Art. 2.
L' articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificato dall' articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:
1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, ne' superiore a 60°;
2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;
3) l'aggiunta di caramello;
4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;
5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualita' del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle finanze.
L'eta' delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento e' quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela".
L' articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificato dall' articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:
1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, ne' superiore a 60°;
2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;
3) l'aggiunta di caramello;
4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;
5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualita' del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle finanze.
L'eta' delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento e' quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela".