Articolo 2 della Legge 13 agosto 1980, n. 465
Articolo 1Articolo 3
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6 settembre 1980
Art. 2.
L' articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificato dall' articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:
1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, ne' superiore a 60°;
2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;
3) l'aggiunta di caramello;
4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;
5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualita' del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle finanze.
L'eta' delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento e' quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela".
Entrata in vigore il 6 settembre 1980