Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2025, proposto da
IZ GA, IO NI NG, ST NI, HE AC e CA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del proprio diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio ai sensi dell'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti resistenti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. I sig.ri IZ GA, IO NI NG, ST NI, MI AC e CA AR, odierni ricorrenti, sono ex appartenenti della Polizia Penitenziaria collocati a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età ed oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
Lamentando che in sede di determina del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) abbia operato un calcolo che non ha tenuto conto dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, i ricorrenti hanno richiesto singolarmente al predetto Istituto, ciascuno mediante separata istanza, di procedere alla rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di T.F.S.
L’I.N.P.S., pur non contestando, nel merito, la legittimità della richiesta presentata dai ricorrenti, non ha dato seguito alla predetta rideterminazione.
2. Con ricorso notificato in data 16.02.2025 all’I.N.P.S. e al Ministero della Giustizia e depositato il 18.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto al ricalcolo del T.F.S. ai sensi dell'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, ed il conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione, con rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal momento della maturazione del diritti fino all’effettivo soddisfo.
I ricorrenti hanno agito per il seguente, unico, motivo di diritto: Applicazione del dettato normativo previsto e regolato dall’art. 6 bis comma 2 D.L. n. 387/1987.
2.1. Chi ricorre in giudizio rileva, nello specifico, di aver diritto alla rideterminazione del proprio T.F.S. secondo quanto previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387/1987, in quanto il relativo collocamento a riposo a domanda è avvenuto dopo il conseguimento del cinquantacinquesimo anno di età nonché dopo oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 25.02.2025.
4. Con memoria di costituzione del 19.03.2025 l’I.N.P.S. ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 1032/1973, l’Ente previdenziale non avrebbe alcuna possibilità di discostarsi, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, dal c.d. “progetto di liquidazione” trasmesso dalla pubblica amministrazione di appartenenza dei dipendenti.
L’Ente ha altresì eccepito che i ricorrenti non abbiano dimostrato di aver presentato la propria domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei due requisiti previsti dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, ossia il compimento dei 55 anni di età e aver prestato 35 anni di servizio.
Viene anche eccepita, alla luce della disciplina dell’art. 20 del D.P.R. n. 1032/1973, la prescrizione del diritto alla riliquidazione vantato dai ricorrenti, per decorso del termine di cinque anni dalla data in cui è sorto tale diritto, coincidente, ad avviso dell’Ente resistente, con la data di cessazione del servizio.
Nel merito, l’Amministrazione pubblica ha osservato che: 1) la disciplina applicabile alla fattispecie sia contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, il quale, dettando una disciplina uniforme per il personale del comparto sicurezza - ossia delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle forze di Polizia -, prevede una maggiorazione della base previdenziale con l’attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ad esclusione dell’ipotesi di collocamento in congedo a domanda; 2) anche a voler ritenere non applicabile tale disciplina, l’art. 6- bis del d.l. 387/1987 opererebbe solo per il personale della Polizia di Stato e non per gli altri dipendenti del comparto sicurezza.
Ne discende, conclude l’I.N.P.S., che ove il predetto art. 6- bis del d.l. 387/1987 dovesse essere applicato estensivamente a tutti i dipendenti del predetto comparto, tale interpretazione della norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 81 della Costituzione. Si evidenzia, in particolare, che l’art. 6- bis :
- al primo comma, riconoscerebbe il beneficio dei c.d. sei scatti solamente al personale cessato dal servizio per età, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto;
- al secondo comma, invece, in modo generalizzato ed in contraddizione con il primo comma, riconoscerebbe indistintamente tale beneficio a tutti i dipendenti che presentino una domanda di collocamento in quiescenza avendo maturato solamente 55 anni di età e 35 di contributi.
Orbene, mentre la finalità premiale si coglie agevolmente per i casi di cessazione dal servizio per morte, inabilità o limiti anagrafici, di cui al primo comma dell’art. 6- bis , la medesima finalità, continua l’Ente, appare invece irragionevole per i casi di domanda di pensionamento con c.d. quota 90, e cioè 55 anni di età e 35 anni di contributi.
L’estensione della portata applicativa della disposizione anche ad altre categorie di dipendenti al di fuori del personale della Polizia di Stato, inoltre, integrerebbe la violazione dell’art. 81 della Costituzione, in difetto di alcuna copertura contributiva e finanziaria.
In tali termini, l’Amministrazione resistente ha quindi chiesto al Tribunale di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 6- bis del d.l. 387/1987, per violazione dei citati artt. 3 e 81 della Costituzione.
5. Con memoria del 2.03.2026 i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni sollevate dall’I.N.P.S., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
6. Con memoria versata in atti in pari data il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, replicando, nel merito, alle censure sollevate dai ricorrenti.
7. All’udienza pubblica del 21.04.2026, presenti i difensori delle parti resistenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
8. Preliminarmente, devono essere esaminate l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, rispettivamente, dall’I.N.P.S. e dal Ministero della Giustizia.
8.1. L’eccezione sollevata dall’Ente previdenziale è da ritenersi infondata alla luce del pacifico principio di diritto secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è proprio il competente Ente previdenziale (C.G.A.R.S., sez. giur., 28 luglio 2022, n. 865, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465, nonché 31 gennaio 2006 n. 329).
8.2. L’eccezione sollevata dal Ministero della Giustizia, di conseguenza, è meritevole di pregio.
Il fatto che il Ministero debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo volto alla definizione della buonuscita, attraverso l’invio di dati attinenti all’anzianità di servizio e alla posizione economica del lavoratore, non incide in alcun modo sulla legittimazione a partecipare al giudizio, ma rileva esclusivamente nei rapporti interni di collaborazione fra i due enti (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19 agosto 2022, n. 926 e giurisprudenza ivi citata; T.A.R. Toscana, sez. I, 2 dicembre 2025, n. 1947).
Deve pertanto essere disposta l’estromissione del Ministero della Giustizia, Amministrazione presso la quale i ricorrenti hanno prestato servizio.
9. L’eccezione di prescrizione sollevata dall’I.N.P.S. è infondata.
9.1. Il Collegio ritiene, in particolare, di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dal momento della conoscenza del suo ammontare quale risultante dalla trasmissione del prospetto di liquidazione o, in sua assenza o mancata dimostrazione della sua data, dall’ultimo ordinativo di pagamento; è onere dell’I.N.P.S. specificare la data di inizio del corso prescrizionale e dare la relativa prova. Trova, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui tale termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e, trattandosi di un’eccezione in senso proprio, è onere della parte debitrice specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale (vedi Consiglio di Stato, II, 26 aprile 2024, n. 3807 con ampi richiami e anche TAR Lazio Roma, V, 5 settembre 2022, n. 11406).
Nella specie, l’I.N.P.S. si è limitata alla seguente laconica affermazione: “ Pertanto, si eccepisce espressamente la prescrizione del lamentato diritto qualora successivo di un quinquennio alla cessazione del rapporto di lavoro, ove non sussistano validi atti interruttivi ai sensi di legge ”. Trattasi, a ben vedere, di una dichiarazione che non integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto.
I ricorrenti, di contro, hanno invece depositato:
1) le note di trasmissione dei relativi prospetti di liquidazione, le quali hanno le seguenti datazioni: 27.11.2023 per il ricorrente GA; 3.05.2022 per il ricorrente NG; 20.11.2024 per il ricorrente NI; 24.01.2023 per il ricorrente AC; 1.09.2020 per il ricorrente AR;
2) le relative richieste di rideterminazione della liquidazione del T.F.S., le quali, in ogni caso e ove necessario, costituiscono valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale, che hanno le seguenti datazioni: 14.10.2024 per il ricorrente GA; 24.10.2024 per il ricorrente NG; 20.11.2024 per il ricorrente NI; 11.11.2024 per il ricorrente AC; 10.12.2024 per il ricorrente AR.
10. Ciò posto, il ricorso va accolto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia ( ex plurimis Consiglio di Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10523; 23 marzo 2023, n. 2982; 20 marzo 2023, n. 2826; CGA, sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209; 29 dicembre 2022, n. 1328 e n. 1330; 27 luglio 2022, n. 864; 29 giugno 2022, n. 776).
10.1. Invero, con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante Codice dell’ordinamento militare) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all’atto della cessazione dal servizio, “ sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia ”.
Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32, comma 9- bis , della l. n. 224 del 19 maggio 1986 (legge abrogata dall'art. 2268, comma 1, numero 831, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 15- bis , del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione n. 468 del 14 novembre 1987, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della l. n. 231 dell’8 agosto 1990, l’attribuzione di sei scatti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso.
Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
L’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore, perché non espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare); tuttavia, il C.O.M. ha espressamente abrogato l’art. 11 della l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987.
Si deve, però, escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria e, per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione.
Piuttosto, si deve ritenere che il C.O.M., nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda; tale norma non è, pertanto, più in vigore.
Secondo l’orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è, infatti, fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica (in tal senso Corte di cassazione, 11 aprile 1951 n. 855 e 8 giugno 1979, n. 3284, CGARS 16 ottobre 2012, n. 937, Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899).
Nel caso di specie non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione; l’art. 11 della legge n. 231/1990 è stato infatti abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 872, del C.O.M.
Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15- bis del d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, C.O.M. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis d.l. n. 387/1987 che, come modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990, ha esteso l’istituto dell’attribuzione di sei scatti, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’“ indennità di buonuscita ” al personale delle forze di polizia.
L’introduzione della disciplina recata dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna, infatti, all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto.
Invero, l’art. 13 della legge n. 804 del 1973, l’art. 32 comma 9- bis della legge n. 224/1986 e l’art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990, sono stati abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010.
Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6- bis .
Del resto il D.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987) si applica “ al personale dei ruoli della Polizia di Stato ” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, “ ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ”, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (“ del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto ”) al personale che “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”.
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, con la precisazione che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987.
Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del C.O.M.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “ continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 C.O.M. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987.
Va, infine, aggiunto che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6- bis , comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale in considerazione della mancata previsione espressa del termine del 30 giugno in tal senso e della lettura della norma all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del comma successivo, il comma 3 dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987.
Con esso si dispone che “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (...) ”.
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.
Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette).
Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, il Collegio ritiene che non sussistano elementi per superare il filtro di “non manifesta infondatezza” della questione di legittimità costituzionale prospettata dall’Amministrazione resistente, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1 della Legge costituzionale n. 1 del 1948.
11. Concludendo, previa estromissione del Ministero della Giustizia, il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, deve disporsi che l’I.N.P.S. corrisponda ai ricorrenti quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6- bis , oltre accessori, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
12. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti e l’I.N.P.S., con distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario; si ritiene invece di poter compensare le spese tra gli stessi ricorrenti e il Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previamente disposta l’estromissione del Ministero della Giustizia, lo accoglie come da motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti, da distrarsi al difensore antistatario.
Spese compensate tra i ricorrenti e il Ministero della Giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | OR LE |
IL SEGRETARIO