6) e, cioè, che al momento del ritiro del camper, alla convenuta erano stati consegnati la carta di circolazione e il certificato di proprietà intestati al sig. ; sul Parte_1 capitolo 7) – se era vero che nei primi mesi del 2013 e diverse volte nel corso degli anni successivi, la sig.ra aveva contattato il sig. per mezzo del proprio legale intimandogli di effettuare il CP_1 Pt_1 passaggio di proprietà del camper oggetto di causa – ha riferito che sia lui che la madre più volte avevano chiesto all'attore tale passaggio ed ha precisato che lui lo aveva sempre chiesto telefonando al sig. e la madre tramite l'avvocato, ma gli era stato sempre negato. Pt_1
La teste di parte convenuta , nuora di sentita all'udienza del 09.12.2022, CP_10 CP_1 interrogata sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte convenuta, ha confermato il capitolo 1) e, cioè che nel mese di marzo 2012, su indicazione di , si era recata insieme Parte_2 alla convenuta, la quale aveva intenzione di acquistare un camper usato, presso la ditta LM Auto
Camper snc sita in Terni, strada di Recentino;
sul capitolo 2) – se era vero che aveva Parte_2 riferito che presso la concessionaria LM Auto Camper snc era in vendita un camper usato, adatto alle esigenze della signora e della sua famiglia – ha confermato la circostanza, poiché in quel CP_1 momento era presente;
ha confermato il capitolo 3) e, cioè, che nel mese di marzo 2012 CP_2
e gli avevano fatto visionare i camper esposti, tra cui quello targato CD966CK,
[...] Persona_1 dicendo che erano tutti in vendita;
ha confermato il capitolo 5) e, quindi, che il camper tg. CD966CK, al suo interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini;
ha confermato che si erano recati presso la concessionaria una seconda volta, nel mese di marzo 2012 ed in quella occasione avevano provato il camper su strada, facendo un giro per le strade interne di accompagnati da Pt_3 una persona che lavorava in concessionaria, ma di non saper riferire di chi si trattasse;
ha confermato che in quello stesso giorno la convenuta aveva deciso di acquistare il camper e, per questo motivo, aveva chiesto l'installazione di un pannello solare e di un convertitore elettrico;
ha confermato il capitolo 9) e, dunque, che al momento dell'acquisto del camper la concessionaria, nella persona di
, aveva consegnato il libretto di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di Persona_3 garanzia, mentre l'agenzia interna alla concessionaria, “Service srl”, aveva rilasciato, in attesa del passaggio di proprietà, il certificato sostitutivo del documento di circolazione con validità di trenta giorni;
la teste ha confermato il capitolo 10) e, quindi, che la convenuta, appena acquistato il camper, aveva stipulato la polizza per la RC poiché il mezzo ne era sprovvisto.
Interrogata a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte attrice, ha confermato che, ai fini dell'acquisto del camper per cui è causa, la sig.ra si era recata più CP_1 volte presso la anche se la teste non era stata sempre presente;
sul _5 _5 capitolo 2) – se era vero che nella scelta del modello del camper e nella trattativa del prezzo la sig.ra si era rapportata esclusivamente con il sig. - ha riferito che quando era CP_1 PA presente anche lei, una volta o due, la suocera si era rapportata con il sig. che era un uomo PE anziano e che le sembrava di ricordare che la prima volta che erano andati a vedere il camper c'erano due signori il padre e il figlio, così le venne detto, di cui non conosceva i nomi;
sul capitolo 3) PE
– se era vero che il sig. dichiarava alla sig.ra di essere in possesso di procura PA CP_1
a vendere il camper dalla stessa scelto, modello Elnagh tg CD996CK - ha riferito che la prima volta che si erano recati in concessionaria, ove anche la stessa era presente, gli era stato detto che il camper era in vendita, ma di non ricordare chi glielo lo aveva detto e di non saper riferire sulla procura a vendere.
Sui fatti di cui al capitolo 4) - vero che il sig. ometteva di mostrare alla sig.ra PA CP_1 alcuna procura a vendere rilasciata dal soggetto proprietario del camper – ha riferito che la prima volta che si erano recati in concessionaria il sig. più anziano aveva fatto vedere alla convenuta dei PE fogli, ma di non sapere di cosa si trattasse;
sul capitolo 5) ha riferito di non essere stata presente il pagina 9 di 19 giorno della consegna degli assegni, ma che le era stato riferito dalla convenuta che la stessa aveva fatto un assegno circolare di € 22.000,00 intestato a e poi il suo compagno, PA
, ne aveva fatti altri tre da € 1.000,00, ma di non sapere dire a chi fossero intestati e Persona_2 di sapere che erano stati pagati € 800,00 per i lavori da loro richiesti sul camper, cioè il pannello solare e l'inverter; ha confermato il capitolo 7) – se era vero che nei primi mesi del 2013 e diverse volte nel corso degli anni successivi la convenuta aveva contattato l'attore per mezzo del proprio legale intimandogli di effettuare il passaggio di proprietà del camper oggetto di causa - ed ha riferito che anche suo marito aveva contattato il sig. per fare questo passaggio di proprietà. Pt_1
Il teste di parte attrice , sentito all'udienza del 17.03.2023, cognato dell'attore, Testimone_2 interrogato sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte attrice, sul capitolo 9) – se era vero che il sig. nel mese di gennaio 2012 aveva portato presso la Parte_1 [...] il proprio camper Elnagh tg. CD996CK per effettuare delle riparazioni - ha Controparte_5 confermato la circostanza e riferito di conoscere il fatto, perché all'epoca condivideva il camper dell'attore e ricordava che il camper era danneggiato in quanto aveva una infiltrazione sulla parete sinistra ed un oblò rotto. Ha riferito che l'ultima volta lo avevano usato era nel periodo natalizio, a dicembre 2011; dato che c'era questa infiltrazione di acqua, l'attore aveva detto che per l'inverno lo avrebbe fermato per portarlo a riparare;
sul capitolo 10) - vero che nella circostanza il sig. Pt_1 lasciava nel camper la carta di circolazione, il certificato di proprietà e il contrassegno assicurativo – ha riferito di non conoscere tale circostanza, ma di aver visto i documenti a bordo quando usavano il camper, dato che anche lui lo guidava;
sul capitolo 12) - vero che quando il sig. il 24.04.2012, Pt_1 era tornato presso la per ritirare il proprio camper, e suo padre gli avevano _5 PA detto di averlo venduto – ha confermato tale fatto e riferito che lo aveva chiamato l'attore, sconvolto e incredulo e gli aveva detto che non gli ridavano il camper e che addirittura che lo avevano venduto;
quanto al fatto di cui al capitolo 13) - vero che nella circostanza, alle richieste di chiarimenti del sig.
il sig. gli disse di rivolgersi al suo legale che deteneva anche la contabilità Pt_1 PA della - il teste ha detto che gli era stata riferita dall'attore. _5
Tale teste ha, poi, chiarito che il camper era stato lasciato in riparazione nel periodo invernale, per i motivi sopra detti e che l'attore non aveva nessuna intenzione di venderlo, perché vi era molto affezionato e che aveva chiesto anche a lui di aiutarlo a trovare questo oblò che non si trovava, perché voleva riprendere il camper prima possibile, per riutilizzarlo già in primavera.
Sul capitolo 16) - vero che alcuna somma era mai stata consegnata al sig. dal sig. o Pt_1 Persona_1
o da per la vendita del camper in oggetto alla sig.ra – ha detto che gli CP_2 _5 CP_1 era stato riferito che il sig. non aveva mai ricevuto nessuna somma. Pt_1
Interrogato a prova contraria sui capitoli di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 di parte convenuta, sul capitolo 5 - vero che il camper tg. CD966CK, visionato perché esposto per la vendita, al suo interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini – ha riferito che prima che il camper fosse portato in riparazione lo avevano svuotato del contenuto di tutti gli effetti personali, poiché per il problema di infiltrazioni che vi era, avrebbe dovuto essere smontato all'interno, producendo sporco e polvere e, per tale motivo, non era il caso di lasciare all'interno effetti personali e che egli era presente quando avevano svuotato il camper.
Sul capitolo 10) - vero che la signora appena acquistato il camper, aveva stipulato la polizza per CP_1 la RC poiché il mezzo ne era sprovvisto – ha riferito di non credere che il mezzo fosse sprovvisto di assicurazione, a meno che la scadenza fosse coincisa con il periodo in cui l'attore aveva lasciato il camper in riparazione;
sul capitolo 13) – vero che l'attore aveva detto che aveva messo in vendita il camper anche perché la figlia era grande e non andava più con loro e volevano acquistare un camper più piccolo - ha affermato di non sapere nulla della specifica circostanza, ma ha riferito che l'attore pagina 10 di 19 utilizzava il camper proprio per la figlia, che in quel periodo giocava a pallavolo e la accompagnavano nei vari tornei in giro per l'Italia.
Il teste di parte convenuta , sentito all'udienza del 17.03.2023, interrogato sui capitoli di Parte_2 cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte convenuta, sul capitolo 16) - vero che nel mese di marzo 2012 aveva accompagnato , e presso la Lm Auto CP_1 Persona_4 CP_10
Camper, che conosceva perché aveva già comperato un camper presso la stessa concessionaria, in quanto la signora era interessata all'acquisto di un camper per la famiglia – ha confermato la CP_1 circostanza e riferito che in precedenza aveva acquistato presso il medesimo venditore due camper;
sul capitolo 17) - vero che assicurava che tutti i camper esposti erano in vendita – ha risposto Persona_1 di aver chiesto al sig. se il camper oggetto di causa fosse in vendita e lui aveva risposto Persona_1 di sì; sul capitolo 18) - vero che avevano visionato il camper esposto in vendita (poi acquistato dalla signora e che lo stesso era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini – ha CP_1 confermato la circostanza e dichiarato che non c'era niente.
A domanda della difesa ha risposto di non sapere se in quel posto riparassero anche i camper.
Le parti hanno depositato varia documentazione, in particolare i provvedimenti del Tribunale di Terni relativi ai procedimenti cautelari incardinati nel 2012-2013 e ai procedimenti penali;
l'attore ha depositato la ricevuta di annullamento polizza RCA del 12.08.2012 e il certificato RCA della
[...] per il periodo 13.08.2011 - 12.08.2012. CP_9
La convenuta ha depositato la proposta d'acquisto del 16.03.2012 rivolta a Controparte_5
; il certificato di garanzia del 30.03.2012; il documento provvisorio di circolazione del
[...]
30.03.2012; la copia della carta di circolazione n. A005885CH03; la copia del vaglia postale n.
8938907238-01 di € 22.000,00; la copia dell'assegno bancario n. 0209727642-07 dell'11.05.2012 di € 1.000,00, n. 0209727644-09 dell'11.06.2012 di € 1.000,00, n. 0209727643-08 dell'11.07.2012 di € 1.000,00; il foglio accettazione commessa di riparazione;
la fattura n. 4/12 dell'08.03.2012 emessa da a per le riparazioni del camper. Controparte_5 Parte_1
Alla luce delle prove testimoniali e della documentazione in atti, in punto di diritto, si osserva quanto segue.
E' sicuramente da escludere che l'attore, sig. , avesse rilasciato una procura a vendere il Parte_1 camper oggetto di causa a e/o a e/o Controparte_5 Persona_1 CP_2
ciò, infatti, non è stato dimostrato, né con i testimoni sentiti, né con i documenti versati in
[...] atti.
Sul punto, si evidenzia che quanto riferito dal teste non ha trovato conferma in altre prove Persona_2 assunte nel corso del giudizio: infatti, la circostanza che in occasione del sequestro del veicolo, il 26.04.2012, lo stesso avesse incontrato in Questura l'attore, che gli aveva riferito che il non gli PE aveva dato il prezzo concordato per la vendita di € 21.500,00/20.500,00 ma solo la differenza al netto delle riparazioni di € 10.000,00 e che per questo non aveva accettato la somma, contrasta con quanto riferito dagli altri testimoni.
In particolare, la teste moglie dell'attore, ha riferito che nel mese di gennaio 2012, Testimone_1 l'attore aveva portato il camper di causa presso la per effettuare delle riparazioni, perché _5 c'era sia una infiltrazione di acqua importante, sia la necessità di sostituire l'oblò della mansarda e che, nella circostanza, il sig. aveva lasciato nel camper la carta di circolazione, il certificato di Pt_1 proprietà e il contrassegno assicurativo;
la teste ha poi precisato che poiché o Persona_1 CP_2 non riuscivano a reperire l'oblò per la mansarda, l'attore si era offerto di andare a prendere questa finestra da un concessionario a Rieti per velocizzare la riparazione, tanto che andò da a CP_8 Rieti, prese e pagò circa € 200,00 questa finestra e la portò alla concessionaria per _5 velocizzare la riparazione. pagina 11 di 19 Tale circostanza è stata confermata anche dal teste di parte attrice , cognato dell'attore, Testimone_2 che ha riferito che il sig. nel mese di gennaio 2012 aveva portato presso la Pt_1 Controparte_5 il proprio camper per effettuare delle riparazioni in quanto il mezzo, che all'epoca
[...] condivideva con l'attore, era danneggiato perché aveva una infiltrazione sulla parete sinistra ed un oblò rotto e l'attore gli aveva detto che per l'inverno lo avrebbe fermato per portarlo a riparare.
Tale teste ha, altresì, riferito che quando il sig. il 24.04.2012, era tornato presso la per Pt_1 _5 ritirare il proprio camper, e suo padre gli avevano detto di averlo venduto e che PA l'attore lo aveva chiamato, sconvolto e incredulo per riferirgli il fatto.
Tale teste ha, poi, affermato che l'attore non aveva nessuna intenzione di vendere il camper, perché vi era molto affezionato e che aveva chiesto anche a lui di aiutarlo a trovare questo oblò che non si trovava, perché voleva riprendere il camper prima possibile per riutilizzarlo già in primavera.
Essendo questi gli elementi emersi nel corso del giudizio, si esclude che l'attore avesse conferito a
[...]
e/o a e/o incarico a vendere il Controparte_5 Persona_1 PA proprio camper.
Quanto al comportamento della convenuta, sig.ra , si ritiene dimostrato che la stessa CP_1 abbia agito nella totale buona fede, facendo affidamento sulla veridicità della situazione che le si era prospettata.
Il teste di parte convenuta, , sentito all'udienza del 09.12.2022, figlio della Persona_2 convenuta, ha riferito che a fine gennaio, primi di febbraio del 2012, si era recato, a seguito di indicazione del sig. , insieme alla madre, presso la LM Auto Camper snc, poiché la madre Parte_2 voleva acquistare un camper usato e che il sig. gli aveva riferito che presso la concessionaria Parte_2
LM Auto Camper snc era in vendita un camper usato, adatto alle esigenze della signora che, ivi CP_1 giunti, i sigg.ri e gli avevano fatto visionare i camper esposti, tra cui PA Persona_1 quello oggetto di causa, il cui interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini;
che si erano recati presso la concessionaria una seconda volta, nel mese di marzo 2012 ed in quella occasione avevano provato il camper su strada, accompagnati da un collaboratore della concessionaria LM Auto
Camper e che lo stesso giorno la convenuta aveva deciso di acquistare il camper, chiedendo anche delle migliorie (installazione di un pannello solare e di un convertitore elettrico); ha riferito che al momento dell'acquisto del camper alla convenuta erano stati rilasciati i documenti necessari alla circolazione e che la convenuta, appena acquistato il camper, aveva stipulato la polizza per la RC poiché il mezzo ne era sprovvisto.
Quanto alla contrattazione, il predetto teste ha riferito che per l'acquisto del camper egli aveva contrattato principalmente con , che aveva fatto intestare l'assegno della convenuta a Persona_1 : si trattava di un assegno circolare di € 22.000,00 e tre assegni in bianco di € PA
1.000,00 ciascuno, che erano stati lasciati il giorno della consegna del camper, alla presenza del sig.
e della sig.ra Persona_1 R_
Quanto al motivo per cui l'assegno circolare era stato intestato a , il teste ha riferito PA che venne fatto, perché così gli era stato chiesto dal sig. , con cui avevano fatto la Persona_1 trattativa e di cui si fidavano, perché il sig. gli era stato presentato dal sig. , Persona_1 Parte_2 che aveva fatto un acquisto importante con il sig. o, comunque, con la concessionaria e Persona_1 che, in ogni caso, si trattava di un assegno circolare, e quindi tracciabile.
Il teste sig. ha confermato di aver suggerito alla convenuta di recarsi presso la Parte_2 _5 poiché aveva fatto precedenti acquisti presso tale concessionaria e si fidava.
Posto ciò, nessun rimprovero può muoversi alla convenuta, la quale ha fatto legittimo affidamento sulla situazione che le appariva: si è recata presso la in quanto consigliata da un amico, sig. _5
pagina 12 di 19 , che aveva già acquistato presso tale concessionaria, ha visionato più volte, alla presenza Parte_2 di e o di uno di loro, i camper in vendita, ha fatto un giro di prova sul camper Persona_1 CP_2 oggetto di causa, accompagnata da personale della e, quando è stato il momento del _5 pagamento, ha seguito le istruzioni del sig. e, quindi, ha emesso gli assegni in favore dei Persona_1
. PA
A fronte del pagamento, la convenuta è entrata in possesso del camper e la le ha consegnato _5 tutta la documentazione necessaria.
E' chiaro, infatti, che la sig.ra non poteva sapere di avere di fronte un falsus procurator, che né CP_1
né o avessero la procura a vendere e che il camper non fosse _5 Persona_1 PA in vendita, poiché, con l'ordinaria diligenza, ha fatto legittimo affidamento sul comportamento delle persone che ha trovato recandosi presso la sede della – Controparte_11 concessionaria, tra l'altro consigliata da un amico – – che si era trovato molto bene in un Parte_2 precedente acquisto.
In una situazione del genere, non vi erano motivi per cui la convenuta avesse dovuto controllare la consistenza effettiva dell'altrui potere;
ed è proprio perché la convenuta si è rapportata con i predetti soggetti ( e , presso la sede della che ha ritenuto, in buona fede, di Persona_1 CP_2 _5 seguire le istruzioni per il pagamento, intestando l'assegno a , persona vista più volte PA presso la sede della società.
Posto ciò, è chiaro che, nel presente procedimento si evidenzia una questione relativa al principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento: in materia, tra le altre, la S.C. di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n. 29833) ha affermato che il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento trae origine dalla legittima (e, quindi, incolpevole) aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni.
La giurisprudenza formatasi in materia induce a rinvenire l'effettivo fondamento del principio di apparenza in chiare ragioni equitative, che hanno portato al superamento del principio tradizionale del
"nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet".
Tuttavia, il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 cc, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente
(nel merito, tra le altre, Tribunale Perugia, 23/02/2021, n. 293).
Tra la posizione del terzo, che ha fatto affidamento su una situazione di apparenza e quella di chi ha creato le condizioni affinché apparisse all'esterno la legittimazione del falsus procurator, si ritiene equo tutelare la prima, a condizione che sia in concreto riscontrabile un comportamento doloso o colposo dell'autore della situazione di apparenza.
Posto ciò, si evidenzia che nella fattispecie di causa non è stato dimostrato nessun comportamento colposo tenuto da parte attrice, né prima dell'acquisto del camper, né successivamente.
In particolare, nel corso dell'esame testimoniale, è stato dedotto e provato, non solo il motivo per cui l'attore aveva portato il camper presso la (necessità di riparazione a causa di una infiltrazione _5 di acqua importante e di sostituire l'oblò della mansarda), ma anche i motivi - non conosciuti nella fase pagina 13 di 19 cautelare, nel cui ambito erano stati emessi provvedimenti di rigetto del sequestro conservativo, come più avanti si dirà - per i quali l'attore aveva svuotato il camper e lasciato la documentazione all'interno del camper stesso, nonché la sua chiara ed univoca volontà di non fare proprio il negozio concluso in suo nome e per suo conto da _5
Né, come sopra detto, è stata fornita alcuna prova che l'attore avesse consentito a e/o _5 PE
e/o di agire in suo nome e per suo conto, ingenerando nella convenuta il
[...] PA convincimento che i predetti soggetti avessero la rappresentanza a concludere il contratto.
Posto ciò, alla luce degli artt. 1398 e 1189 c.c., richiamati rispettivamente da parte attrice e parte convenuta, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1398 c.c. “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.
Nel caso di rappresentanza senza potere, colui che ha agito come rappresentante non vincola il dominus, perché il suo atto non si può attribuire alla sfera giuridica del rappresentato ed è responsabile del danno che il terzo ha sofferto per l'affidamento che ha fatto sull'esistenza del potere e sulla validità del negozio;
responsabilità che si contiene nei limiti del cosiddetto interesse negativo (cioè dell'interesse che il terzo avrebbe avuto a non concludere un negozio inefficace), comprendente i danni rappresentati dalle spese, dalle perdute occasioni di stringere altro negozio valido, dall'attività sprecata nelle trattative e sottratta ad altre utili occupazioni.
Il contratto è, quindi, inefficace ed è escluso che dal contratto possano essere vincolati il terzo o il (non) rappresentato.
Posto quanto sopra, come disposto da Cassazione civile sez. II, 10/04/2024, n. 9679, poiché la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole ha natura extracontrattuale, il soggetto che abbia agito quale rappresentante senza averne i poteri, ossia in difetto di potere, rientra nella figura del falsus procurator. Il suo agire illegittimo, per un verso, determina l'inefficacia del contratto concluso con il terzo e, per altro verso, implica la responsabilità risarcitoria in favore del terzo medesimo. In proposito, la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole, espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., ha natura extracontrattuale, per culpa in contrahendo e il suo fondamento non risiede nel negozio inefficace, ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede, connessi al divieto di neminem laedere.
Nondimeno, a fronte dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, per mancanza del presupposto legale del potere di rappresentanza, allorquando il dominus abbia escluso ogni volontà di ratifica, la inidoneità del negozio a produrre effetti giuridici diviene definitiva e la prestazione, eseguita in virtù di tale negozio dal preteso acquirente, è soggetta a ripetizione nei confronti di chi nulla doveva ricevere.
Alla luce delle norme e della giurisprudenza in materia, dovendo, quindi, dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato tra e il 16.03.2012, poiché, Controparte_5 CP_1 secondo Cass. civ., sez. III, ord., 23 dicembre 2021, n. 41438, il rappresentante senza potere è parte necessaria del giudizio diretto a fare dichiarare nei confronti del terzo l'inefficacia del negozio da lui concluso, questo giudice ha disposto la chiamata in causa della predetta società, cui ha provveduto parte attrice.
In particolare, la stessa ha riferito e documentato che la con P.IVA (nella _5 P.IVA_1 sua ultima denominazione di era stata cancellata dal Controparte_7 registro delle Imprese in data 22.09.2017, come da visura CCIAA che ha allegato ed ha chiamato in causa il suo legale rappresentante, sig. . Controparte_3
pagina 14 di 19 Sul punto, secondo il disposto di cui all'art. 2312 c.c., dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci: si determina, così, un fenomeno successorio, con la conseguenza che le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che "pendente societate" fossero o meno illimitatamente responsabili.
Ai sensi dell'art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e, quindi, è prevista una “chiamata in responsabilità dei soci”, con la conseguenza che i debiti insoddisfatti non si estinguono, ma si trasferiscono loro, in forza di un meccanismo di tipo successorio.
Posto quanto sopra, è chiaro che non può essere applicata la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c. (“Pagamento al creditore apparente”), secondo cui “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”: per tutti i motivi sopra esposti, infatti, contrariamente a quanto disposto nell'ambito dei procedimenti cautelari del 2013, non può affermarsi che il debitore in buona fede, nella fattispecie, la convenuta , possa dirsi liberata, in quanto se è vero che la CP_1 stessa ha confidato senza sua colpa nella situazione apparente, è anche vero che il suo erroneo convincimento non è stato in alcun modo determinato da un comportamento colposo del creditore, odierno attore.
Ciò in quanto, come più sopra evidenziato, se in sede cautelare, nell'ambito del procedimento per sequestro conservativo all'epoca incardinato dal sig. nei limiti della sommarietà delle Pt_1 informazioni (rese solo dai s.i. della odierna convenuta, e , Persona_2 Parte_2 rispettivamente figlio e amico della predetta), tale prova venne ritenuta adeguatamente fornita da parte resistente, odierna convenuta (v.si ordinanza dott.ssa Vella del 13.11.2013), ad oggi, alla luce della completa istruttoria espletata, si deve escludere la prova del comportamento colposo del creditore.
In particolare, è emerso che il camper non era stato “posto in vendita privo di assicurazione”, come si legge nella richiamata ordinanza, in quanto l'attore ha depositato documentazione da cui si evince che vi era una polizza assicurativa in corso con attiva sino al 12.08.2012 e, Controparte_12 quindi, ancora in essere al momento della vendita del camper (marzo 2012); il fatto che fosse vuoto e libero da oggetti (cuscini, bombola ed altri effetti personali) che potessero farne presumere il non uso da parte del proprietario, era stato dettato dal fatto che il camper doveva essere riparato ed era stato svuotato proprio per permettere le riparazioni necessarie.
Parimenti, i motivi posti a base del rigetto del reclamo avanzato dall'odierno attore avvero la suddetta ordinanza, esposti nell'ordinanza 08.05.2014 del Tribunale di Terni, non possono confermarsi nell'ambito del presente procedimento, poiché il fatto che il venditore appariva autorizzato a vendere il camper dell'attore in quanto il mezzo si trovava, completamente privo di effetti personali al suo interno, parcheggiato nella parte della concessionaria dedicata all'esposizione dei veicoli in vendita e che il mezzo fosse rimasto parcheggiato da gennaio ad aprile, sono fatti che hanno trovato una diversa e ragionevole spiegazione nel presente giudizio (come riferito dai testi, l'attore più volte aveva chiamato la per sollecitare le riparazioni e la restituzione del camper). _5
Alla luce di tutto quanto sopra esposto in fatto e diritto, relativamente alle domande avanzate da parte attrice e convenuta, si dispone come di seguito.
pagina 15 di 19 In accoglimento della domanda attrice, visto l'art. 1398 c.c., va dichiarata la inefficacia del contratto di vendita del camper marca targato CD996CK concluso tra la convenuta e la CP_4 CP_1 [...]
in data 16.03.2012. _5
Come conseguenza della suddetta inefficacia, va dichiarato il diritto dell'attore di riottenere la materiale disponibilità del camper sopra descritto, di sua esclusiva proprietà, attualmente nella disponibilità di e, quindi, va ordinato alla sig.ra di porre il camper CP_1 CP_1 ELNAG targato CD996CK, nella materiale disponibilità dell'attore, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, consegnandolo presso il domicilio del creditore, unitamente alle chiavi ed alla necessaria documentazione, libero da ogni oggetto personale;
nella ipotesi in cui tale modalità di consegna non fosse rispettata, sarà il sig. a recarsi presso il luogo in Pt_1 cui il camper è riposto e ritirarlo, facendosi, altresì consegnare le chiavi e la documentazione necessaria.
Vista la buona fede della convenuta, per i motivi sopra delineati, si rigetta la domanda dell'attore, avanzata nei confronti della medesima, di vedersi risarciti i danni derivanti dalla vendita del camper, poiché se è pur vero che per molti anni all'attore è stata negata la possibilità di fruire di un bene di sua proprietà e di rilevante valore economico, è anche vero che la convenuta ha continuato a detenere il camper anche in forza delle ordinanze emesse nei procedimenti cautelari che avevano accertato la mancanza dei presupposti per restituire il camper all'odierno attore.
Quanto alla posizione del terzo chiamato, , si osserva che il predetto è stato chiamato PA in causa dalla convenuta per essere garantita e, quindi, per sentir condannare il medesimo a restituire la somma di € 25.000,000 versata per il pagamento del camper, o di quelle somme eventualmente accertate in corso di causa, maggiorate degli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Costituendosi in giudizio, il ha rilevato che la domanda (proposta in via subordinata) di PE garanzia avanzata dalla convenuta nei suoi confronti era priva di qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto, oltreché di sostegno probatorio e ne chiedeva il rigetto.
Affermava che non aveva mai trattato con la convenuta e con l'attore, poiché gli stessi avevano intrattenuto rapporti unicamente ed esclusivamente con la società alla quale il Controparte_5
era assolutamente estraneo, in quanto titolare di una propria società con PA denominazione che si occupava di compravendita di autoveicoli e aveva Controparte_6 rapporti commerciali con la e le somme che la convenuta affermava essere state pagate in suo _5 favore, erano somme a lui pagate dalla a saldo delle operazioni commerciali intercorse tra _5 loro.
Affermava, quindi, che la domanda doveva essere avanzata nei confronti dell'unico soggetto titolare della legittimazione passiva a stare in giudizio, rappresentata dalla e quindi la Controparte_5 richiesta della convenuta doveva essere rigettata.
L'attore, con la memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 cpc ha esteso la domanda inizialmente avanzata contro la convenuta, avente ad oggetto il diritto a vedersi risarciti i danni derivanti dai fatti descritti, consistenti sia nel mancato percepimento del prezzo incassato dal per la vendita del camper senza avere il PE potere di rappresentare esso attore, sia nella mancata possibilità, per oltre otto anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico, detenuto e goduto dalla convenuta, sia nei ripetuti e costanti disagi derivanti dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro relativi al camper, quantificati in € 25.000,00 o quella somma maggiore o minore, anche al terzo chiamato CP_2
in solido.
[...]
Con l'atto di citazione per chiamata del terzo l'attore ha esteso la predetta domanda anche a _5
, legale rappresentante della predetta società, ad oggi cancellata, avendo chiesto di Controparte_3 pagina 16 di 19 accertare e dichiarare il diritto a vedersi risarciti dalla convenuta o dal soggetto che verrà ritenuto a ciò tenuto all'esito del presente giudizio, anche ai sensi dell'ordine di chiamata in causa disposto dal giudice con provvedimento del 23.05.2024.
Posto ciò, relativamente alle domande avanzate dalla convenuta in via subordinata, si deve dichiarare che e per essa, , nonché , in solido tra loro, devono _5 Controparte_3 PA essere condannati a restituire alla predetta la somma di € 25.000,000 versata per il pagamento del camper, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del pagamento al saldo.
I predetti soggetti, infatti, erano ben a conoscenza della mancanza di procura a vendere rilasciata dall'odierno attore e, quindi, responsabili del danno causato: quanto a Controparte_7
- secondo la nuova denominazione assunta - (oggi nella persona del sig.
[...] CP_3
), in quanto società che ha venduto il camper alla convenuta, che si era appositamente recata
[...] presso il suo salone, ove il camper era posteggiato.
Quanto al sig. , in quanto colui che, non solo era presente nei vari momenti in cui la PA convenuta si era recata presso la sede della per visionare il camper e che, quindi, ha agito in – _5 apparente – rappresentanza della predetta società (pur professandosi alla stessa estraneo) e che di fatto, insieme al , ha gestito la trattativa del camper fino alla vendita, ma anche soggetto al Persona_1 quale la convenuta, su indicazione e con il consenso di ha corrisposto l'importo per _5 l'acquisto del camper stesso.
Quanto alla domanda di parte attrice di vedersi risarciti i danni derivanti dalla vendita del camper, se tale domanda è stata rigettata nei confronti della convenuta, per i motivi sopra evidenziati, tale domanda, estesa dall'attore anche nei confronti di e , va accolta e PA Controparte_3 gli stessi vanno condannati, in solido tra loro, in quanto è innegabile che a causa della loro condotta l'attore sia stato privato, per molti anni, della possibilità di fruire di un bene di sua proprietà e di rilevante valore economico.
Parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto a vedersi risarciti i danni derivanti dai fatti di causa, consistenti sia nel mancato percepimento del prezzo incassato dal per la vendita del PE camper senza avere il potere di rappresentare l'attore, sia nella mancata possibilità, per oltre otto anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico, detenuto e goduto dalla convenuta, sia nei ripetuti e costanti disagi derivanti dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro, relativi al camper tuttora di sua proprietà ma utilizzato dalla convenuta, danni quantificati n € 25.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, se del caso anche mediante valutazione equitativa.
Relativamente al quantum, controparte lo ha quantificato in € 25.000,00: si osserva, per un verso, quanto ai danni consistenti nel mancato percepimento del prezzo incassato, che con la presente sentenza viene disposta la restituzione del camper oggetto di causa in favore dell'attore e che, in ogni caso, lo stesso non ha provato la sussistenza di effettivi danni subiti a causa del mancato percepimento del prezzo incassato dalla vendita del camper;
per altro verso, che i “ripetuti e costanti disagi derivanti dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro relativi al camper” posti a base della richiesta di risarcimento avanzata dall'attore non sono risarcibili, come si è più volte espressa la S.C. Corte di cassazione, ritenendo trattarsi di semplici disagi o inconvenienti della vita quotidiana (tra le altre Cass. 3248/2008, Cass. 14846/2007); il pregiudizio sofferto deve essere grave e serio e superare una soglia minima: non sono, quindi, risarcibili, perché non tutelati a livello costituzionale, i pregiudizi costituiti in fastidi, disagi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente la vita quotidiana. Secondo la Corte “non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere e alla serenità; in definitiva il diritto ad essere felici”. Solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di pagina 17 di 19 responsabilità risarcitoria non patrimoniale (per danni non patrimoniali - morali o esistenziali), lesione nella fattispecie non dimostrata.
Quanto alla richiesta di ottenere il risarcimento per la mancata possibilità, per molti anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico, detenuto e goduto dalla convenuta, si rileva che l'attore non ha determinato tale danno, poiché ha quantificato, complessivamente i danni richiesti in € 25.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, se del caso anche mediante valutazione equitativa.
Il danno da mancata disponibilità di un bene è considerato dalla costante giurisprudenza come danno in re ipsa, che si verifica quando un'azione è intrinsecamente dannosa per il patrimonio di un soggetto e il risarcimento è necessario per tutelarlo: la valutazione equitativa del danno in re ipsa è una modalità di liquidazione del risarcimento quando non è possibile provare con certezza l'entità del pregiudizio.
In materia, Cassazione Sezioni Unite 15 novembre n. 33645/2022, con riferimento al caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, ha affermato che fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Secondo la suddetta sentenza in assenza di una prova concreta (ad esempio l'offerta di un terzo di un canone di locazione per il bene in questione), il danno è comunque risarcibile, andando parametrato al mancato introito del canone di mercato di quell'immobile: ciò in quanto negare il diritto al risarcimento in assenza di una prova di un concreto danno sarebbe stato illogico e contrario all'id quod plerunque accidit.
Nella fattispecie di causa, anche alla luce delle testimonianze di e che Testimone_2 Testimone_1 hanno riferito che l'attore utilizzava tutti gli anni il camper per andare in vacanza e per accompagnare la figlia, rilevato che l'attore è stato privato per tredici anni di un bene del valore di € 25.000,00, si ritiene che, in base ad una valutazione equitativa, il danno subito a tale titolo possa essere quantificato, quantomeno, in € 1.000,00 per ogni anno di mancato utilizzo del bene, per un totale di € 13.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data della vendita del camper alla sua effettiva restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addebitate, in solido tra loro, a e Controparte_3
, sia relativamente alle spese legali dell'attore che della convenuta. PA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento della domanda attrice:
-accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di vendita del camper marca ELNAG targato CD996CK di Co proprietà di , intercorso il 16.03.2012 tra (P.IVA ) e la Parte_1 _5 P.IVA_1 convenuta per l'effetto: CP_1
-dichiara il diritto del sig. di riottenere la materiale disponibilità del camper sopra Parte_1 descritto, di sua esclusiva proprietà, e, pertanto, ordina alla sig.ra di porre il camper CP_1
ELNAG targato CD996CK, di proprietà di , nella materiale disponibilità del medesimo, Parte_1 entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e, quindi, di consegnarlo al sig.
[...]
o a persona dallo stesso incaricata, unitamente alle chiavi ed alla necessaria documentazione, Parte_1 conducendolo presso l'abitazione dell'attore, libero da ogni oggetto personale;
ove tale modalità non fosse rispettata nei termini indicati, dispone che sia il sig. a recarsi presso il luogo in cui Parte_1 il camper è riposto ed entrarne in possesso, facendosi, altresì consegnare le chiavi e la documentazione pagina 18 di 19 necessaria;
- condanna e , in solido tra loro, a restituire a la Controparte_3 PA CP_1 somma di € 25.000,00, dalla stessa corrisposta per l'acquisto del camper oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria dal 30.03.2012 al saldo ed interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, sino al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a la Controparte_3 PA Parte_1 somma di € 13.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 30.03.2012 al saldo ed interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, sino al saldo, a titolo di danni derivanti dal mancato utilizzo del camper oggetto di causa;
- condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice Controparte_3 PA [...]
e parte convenuta , le spese di lite, che si liquidano, per ogni parte, in € Parte_1 CP_1 5.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, oltre ad € 292,68 a titolo di spese vive sostenute da parte attrice ed € 248,62 a titolo di spese vive sostenute da parte convenuta.
Terni, 16 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Helenia Ercoli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Helenia Ercoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1432/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASARO Parte_1 C.F._1 FRANCESCA e dell'avv. RAVASIO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CASERMA 28 TERNI, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAUSTINI SUSANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA S. NICANDRO, 39 TERNI, presso il difensore
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FINOTTO PA C.F._3
MASSIMO ORESTE, elettivamente domiciliato in CORSO CORNELIO TACITO 25, TERNI presso il difensore
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inefficacia, ex art. 1398 c.c., nei propri confronti, dell'atto di vendita del camper marca targato CD996CK di sua proprietà, intercorso il CP_4
pagina 1 di 19 16.03.2012 tra e per avere il primo concluso tale vendita PA CP_1 qualificandosi come suo rappresentante senza averne i poteri;
per tale effetto, dichiarare il suo diritto di riottenere la materiale disponibilità del camper sopra descritto, di sua esclusiva proprietà, attualmente nella disponibilità di;
per tale effetto, ordinare alla sig.ra di porre il CP_1 CP_1 camper ELNAG targato CD996CK, di sua proprietà e da essa detenuto senza titolo, immediatamente nella materiale disponibilità dell'attore, secondo le modalità che questo Tribunale avrebbe dovuto stabilire;
accertare e dichiarare il diritto dell'attore a vedersi risarciti dalla convenuta i danni derivanti dai fatti descritti in narrativa e provocati dalla condotta di quest'ultima, consistenti sia nella mancata possibilità, per oltre otto anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico detenuto e goduto indebitamente dalla convenuta, sia nei disagi, ripetuti e costanti, derivati dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro relativi al camper di sua proprietà utilizzato dalla convenuta, danni quantificati in € 25.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, se del caso anche mediante valutazione equitativa.
Affermava l'attore che alla fine del mese di gennaio 2012 portava il proprio camper marca ELNAG targato CD996CK presso la ditta per alcune riparazioni al tetto, Controparte_5 che aveva manifestato delle infiltrazioni di acqua e concordava verbalmente il relativo prezzo, pari a circa € 800,00 - 1.200,00 al massimo e la tempistica, lasciando il mezzo nei locali della ditta e che all'interno del camper rimanevano il certificato di proprietà, il libretto di circolazione ed il certificato assicurativo.
Affermava che, nella circostanza, gli veniva prospettata, dai sigg.ri e PA Persona_1
(rispettivamente figlio e coniuge della titolare della società, sig.ra ma del tutto _5 estranei alla società stessa) la possibilità di porre in vendita il camper, cui esso attore dava solo una generica disponibilità di massima qualora si fosse rinvenuto un acquirente disposto a versare un prezzo tale da consentirgli l'acquisto di altro mezzo e, comunque, non inferiore ad € 21.000,00; il sig.
[...] gli sottoponeva per la firma un foglio in bianco, sostenendo che era necessario per la PE commissione delle riparazioni.
Riferiva che la non dava notizie per oltre due mesi, finché il sig. contattato l'attore, _5 PE gli comunicava di aver reperito un acquirente per il camper e di aver già definito la vendita, informandolo che, detratte le spese per le riparazioni, ad esso attore sarebbe spettata la somma di € 10.500,00.
A seguito di ciò, in data 24 aprile 2012, il sig. si recava presso la per avere chiarimenti Pt_1 _5 in merito e, giunto sul posto, non scorgeva il proprio camper e gli confermava che il PA camper era stato alienato a terzi a lui sconosciuti, a sua totale insaputa, senza che egli avesse conferito a nessuno alcuna procura a tale scopo.
Riferiva, poi, l'attore che gli veniva, inoltre, richiesto il pagamento di € 1.800,00 per le presunte riparazioni compiute sul camper.
Malgrado le sue rimostranze, l'attore non otteneva alcun risultato e chiedeva l'intervento del “113” e presentava denuncia-querela.
Due giorni dopo, all'esito di ricerche, l'attore rinveniva il proprio camper posteggiato presso l'autorimessa del Club ASD - Centro Camperisti Ternani - sito in Terni, Strada della Selva n. 18 ed apprendeva che il camper era stato lasciato in sosta dalla sig.ra , che contattata CP_1 telefonicamente dalla Squadra Volante, dichiarava di aver acquistato il camper all'incirca il mese precedente dalla al prezzo di € 25.800,00, interamente versato mediante un assegno circolare _5 (n. 8938907238-01) di € 22.000,00 intestato a e tre assegni bancari in bianco di € PA 1.000,00 cadauno datati rispettivamente 11.05.2012, 11.06.2012 ed 11.07.2012 ed € 800,00 in contanti, il tutto consegnato a . PA
pagina 2 di 19 La predetta riferiva, inoltre, che, in occasione dell'acquisto, le era stato rilasciato un foglio recante l'intestazione ed il timbro “Service S.r.l. - Strada di Recentino n. 37 - Terni”, per sostituire temporaneamente la carta di circolazione (che non era disponibile perché in possesso di esso attore) ed un altro foglio con timbro della recante la dicitura “certificato di garanzia”. _5
L'attore riferiva, poi, di aver appurato che la società Service Auto S.r.l., agenzia di pratiche auto avente sede presso la che avrebbe dovuto occuparsi del passaggio di proprietà del camper, aveva _5 come unica socia la figlia della sig.ra e non aveva effettuato alcun adempimento e che _5 gli agenti della Polizia, acquisite le dichiarazioni dei convocati in attesa di determinazioni da parte del
PM, procedevano al sequestro del camper, che veniva affidato in custodia a . CP_1
Successivamente il sig. incardinava, senza esito, giudizi civili e penali per riavere la disponibilità Pt_1 del camper.
L'attore ha riferito di aver subito dalla vicenda narrata una serie di danni che vanno dall'aver perduto il godimento di un bene di rilevante valore economico, alienato a terzi senza il suo consenso ed a sua insaputa, senza che gli venisse corrisposto nemmeno in parte il ricavato della vendita e subendo ingiustamente addirittura un processo penale per calunnia nei confronti dei soli soggetti realmente responsabili dell'accaduto.
Con comparsa del 25.11.2020 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, previo differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. finalizzata alla chiamata in causa di per esserne garantita, ed in accoglimento PA anche della domanda riconvenzionale che qui si propone, in via principale, rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace nei confronti della convenuta il contratto di compravendita del camper tg. CD996CK, stipulato in data CP_4
30.3.2012, con avvenuto trasferimento della sua proprietà in capo alla convenuta;
voglia altresì, conseguentemente ordinare al competente PRA la trascrizione del passaggio di proprietà in capo a
del camper Elnag targato CD996CK; in via subordinata, nel merito e nella denegata CP_1 ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuto a garantire la PA convenuta e, quindi, condannare il medesimo a restituire la somma di € 25.000,000 versata per il pagamento del camper, o di quelle somme eventualmente accertate in corso di causa, maggiorate degli interessi dalla data del pagamento al saldo”.
Riferiva la convenuta di essere proprietaria del camper Elnag targato CD996CK per averlo acquistato in data 30.3.2012 da (in rappresentanza del proprietario), al prezzo di € 25.000,00 PA
(comprensivo del passaggio di proprietà) presso la concessionaria _5
Riferiva, altresì, la convenuta che prima dell'acquisto, si era recata più volte presso gli spazi espositivi della società, anche in compagnia del figlio e di un amico e dopo aver visionato diversi camper, decideva per l'acquisto del suddetto mezzo. Solo dopo aver concordato alcune riparazione e migliorie e dopo averlo provato su strada, veniva sottoscritto il contratto e corrisposto il prezzo mediante consegna di un assegno circolare di € 22.000,00 e di tre assegni bancari di € 1.000,00 ciascuno, oltre ad € 800,00 in contanti per le migliorie apportate.
In data 30.3.2012 la convenuta ritirava il camper ed in quella occasione le venivano consegnati, dal il certificato di garanzia ed il documento provvisorio di circolazione con validità sino al PE
30.04.2012.
Dopo alcuni giorni, veniva prima contattata da un agente di polizia che si trovava presso il “Club A.S. Centro Camperisti Ternani”, dove aveva ricoverato il camper e poi convocata presso la Questura di Terni per essere sentita in quanto soggetto informato sui fatti, a causa della denuncia presentata dall'attore nei confronti di , per avere questi venduto il camper senza la sua PA autorizzazione. pagina 3 di 19 Dopo il sequestro del camper, il Pubblico Ministero non convalidava il sequestro posto in essere dalla
Polizia Giudiziaria e disponeva la restituzione del camper ad essa convenuta.
Riferiva che se chiaro e lineare era l'acquisto, effettuato in buona fede, del camper esposto in vendita, da parte sua con pagamento integrale del prezzo, consegna del mezzo e della documentazione, non altrettanto chiara era da considerarsi la vicenda quanto ai rapporti tra l'attore e , PA protagonisti di altre vicende giudiziarie di carattere penale scaturite dalla vendita del camper che, però, non avevano assolutamente coinvolto essa convenuta.
Quest'ultima, infine, affermava che, nella denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda attrice, sarebbe venuta in evidenza la posizione di , e cioè di colui che aveva proceduto alla PA vendita in nome e per conto dell'attore e che aveva incassato il prezzo di € 25.000,00 (che risulterebbe quindi indebitamente riscossa e detenuta) e che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere condannato alla sua restituzione e a farsi carico di tutte le conseguenze negative, per la convenuta, dell'esito negativo del giudizio.
Per questo motivo la convenuta chiedeva il differimento dell'udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, al fine di consentire la chiamata in causa di . PA
Con provvedimento del 15.12.2020 il giudice autorizzava la chiamata in causa di e PA differiva la prima udienza: in tale sede il giudice, rilevata la regolare notifica della chiamata in causa del terzo e la mancata costituzione del medesimo, ne dichiarava la contumacia;
assegnava, quindi, alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Le parti depositavano, quindi, le relative memorie: l'attore, con la memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 cpc rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione: rigettare la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate nell'atto introduttivo del presente giudizio, che si intendono qui integralmente richiamate e nel presente atto;
accertare e dichiarare
l'inefficacia, ex art. 1398 c.c., nei confronti dell'attore, dell'atto di vendita del camper marca ELNAG targato CD996CK di proprietà di , intercorso il 16.03.2012 tra il terzo chiamato in Parte_1 causa e la convenuta per avere il primo concluso tale vendita PA CP_1 qualificandosi come rappresentante del sig. senza averne i poteri;
per tale effetto, dichiarare il Pt_1 diritto del sig. di riottenere la materiale disponibilità del camper sopra descritto, di sua esclusiva Pt_1 proprietà, attualmente nella disponibilità di;
per tale effetto, ordinare alla sig.ra CP_1 CP_1
di porre il camper ELNAG targato CD996CK, di proprietà di e da essa
[...] Parte_1 detenuto senza titolo, immediatamente nella materiale disponibilità del medesimo, secondo le modalità che questo Tribunale Vorrà stabilire;
accertare e dichiarare infine il diritto dell'attore a vedersi risarciti, in solido dalla convenuta e dal terzo chiamato in causa, i danni derivanti dai fatti descritti in narrativa e provocati dalla condotta della convenuta e del terzo , consistenti sia nel PA mancato percepimento del prezzo incassato dal per la vendita del camper sopra indicato PE senza avere il potere di rappresentare l'attore, sia nella mancata possibilità, per oltre otto anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico, detenuto e goduto indebitamente dalla convenuta, sia nei ripetuti e costanti disagi derivanti dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro relativi al camper tuttora di sua proprietà ma utilizzato dalla convenuta, danni che si quantificano in questa sede in € 25.000,00 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, se del caso anche mediante valutazione equitativa”.
Con provvedimento del 17.09.2021 il giudice ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta, richiesto da parte attrice, che veniva sentita all'udienza del 15.10.2021; successivamente, il giudice rinviava per l'interrogatorio del convenuto contumace, sig. . PA
pagina 4 di 19 Con comparsa del 21.02.2022 si costituiva in giudizio il terzo chiamato, , il quale PA eccepiva la estraneità circa i fatti di causa, in quanto contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, lo stesso non aveva mai trattato con la stessa e con l'attore, dato che gli stessi avevano intrattenuto rapporti unicamente ed esclusivamente con la società alla quale il terzo Controparte_5 chiamato era assolutamente estraneo.
Riferiva che era titolare di una propria società con denominazione che si Controparte_6 occupava di compravendita di autoveicoli e aveva rapporti commerciali con la e che le _5 somme che la parte affermava essere state pagate in suo favore erano le somme pagate a lui dalla
[...]
a saldo delle operazioni commerciali intercorse tra loro. _5
Riferiva, pertanto, che la domanda doveva essere avanzata nei confronti dell'unico soggetto titolare della legittimazione passiva a stare in giudizio, rappresentata dalla e quindi che la Controparte_5 richiesta della convenuta avanzata nei suoi confronti doveva essere rigettata.
Veniva, quindi, espletato l'interrogatorio formale di ed, all'esito, il giudice PA ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti.
Dopo l'escussione dei testi, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, visto che dalla domanda avanzata dall'attore e dalle deduzioni e produzioni delle parti emergeva la necessità di chiamare in causa la visti gli artt. 107 e 270 cpc, ritenendo opportuno che il processo si _5 svolgesse in confronto della con la quale riteneva la causa comune, ne disponeva la _5 chiamata in causa per l'udienza del 14 giugno 2024 h. 10,30, ordinando la citazione a cura della parte più diligente e nel rispetto dei termini di legge.
Con istanza del 12.03.2024 parte attrice riferiva che, da ricerche svolte, la (nella sua _5 ultima denominazione di era stata cancellata dal registro Controparte_7 delle Imprese in data 22.09.2017, come da visura CCIAA che allegava e che, quindi, si rendeva necessario eseguire la notificazione al legale rappresentante della stessa, tale e, Controparte_3 pertanto, per consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., chiedeva di disporre lo spostamento dell'udienza e di concedere un termine congruo al fine di consentire gli adempimenti di legge nel rispetto del termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Il giudice provvedeva a differire l'udienza in precedenza fissata;
successivamente, rilevata la regolare notifica della chiamata in causa al legale rappresentante della società e la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per trattenere la causa in decisione.
La sentenza veniva depositata in data 21.01.2025, ma per un errore del sistema, questo giudice verificava in data odierna che tale sentenza non risultava depositata.
Si provvede quindi, a datare e depositare in data odierna la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del presente giudizio, basato su produzioni documentali e prove testimoniali, si osserva quanto segue.
All'udienza del 15.10.2021 veniva sentita, in sede di interrogatorio formale, la convenuta, sig.ra CP_1
, la quale ha riferito che per acquistare il camper per cui è causa si era recata più volte presso la
[...] di e le trattative le avevano seguite il sig. e il sig. _5 _5 PA
, ivi presenti;
ha riferito che il sig. le aveva detto che il camper era in Persona_1 PA vendita, ma non le aveva mostrato nessuna procura a vendere;
ha confermato le modalità di pagamento e i documenti alla stessa consegnati dal sig. . PA
pagina 5 di 19 All'udienza del 15.07.2022 veniva sentito, in sede di interrogatorio formale, il sig. , il PA quale, interrogato sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte attrice, ha negato che quando il sig. il 24 aprile 2012, tornò presso la per ritirare il proprio camper, egli e Pt_1 _5 il proprio padre gli dissero di averlo venduto, precisando che non aveva seguito trattative per la
[...]
, poiché aveva solamente rapporti di lavoro con tale società e che spesso si trovava presso il salone _5 auto di tale società, così come stava in altri saloni;
ha negato che in sede di S.I.T. rilasciate alla Polizia di Terni il 26.04.2012 aveva dichiarato di aver ricevuto incarico verbale a vendere il camper per cui è causa da parte del sig. e che per la vendita del camper non era mai stata consegnata alcuna somma Pt_1 al sig. dal sig. o o da Infine, ha riferito di non ricordarsi Pt_1 Persona_1 CP_2 _5 di aver fatto una denuncia al sig. Pt_1
All'udienza del 09.12.2022 veniva sentito il primo teste di parte attrice, sig.ra coniuge Testimone_1 di parte attrice, in regime di separazione dei beni.
Interrogata sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 cpc di parte attrice, sul capitolo 5) ha riferito di aver visto, solo successivamente alla instaurazione dei giudizi, il metodo di pagamento che la sig.ra aveva scelto per pagare il sig. ; sul capitolo 6) ha riferito di non sapere se alla CP_1 PA convenuta, al momento del ritiro del camper, erano stati consegnati la carta di circolazione e il certificato di proprietà intestati all'attore, ma di supporre di sì, perché i documenti erano stati lasciati all'interno del camper, quando era stato portato per le riparazioni;
sul capitolo 7), sulla circostanza se fosse vero che nei primi mesi del 2013 e diverse volte nel corso degli anni successivi, la sig.ra CP_1 aveva contattato il sig. per mezzo del proprio legale intimandogli di effettuare il passaggio di Pt_1 proprietà del camper, ha riferito che quando il figlio della sig.ra chiamava l'attore al cellulare CP_1 per chiedere il trasferimento di proprietà del camper, la stessa qualche volta era presente alle telefonate e altre volte il marito, odierno attore, le aveva riferito di queste telefonate e che ogni volta l'attore aveva risposto di no.
La teste ha confermato che l'attore, nel mese di gennaio 2012, aveva portato presso la
[...] il proprio camper Elnagh tg. CD996CK per effettuare delle riparazioni, perché Controparte_5 c'era sia una infiltrazione di acqua importante, sia la necessità di sostituire l'oblò della mansarda. Dato che conoscevano la concessionaria che effettuava le riparazioni, Elle Emme Caravan, lo avevano portato lì e, nella circostanza, il sig. aveva lasciato nel camper la carta di circolazione, il Pt_1 certificato di proprietà e il contrassegno assicurativo. La teste ha negato che per le riparazioni al camper il sig. aveva acquistato, presso un rivenditore, un pezzo di ricambio contattando a Persona_1 tale scopo l'attore perché autorizzasse l'acquisto, precisando che il camper lo avevano portato a gennaio 2012, che le riparazioni andavano per le lunghe e chiamavano spesso per sapere quando il camper fosse stato pronto. In tali occasioni o a seconda di chi rispondeva, Persona_1 CP_2 riferivano che non riuscivano a reperire l'oblò per la mansarda e che lo dovevano prendere da un altro concessionario, tanto che l'attore si era offerto di andare a prendere questa finestra da un concessionario a Rieti per velocizzare la riparazione ed, infatti, andò egli stesso da a Rieti, CP_8 prese e pagò circa € 200,00 questa finestra e la portò alla concessionaria per velocizzare la _5 riparazione.
La teste ha, poi, confermato che quando il sig. il 24.04.2012, era tornato presso la per Pt_1 _5 ritirare il proprio camper, e suo padre gli avevano detto di averlo venduto, PA precisando che l'attore si era recato presso la società per chiedere la restituzione del camper _5 riparato, dato che era trascorso molto tempo;
ha riferito, altresì, che l'attore aveva chiamato immediatamente la teste, sconcertato e la stessa, lì per lì, aveva pensato ad uno scherzo;
subito dopo, però, quando aveva capito che era vero, gli aveva detto di chiamare la polizia, perché non era possibile che un camper portato per una riparazione, fosse stato venduto.
pagina 6 di 19 La teste ha affermato che il marito, odierno attore, le aveva riferito che alle sue richieste di chiarimenti, il sig. gli aveva detto di rivolgersi al suo legale che deteneva anche la contabilità PA della e che reiterò tale affermazione anche quando l'attore si era recato _5 PA nuovamente presso la con la pattuglia della locale Squadra Mobile di Terni, ribadendo che, _5 però, all'attore doveva solamente essere restituito il camper riparato;
la teste, infine, ha confermato che all'attore non era stata mai consegnata alcuna somma di denaro per la vendita del camper.
Interrogata a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte convenuta, la teste predetta, relativamente al capitolo 5), se era vero che il camper oggetto di causa al suo interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini, ha riferito che la stessa aveva pulito il camper alla fine della stagione estiva ed aveva tolto i vestiti, le cose da mangiare, le stoviglie e le pentole, anche considerato che la riparazione da fare era importante, dato che doveva essere risanata una intera parete, vista l'umidità presente dietro i mobili e che, però, gli arredi del camper c'erano tutti;
sul capitolo 10), se era vero che la signora appena acquistato il camper, aveva stipulato la CP_1 polizza per la RC, poiché il mezzo ne era sprovvisto, ha riferito di non sapere nulla a proposito, ma che il mezzo era regolarmente assicurato con la e la polizza era attiva;
sul capitolo Controparte_9
11) ha affermato che il camper era stato portato per la riparazione e non per la vendita e, quindi, che era impossibile che in occasione del sequestro del veicolo, il 26.04.2012, l'attore avesse riferito che il non gli aveva dato il prezzo concordato per la vendita di € 21.500,00/20.500,00 ma solo la PE differenza al netto delle riparazioni di € 10.000,00; ha negato i fatti di cui al capitolo 13), secondo cui l'attore aveva detto di aver messo in vendita il camper, anche perché la figlia era grande e non andava più con loro e che volevano acquistare un camper più piccolo ed ha precisato che la figlia era già grande quando il camper era stato acquistato;
sul capitolo 14), ha negato i fatti ivi riportati - che a seguito della restituzione del camper, successiva al sequestro avvenuto in data 26.4.2021, l'attore disse che era disponibile a fare il passaggio di proprietà per prendere almeno i diecimila euro – precisando che l'attore non aveva mai avuto nessuna intenzione di fare nessun passaggio di proprietà, né di prendere soldi e aveva sempre voluto solo la restituzione di un bene di sua proprietà; sul capitolo 15) – se era vero che l'attore in occasione del colloquio svoltosi il 26.4.2012 presso la Questura di Terni, aveva detto al sig. che se lo avesse contattato direttamente, senza Persona_2 l'intermediazione della concessionaria, avrebbero risparmiato entrambi – la teste ha riferito che non era presente in quella occasione e, dunque, di non sapere nulla in proposito.
Il teste di parte convenuta, , sentito all'udienza del 09.12.2022, figlio della Persona_2 convenuta , interrogato sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte CP_1 convenuta, ha confermato i fatti di cui al capitolo 1) e, cioè, che a fine gennaio, primi di febbraio del
2012, su indicazione di , si era recato insieme a ed alla propria madre, Parte_2 CP_10 CP_1
, presso la ditta LM Auto Camper snc sita in Terni, strada di Recentino, 37, poiché la convenuta
[...] aveva intenzione di acquistare un camper usato;
ha confermato che lo stesso aveva Parte_2 riferito che presso la concessionaria LM Auto Camper snc era in vendita un camper usato, adatto alle esigenze della signora e della sua famiglia;
relativamente al capitolo 3) - vero che nel mese di CP_1 marzo 2012 e gli avevano fatto visionare i camper esposti, tra cui PA Persona_1 quello targato CD966CK, dicendo che erano tutti in vendita – ha confermato la circostanza e precisato che c'erano diversi camper in vendita, tra cui questo oggetto della causa e di essersi recati più volte sul posto;
ha confermato il capitolo 5) – se era vero che il camper oggetto di causa al suo interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini – ed ha riferito che era perfettamente pulito, adatto per essere visionato e non c'era nulla di personale, precisando che c'era la cuscineria dei divani, ma non c'erano cuscini personali, né altri oggetti personali.
Il teste ha confermato che si erano recati presso la concessionaria una seconda volta, nel mese di marzo
2012 ed in quella occasione avevano provato il camper su strada, accompagnati da un collaboratore della concessionaria LM Auto Camper, precisamente li aveva accompagnati un dipendente del sig. pagina 7 di 19 per quanto gli risultava;
sul capitolo 7), ha confermato che in quello stesso giorno la PE convenuta aveva deciso di acquistare il camper e, per questo motivo, aveva chiesto l'installazione di un pannello solare e di un convertitore elettrico e che, infatti, quando avevano definito il prezzo, avevano chiesto le migliorie indicate nel capitolo;
ha confermato il capitolo 9) e, cioè che al momento dell'acquisto del camper, la concessionaria, nella persona di , aveva consegnato il Persona_3 libretto di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di garanzia, mentre l'agenzia interna alla concessionaria, “Service srl”, aveva rilasciato, in attesa del passaggio di proprietà, il certificato sostitutivo del documento di circolazione con validità di trenta giorni ed ha confermato che gli avevano dato un provvisorio di 30 giorni”; ha confermato il capitolo 10) e, quindi, che la signora appena CP_1 acquistato il camper, aveva stipulato la polizza per la RC poiché il mezzo ne era sprovvisto;
ha confermato il capitolo 11) e cioè che in occasione del sequestro del veicolo, il 26.4.2012, aveva incontrato in Questura l'attore, sig. , il quale gli aveva riferito che il non gli Parte_1 PE aveva dato il prezzo concordato per la vendita di € 21.500,00/20.500,00 ma solo la differenza al netto delle riparazioni di € 10.000,00 e che l'attore non aveva accettato la somma;
ha confermato il capitolo 12) e cioè che l'attore gli aveva riferito di non aver accettato la somma, perché la cifra era sproporzionata;
ha riferito che in quella occasione l'attore gli aveva detto che aveva messo in vendita il camper anche perché la figlia era grande e non andava più con loro e volevano acquistare un camper più piccolo;
sul capitolo 14) ha confermato che a seguito della restituzione del camper, successiva al sequestro avvenuto in data 26.4.2021, l'attore disse che era disponibile a fare il passaggio di proprietà per prendere almeno i 10.000,00 €, ma che loro non avevano accettato, perché avrebbero dovuto pagare altri 10.000,00 € ingiustamente;
ha confermato che l'attore, in occasione del colloquio svoltosi il 26.04.2012 presso la Questura di Terni, gli aveva detto che se lo avesse contattato direttamente, senza l'intermediazione della concessionaria, avrebbero risparmiato entrambi.
Il predetto teste ha, poi, riferito che per l'acquisto del camper egli aveva contrattato principalmente con
, che aveva fatto intestare l'assegno della convenuta a;
era un assegno Persona_1 PA circolare di € 22.000,00 e poi c'erano tre assegni in bianco emessi dal teste di € 1.000,00 ciascuno ed erano stati lasciati il giorno della consegna del camper e in quel momento era presente il sig. PE
e la sig.ra che, per quanto gli era stato detto, gestiva una società di pratiche auto e si era
[...] R_ occupata di perfezionare i documenti per la vendita del camper, in particolare, il libretto provvisorio e il libretto di circolazione.
Ha riferito che avevano intestato l'assegno circolare a , perché così gli era stato PA chiesto dal sig. , con cui avevano fatto la trattativa e di cui si fidavano, perché il sig. Persona_1
gli era stato presentato dal sig. , che aveva fatto un acquisto importante con Persona_1 Parte_2 il sig. o, comunque, con la concessionaria e che, in ogni caso, si trattava di un assegno Persona_1 circolare, e quindi tracciabile.
Ha precisato che i tre assegni che aveva lasciato in bianco erano stati incassati, ma non sapeva da chi, perché non si era informato in banca.
Interrogato a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte attrice, sul capitolo 1) ha riferito che ai fini dell'acquisto del camper per cui è causa, la sig.ra si era CP_1 recata più volte presso la di e che egli era stato sempre presente;
sul _5 _5 capitolo 2) - se era vero che nella scelta del modello del camper e nella trattativa del prezzo la sig.ra si era rapportata esclusivamente con il sig. - ha riferito che non si era CP_1 PA rapportata esclusivamente con lo stesso, perché si era rapportata principalmente con il sig. PE
; sul capitolo 3) – se era vero che il sig. dichiarava alla sig.ra di essere in
[...] PA CP_1 possesso di procura a vendere il camper dalla stessa scelto, modello Elnagh tg CD996CK - ha riferito che a loro era stato detto che il camper era in vendita e non gli era stato riferito di alcuna procura a vendere e loro non gli avevano chiesto nulla;
sul capitolo 4) ha riferito che loro non avevano visto pagina 8 di 19 nessuna procura;
sul capitolo 5) ha riferito che la convenuta aveva fatto un assegno circolare all'ufficio postale e che i tre assegni in bianco li aveva emessi lui stesso ed aveva pagato in contanti la somma di € 800,00; ha confermato il capitolo 6) e, cioè, che al momento del ritiro del camper, alla convenuta erano stati consegnati la carta di circolazione e il certificato di proprietà intestati al sig. ; sul Parte_1 capitolo 7) – se era vero che nei primi mesi del 2013 e diverse volte nel corso degli anni successivi, la sig.ra aveva contattato il sig. per mezzo del proprio legale intimandogli di effettuare il CP_1 Pt_1 passaggio di proprietà del camper oggetto di causa – ha riferito che sia lui che la madre più volte avevano chiesto all'attore tale passaggio ed ha precisato che lui lo aveva sempre chiesto telefonando al sig. e la madre tramite l'avvocato, ma gli era stato sempre negato. Pt_1
La teste di parte convenuta , nuora di sentita all'udienza del 09.12.2022, CP_10 CP_1 interrogata sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte convenuta, ha confermato il capitolo 1) e, cioè che nel mese di marzo 2012, su indicazione di , si era recata insieme Parte_2 alla convenuta, la quale aveva intenzione di acquistare un camper usato, presso la ditta LM Auto
Camper snc sita in Terni, strada di Recentino;
sul capitolo 2) – se era vero che aveva Parte_2 riferito che presso la concessionaria LM Auto Camper snc era in vendita un camper usato, adatto alle esigenze della signora e della sua famiglia – ha confermato la circostanza, poiché in quel CP_1 momento era presente;
ha confermato il capitolo 3) e, cioè, che nel mese di marzo 2012 CP_2
e gli avevano fatto visionare i camper esposti, tra cui quello targato CD966CK,
[...] Persona_1 dicendo che erano tutti in vendita;
ha confermato il capitolo 5) e, quindi, che il camper tg. CD966CK, al suo interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini;
ha confermato che si erano recati presso la concessionaria una seconda volta, nel mese di marzo 2012 ed in quella occasione avevano provato il camper su strada, facendo un giro per le strade interne di accompagnati da Pt_3 una persona che lavorava in concessionaria, ma di non saper riferire di chi si trattasse;
ha confermato che in quello stesso giorno la convenuta aveva deciso di acquistare il camper e, per questo motivo, aveva chiesto l'installazione di un pannello solare e di un convertitore elettrico;
ha confermato il capitolo 9) e, dunque, che al momento dell'acquisto del camper la concessionaria, nella persona di
, aveva consegnato il libretto di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di Persona_3 garanzia, mentre l'agenzia interna alla concessionaria, “Service srl”, aveva rilasciato, in attesa del passaggio di proprietà, il certificato sostitutivo del documento di circolazione con validità di trenta giorni;
la teste ha confermato il capitolo 10) e, quindi, che la convenuta, appena acquistato il camper, aveva stipulato la polizza per la RC poiché il mezzo ne era sprovvisto.
Interrogata a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte attrice, ha confermato che, ai fini dell'acquisto del camper per cui è causa, la sig.ra si era recata più CP_1 volte presso la anche se la teste non era stata sempre presente;
sul _5 _5 capitolo 2) – se era vero che nella scelta del modello del camper e nella trattativa del prezzo la sig.ra si era rapportata esclusivamente con il sig. - ha riferito che quando era CP_1 PA presente anche lei, una volta o due, la suocera si era rapportata con il sig. che era un uomo PE anziano e che le sembrava di ricordare che la prima volta che erano andati a vedere il camper c'erano due signori il padre e il figlio, così le venne detto, di cui non conosceva i nomi;
sul capitolo 3) PE
– se era vero che il sig. dichiarava alla sig.ra di essere in possesso di procura PA CP_1
a vendere il camper dalla stessa scelto, modello Elnagh tg CD996CK - ha riferito che la prima volta che si erano recati in concessionaria, ove anche la stessa era presente, gli era stato detto che il camper era in vendita, ma di non ricordare chi glielo lo aveva detto e di non saper riferire sulla procura a vendere.
Sui fatti di cui al capitolo 4) - vero che il sig. ometteva di mostrare alla sig.ra PA CP_1 alcuna procura a vendere rilasciata dal soggetto proprietario del camper – ha riferito che la prima volta che si erano recati in concessionaria il sig. più anziano aveva fatto vedere alla convenuta dei PE fogli, ma di non sapere di cosa si trattasse;
sul capitolo 5) ha riferito di non essere stata presente il pagina 9 di 19 giorno della consegna degli assegni, ma che le era stato riferito dalla convenuta che la stessa aveva fatto un assegno circolare di € 22.000,00 intestato a e poi il suo compagno, PA
, ne aveva fatti altri tre da € 1.000,00, ma di non sapere dire a chi fossero intestati e Persona_2 di sapere che erano stati pagati € 800,00 per i lavori da loro richiesti sul camper, cioè il pannello solare e l'inverter; ha confermato il capitolo 7) – se era vero che nei primi mesi del 2013 e diverse volte nel corso degli anni successivi la convenuta aveva contattato l'attore per mezzo del proprio legale intimandogli di effettuare il passaggio di proprietà del camper oggetto di causa - ed ha riferito che anche suo marito aveva contattato il sig. per fare questo passaggio di proprietà. Pt_1
Il teste di parte attrice , sentito all'udienza del 17.03.2023, cognato dell'attore, Testimone_2 interrogato sui capitoli di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte attrice, sul capitolo 9) – se era vero che il sig. nel mese di gennaio 2012 aveva portato presso la Parte_1 [...] il proprio camper Elnagh tg. CD996CK per effettuare delle riparazioni - ha Controparte_5 confermato la circostanza e riferito di conoscere il fatto, perché all'epoca condivideva il camper dell'attore e ricordava che il camper era danneggiato in quanto aveva una infiltrazione sulla parete sinistra ed un oblò rotto. Ha riferito che l'ultima volta lo avevano usato era nel periodo natalizio, a dicembre 2011; dato che c'era questa infiltrazione di acqua, l'attore aveva detto che per l'inverno lo avrebbe fermato per portarlo a riparare;
sul capitolo 10) - vero che nella circostanza il sig. Pt_1 lasciava nel camper la carta di circolazione, il certificato di proprietà e il contrassegno assicurativo – ha riferito di non conoscere tale circostanza, ma di aver visto i documenti a bordo quando usavano il camper, dato che anche lui lo guidava;
sul capitolo 12) - vero che quando il sig. il 24.04.2012, Pt_1 era tornato presso la per ritirare il proprio camper, e suo padre gli avevano _5 PA detto di averlo venduto – ha confermato tale fatto e riferito che lo aveva chiamato l'attore, sconvolto e incredulo e gli aveva detto che non gli ridavano il camper e che addirittura che lo avevano venduto;
quanto al fatto di cui al capitolo 13) - vero che nella circostanza, alle richieste di chiarimenti del sig.
il sig. gli disse di rivolgersi al suo legale che deteneva anche la contabilità Pt_1 PA della - il teste ha detto che gli era stata riferita dall'attore. _5
Tale teste ha, poi, chiarito che il camper era stato lasciato in riparazione nel periodo invernale, per i motivi sopra detti e che l'attore non aveva nessuna intenzione di venderlo, perché vi era molto affezionato e che aveva chiesto anche a lui di aiutarlo a trovare questo oblò che non si trovava, perché voleva riprendere il camper prima possibile, per riutilizzarlo già in primavera.
Sul capitolo 16) - vero che alcuna somma era mai stata consegnata al sig. dal sig. o Pt_1 Persona_1
o da per la vendita del camper in oggetto alla sig.ra – ha detto che gli CP_2 _5 CP_1 era stato riferito che il sig. non aveva mai ricevuto nessuna somma. Pt_1
Interrogato a prova contraria sui capitoli di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 di parte convenuta, sul capitolo 5 - vero che il camper tg. CD966CK, visionato perché esposto per la vendita, al suo interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini – ha riferito che prima che il camper fosse portato in riparazione lo avevano svuotato del contenuto di tutti gli effetti personali, poiché per il problema di infiltrazioni che vi era, avrebbe dovuto essere smontato all'interno, producendo sporco e polvere e, per tale motivo, non era il caso di lasciare all'interno effetti personali e che egli era presente quando avevano svuotato il camper.
Sul capitolo 10) - vero che la signora appena acquistato il camper, aveva stipulato la polizza per CP_1 la RC poiché il mezzo ne era sprovvisto – ha riferito di non credere che il mezzo fosse sprovvisto di assicurazione, a meno che la scadenza fosse coincisa con il periodo in cui l'attore aveva lasciato il camper in riparazione;
sul capitolo 13) – vero che l'attore aveva detto che aveva messo in vendita il camper anche perché la figlia era grande e non andava più con loro e volevano acquistare un camper più piccolo - ha affermato di non sapere nulla della specifica circostanza, ma ha riferito che l'attore pagina 10 di 19 utilizzava il camper proprio per la figlia, che in quel periodo giocava a pallavolo e la accompagnavano nei vari tornei in giro per l'Italia.
Il teste di parte convenuta , sentito all'udienza del 17.03.2023, interrogato sui capitoli di Parte_2 cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 cpc di parte convenuta, sul capitolo 16) - vero che nel mese di marzo 2012 aveva accompagnato , e presso la Lm Auto CP_1 Persona_4 CP_10
Camper, che conosceva perché aveva già comperato un camper presso la stessa concessionaria, in quanto la signora era interessata all'acquisto di un camper per la famiglia – ha confermato la CP_1 circostanza e riferito che in precedenza aveva acquistato presso il medesimo venditore due camper;
sul capitolo 17) - vero che assicurava che tutti i camper esposti erano in vendita – ha risposto Persona_1 di aver chiesto al sig. se il camper oggetto di causa fosse in vendita e lui aveva risposto Persona_1 di sì; sul capitolo 18) - vero che avevano visionato il camper esposto in vendita (poi acquistato dalla signora e che lo stesso era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini – ha CP_1 confermato la circostanza e dichiarato che non c'era niente.
A domanda della difesa ha risposto di non sapere se in quel posto riparassero anche i camper.
Le parti hanno depositato varia documentazione, in particolare i provvedimenti del Tribunale di Terni relativi ai procedimenti cautelari incardinati nel 2012-2013 e ai procedimenti penali;
l'attore ha depositato la ricevuta di annullamento polizza RCA del 12.08.2012 e il certificato RCA della
[...] per il periodo 13.08.2011 - 12.08.2012. CP_9
La convenuta ha depositato la proposta d'acquisto del 16.03.2012 rivolta a Controparte_5
; il certificato di garanzia del 30.03.2012; il documento provvisorio di circolazione del
[...]
30.03.2012; la copia della carta di circolazione n. A005885CH03; la copia del vaglia postale n.
8938907238-01 di € 22.000,00; la copia dell'assegno bancario n. 0209727642-07 dell'11.05.2012 di € 1.000,00, n. 0209727644-09 dell'11.06.2012 di € 1.000,00, n. 0209727643-08 dell'11.07.2012 di € 1.000,00; il foglio accettazione commessa di riparazione;
la fattura n. 4/12 dell'08.03.2012 emessa da a per le riparazioni del camper. Controparte_5 Parte_1
Alla luce delle prove testimoniali e della documentazione in atti, in punto di diritto, si osserva quanto segue.
E' sicuramente da escludere che l'attore, sig. , avesse rilasciato una procura a vendere il Parte_1 camper oggetto di causa a e/o a e/o Controparte_5 Persona_1 CP_2
ciò, infatti, non è stato dimostrato, né con i testimoni sentiti, né con i documenti versati in
[...] atti.
Sul punto, si evidenzia che quanto riferito dal teste non ha trovato conferma in altre prove Persona_2 assunte nel corso del giudizio: infatti, la circostanza che in occasione del sequestro del veicolo, il 26.04.2012, lo stesso avesse incontrato in Questura l'attore, che gli aveva riferito che il non gli PE aveva dato il prezzo concordato per la vendita di € 21.500,00/20.500,00 ma solo la differenza al netto delle riparazioni di € 10.000,00 e che per questo non aveva accettato la somma, contrasta con quanto riferito dagli altri testimoni.
In particolare, la teste moglie dell'attore, ha riferito che nel mese di gennaio 2012, Testimone_1 l'attore aveva portato il camper di causa presso la per effettuare delle riparazioni, perché _5 c'era sia una infiltrazione di acqua importante, sia la necessità di sostituire l'oblò della mansarda e che, nella circostanza, il sig. aveva lasciato nel camper la carta di circolazione, il certificato di Pt_1 proprietà e il contrassegno assicurativo;
la teste ha poi precisato che poiché o Persona_1 CP_2 non riuscivano a reperire l'oblò per la mansarda, l'attore si era offerto di andare a prendere questa finestra da un concessionario a Rieti per velocizzare la riparazione, tanto che andò da a CP_8 Rieti, prese e pagò circa € 200,00 questa finestra e la portò alla concessionaria per _5 velocizzare la riparazione. pagina 11 di 19 Tale circostanza è stata confermata anche dal teste di parte attrice , cognato dell'attore, Testimone_2 che ha riferito che il sig. nel mese di gennaio 2012 aveva portato presso la Pt_1 Controparte_5 il proprio camper per effettuare delle riparazioni in quanto il mezzo, che all'epoca
[...] condivideva con l'attore, era danneggiato perché aveva una infiltrazione sulla parete sinistra ed un oblò rotto e l'attore gli aveva detto che per l'inverno lo avrebbe fermato per portarlo a riparare.
Tale teste ha, altresì, riferito che quando il sig. il 24.04.2012, era tornato presso la per Pt_1 _5 ritirare il proprio camper, e suo padre gli avevano detto di averlo venduto e che PA l'attore lo aveva chiamato, sconvolto e incredulo per riferirgli il fatto.
Tale teste ha, poi, affermato che l'attore non aveva nessuna intenzione di vendere il camper, perché vi era molto affezionato e che aveva chiesto anche a lui di aiutarlo a trovare questo oblò che non si trovava, perché voleva riprendere il camper prima possibile per riutilizzarlo già in primavera.
Essendo questi gli elementi emersi nel corso del giudizio, si esclude che l'attore avesse conferito a
[...]
e/o a e/o incarico a vendere il Controparte_5 Persona_1 PA proprio camper.
Quanto al comportamento della convenuta, sig.ra , si ritiene dimostrato che la stessa CP_1 abbia agito nella totale buona fede, facendo affidamento sulla veridicità della situazione che le si era prospettata.
Il teste di parte convenuta, , sentito all'udienza del 09.12.2022, figlio della Persona_2 convenuta, ha riferito che a fine gennaio, primi di febbraio del 2012, si era recato, a seguito di indicazione del sig. , insieme alla madre, presso la LM Auto Camper snc, poiché la madre Parte_2 voleva acquistare un camper usato e che il sig. gli aveva riferito che presso la concessionaria Parte_2
LM Auto Camper snc era in vendita un camper usato, adatto alle esigenze della signora che, ivi CP_1 giunti, i sigg.ri e gli avevano fatto visionare i camper esposti, tra cui PA Persona_1 quello oggetto di causa, il cui interno era privo di oggetti personali, della bombola e dei cuscini;
che si erano recati presso la concessionaria una seconda volta, nel mese di marzo 2012 ed in quella occasione avevano provato il camper su strada, accompagnati da un collaboratore della concessionaria LM Auto
Camper e che lo stesso giorno la convenuta aveva deciso di acquistare il camper, chiedendo anche delle migliorie (installazione di un pannello solare e di un convertitore elettrico); ha riferito che al momento dell'acquisto del camper alla convenuta erano stati rilasciati i documenti necessari alla circolazione e che la convenuta, appena acquistato il camper, aveva stipulato la polizza per la RC poiché il mezzo ne era sprovvisto.
Quanto alla contrattazione, il predetto teste ha riferito che per l'acquisto del camper egli aveva contrattato principalmente con , che aveva fatto intestare l'assegno della convenuta a Persona_1 : si trattava di un assegno circolare di € 22.000,00 e tre assegni in bianco di € PA
1.000,00 ciascuno, che erano stati lasciati il giorno della consegna del camper, alla presenza del sig.
e della sig.ra Persona_1 R_
Quanto al motivo per cui l'assegno circolare era stato intestato a , il teste ha riferito PA che venne fatto, perché così gli era stato chiesto dal sig. , con cui avevano fatto la Persona_1 trattativa e di cui si fidavano, perché il sig. gli era stato presentato dal sig. , Persona_1 Parte_2 che aveva fatto un acquisto importante con il sig. o, comunque, con la concessionaria e Persona_1 che, in ogni caso, si trattava di un assegno circolare, e quindi tracciabile.
Il teste sig. ha confermato di aver suggerito alla convenuta di recarsi presso la Parte_2 _5 poiché aveva fatto precedenti acquisti presso tale concessionaria e si fidava.
Posto ciò, nessun rimprovero può muoversi alla convenuta, la quale ha fatto legittimo affidamento sulla situazione che le appariva: si è recata presso la in quanto consigliata da un amico, sig. _5
pagina 12 di 19 , che aveva già acquistato presso tale concessionaria, ha visionato più volte, alla presenza Parte_2 di e o di uno di loro, i camper in vendita, ha fatto un giro di prova sul camper Persona_1 CP_2 oggetto di causa, accompagnata da personale della e, quando è stato il momento del _5 pagamento, ha seguito le istruzioni del sig. e, quindi, ha emesso gli assegni in favore dei Persona_1
. PA
A fronte del pagamento, la convenuta è entrata in possesso del camper e la le ha consegnato _5 tutta la documentazione necessaria.
E' chiaro, infatti, che la sig.ra non poteva sapere di avere di fronte un falsus procurator, che né CP_1
né o avessero la procura a vendere e che il camper non fosse _5 Persona_1 PA in vendita, poiché, con l'ordinaria diligenza, ha fatto legittimo affidamento sul comportamento delle persone che ha trovato recandosi presso la sede della – Controparte_11 concessionaria, tra l'altro consigliata da un amico – – che si era trovato molto bene in un Parte_2 precedente acquisto.
In una situazione del genere, non vi erano motivi per cui la convenuta avesse dovuto controllare la consistenza effettiva dell'altrui potere;
ed è proprio perché la convenuta si è rapportata con i predetti soggetti ( e , presso la sede della che ha ritenuto, in buona fede, di Persona_1 CP_2 _5 seguire le istruzioni per il pagamento, intestando l'assegno a , persona vista più volte PA presso la sede della società.
Posto ciò, è chiaro che, nel presente procedimento si evidenzia una questione relativa al principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento: in materia, tra le altre, la S.C. di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n. 29833) ha affermato che il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento trae origine dalla legittima (e, quindi, incolpevole) aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni.
La giurisprudenza formatasi in materia induce a rinvenire l'effettivo fondamento del principio di apparenza in chiare ragioni equitative, che hanno portato al superamento del principio tradizionale del
"nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet".
Tuttavia, il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 cc, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente
(nel merito, tra le altre, Tribunale Perugia, 23/02/2021, n. 293).
Tra la posizione del terzo, che ha fatto affidamento su una situazione di apparenza e quella di chi ha creato le condizioni affinché apparisse all'esterno la legittimazione del falsus procurator, si ritiene equo tutelare la prima, a condizione che sia in concreto riscontrabile un comportamento doloso o colposo dell'autore della situazione di apparenza.
Posto ciò, si evidenzia che nella fattispecie di causa non è stato dimostrato nessun comportamento colposo tenuto da parte attrice, né prima dell'acquisto del camper, né successivamente.
In particolare, nel corso dell'esame testimoniale, è stato dedotto e provato, non solo il motivo per cui l'attore aveva portato il camper presso la (necessità di riparazione a causa di una infiltrazione _5 di acqua importante e di sostituire l'oblò della mansarda), ma anche i motivi - non conosciuti nella fase pagina 13 di 19 cautelare, nel cui ambito erano stati emessi provvedimenti di rigetto del sequestro conservativo, come più avanti si dirà - per i quali l'attore aveva svuotato il camper e lasciato la documentazione all'interno del camper stesso, nonché la sua chiara ed univoca volontà di non fare proprio il negozio concluso in suo nome e per suo conto da _5
Né, come sopra detto, è stata fornita alcuna prova che l'attore avesse consentito a e/o _5 PE
e/o di agire in suo nome e per suo conto, ingenerando nella convenuta il
[...] PA convincimento che i predetti soggetti avessero la rappresentanza a concludere il contratto.
Posto ciò, alla luce degli artt. 1398 e 1189 c.c., richiamati rispettivamente da parte attrice e parte convenuta, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1398 c.c. “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.
Nel caso di rappresentanza senza potere, colui che ha agito come rappresentante non vincola il dominus, perché il suo atto non si può attribuire alla sfera giuridica del rappresentato ed è responsabile del danno che il terzo ha sofferto per l'affidamento che ha fatto sull'esistenza del potere e sulla validità del negozio;
responsabilità che si contiene nei limiti del cosiddetto interesse negativo (cioè dell'interesse che il terzo avrebbe avuto a non concludere un negozio inefficace), comprendente i danni rappresentati dalle spese, dalle perdute occasioni di stringere altro negozio valido, dall'attività sprecata nelle trattative e sottratta ad altre utili occupazioni.
Il contratto è, quindi, inefficace ed è escluso che dal contratto possano essere vincolati il terzo o il (non) rappresentato.
Posto quanto sopra, come disposto da Cassazione civile sez. II, 10/04/2024, n. 9679, poiché la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole ha natura extracontrattuale, il soggetto che abbia agito quale rappresentante senza averne i poteri, ossia in difetto di potere, rientra nella figura del falsus procurator. Il suo agire illegittimo, per un verso, determina l'inefficacia del contratto concluso con il terzo e, per altro verso, implica la responsabilità risarcitoria in favore del terzo medesimo. In proposito, la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole, espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., ha natura extracontrattuale, per culpa in contrahendo e il suo fondamento non risiede nel negozio inefficace, ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede, connessi al divieto di neminem laedere.
Nondimeno, a fronte dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, per mancanza del presupposto legale del potere di rappresentanza, allorquando il dominus abbia escluso ogni volontà di ratifica, la inidoneità del negozio a produrre effetti giuridici diviene definitiva e la prestazione, eseguita in virtù di tale negozio dal preteso acquirente, è soggetta a ripetizione nei confronti di chi nulla doveva ricevere.
Alla luce delle norme e della giurisprudenza in materia, dovendo, quindi, dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato tra e il 16.03.2012, poiché, Controparte_5 CP_1 secondo Cass. civ., sez. III, ord., 23 dicembre 2021, n. 41438, il rappresentante senza potere è parte necessaria del giudizio diretto a fare dichiarare nei confronti del terzo l'inefficacia del negozio da lui concluso, questo giudice ha disposto la chiamata in causa della predetta società, cui ha provveduto parte attrice.
In particolare, la stessa ha riferito e documentato che la con P.IVA (nella _5 P.IVA_1 sua ultima denominazione di era stata cancellata dal Controparte_7 registro delle Imprese in data 22.09.2017, come da visura CCIAA che ha allegato ed ha chiamato in causa il suo legale rappresentante, sig. . Controparte_3
pagina 14 di 19 Sul punto, secondo il disposto di cui all'art. 2312 c.c., dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci: si determina, così, un fenomeno successorio, con la conseguenza che le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che "pendente societate" fossero o meno illimitatamente responsabili.
Ai sensi dell'art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e, quindi, è prevista una “chiamata in responsabilità dei soci”, con la conseguenza che i debiti insoddisfatti non si estinguono, ma si trasferiscono loro, in forza di un meccanismo di tipo successorio.
Posto quanto sopra, è chiaro che non può essere applicata la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c. (“Pagamento al creditore apparente”), secondo cui “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”: per tutti i motivi sopra esposti, infatti, contrariamente a quanto disposto nell'ambito dei procedimenti cautelari del 2013, non può affermarsi che il debitore in buona fede, nella fattispecie, la convenuta , possa dirsi liberata, in quanto se è vero che la CP_1 stessa ha confidato senza sua colpa nella situazione apparente, è anche vero che il suo erroneo convincimento non è stato in alcun modo determinato da un comportamento colposo del creditore, odierno attore.
Ciò in quanto, come più sopra evidenziato, se in sede cautelare, nell'ambito del procedimento per sequestro conservativo all'epoca incardinato dal sig. nei limiti della sommarietà delle Pt_1 informazioni (rese solo dai s.i. della odierna convenuta, e , Persona_2 Parte_2 rispettivamente figlio e amico della predetta), tale prova venne ritenuta adeguatamente fornita da parte resistente, odierna convenuta (v.si ordinanza dott.ssa Vella del 13.11.2013), ad oggi, alla luce della completa istruttoria espletata, si deve escludere la prova del comportamento colposo del creditore.
In particolare, è emerso che il camper non era stato “posto in vendita privo di assicurazione”, come si legge nella richiamata ordinanza, in quanto l'attore ha depositato documentazione da cui si evince che vi era una polizza assicurativa in corso con attiva sino al 12.08.2012 e, Controparte_12 quindi, ancora in essere al momento della vendita del camper (marzo 2012); il fatto che fosse vuoto e libero da oggetti (cuscini, bombola ed altri effetti personali) che potessero farne presumere il non uso da parte del proprietario, era stato dettato dal fatto che il camper doveva essere riparato ed era stato svuotato proprio per permettere le riparazioni necessarie.
Parimenti, i motivi posti a base del rigetto del reclamo avanzato dall'odierno attore avvero la suddetta ordinanza, esposti nell'ordinanza 08.05.2014 del Tribunale di Terni, non possono confermarsi nell'ambito del presente procedimento, poiché il fatto che il venditore appariva autorizzato a vendere il camper dell'attore in quanto il mezzo si trovava, completamente privo di effetti personali al suo interno, parcheggiato nella parte della concessionaria dedicata all'esposizione dei veicoli in vendita e che il mezzo fosse rimasto parcheggiato da gennaio ad aprile, sono fatti che hanno trovato una diversa e ragionevole spiegazione nel presente giudizio (come riferito dai testi, l'attore più volte aveva chiamato la per sollecitare le riparazioni e la restituzione del camper). _5
Alla luce di tutto quanto sopra esposto in fatto e diritto, relativamente alle domande avanzate da parte attrice e convenuta, si dispone come di seguito.
pagina 15 di 19 In accoglimento della domanda attrice, visto l'art. 1398 c.c., va dichiarata la inefficacia del contratto di vendita del camper marca targato CD996CK concluso tra la convenuta e la CP_4 CP_1 [...]
in data 16.03.2012. _5
Come conseguenza della suddetta inefficacia, va dichiarato il diritto dell'attore di riottenere la materiale disponibilità del camper sopra descritto, di sua esclusiva proprietà, attualmente nella disponibilità di e, quindi, va ordinato alla sig.ra di porre il camper CP_1 CP_1 ELNAG targato CD996CK, nella materiale disponibilità dell'attore, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, consegnandolo presso il domicilio del creditore, unitamente alle chiavi ed alla necessaria documentazione, libero da ogni oggetto personale;
nella ipotesi in cui tale modalità di consegna non fosse rispettata, sarà il sig. a recarsi presso il luogo in Pt_1 cui il camper è riposto e ritirarlo, facendosi, altresì consegnare le chiavi e la documentazione necessaria.
Vista la buona fede della convenuta, per i motivi sopra delineati, si rigetta la domanda dell'attore, avanzata nei confronti della medesima, di vedersi risarciti i danni derivanti dalla vendita del camper, poiché se è pur vero che per molti anni all'attore è stata negata la possibilità di fruire di un bene di sua proprietà e di rilevante valore economico, è anche vero che la convenuta ha continuato a detenere il camper anche in forza delle ordinanze emesse nei procedimenti cautelari che avevano accertato la mancanza dei presupposti per restituire il camper all'odierno attore.
Quanto alla posizione del terzo chiamato, , si osserva che il predetto è stato chiamato PA in causa dalla convenuta per essere garantita e, quindi, per sentir condannare il medesimo a restituire la somma di € 25.000,000 versata per il pagamento del camper, o di quelle somme eventualmente accertate in corso di causa, maggiorate degli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Costituendosi in giudizio, il ha rilevato che la domanda (proposta in via subordinata) di PE garanzia avanzata dalla convenuta nei suoi confronti era priva di qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto, oltreché di sostegno probatorio e ne chiedeva il rigetto.
Affermava che non aveva mai trattato con la convenuta e con l'attore, poiché gli stessi avevano intrattenuto rapporti unicamente ed esclusivamente con la società alla quale il Controparte_5
era assolutamente estraneo, in quanto titolare di una propria società con PA denominazione che si occupava di compravendita di autoveicoli e aveva Controparte_6 rapporti commerciali con la e le somme che la convenuta affermava essere state pagate in suo _5 favore, erano somme a lui pagate dalla a saldo delle operazioni commerciali intercorse tra _5 loro.
Affermava, quindi, che la domanda doveva essere avanzata nei confronti dell'unico soggetto titolare della legittimazione passiva a stare in giudizio, rappresentata dalla e quindi la Controparte_5 richiesta della convenuta doveva essere rigettata.
L'attore, con la memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 cpc ha esteso la domanda inizialmente avanzata contro la convenuta, avente ad oggetto il diritto a vedersi risarciti i danni derivanti dai fatti descritti, consistenti sia nel mancato percepimento del prezzo incassato dal per la vendita del camper senza avere il PE potere di rappresentare esso attore, sia nella mancata possibilità, per oltre otto anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico, detenuto e goduto dalla convenuta, sia nei ripetuti e costanti disagi derivanti dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro relativi al camper, quantificati in € 25.000,00 o quella somma maggiore o minore, anche al terzo chiamato CP_2
in solido.
[...]
Con l'atto di citazione per chiamata del terzo l'attore ha esteso la predetta domanda anche a _5
, legale rappresentante della predetta società, ad oggi cancellata, avendo chiesto di Controparte_3 pagina 16 di 19 accertare e dichiarare il diritto a vedersi risarciti dalla convenuta o dal soggetto che verrà ritenuto a ciò tenuto all'esito del presente giudizio, anche ai sensi dell'ordine di chiamata in causa disposto dal giudice con provvedimento del 23.05.2024.
Posto ciò, relativamente alle domande avanzate dalla convenuta in via subordinata, si deve dichiarare che e per essa, , nonché , in solido tra loro, devono _5 Controparte_3 PA essere condannati a restituire alla predetta la somma di € 25.000,000 versata per il pagamento del camper, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del pagamento al saldo.
I predetti soggetti, infatti, erano ben a conoscenza della mancanza di procura a vendere rilasciata dall'odierno attore e, quindi, responsabili del danno causato: quanto a Controparte_7
- secondo la nuova denominazione assunta - (oggi nella persona del sig.
[...] CP_3
), in quanto società che ha venduto il camper alla convenuta, che si era appositamente recata
[...] presso il suo salone, ove il camper era posteggiato.
Quanto al sig. , in quanto colui che, non solo era presente nei vari momenti in cui la PA convenuta si era recata presso la sede della per visionare il camper e che, quindi, ha agito in – _5 apparente – rappresentanza della predetta società (pur professandosi alla stessa estraneo) e che di fatto, insieme al , ha gestito la trattativa del camper fino alla vendita, ma anche soggetto al Persona_1 quale la convenuta, su indicazione e con il consenso di ha corrisposto l'importo per _5 l'acquisto del camper stesso.
Quanto alla domanda di parte attrice di vedersi risarciti i danni derivanti dalla vendita del camper, se tale domanda è stata rigettata nei confronti della convenuta, per i motivi sopra evidenziati, tale domanda, estesa dall'attore anche nei confronti di e , va accolta e PA Controparte_3 gli stessi vanno condannati, in solido tra loro, in quanto è innegabile che a causa della loro condotta l'attore sia stato privato, per molti anni, della possibilità di fruire di un bene di sua proprietà e di rilevante valore economico.
Parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto a vedersi risarciti i danni derivanti dai fatti di causa, consistenti sia nel mancato percepimento del prezzo incassato dal per la vendita del PE camper senza avere il potere di rappresentare l'attore, sia nella mancata possibilità, per oltre otto anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico, detenuto e goduto dalla convenuta, sia nei ripetuti e costanti disagi derivanti dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro, relativi al camper tuttora di sua proprietà ma utilizzato dalla convenuta, danni quantificati n € 25.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, se del caso anche mediante valutazione equitativa.
Relativamente al quantum, controparte lo ha quantificato in € 25.000,00: si osserva, per un verso, quanto ai danni consistenti nel mancato percepimento del prezzo incassato, che con la presente sentenza viene disposta la restituzione del camper oggetto di causa in favore dell'attore e che, in ogni caso, lo stesso non ha provato la sussistenza di effettivi danni subiti a causa del mancato percepimento del prezzo incassato dalla vendita del camper;
per altro verso, che i “ripetuti e costanti disagi derivanti dalla ripetuta ricezione di sanzioni amministrative, tasse ed altro relativi al camper” posti a base della richiesta di risarcimento avanzata dall'attore non sono risarcibili, come si è più volte espressa la S.C. Corte di cassazione, ritenendo trattarsi di semplici disagi o inconvenienti della vita quotidiana (tra le altre Cass. 3248/2008, Cass. 14846/2007); il pregiudizio sofferto deve essere grave e serio e superare una soglia minima: non sono, quindi, risarcibili, perché non tutelati a livello costituzionale, i pregiudizi costituiti in fastidi, disagi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente la vita quotidiana. Secondo la Corte “non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere e alla serenità; in definitiva il diritto ad essere felici”. Solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di pagina 17 di 19 responsabilità risarcitoria non patrimoniale (per danni non patrimoniali - morali o esistenziali), lesione nella fattispecie non dimostrata.
Quanto alla richiesta di ottenere il risarcimento per la mancata possibilità, per molti anni, di fruire di un bene di rilevante valore economico, detenuto e goduto dalla convenuta, si rileva che l'attore non ha determinato tale danno, poiché ha quantificato, complessivamente i danni richiesti in € 25.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, se del caso anche mediante valutazione equitativa.
Il danno da mancata disponibilità di un bene è considerato dalla costante giurisprudenza come danno in re ipsa, che si verifica quando un'azione è intrinsecamente dannosa per il patrimonio di un soggetto e il risarcimento è necessario per tutelarlo: la valutazione equitativa del danno in re ipsa è una modalità di liquidazione del risarcimento quando non è possibile provare con certezza l'entità del pregiudizio.
In materia, Cassazione Sezioni Unite 15 novembre n. 33645/2022, con riferimento al caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, ha affermato che fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Secondo la suddetta sentenza in assenza di una prova concreta (ad esempio l'offerta di un terzo di un canone di locazione per il bene in questione), il danno è comunque risarcibile, andando parametrato al mancato introito del canone di mercato di quell'immobile: ciò in quanto negare il diritto al risarcimento in assenza di una prova di un concreto danno sarebbe stato illogico e contrario all'id quod plerunque accidit.
Nella fattispecie di causa, anche alla luce delle testimonianze di e che Testimone_2 Testimone_1 hanno riferito che l'attore utilizzava tutti gli anni il camper per andare in vacanza e per accompagnare la figlia, rilevato che l'attore è stato privato per tredici anni di un bene del valore di € 25.000,00, si ritiene che, in base ad una valutazione equitativa, il danno subito a tale titolo possa essere quantificato, quantomeno, in € 1.000,00 per ogni anno di mancato utilizzo del bene, per un totale di € 13.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data della vendita del camper alla sua effettiva restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addebitate, in solido tra loro, a e Controparte_3
, sia relativamente alle spese legali dell'attore che della convenuta. PA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento della domanda attrice:
-accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di vendita del camper marca ELNAG targato CD996CK di Co proprietà di , intercorso il 16.03.2012 tra (P.IVA ) e la Parte_1 _5 P.IVA_1 convenuta per l'effetto: CP_1
-dichiara il diritto del sig. di riottenere la materiale disponibilità del camper sopra Parte_1 descritto, di sua esclusiva proprietà, e, pertanto, ordina alla sig.ra di porre il camper CP_1
ELNAG targato CD996CK, di proprietà di , nella materiale disponibilità del medesimo, Parte_1 entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e, quindi, di consegnarlo al sig.
[...]
o a persona dallo stesso incaricata, unitamente alle chiavi ed alla necessaria documentazione, Parte_1 conducendolo presso l'abitazione dell'attore, libero da ogni oggetto personale;
ove tale modalità non fosse rispettata nei termini indicati, dispone che sia il sig. a recarsi presso il luogo in cui Parte_1 il camper è riposto ed entrarne in possesso, facendosi, altresì consegnare le chiavi e la documentazione pagina 18 di 19 necessaria;
- condanna e , in solido tra loro, a restituire a la Controparte_3 PA CP_1 somma di € 25.000,00, dalla stessa corrisposta per l'acquisto del camper oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria dal 30.03.2012 al saldo ed interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, sino al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a la Controparte_3 PA Parte_1 somma di € 13.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 30.03.2012 al saldo ed interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, sino al saldo, a titolo di danni derivanti dal mancato utilizzo del camper oggetto di causa;
- condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice Controparte_3 PA [...]
e parte convenuta , le spese di lite, che si liquidano, per ogni parte, in € Parte_1 CP_1 5.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, oltre ad € 292,68 a titolo di spese vive sostenute da parte attrice ed € 248,62 a titolo di spese vive sostenute da parte convenuta.
Terni, 16 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Helenia Ercoli
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