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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1467/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DENICOLO' Parte_1 C.F._1
GAIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI Controparte_1 C.F._2
MONICA elettivamente domiciliato in VIA A. TAVANTI N. 18 50134 FI
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
TERMINI IMERESE (PA) il 27/12/1974, contraevano matrimonio concordatario in data 16/07/2016 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2016, n. 72, parte II, Serie A.
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 08/06/2007) e (in data Persona_1 Persona_2
19/01/2018).
I coniugi si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 284/2024 pubblicata l'8/03/2024.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli da € 500,00 a €
700,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo la conferma delle condizioni della separazione.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del
27/11/2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Alla stessa udienza, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Rimini il
16/07/2016 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza del Tribunale di Rimini del 08/03/2024 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per oltre un anno, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/07/2016 a
RIMINI tra nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune, anno 2016, n. 72, parte II, Serie A,
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1467/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DENICOLO' Parte_1 C.F._1
GAIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCENTINI Controparte_1 C.F._2
MONICA elettivamente domiciliato in VIA A. TAVANTI N. 18 50134 FI
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
TERMINI IMERESE (PA) il 27/12/1974, contraevano matrimonio concordatario in data 16/07/2016 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2016, n. 72, parte II, Serie A.
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 08/06/2007) e (in data Persona_1 Persona_2
19/01/2018).
I coniugi si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 284/2024 pubblicata l'8/03/2024.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli da € 500,00 a €
700,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo la conferma delle condizioni della separazione.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del
27/11/2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Alla stessa udienza, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Rimini il
16/07/2016 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza del Tribunale di Rimini del 08/03/2024 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per oltre un anno, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/07/2016 a
RIMINI tra nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune, anno 2016, n. 72, parte II, Serie A,
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi