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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/08/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 56-1/2025 rg. P.U. da
, nato a [...] in data [...], C.F. e da Parte_1 C.F._1
, nata a [...] in data [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...];
- ricorrenti Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, e Parte_1 [...]
hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione Parte_2 controllata del loro patrimonio ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI). Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo entrambi i ricorrenti la propria residenza in Guardavalle (CZ), corrispondente al centro principale dei loro interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b). Ancora, va rilevato che i ricorrenti sono coniugi e, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, il loro sovraindebitamento ha una chiara origine comune (derivante dai debiti assunti nell'esercizio dell'attività di impresa artigiana di falegnameria da essi svolta sotto la ditta Falegnameria Iovine Roberto, cancellata dal Registro Imprese in data 12.1.2015, e dal contratto di mutuo fondiario del 28 dicembre 2007). Il ricorso è quindi stato legittimamente presentato in modo congiunto da tutti i ricorrenti, in applicazione dell'art. 66 CCII sulle c.d. procedure familiari, disposizione che, nel testo come modificato dal d.lgs. 136/2024, opera oggi
Pag. 1 di 10 espresso riferimento anche alla liquidazione controllata, chiarendo quindi definitivamente che la relativa disciplina è applicabile anche a tale procedura. Va precisato sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'articolo 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio di ogni ricorrente. Pertanto: dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni dell'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna delle due procedure, agli incombenti di cui agli artt. 272 ss. CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che, in relazione ai crediti comuni, gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti etc. Di conseguenza, le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commissione patrimoniale.
Considerato che
i ricorrenti hanno prodotto la documentazione di cui all'art. 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia:
1) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII);
3) l'elenco nominativo dei creditori, con la specifica indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei 5 anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'articolo 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
Pag. 2 di 10 rilevato che in via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III sezioni II e III;
Va osservato inoltre che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Alessandro Ferrari, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII;
nella relazione il Gestore ha inoltre esposto le cause dell'indebitamento. Va poi evidenziato che in seguito all'entrata in vigore (in data 28.9.2024) del d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter), che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII, è stato modificato anche l'art. 269 comma 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 CCII, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. Nel caso di specie la relazione del gestore espone la genesi del sovraindebitamento ed il ruolo avuto dai debitori rispetto a tale genesi. Nella relazione, inoltre se per un verso si afferma che le entrate reddituali del ricorrente dovranno verosimilmente essere destinate al mantenimento familiare per l'intero arco della procedura, per altro verso si afferma -e quindi si attesta- che potranno essere oggetto di liquidazione le quote di comproprietà degli immobili in capo al ricorrente , nonché il diritto di superficie del terreno Pt_1 ubicato in Serra San Bruno;
si paventa inoltre la possibilità di recuperare crediti, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, con conseguente acquisizione di provvista da destinare ai creditori. La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art. 269, comma 2, CCII. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, co. 3, CCII, modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il
Pag. 3 di 10 gestore della crisi attesta -appunto- che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCII). Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; dalla relazione redatta e dalla documentazione allegata risulta infatti che il ricorrente sia stato titolare in passato dell'impresa individuale Falegnameria Iovine Pt_1
Roberto, che risulta cancellata dal registro delle imprese sin dal 2015, sicché è decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII, entro il quale avrebbe potuto essere astrattamente aperta a suo carico la liquidazione giudiziale. I ricorrenti, quindi, sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La domanda, pertanto, può essere accolta. Occorre rammentare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare i debitori ad utilizzare alcuni di essi. Saranno pertanto appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio dai debitori (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge. La procedura si connota altresì per la universalità soggettiva;
lo stato passivo verrà formato dal liquidatore, che procederà anche alla graduazione dei crediti., secondo le indicazioni specificamente sopra riportate per il caso di specie, essendo coinvolti due debitori. Preme sin da ora evidenziare che, ove vi sia l'istanza di ammissione al passivo, del professionista che ha assistito i ricorrenti nella predisposizione del ricorso, tale credito non è annoverabile tra i crediti prededucibili;
infatti l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l.f., non comprende tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'organismo di composizione della crisi (OCC).
Pag. 4 di 10 Il ricorrente ha indicato di essere titolare di diversi beni immobili in Pt_1 comproprietà indivisa, mentre nessuno dei due è titolare di beni mobili registrati. Il reddito che il ricorrente ricava dallo svolgimento della propria attività Pt_1 lavorativa ammonta, secondo quanto ricostruito dal gestore, a circa € 1.000,00 mensili. La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dal Gestore, rilevato che i ricorrenti hanno esposto spese per il proprio mantenimento per complessivi euro 1.000,00 ne consegue che si possa già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura, sulla quota di stipendio che il debitore potrà tenere per sé. Allo stato può dunque essere lasciata ai ricorrenti, la somma mensile di € 1.000,00 per 12 mensilità, oltre all'assegno di invalidità civile percepito da , pari ad € 295,99; di Parte_2 conseguenza, ogni emolumento ulteriore che dovesse essere percepito dai debitori dovrà essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori. Entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Gestore, depositerà specifica relazione sulle condizioni dei debitori e della loro famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato. Al fine di garantire che le somme sopra indicate siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCII, va ordinato: 1) non appena vi siano somme da incamerare, al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura;
2) al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto della procedura a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore l'importo mensile, per 12 mesi, dovuto al ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di € 1.000,00, oltre che l'intero importo della tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria.
Pag. 5 di 10 Quanto alla durata della procedura va rilevato che, alla luce del nuovo testo degli artt. 272 e 280 CCII, come modificati dal correttivo ter, la stessa (i) dovrà rimanere aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art 272, comma 3, CCII); (ii) che, di conseguenza, le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
(iii) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso ai ricorrenti il beneficio della esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito o comunque beni sopravvenuti e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. artt. 272, comma 3 bis, e 282, comma 2 bis, CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura;
(iv) che, nel caso in cui non sia concesso il beneficio della esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito ed eventuali beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura. Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCII prevede che il Tribunale confermi, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Infine, occorre precisare che, trovando applicazione le modifiche del CCII introdotte dal c.d. correttivo ter: (i) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, comma 3, CCII, nel caso in cui (come nella presente fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra i debitori e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice. Di conseguenza, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso;
(ii) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
(iii) che la disciplina relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII;
(iv) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3,4 e 5 CCII;
Pag. 6 di 10 P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII d i c h i a r a l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di , nato a Parte_1
Torino in data 8.4.1969, C.F.: , residente in [...]C.F._1
(CZ), Via Giuseppe Verdi n. 23; nonché l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_2 nata a [...] in data [...], C.F.: , residente in C.F._2
Guardavalle (CZ), Via Giuseppe Verdi n. 23; n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a Liquidatore l'avv. Alessandro Ferrari, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;
o r d i n a ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza a ciascuno dei debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza dei ricorrenti. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
Pag. 7 di 10 − esegua la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. 2 lett. g) CCII), attesa la presenza di beni immobili;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori e del nucleo familiare ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
− in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificare la presente sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi gli inventari dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, in ordine ai tempi alla modalità della liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga i progetti di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo (uno stato passivo per ciascun debitore), depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito web del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII come novellati dal correttivo ter;
- Dispone che entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30 dicembre 2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività compiute e da compiere per eseguire la liquidazione, accompagnato dal conto della gestione, con allegata la copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nella relazione il liquidatore dovrà indicare anche (i) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, (ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt.
Pag. 8 di 10 280 e 282 co. 2 CCII;
Il rapporto, una volta vistato dal G.D., dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII. Nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in un momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata, allo stato, nella disponibilità dei ricorrenti la somma mensile netta di euro 1.000,00, per 12 mensilità, oltre all'assegno di invalidità civile percepito da
, pari ad € 295,99; di conseguenza, i ricorrenti dovranno mettere Parte_2
a disposizione della procedura lo stipendio, per 12 mesi, per la quota eccedente il suddetto limite di euro 1.000,00, la tredicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
o r d i n a nel momento in cui vi sarà attivo da incamerare (al fine di evitare, nelle more, il maturare di inutili costi di gestione) al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti le quote
Pag. 9 di 10 di reddito mensile come sopra indicate, la tredicesima mensilità ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;
al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto corrente della procedura, a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore, l'importo mensile, per 12 mesi, eccedente il limite di euro 1.000,00 oltre che la tredicesima mensilità ed ogni ulteriore elemento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 24.7.2025, mediante collegamento da remoto.
Il Giudice Relatore La Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 56-1/2025 rg. P.U. da
, nato a [...] in data [...], C.F. e da Parte_1 C.F._1
, nata a [...] in data [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...];
- ricorrenti Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, e Parte_1 [...]
hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione Parte_2 controllata del loro patrimonio ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI). Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo entrambi i ricorrenti la propria residenza in Guardavalle (CZ), corrispondente al centro principale dei loro interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b). Ancora, va rilevato che i ricorrenti sono coniugi e, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, il loro sovraindebitamento ha una chiara origine comune (derivante dai debiti assunti nell'esercizio dell'attività di impresa artigiana di falegnameria da essi svolta sotto la ditta Falegnameria Iovine Roberto, cancellata dal Registro Imprese in data 12.1.2015, e dal contratto di mutuo fondiario del 28 dicembre 2007). Il ricorso è quindi stato legittimamente presentato in modo congiunto da tutti i ricorrenti, in applicazione dell'art. 66 CCII sulle c.d. procedure familiari, disposizione che, nel testo come modificato dal d.lgs. 136/2024, opera oggi
Pag. 1 di 10 espresso riferimento anche alla liquidazione controllata, chiarendo quindi definitivamente che la relativa disciplina è applicabile anche a tale procedura. Va precisato sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'articolo 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio di ogni ricorrente. Pertanto: dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni dell'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna delle due procedure, agli incombenti di cui agli artt. 272 ss. CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che, in relazione ai crediti comuni, gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti etc. Di conseguenza, le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commissione patrimoniale.
Considerato che
i ricorrenti hanno prodotto la documentazione di cui all'art. 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia:
1) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII);
3) l'elenco nominativo dei creditori, con la specifica indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei 5 anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'articolo 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
Pag. 2 di 10 rilevato che in via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III sezioni II e III;
Va osservato inoltre che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Alessandro Ferrari, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII;
nella relazione il Gestore ha inoltre esposto le cause dell'indebitamento. Va poi evidenziato che in seguito all'entrata in vigore (in data 28.9.2024) del d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter), che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII, è stato modificato anche l'art. 269 comma 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 CCII, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. Nel caso di specie la relazione del gestore espone la genesi del sovraindebitamento ed il ruolo avuto dai debitori rispetto a tale genesi. Nella relazione, inoltre se per un verso si afferma che le entrate reddituali del ricorrente dovranno verosimilmente essere destinate al mantenimento familiare per l'intero arco della procedura, per altro verso si afferma -e quindi si attesta- che potranno essere oggetto di liquidazione le quote di comproprietà degli immobili in capo al ricorrente , nonché il diritto di superficie del terreno Pt_1 ubicato in Serra San Bruno;
si paventa inoltre la possibilità di recuperare crediti, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, con conseguente acquisizione di provvista da destinare ai creditori. La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art. 269, comma 2, CCII. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, co. 3, CCII, modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il
Pag. 3 di 10 gestore della crisi attesta -appunto- che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCII). Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; dalla relazione redatta e dalla documentazione allegata risulta infatti che il ricorrente sia stato titolare in passato dell'impresa individuale Falegnameria Iovine Pt_1
Roberto, che risulta cancellata dal registro delle imprese sin dal 2015, sicché è decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII, entro il quale avrebbe potuto essere astrattamente aperta a suo carico la liquidazione giudiziale. I ricorrenti, quindi, sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La domanda, pertanto, può essere accolta. Occorre rammentare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare i debitori ad utilizzare alcuni di essi. Saranno pertanto appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio dai debitori (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge. La procedura si connota altresì per la universalità soggettiva;
lo stato passivo verrà formato dal liquidatore, che procederà anche alla graduazione dei crediti., secondo le indicazioni specificamente sopra riportate per il caso di specie, essendo coinvolti due debitori. Preme sin da ora evidenziare che, ove vi sia l'istanza di ammissione al passivo, del professionista che ha assistito i ricorrenti nella predisposizione del ricorso, tale credito non è annoverabile tra i crediti prededucibili;
infatti l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l.f., non comprende tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'organismo di composizione della crisi (OCC).
Pag. 4 di 10 Il ricorrente ha indicato di essere titolare di diversi beni immobili in Pt_1 comproprietà indivisa, mentre nessuno dei due è titolare di beni mobili registrati. Il reddito che il ricorrente ricava dallo svolgimento della propria attività Pt_1 lavorativa ammonta, secondo quanto ricostruito dal gestore, a circa € 1.000,00 mensili. La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dal Gestore, rilevato che i ricorrenti hanno esposto spese per il proprio mantenimento per complessivi euro 1.000,00 ne consegue che si possa già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura, sulla quota di stipendio che il debitore potrà tenere per sé. Allo stato può dunque essere lasciata ai ricorrenti, la somma mensile di € 1.000,00 per 12 mensilità, oltre all'assegno di invalidità civile percepito da , pari ad € 295,99; di Parte_2 conseguenza, ogni emolumento ulteriore che dovesse essere percepito dai debitori dovrà essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori. Entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Gestore, depositerà specifica relazione sulle condizioni dei debitori e della loro famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato. Al fine di garantire che le somme sopra indicate siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCII, va ordinato: 1) non appena vi siano somme da incamerare, al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura;
2) al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto della procedura a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore l'importo mensile, per 12 mesi, dovuto al ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di € 1.000,00, oltre che l'intero importo della tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria.
Pag. 5 di 10 Quanto alla durata della procedura va rilevato che, alla luce del nuovo testo degli artt. 272 e 280 CCII, come modificati dal correttivo ter, la stessa (i) dovrà rimanere aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art 272, comma 3, CCII); (ii) che, di conseguenza, le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
(iii) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso ai ricorrenti il beneficio della esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito o comunque beni sopravvenuti e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. artt. 272, comma 3 bis, e 282, comma 2 bis, CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura;
(iv) che, nel caso in cui non sia concesso il beneficio della esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito ed eventuali beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura. Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCII prevede che il Tribunale confermi, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Infine, occorre precisare che, trovando applicazione le modifiche del CCII introdotte dal c.d. correttivo ter: (i) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, comma 3, CCII, nel caso in cui (come nella presente fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra i debitori e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice. Di conseguenza, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso;
(ii) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
(iii) che la disciplina relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII;
(iv) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3,4 e 5 CCII;
Pag. 6 di 10 P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII d i c h i a r a l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di , nato a Parte_1
Torino in data 8.4.1969, C.F.: , residente in [...]C.F._1
(CZ), Via Giuseppe Verdi n. 23; nonché l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_2 nata a [...] in data [...], C.F.: , residente in C.F._2
Guardavalle (CZ), Via Giuseppe Verdi n. 23; n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a Liquidatore l'avv. Alessandro Ferrari, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;
o r d i n a ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza a ciascuno dei debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza dei ricorrenti. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
Pag. 7 di 10 − esegua la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. 2 lett. g) CCII), attesa la presenza di beni immobili;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori e del nucleo familiare ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
− in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificare la presente sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi gli inventari dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, in ordine ai tempi alla modalità della liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga i progetti di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo (uno stato passivo per ciascun debitore), depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito web del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII come novellati dal correttivo ter;
- Dispone che entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30 dicembre 2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività compiute e da compiere per eseguire la liquidazione, accompagnato dal conto della gestione, con allegata la copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nella relazione il liquidatore dovrà indicare anche (i) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, (ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt.
Pag. 8 di 10 280 e 282 co. 2 CCII;
Il rapporto, una volta vistato dal G.D., dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII. Nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in un momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata, allo stato, nella disponibilità dei ricorrenti la somma mensile netta di euro 1.000,00, per 12 mensilità, oltre all'assegno di invalidità civile percepito da
, pari ad € 295,99; di conseguenza, i ricorrenti dovranno mettere Parte_2
a disposizione della procedura lo stipendio, per 12 mesi, per la quota eccedente il suddetto limite di euro 1.000,00, la tredicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
o r d i n a nel momento in cui vi sarà attivo da incamerare (al fine di evitare, nelle more, il maturare di inutili costi di gestione) al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti le quote
Pag. 9 di 10 di reddito mensile come sopra indicate, la tredicesima mensilità ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;
al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto corrente della procedura, a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore, l'importo mensile, per 12 mesi, eccedente il limite di euro 1.000,00 oltre che la tredicesima mensilità ed ogni ulteriore elemento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 24.7.2025, mediante collegamento da remoto.
Il Giudice Relatore La Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
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