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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 28/11/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 629/2018
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 17/09/2025 con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 28/11/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 629/2018
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 629/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. MICHELANGELO MORGERA, domiciliati come in atti;
- ricorrenti/attori;
E
Controparte_1
e in Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI, domiciliati come in atti;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MORGANA DE CASTRO e dall'avv. PIERLUIGI DODA, domiciliata come in atti;
- resistenti/convenuti.
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 31.10.2018, i sigg. e Parte_1
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_2 figlia minore convenivano in giudizio il Per_1 [...]
e l' Controparte_4 Controparte_2
[...]
Esponevano che la minore, allora frequentante la classe quinta della scuola primaria, in data 8.3.2017, durante l'intervallo svolto nel cortile dell'istituto, mentre giocava
1 rincorrendosi con un compagno, cadeva rovinosamente a terra riportando trauma cranio- facciale e frattura dell'incisivo superiore destro, con successivo ricovero presso il P.O.
“Rizzoli” di LA EN e necessità di cure odontoiatriche. Evidenziavano che il cortile scolastico presentava ampie porzioni in terra battuta con buche e pietrisco, prive di regolare pavimentazione, e che la vigilanza da parte del personale era inadeguata rispetto al numero di alunni e al tipo di giochi tollerati.
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura inizialmente quantificata in euro 26.000,00.
Si costituivano il e l' , a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, CP_5 CP_2 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia in favore del foro erariale, nonché il difetto di legittimazione passiva dell' , ritenendosi unico legittimato passivo il Controparte_2
ai sensi dell'art. 61 L. n. 312/1980. Nel merito, contestavano ogni profilo di CP_1 responsabilità, sostenendo che il cortile fosse asfaltato e privo di particolari insidie e che l'evento avesse natura improvvisa e imprevedibile, non evitabile nemmeno con l'ordinaria diligenza di vigilanza.
Si costituiva altresì eccependo a sua volta Controparte_3
l'incompetenza territoriale e l'assenza di responsabilità dell'amministrazione scolastica, oltre a dedurre l'inoperatività o i limiti di operatività della polizza e il concorso di colpa della minore ex art. 1227 c.c.
Le parti depositavano memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 03.07.2020 il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo la questione attinente al mero riparto interno degli affari tra uffici del medesimo Tribunale di Napoli, disponeva il mutamento del rito dal sommario all'ordinario ex art. 702-ter, terzo comma, c.p.c., e ammetteva la prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria orale, che vedeva l'escussione, tra gli altri, della zia della minore, e delle insegnanti e , emergevano Persona_2 CP_6 CP_7 versioni solo parzialmente divergenti sullo stato del cortile e sulla dinamica puntuale della caduta, ma concordi nel collocare l'evento durante giochi di rincorsa fra bambini nell'area esterna dell'istituto.
Veniva quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di affidata alla dott.ssa , che, con relazione depositata Persona_1 Persona_3 il 18.01.2024, accertava:
• postumi permanenti pari all'1% di danno biologico;
• un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per 4 giorni e al 50% per 10 giorni;
• un danno patrimoniale futuro pari a euro 2.100,00 per interventi odontoiatrici differiti (devitalizzazione, perno, capsula, ricostruzioni estetiche) da eseguirsi in età adulta;
• l'assenza di spese sanitarie pregresse di rilievo documentate.
Alla luce di tali esiti, gli attori ridimensionavano la propria pretesa, chiedendo la
2 condanna dei convenuti al pagamento complessivo di euro 4.365,00, di cui euro 2.100,00 per danno patrimoniale futuro ed euro 2.265,00 per danno non patrimoniale, calcolato alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano per le c.d. micropermanenti. Nella comparsa conclusionale chiedevano, inoltre, la “massima personalizzazione” del danno non patrimoniale.
Con decreto del 25.10.2024 venivano liquidate le spese di CTU in euro 580,00, provvisoriamente a carico di parte attrice.
Con decreto del 28.02.2025 il giudice fissava l'udienza del 17.09.2025 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., invitando le parti a soffermarsi sulla qualificazione giuridica della responsabilità e sui relativi oneri probatori.
All'udienza del 17.09.2025 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui agli scritti difensivi finali;
la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sulla eccezione di incompetenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti è stata già decisa con ordinanza del 03.07.2020, con cui il Tribunale ha qualificato la questione come mero riparto interno di affari tra l'ufficio centrale del Tribunale di Napoli e la Sezione distaccata di Ischia, escludendo quindi una vera e propria incompetenza in senso tecnico.
Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione nei modi di legge ed è, pertanto, coperta da giudicato interno. Le ulteriori deduzioni svolte da Controparte_3 nelle difese successive non introducono elementi idonei a rimettere in discussione un accertamento ormai precluso.
Deve, quindi, confermarsi la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia.
2. Sulla legittimazione passiva dell' Controparte_8
[... vvocatura distrettuale dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' , invocando l'art. 61 L. n. Controparte_2
312/1980 e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati agli alunni da fatto illecito del personale scolastico, legittimato passivo è esclusivamente il , Controparte_1 sul quale grava la responsabilità patrimoniale.
L'eccezione è fondata.
La Corte di Cassazione, III Sezione civile, con ordinanza 31/01/2018 n. 2335, ha ribadito il «… consolidato orientamento per cui, appunto, legittimato passivo rispetto alle domande giudiziali di responsabilità per danni derivanti da condotte di alunni o di personale scolastico poste in essere durante l'orario della scuola è soltanto il (in CP_5 quanto la personalità giuridica degli istituti scolastici, a essi conferita dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, si riverbera esclusivamente sull'aspetto amministrativo - gestionale, per cui ha conservato la loro qualità di organi dello Stato e non genera, quindi, alcun rapporto organico con le persone che in essi prestano la loro attività quali
3 dipendenti statali: v. Cass. sez. 3, 6 novembre 2012 n. 19158, Cass. sez. 3, 29 gennaio 2006 n. 10042 e Cass. sez. 3, 10 maggio 2005 n. 9752; e cfr. pure Cass. sez. L, 21 marzo 2011 n. 6372, Cass. sez. 3, 14 novembre 2008 n. 27426 e Cass. sez. 3, 11 febbraio 2005 n. 2839)».
Le condotte omissive di vigilanza e di organizzazione addebitate dagli attori riguardano il personale docente e non docente dell'istituto, che agisce quale organo periferico dell'Amministrazione statale;
ne discende che la posizione sostanziale controversa si riflette esclusivamente sul . CP_1
Va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, fermo restando il suo diritto alla rifusione delle Controparte_2 spese processuali sopportate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
3. Qualificazione della responsabilità e onere probatorio
L'ammissione dell'alunno presso un istituto scolastico determina, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'instaurazione di un rapporto obbligatorio da contatto sociale qualificato, dal quale discende, a carico della scuola – e, per essa, del CP_1
– uno specifico obbligo contrattuale di vigilanza e protezione dell'incolumità dell'allievo per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, ivi compreso il periodo di ricreazione nelle aree esterne.
In tale prospettiva, la responsabilità del ha natura contrattuale ex art. 1218 CP_1
c.c.:
• l'allievo (o i genitori) devono provare l'esistenza del rapporto e il verificarsi del danno nel tempo e nel luogo di svolgimento dell'attività scolastica;
• incombe invece sul l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando CP_1 che l'evento è dipeso da causa non imputabile, in concreto imprevedibile e inevitabile, oppure da un comportamento abnorme e imprevedibile dello stesso danneggiato o di terzi.
Tale criterio non muta, nella sostanza, ove la fattispecie venga riguardata alla luce dell'art. 2048 c.c., poiché anche in tale schema la presunzione di colpa gravante sul precettore è superabile solo con la prova di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in esame è pacifico che la minore abbia riportato le lesioni Persona_1 accertate mentre si trovava nel cortile dell'istituto, in orario di ricreazione, sotto la custodia e vigilanza del personale scolastico;
è parimenti incontestato il collegamento causale tra la caduta e l'evento lesivo. Gli attori hanno, dunque, integralmente assolto l'onere probatorio su di essi gravante in ordine all'esistenza del rapporto e al verificarsi del danno in ambito scolastico.
Resta da verificare se il abbia fornito la prova liberatoria richiesta. CP_1
4. Dinamica del sinistro, stato dei luoghi e gioco di rincorsa
Dalle deposizioni testimoniali emerge che l'evento si è verificato nel contesto di un gioco di rincorsa tra bambini, attività tipica dell'età e normalmente prevedibile durante l'intervallo scolastico.
4 La teste – zia della minore – ha riferito, per quanto de relato, che la Persona_2 nipote le aveva raccontato di essere caduta su una pietra, con successiva caduta del compagno sopra di lei;
le insegnanti e hanno confermato che i bambini CP_6 CP_7 stavano correndo nel cortile, che un compagno è caduto addosso ad facendola Per_1 rovinare a terra a faccia in giù, e che l'evento è avvenuto in pochi istanti.
Quanto alla condizione del cortile, la teste ha descritto un'area in terra e pietre, Per_2 con buche, priva di pavimentazione regolare, mentre le docenti escusse hanno parlato di cortile asfaltato. Fin dall'atto introduttivo, gli attori hanno rappresentato il cortile come area mista asfalto/terra con presenza di pietrisco e avvallamenti. I convenuti, pur contestando tale ricostruzione, non hanno tuttavia prodotto alcuna documentazione tecnica (planimetrie, fotografie, certificazioni di collaudo o manutenzione) idonea a comprovare in modo oggettivo lo stato di piena regolarità del suolo.
Nel peculiare riparto dell'onere della prova che connota la responsabilità scolastica, una volta dimostrato che l'evento si è verificato nell'area di pertinenza della scuola durante un gioco del tutto prevedibile, quale la rincorsa fra bambini, spetta all'amministrazione
– in quanto custode dell'area e organizzatrice del servizio – dimostrare di avere approntato condizioni di sicurezza adeguate al rischio tipico dell'attività, incluse:
• appropriate caratteristiche e manutenzione del suolo;
• un'organizzazione della vigilanza coerente con il numero di alunni e con la prevedibile vivacità dei giochi;
• eventuali misure di regolamentazione dell'uso dello spazio (limitazione delle zone di corsa, divieto di determinati giochi in aree più esposte, ecc.).
Tale prova non è stata fornita in modo sufficiente nel caso concreto.
In particolare:
• le deposizioni delle docenti attestano la sola presenza di due insegnanti nel cortile (di cui una, , insegnante di sostegno, ha dichiarato: «… ero vicina alla CP_7 mia bambina e non troppo vicino alla bambina che ha subito l'incidente»), ma non chiariscono il numero complessivo degli alunni presenti né le modalità concrete con cui la vigilanza veniva esercitata, né l'adozione di specifiche misure volte a governare il rischio connesso ai giochi di corsa;
• il gioco di rincorsa, specie se svolto su un suolo non integralmente liscio e regolare, presenta un rischio intrinseco di cadute e urti che la scuola è tenuta a governare, sia attraverso la scelta e la manutenzione delle aree di ricreazione, sia mediante un controllo attivo sui comportamenti degli alunni;
• la mancanza di qualsiasi documento oggettivo sullo stato del cortile, a fronte di una descrizione dettagliata di “terra e pietre” e di “buche” da parte della teste di parte attorea e delle allegazioni coerenti degli attori, impedisce di ritenere dimostrata la piena conformità del luogo a standard di sicurezza tali da escludere l'esistenza di una situazione di rischio superiore alla normale tollerabilità per bambini di quella età.
Ne consegue che la scuola non ha dato prova di avere approntato un ambiente di ricreazione adeguato al rischio connesso ai giochi di corsa – rischio del tutto prevedibile
– e di avere esercitato una vigilanza effettivamente idonea a prevenire condotte pericolose o a limitarne gli effetti.
5 La mera presenza fisica delle insegnanti nel cortile, di per sé sola, non vale a integrare la prova liberatoria, ove non risulti che la loro vigilanza sia stata organizzata e svolta in modo tale da ridurre al minimo i rischi connessi a giochi di rincorsa su un terreno non perfettamente regolare.
Non ricorre, dunque, un caso fortuito idoneo a elidere la responsabilità dell'amministrazione: l'evento si pone, al contrario, quale concretizzazione di un rischio tipico dell'attività scolastica di ricreazione all'aperto, non adeguatamente governato.
Non è ravvisabile neppure un concorso di colpa della minore ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.: il gioco di rincorsa tra coetanei in cortile costituisce condotta pienamente tipica per una bambina di undici anni, priva dei caratteri di abnormità o di grave imprudenza che soltanto potrebbero giustificare una riduzione del risarcimento.
5. Sul danno
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è dettagliata, coerente con la documentazione sanitaria e immune da vizi logici;
non sono stati svolti rilievi tecnici idonei a incrinarne le conclusioni.
Sulla base di tale elaborato devono ritenersi provati:
• un danno biologico permanente dell'1%;
• un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per 4 giorni e al 50% per 10 giorni;
• un danno patrimoniale futuro pari a euro 2.100,00 per le cure odontoiatriche che la minore dovrà presumibilmente affrontare in età adulta, secondo criteri medicalmente fondati.
Gli attori hanno adeguato le conclusioni all'esito della perizia, chiedendo complessivamente euro 4.365,00, di cui euro 2.100,00 per danno patrimoniale futuro ed euro 2.265,00 per danno non patrimoniale, calcolato alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano per le micropermanenti.
In comparsa conclusionale gli attori hanno inoltre chiesto la massima personalizzazione del danno non patrimoniale, facendo leva sulla giovane età della minore, sulla sede della lesione (dente incisivo) e sul turbamento emotivo connesso al trauma e al ricovero.
Tale richiesta non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della personalizzazione in aumento del valore tabellare, l'allegazione e la prova di specifici pregiudizi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente ricompresi nel danno biologico standard (ad esempio, particolari ripercussioni sull'attività scolastica o sportiva, marcato isolamento relazionale, esiti psicologici di rilievo clinico, ecc.).
Nel caso di specie:
• la CTU non ha evidenziato postumi funzionali o psichici di particolare gravità, né compromissioni durature delle relazioni sociali o della vita di relazione della minore;
6 • le allegazioni attoree sul piano soggettivo appaiono limitate alla sofferenza fisica e al disagio emotivo normalmente correlati a un infortunio con ricovero ospedaliero e modesto danno estetico, elementi che le stesse tabelle milanesi considerano già inclusi nel valore base del punto di invalidità.
Non risultano, dunque, provati elementi peculiari ed eccezionali tali da giustificare un aumento per personalizzazione oltre il valore tabellare standard.
La somma di euro 2.265,00 per il danno non patrimoniale – come determinata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, in relazione a 1% di invalidità permanente e ai giorni di invalidità temporanea riconosciuti – deve, pertanto, ritenersi congrua e sufficiente, senza ulteriori aumenti per personalizzazione.
La somma complessiva di euro 4.365,00 (euro 2.100,00 per danno patrimoniale futuro ed euro 2.265,00 per danno non patrimoniale) deve quindi essere riconosciuta a titolo risarcitorio.
Trattandosi di prestazione di valore, sulla somma così determinata competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata.
6. Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_3
Accertata la responsabilità del , va esaminata la posizione di CP_5 [...]
Controparte_3
Gli attori hanno convenuto in giudizio, oltre al , anche CP_1 Controparte_3
chiedendone la condanna solidale quale impresa che ha prestato copertura
[...] assicurativa in favore dell' per i danni subiti dalla minore in Controparte_9 occasione dell'attività scolastica.
La compagnia, costituitasi in giudizio, ha in primo luogo eccepito l'inoperatività della garanzia infortuni, deducendo l'assenza dei requisiti di fortuità e, soprattutto, di causa esterna dell'evento, e ha comunque invocato i limiti previsti dall'art. 20, lett. A), della Sezione Infortuni (“cure odontoiatriche e ortodontiche”), nonché l'asserita esclusione del c.d. danno morale e di ogni altra voce risarcitoria diversa dall'invalidità permanente, sostenendo che, anche nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'importo a suo carico non potrebbe eccedere complessivamente la somma di € 1.300,00.
Tali difese non sono fondate per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, quanto alla garanzia infortuni, la definizione contrattuale di “infortunio”
– quale sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, produttivo di lesioni corporali obiettivamente constatabili – risulta in realtà soddisfatta dal fatto storico accertato in causa, costituito dalla caduta della minore durante il gioco di rincorsa sul cortile scolastico, con impatto al suolo e trauma facciale, come riportato nella documentazione sanitaria e nella relazione del CTU. L'impatto della persona con il pavimento integra, infatti, quell'elemento “esterno” che la compagnia assume ingiustificatamente mancante: non è richiesto, perché il sinistro sia indennizzabile, l'intervento di un ulteriore fattore estrinseco rispetto al contatto con un corpo materiale. Neppure è seriamente contestabile il carattere fortuito e violento dell'evento, posto che
7 la corsa durante la ricreazione su pavimentazione irregolare costituisce, secondo l'id quod plerumque accidit, la tipica modalità con cui si verificano incidenti scolastici analoghi.
In ogni caso, nel presente giudizio la domanda accolta nei confronti della compagnia non si fonda sulla garanzia infortuni in favore dell'allieva, bensì sulla distinta Sezione II – Responsabilità civile del medesimo contratto “multirischio scuole”, stipulato dal Circolo Didattico Forio Serrara Fontana. Dalla polizza prodotta emerge, infatti, che la sezione dedicata alla responsabilità civile è prestata espressamente “a favore:
• dell'Istituzione scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione scolastica;
• dell'Amministrazione scolastica in quanto legittimata passiva;
• del ”, Controparte_4 che assumono la qualifica di assicurati/beneficiari per i danni cagionati agli alunni e ai terzi nello svolgimento dell'attività scolastica.
Ai sensi dell'art. 2 della stessa Sezione II, l'impresa “risponde delle somme che l' sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo Parte_3 di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”, senza introdurre sottolimiti differenziati per singole voci di danno;
l'art. 11 prevede, inoltre, un massimale unico per sinistro pari a € 10.000.000,00, “senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose”.
Ne discende che la compagnia è obbligata a tenere indenne il Controparte_10 che questi è tenuto a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psicofisica della minore, comprensivo tanto delle componenti patrimoniali (spese mediche e odontoiatriche future) quanto di quelle non patrimoniali (danno biologico permanente e temporaneo), nei limiti del massimale di polizza. A tali fini è irrilevante che, nella diversa sezione “Infortuni”, l'art. 20 lett. A) detti specifici limiti e condizioni per il rimborso delle “cure odontoiatriche e ortodontiche” all'allievo assicurato (massimo tre ricostruzioni provvisorie per elemento dentale, una cura ogni tre anni per dente sino ai 18 anni, prima protesi entro tre anni dall'infortunio, ecc.), trattandosi di disciplina che regola un'autonoma prestazione indennitaria diretta, e non già la copertura di responsabilità civile dell'amministrazione scolastica verso gli alunni.
L'interpretazione proposta dalla convenuta, volta a traslare tali limiti interni alla garanzia infortuni sulla distinta garanzia di responsabilità civile, non trova alcun appiglio nel dato testuale del contratto ed è, comunque, incompatibile con la struttura tipica dell'assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 c.c., che ha per oggetto l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato “di quanto questi debba pagare” al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, per effetto della propria responsabilità. Né la polizza contiene clausole chiare e specifiche che escludano, nell'ambito della sezione RC, la copertura di determinate categorie di pregiudizi non patrimoniali (quali il danno biologico o il c.d. danno morale); tali voci, ove dovute dall'assicurato nei confronti del terzo, restano dunque ricomprese nel concetto di “danni per lesioni personali” utilizzato dalle condizioni di polizza.
A favore dell'interpretazione qui accolta milita, inoltre, il canone legale
8 dell'interpretazione utile di cui all'art. 1367 c.c., come precisato da Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2335, già richiamata. In quell'occasione la Suprema Corte, con riferimento ad una polizza di responsabilità civile stipulata da una direzione didattica per coprire danni dei quali, per legge (come già dato atto), è responsabile unicamente il
, ha affermato che, una volta esperiti i criteri ermeneutici fondamentali, il giudice, CP_5 nel dubbio, deve privilegiare – anche richiamando l'art. 1891 c.c. sull'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta – l'interpretazione che consenta al contratto di esplicare una qualche utilità, piuttosto che quella che lo renda del tutto improduttivo di effetti e, quindi, privo di causa.
Applicato al caso di specie, tale criterio conduce a ritenere che la sezione di responsabilità civile del contratto multirischi “Si scuola prima”, stipulato dall'istituto, debba essere letta, conformemente al suo tenore letterale, come diretta a coprire la responsabilità del e dell'Amministrazione scolastica verso gli alunni per i CP_1 danni verificatisi durante le attività scolastiche, non essendo ragionevole una diversa esegesi che, in presenza della specifica indicazione del fra i soggetti assicurati e CP_5 del versamento del premio da parte dell'istituzione scolastica, priverebbe la polizza di concreta operatività proprio rispetto ai rischi tipici della vita scolastica.
Le contestazioni della compagnia in ordine alla mancata copertura delle voci di danno riconosciute alla minore devono pertanto essere disattese. Ferma la quantificazione del pregiudizio effettuata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e dei criteri di liquidazione del danno alla persona richiamati in motivazione, Controparte_3 va conseguentemente condannata, in solido con il convenuto, al
[...] CP_1 pagamento in favore degli attori delle somme di cui in dispositivo, nei limiti del massimale di polizza e fatte salve le eventuali azioni di rivalsa interne tra assicurato ed assicuratore, estranee al presente giudizio.
7. Spese di lite e di CTU
La domanda risarcitoria deve considerarsi accolta solo parzialmente rispetto all'iniziale quantificazione di euro 26.000,00, ma integralmente in relazione al petitum ridimensionato all'esito della CTU.
Tenuto conto:
• della soccombenza sostanziale del e di sull'an e sul CP_5 Controparte_3 quantum come definitivamente richiesto dagli attori;
• della declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
• del significativo ridimensionamento della pretesa economica rispetto alla domanda introduttiva e della parziale incertezza in ordine allo stato dei luoghi, risolta in via presuntiva;
si reputa equo:
• porre integralmente a carico del e di in CP_5 Controparte_3 solido, le spese di CTU;
• compensare per la metà le spese di lite tra gli attori, da un lato, e il e CP_5
, dall'altro, condannando questi ultimi, in solido, a rifondere Controparte_3 ai primi la residua metà;
• condannare gli attori a rifondere all' Controparte_11
[...
[...] le sue spese di lite, atteso l'accoglimento dell'eccezione di difetto di
[...] legittimazione passiva.
In applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore fino a euro 5.200 e alla complessità medio-bassa della controversia, le spese possono essere così determinate:
• nei rapporti tra attori, da un lato, e e dall'altro: CP_5 Controparte_3 spese di lite complessive liquidate, per l'intero, in euro 1.200,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
in virtù della compensazione per metà, il e , in solido, sono tenuti a rifondere agli attori la CP_5 Controparte_3 somma di euro 600,00 per compensi ed euro 72,75 per esborsi, oltre accessori di legge;
• nei rapporti tra attori e : Controparte_2 spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in euro 580,00 oltre accessori, vanno definitivamente poste a carico del e di in solido. CP_5 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 629/2018 R.G., ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
2. accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, e, per l'effetto, Persona_1
3. condanna il e Controparte_4
in solido tra loro, a pagare agli attori, in solido, la Controparte_3 somma di euro 4.365,00 (quattromilatrecentosessantacinque/00), di cui euro 2.100,00 per danno patrimoniale futuro ed euro 2.265,00 per danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi secondo i criteri indicati in motivazione, dalla data del fatto al saldo;
4. condanna il e Controparte_4
in solido tra loro, a rifondere agli attori la metà Controparte_3 delle spese di lite da questi sostenute, che liquida, per l'intero, in euro 1.200,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, precisando che, per effetto della compensazione per metà, la quota dovuta è pari a euro 600,00 per compensi ed euro 72,75 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Michelangelo Morgera, dichiaratosi antistatario;
5. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere all' Controparte_2
le spese di lite, che liquida in complessivi euro
[...]
1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali
10 nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
6. pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in euro 580,00 oltre accessori di legge, a carico del
[...]
e di in solido tra Controparte_4 Controparte_3 loro.
Napoli-Ischia, 28/11/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro)
11
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 17/09/2025 con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 28/11/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 629/2018
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 629/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. MICHELANGELO MORGERA, domiciliati come in atti;
- ricorrenti/attori;
E
Controparte_1
e in Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI, domiciliati come in atti;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MORGANA DE CASTRO e dall'avv. PIERLUIGI DODA, domiciliata come in atti;
- resistenti/convenuti.
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 31.10.2018, i sigg. e Parte_1
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_2 figlia minore convenivano in giudizio il Per_1 [...]
e l' Controparte_4 Controparte_2
[...]
Esponevano che la minore, allora frequentante la classe quinta della scuola primaria, in data 8.3.2017, durante l'intervallo svolto nel cortile dell'istituto, mentre giocava
1 rincorrendosi con un compagno, cadeva rovinosamente a terra riportando trauma cranio- facciale e frattura dell'incisivo superiore destro, con successivo ricovero presso il P.O.
“Rizzoli” di LA EN e necessità di cure odontoiatriche. Evidenziavano che il cortile scolastico presentava ampie porzioni in terra battuta con buche e pietrisco, prive di regolare pavimentazione, e che la vigilanza da parte del personale era inadeguata rispetto al numero di alunni e al tipo di giochi tollerati.
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura inizialmente quantificata in euro 26.000,00.
Si costituivano il e l' , a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, CP_5 CP_2 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia in favore del foro erariale, nonché il difetto di legittimazione passiva dell' , ritenendosi unico legittimato passivo il Controparte_2
ai sensi dell'art. 61 L. n. 312/1980. Nel merito, contestavano ogni profilo di CP_1 responsabilità, sostenendo che il cortile fosse asfaltato e privo di particolari insidie e che l'evento avesse natura improvvisa e imprevedibile, non evitabile nemmeno con l'ordinaria diligenza di vigilanza.
Si costituiva altresì eccependo a sua volta Controparte_3
l'incompetenza territoriale e l'assenza di responsabilità dell'amministrazione scolastica, oltre a dedurre l'inoperatività o i limiti di operatività della polizza e il concorso di colpa della minore ex art. 1227 c.c.
Le parti depositavano memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 03.07.2020 il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo la questione attinente al mero riparto interno degli affari tra uffici del medesimo Tribunale di Napoli, disponeva il mutamento del rito dal sommario all'ordinario ex art. 702-ter, terzo comma, c.p.c., e ammetteva la prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria orale, che vedeva l'escussione, tra gli altri, della zia della minore, e delle insegnanti e , emergevano Persona_2 CP_6 CP_7 versioni solo parzialmente divergenti sullo stato del cortile e sulla dinamica puntuale della caduta, ma concordi nel collocare l'evento durante giochi di rincorsa fra bambini nell'area esterna dell'istituto.
Veniva quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di affidata alla dott.ssa , che, con relazione depositata Persona_1 Persona_3 il 18.01.2024, accertava:
• postumi permanenti pari all'1% di danno biologico;
• un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per 4 giorni e al 50% per 10 giorni;
• un danno patrimoniale futuro pari a euro 2.100,00 per interventi odontoiatrici differiti (devitalizzazione, perno, capsula, ricostruzioni estetiche) da eseguirsi in età adulta;
• l'assenza di spese sanitarie pregresse di rilievo documentate.
Alla luce di tali esiti, gli attori ridimensionavano la propria pretesa, chiedendo la
2 condanna dei convenuti al pagamento complessivo di euro 4.365,00, di cui euro 2.100,00 per danno patrimoniale futuro ed euro 2.265,00 per danno non patrimoniale, calcolato alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano per le c.d. micropermanenti. Nella comparsa conclusionale chiedevano, inoltre, la “massima personalizzazione” del danno non patrimoniale.
Con decreto del 25.10.2024 venivano liquidate le spese di CTU in euro 580,00, provvisoriamente a carico di parte attrice.
Con decreto del 28.02.2025 il giudice fissava l'udienza del 17.09.2025 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., invitando le parti a soffermarsi sulla qualificazione giuridica della responsabilità e sui relativi oneri probatori.
All'udienza del 17.09.2025 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui agli scritti difensivi finali;
la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sulla eccezione di incompetenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti è stata già decisa con ordinanza del 03.07.2020, con cui il Tribunale ha qualificato la questione come mero riparto interno di affari tra l'ufficio centrale del Tribunale di Napoli e la Sezione distaccata di Ischia, escludendo quindi una vera e propria incompetenza in senso tecnico.
Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione nei modi di legge ed è, pertanto, coperta da giudicato interno. Le ulteriori deduzioni svolte da Controparte_3 nelle difese successive non introducono elementi idonei a rimettere in discussione un accertamento ormai precluso.
Deve, quindi, confermarsi la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia.
2. Sulla legittimazione passiva dell' Controparte_8
[... vvocatura distrettuale dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' , invocando l'art. 61 L. n. Controparte_2
312/1980 e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati agli alunni da fatto illecito del personale scolastico, legittimato passivo è esclusivamente il , Controparte_1 sul quale grava la responsabilità patrimoniale.
L'eccezione è fondata.
La Corte di Cassazione, III Sezione civile, con ordinanza 31/01/2018 n. 2335, ha ribadito il «… consolidato orientamento per cui, appunto, legittimato passivo rispetto alle domande giudiziali di responsabilità per danni derivanti da condotte di alunni o di personale scolastico poste in essere durante l'orario della scuola è soltanto il (in CP_5 quanto la personalità giuridica degli istituti scolastici, a essi conferita dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, si riverbera esclusivamente sull'aspetto amministrativo - gestionale, per cui ha conservato la loro qualità di organi dello Stato e non genera, quindi, alcun rapporto organico con le persone che in essi prestano la loro attività quali
3 dipendenti statali: v. Cass. sez. 3, 6 novembre 2012 n. 19158, Cass. sez. 3, 29 gennaio 2006 n. 10042 e Cass. sez. 3, 10 maggio 2005 n. 9752; e cfr. pure Cass. sez. L, 21 marzo 2011 n. 6372, Cass. sez. 3, 14 novembre 2008 n. 27426 e Cass. sez. 3, 11 febbraio 2005 n. 2839)».
Le condotte omissive di vigilanza e di organizzazione addebitate dagli attori riguardano il personale docente e non docente dell'istituto, che agisce quale organo periferico dell'Amministrazione statale;
ne discende che la posizione sostanziale controversa si riflette esclusivamente sul . CP_1
Va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, fermo restando il suo diritto alla rifusione delle Controparte_2 spese processuali sopportate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
3. Qualificazione della responsabilità e onere probatorio
L'ammissione dell'alunno presso un istituto scolastico determina, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'instaurazione di un rapporto obbligatorio da contatto sociale qualificato, dal quale discende, a carico della scuola – e, per essa, del CP_1
– uno specifico obbligo contrattuale di vigilanza e protezione dell'incolumità dell'allievo per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, ivi compreso il periodo di ricreazione nelle aree esterne.
In tale prospettiva, la responsabilità del ha natura contrattuale ex art. 1218 CP_1
c.c.:
• l'allievo (o i genitori) devono provare l'esistenza del rapporto e il verificarsi del danno nel tempo e nel luogo di svolgimento dell'attività scolastica;
• incombe invece sul l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando CP_1 che l'evento è dipeso da causa non imputabile, in concreto imprevedibile e inevitabile, oppure da un comportamento abnorme e imprevedibile dello stesso danneggiato o di terzi.
Tale criterio non muta, nella sostanza, ove la fattispecie venga riguardata alla luce dell'art. 2048 c.c., poiché anche in tale schema la presunzione di colpa gravante sul precettore è superabile solo con la prova di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in esame è pacifico che la minore abbia riportato le lesioni Persona_1 accertate mentre si trovava nel cortile dell'istituto, in orario di ricreazione, sotto la custodia e vigilanza del personale scolastico;
è parimenti incontestato il collegamento causale tra la caduta e l'evento lesivo. Gli attori hanno, dunque, integralmente assolto l'onere probatorio su di essi gravante in ordine all'esistenza del rapporto e al verificarsi del danno in ambito scolastico.
Resta da verificare se il abbia fornito la prova liberatoria richiesta. CP_1
4. Dinamica del sinistro, stato dei luoghi e gioco di rincorsa
Dalle deposizioni testimoniali emerge che l'evento si è verificato nel contesto di un gioco di rincorsa tra bambini, attività tipica dell'età e normalmente prevedibile durante l'intervallo scolastico.
4 La teste – zia della minore – ha riferito, per quanto de relato, che la Persona_2 nipote le aveva raccontato di essere caduta su una pietra, con successiva caduta del compagno sopra di lei;
le insegnanti e hanno confermato che i bambini CP_6 CP_7 stavano correndo nel cortile, che un compagno è caduto addosso ad facendola Per_1 rovinare a terra a faccia in giù, e che l'evento è avvenuto in pochi istanti.
Quanto alla condizione del cortile, la teste ha descritto un'area in terra e pietre, Per_2 con buche, priva di pavimentazione regolare, mentre le docenti escusse hanno parlato di cortile asfaltato. Fin dall'atto introduttivo, gli attori hanno rappresentato il cortile come area mista asfalto/terra con presenza di pietrisco e avvallamenti. I convenuti, pur contestando tale ricostruzione, non hanno tuttavia prodotto alcuna documentazione tecnica (planimetrie, fotografie, certificazioni di collaudo o manutenzione) idonea a comprovare in modo oggettivo lo stato di piena regolarità del suolo.
Nel peculiare riparto dell'onere della prova che connota la responsabilità scolastica, una volta dimostrato che l'evento si è verificato nell'area di pertinenza della scuola durante un gioco del tutto prevedibile, quale la rincorsa fra bambini, spetta all'amministrazione
– in quanto custode dell'area e organizzatrice del servizio – dimostrare di avere approntato condizioni di sicurezza adeguate al rischio tipico dell'attività, incluse:
• appropriate caratteristiche e manutenzione del suolo;
• un'organizzazione della vigilanza coerente con il numero di alunni e con la prevedibile vivacità dei giochi;
• eventuali misure di regolamentazione dell'uso dello spazio (limitazione delle zone di corsa, divieto di determinati giochi in aree più esposte, ecc.).
Tale prova non è stata fornita in modo sufficiente nel caso concreto.
In particolare:
• le deposizioni delle docenti attestano la sola presenza di due insegnanti nel cortile (di cui una, , insegnante di sostegno, ha dichiarato: «… ero vicina alla CP_7 mia bambina e non troppo vicino alla bambina che ha subito l'incidente»), ma non chiariscono il numero complessivo degli alunni presenti né le modalità concrete con cui la vigilanza veniva esercitata, né l'adozione di specifiche misure volte a governare il rischio connesso ai giochi di corsa;
• il gioco di rincorsa, specie se svolto su un suolo non integralmente liscio e regolare, presenta un rischio intrinseco di cadute e urti che la scuola è tenuta a governare, sia attraverso la scelta e la manutenzione delle aree di ricreazione, sia mediante un controllo attivo sui comportamenti degli alunni;
• la mancanza di qualsiasi documento oggettivo sullo stato del cortile, a fronte di una descrizione dettagliata di “terra e pietre” e di “buche” da parte della teste di parte attorea e delle allegazioni coerenti degli attori, impedisce di ritenere dimostrata la piena conformità del luogo a standard di sicurezza tali da escludere l'esistenza di una situazione di rischio superiore alla normale tollerabilità per bambini di quella età.
Ne consegue che la scuola non ha dato prova di avere approntato un ambiente di ricreazione adeguato al rischio connesso ai giochi di corsa – rischio del tutto prevedibile
– e di avere esercitato una vigilanza effettivamente idonea a prevenire condotte pericolose o a limitarne gli effetti.
5 La mera presenza fisica delle insegnanti nel cortile, di per sé sola, non vale a integrare la prova liberatoria, ove non risulti che la loro vigilanza sia stata organizzata e svolta in modo tale da ridurre al minimo i rischi connessi a giochi di rincorsa su un terreno non perfettamente regolare.
Non ricorre, dunque, un caso fortuito idoneo a elidere la responsabilità dell'amministrazione: l'evento si pone, al contrario, quale concretizzazione di un rischio tipico dell'attività scolastica di ricreazione all'aperto, non adeguatamente governato.
Non è ravvisabile neppure un concorso di colpa della minore ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.: il gioco di rincorsa tra coetanei in cortile costituisce condotta pienamente tipica per una bambina di undici anni, priva dei caratteri di abnormità o di grave imprudenza che soltanto potrebbero giustificare una riduzione del risarcimento.
5. Sul danno
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è dettagliata, coerente con la documentazione sanitaria e immune da vizi logici;
non sono stati svolti rilievi tecnici idonei a incrinarne le conclusioni.
Sulla base di tale elaborato devono ritenersi provati:
• un danno biologico permanente dell'1%;
• un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per 4 giorni e al 50% per 10 giorni;
• un danno patrimoniale futuro pari a euro 2.100,00 per le cure odontoiatriche che la minore dovrà presumibilmente affrontare in età adulta, secondo criteri medicalmente fondati.
Gli attori hanno adeguato le conclusioni all'esito della perizia, chiedendo complessivamente euro 4.365,00, di cui euro 2.100,00 per danno patrimoniale futuro ed euro 2.265,00 per danno non patrimoniale, calcolato alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano per le micropermanenti.
In comparsa conclusionale gli attori hanno inoltre chiesto la massima personalizzazione del danno non patrimoniale, facendo leva sulla giovane età della minore, sulla sede della lesione (dente incisivo) e sul turbamento emotivo connesso al trauma e al ricovero.
Tale richiesta non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della personalizzazione in aumento del valore tabellare, l'allegazione e la prova di specifici pregiudizi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente ricompresi nel danno biologico standard (ad esempio, particolari ripercussioni sull'attività scolastica o sportiva, marcato isolamento relazionale, esiti psicologici di rilievo clinico, ecc.).
Nel caso di specie:
• la CTU non ha evidenziato postumi funzionali o psichici di particolare gravità, né compromissioni durature delle relazioni sociali o della vita di relazione della minore;
6 • le allegazioni attoree sul piano soggettivo appaiono limitate alla sofferenza fisica e al disagio emotivo normalmente correlati a un infortunio con ricovero ospedaliero e modesto danno estetico, elementi che le stesse tabelle milanesi considerano già inclusi nel valore base del punto di invalidità.
Non risultano, dunque, provati elementi peculiari ed eccezionali tali da giustificare un aumento per personalizzazione oltre il valore tabellare standard.
La somma di euro 2.265,00 per il danno non patrimoniale – come determinata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, in relazione a 1% di invalidità permanente e ai giorni di invalidità temporanea riconosciuti – deve, pertanto, ritenersi congrua e sufficiente, senza ulteriori aumenti per personalizzazione.
La somma complessiva di euro 4.365,00 (euro 2.100,00 per danno patrimoniale futuro ed euro 2.265,00 per danno non patrimoniale) deve quindi essere riconosciuta a titolo risarcitorio.
Trattandosi di prestazione di valore, sulla somma così determinata competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata.
6. Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_3
Accertata la responsabilità del , va esaminata la posizione di CP_5 [...]
Controparte_3
Gli attori hanno convenuto in giudizio, oltre al , anche CP_1 Controparte_3
chiedendone la condanna solidale quale impresa che ha prestato copertura
[...] assicurativa in favore dell' per i danni subiti dalla minore in Controparte_9 occasione dell'attività scolastica.
La compagnia, costituitasi in giudizio, ha in primo luogo eccepito l'inoperatività della garanzia infortuni, deducendo l'assenza dei requisiti di fortuità e, soprattutto, di causa esterna dell'evento, e ha comunque invocato i limiti previsti dall'art. 20, lett. A), della Sezione Infortuni (“cure odontoiatriche e ortodontiche”), nonché l'asserita esclusione del c.d. danno morale e di ogni altra voce risarcitoria diversa dall'invalidità permanente, sostenendo che, anche nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'importo a suo carico non potrebbe eccedere complessivamente la somma di € 1.300,00.
Tali difese non sono fondate per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, quanto alla garanzia infortuni, la definizione contrattuale di “infortunio”
– quale sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, produttivo di lesioni corporali obiettivamente constatabili – risulta in realtà soddisfatta dal fatto storico accertato in causa, costituito dalla caduta della minore durante il gioco di rincorsa sul cortile scolastico, con impatto al suolo e trauma facciale, come riportato nella documentazione sanitaria e nella relazione del CTU. L'impatto della persona con il pavimento integra, infatti, quell'elemento “esterno” che la compagnia assume ingiustificatamente mancante: non è richiesto, perché il sinistro sia indennizzabile, l'intervento di un ulteriore fattore estrinseco rispetto al contatto con un corpo materiale. Neppure è seriamente contestabile il carattere fortuito e violento dell'evento, posto che
7 la corsa durante la ricreazione su pavimentazione irregolare costituisce, secondo l'id quod plerumque accidit, la tipica modalità con cui si verificano incidenti scolastici analoghi.
In ogni caso, nel presente giudizio la domanda accolta nei confronti della compagnia non si fonda sulla garanzia infortuni in favore dell'allieva, bensì sulla distinta Sezione II – Responsabilità civile del medesimo contratto “multirischio scuole”, stipulato dal Circolo Didattico Forio Serrara Fontana. Dalla polizza prodotta emerge, infatti, che la sezione dedicata alla responsabilità civile è prestata espressamente “a favore:
• dell'Istituzione scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione scolastica;
• dell'Amministrazione scolastica in quanto legittimata passiva;
• del ”, Controparte_4 che assumono la qualifica di assicurati/beneficiari per i danni cagionati agli alunni e ai terzi nello svolgimento dell'attività scolastica.
Ai sensi dell'art. 2 della stessa Sezione II, l'impresa “risponde delle somme che l' sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo Parte_3 di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”, senza introdurre sottolimiti differenziati per singole voci di danno;
l'art. 11 prevede, inoltre, un massimale unico per sinistro pari a € 10.000.000,00, “senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose”.
Ne discende che la compagnia è obbligata a tenere indenne il Controparte_10 che questi è tenuto a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psicofisica della minore, comprensivo tanto delle componenti patrimoniali (spese mediche e odontoiatriche future) quanto di quelle non patrimoniali (danno biologico permanente e temporaneo), nei limiti del massimale di polizza. A tali fini è irrilevante che, nella diversa sezione “Infortuni”, l'art. 20 lett. A) detti specifici limiti e condizioni per il rimborso delle “cure odontoiatriche e ortodontiche” all'allievo assicurato (massimo tre ricostruzioni provvisorie per elemento dentale, una cura ogni tre anni per dente sino ai 18 anni, prima protesi entro tre anni dall'infortunio, ecc.), trattandosi di disciplina che regola un'autonoma prestazione indennitaria diretta, e non già la copertura di responsabilità civile dell'amministrazione scolastica verso gli alunni.
L'interpretazione proposta dalla convenuta, volta a traslare tali limiti interni alla garanzia infortuni sulla distinta garanzia di responsabilità civile, non trova alcun appiglio nel dato testuale del contratto ed è, comunque, incompatibile con la struttura tipica dell'assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 c.c., che ha per oggetto l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato “di quanto questi debba pagare” al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, per effetto della propria responsabilità. Né la polizza contiene clausole chiare e specifiche che escludano, nell'ambito della sezione RC, la copertura di determinate categorie di pregiudizi non patrimoniali (quali il danno biologico o il c.d. danno morale); tali voci, ove dovute dall'assicurato nei confronti del terzo, restano dunque ricomprese nel concetto di “danni per lesioni personali” utilizzato dalle condizioni di polizza.
A favore dell'interpretazione qui accolta milita, inoltre, il canone legale
8 dell'interpretazione utile di cui all'art. 1367 c.c., come precisato da Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2335, già richiamata. In quell'occasione la Suprema Corte, con riferimento ad una polizza di responsabilità civile stipulata da una direzione didattica per coprire danni dei quali, per legge (come già dato atto), è responsabile unicamente il
, ha affermato che, una volta esperiti i criteri ermeneutici fondamentali, il giudice, CP_5 nel dubbio, deve privilegiare – anche richiamando l'art. 1891 c.c. sull'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta – l'interpretazione che consenta al contratto di esplicare una qualche utilità, piuttosto che quella che lo renda del tutto improduttivo di effetti e, quindi, privo di causa.
Applicato al caso di specie, tale criterio conduce a ritenere che la sezione di responsabilità civile del contratto multirischi “Si scuola prima”, stipulato dall'istituto, debba essere letta, conformemente al suo tenore letterale, come diretta a coprire la responsabilità del e dell'Amministrazione scolastica verso gli alunni per i CP_1 danni verificatisi durante le attività scolastiche, non essendo ragionevole una diversa esegesi che, in presenza della specifica indicazione del fra i soggetti assicurati e CP_5 del versamento del premio da parte dell'istituzione scolastica, priverebbe la polizza di concreta operatività proprio rispetto ai rischi tipici della vita scolastica.
Le contestazioni della compagnia in ordine alla mancata copertura delle voci di danno riconosciute alla minore devono pertanto essere disattese. Ferma la quantificazione del pregiudizio effettuata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e dei criteri di liquidazione del danno alla persona richiamati in motivazione, Controparte_3 va conseguentemente condannata, in solido con il convenuto, al
[...] CP_1 pagamento in favore degli attori delle somme di cui in dispositivo, nei limiti del massimale di polizza e fatte salve le eventuali azioni di rivalsa interne tra assicurato ed assicuratore, estranee al presente giudizio.
7. Spese di lite e di CTU
La domanda risarcitoria deve considerarsi accolta solo parzialmente rispetto all'iniziale quantificazione di euro 26.000,00, ma integralmente in relazione al petitum ridimensionato all'esito della CTU.
Tenuto conto:
• della soccombenza sostanziale del e di sull'an e sul CP_5 Controparte_3 quantum come definitivamente richiesto dagli attori;
• della declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
• del significativo ridimensionamento della pretesa economica rispetto alla domanda introduttiva e della parziale incertezza in ordine allo stato dei luoghi, risolta in via presuntiva;
si reputa equo:
• porre integralmente a carico del e di in CP_5 Controparte_3 solido, le spese di CTU;
• compensare per la metà le spese di lite tra gli attori, da un lato, e il e CP_5
, dall'altro, condannando questi ultimi, in solido, a rifondere Controparte_3 ai primi la residua metà;
• condannare gli attori a rifondere all' Controparte_11
[...
[...] le sue spese di lite, atteso l'accoglimento dell'eccezione di difetto di
[...] legittimazione passiva.
In applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore fino a euro 5.200 e alla complessità medio-bassa della controversia, le spese possono essere così determinate:
• nei rapporti tra attori, da un lato, e e dall'altro: CP_5 Controparte_3 spese di lite complessive liquidate, per l'intero, in euro 1.200,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
in virtù della compensazione per metà, il e , in solido, sono tenuti a rifondere agli attori la CP_5 Controparte_3 somma di euro 600,00 per compensi ed euro 72,75 per esborsi, oltre accessori di legge;
• nei rapporti tra attori e : Controparte_2 spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in euro 580,00 oltre accessori, vanno definitivamente poste a carico del e di in solido. CP_5 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 629/2018 R.G., ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
2. accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, e, per l'effetto, Persona_1
3. condanna il e Controparte_4
in solido tra loro, a pagare agli attori, in solido, la Controparte_3 somma di euro 4.365,00 (quattromilatrecentosessantacinque/00), di cui euro 2.100,00 per danno patrimoniale futuro ed euro 2.265,00 per danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi secondo i criteri indicati in motivazione, dalla data del fatto al saldo;
4. condanna il e Controparte_4
in solido tra loro, a rifondere agli attori la metà Controparte_3 delle spese di lite da questi sostenute, che liquida, per l'intero, in euro 1.200,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, precisando che, per effetto della compensazione per metà, la quota dovuta è pari a euro 600,00 per compensi ed euro 72,75 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Michelangelo Morgera, dichiaratosi antistatario;
5. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere all' Controparte_2
le spese di lite, che liquida in complessivi euro
[...]
1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali
10 nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
6. pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in euro 580,00 oltre accessori di legge, a carico del
[...]
e di in solido tra Controparte_4 Controparte_3 loro.
Napoli-Ischia, 28/11/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro)
11