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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1196/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 55/2021 depositato il 20/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt SP - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58384 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.10.2020 al Comune di Rende ed alla concessionaria M. T. s.p.a., indi depositato in data 20.1.2021,la sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] il Data nascita_ ed ivi residente (C.F. CF_Ricorrente_1), impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 58384,notificato in data 29.9.2020, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2015 ,nella parte in cui veniva assoggettato ad imposta il terreno sito nel Comune di Rende alla loc.Indirizzo_, riportato in catasto al foglio Indirizzo_ , esteso per circa Ha 1.56,45.
Eccepiva la ricorrente:
1)-La nullita' e/o illegittimita' dell'avviso per errata qualificazione e valutazione del presupposto impositivo.
Deduceva al riguardo che l'area in questione, era stata assoggettata a maggiore imposizione ,attribuendosi ad essa un valore di € 598.600,00, contro un valore dichiarato pari ad € 54.821,90 in virtù della sua destinazione edificabile senza tener conto del fatto che il terreno era sottoposto a vincoli, servitù e limitazioni che ne riducevano le potenzialità edificatorie . Esso,infatti :- era assoggettato a servitù di elettrodotto, in quanto attraversato da linea elettrica ad alta tensione;
-era,altresì, assoggettato a servitù di metanodotto, come emergeva da nota di trascrizione di costituzione di servitù n. RP 49743 del 1983;-era un fondo intercluso, ovvero non raggiungibile direttamente, nè indirettamente per mancanza di accessi stradali;
-era, infine, interessato dalla previsione, nel PRG, di una strada mai realizzata, destinata ad essere utilizzata dai vari terreni adiacenti, con imposizione di una fascia di rispetto stradale .
2)-La nullita' e/o illegittimita' dell'atto per errata quantificazione delle superfici – vizio di stima - omessa motivazione .
Deduceva al riguardo che l'atto impugnato era carente di motivazione ,essendo stata omessa l'indicazione dell'iter logico e di calcolo utilizzato ai fini della determinazione del valore venale in commercio dell'area assoggettata a tassazione IMU;
inoltre, non risultavano essere stati applicati nemmeno gli indici di deprezzamento previsti per la presenza di fasce di rispetto per strade, metanodotto ed elettrodotto;
ed infine
,veniva attribuita all'area una superficie di 14.965 metri quadri, ben superiore alla reale estensione dell'area potenzialmente edificatoria.
Concludeva,quindi, chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
*In data 21.2.2023 si costituiva in giudizio la M.T. s.p.a., deducendo di aver proceduto, con provvedimento n. 69370 del 24.10.2022, a rettificare l'avviso di accertamento, riducendo la pretesa in ragione del fatto che la particella Indirizzo_ risultava attraversata da servitù di passaggio per pubblici servizi (elettrodotto) che ne limitava l' utilizzo e che per tale motivo lo stesso Comune di Rende con perizia di stima a firma dell'ing.Nominativo_ del settore Territorio ed Ambiente aveva rivisto i criteri di determinazione del valore dell'area in questione per l'anno 2015. Contestava, comunque, il ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
*In data 10.3.2023 la ricorrente depositava memorie illustrative contestando la legittimità dell'avviso di accertamento in rettifica adottato dal concessionario, in quanto non notificato alla contribuente, ovvero al difensore che, di conseguenza, non aveva potuto decidere se aderire o meno alla valutazione così proposta;
insisteva,quindi,nei motivi di ricorso.
*In data 13.3.2023 si costituiva in giudizio il Comune di Rende chiedendo il rigetto del ricorso e sostanzialmente aderendo alle difese già formulate dalla società concessionaria.
*Con ordinanza emessa all'udienza del 22.3.2023, il giudizio veniva rinviato su richiesta della parte ricorrente, che aveva manifestato l'intenzione di accedere alla definizione agevolata di cui alla legge 197/2022.
*Fissata nuovamente l'udienza di trattazione , parte ricorrente depositava in data 3.2.2026 memoria costitutiva con nuovo difensore. Nel far proprio il contenuto dell'atto introduttivo redatto dal precedente difensore nonché di tutti gli atti e scritti difensivi già prodotti, deduceva non potersi considerare sufficiente la riduzione operata dal Comune e da M.T. S.p.A., senza alcun riferimento ai parametri vincolanti tassativamente previsti dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992; impugnava e contestava la perizia di stima prodotta dalla resistente, ritenendola basata su meri apprezzamenti che non tenevano conto dei numerosi vincoli gravanti sui terreni di proprietà di essa ricorrente.
Quanto alla rettifica dell'avviso operata in corso di causa da M.T. SP , deduceva che essa rivestiva natura di vero e proprio provvedimento di riesame, che, entrando nel merito della pretesa contributiva, effettuava una nuova valutazione del dovuto. Richiamava al riguardo la sentenza n. 418/2025 del 18.02.2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Catanzaro ,che aveva accolto l'appello proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1, in relazione all'avviso di accertamento IMU 2017, ,nella parte in cui era stato ritenuto che la diminuzione dell'imponibile con il provvedimento di rettifica non consisteva in un mero ricalcolo quantitativo, ma incideva sugli elementi strutturali dell'accertamento, tanto da rendere necessaria l'emissione di un nuovo atto e consentire rispetto ad esso il dispiegarsi del diritto di difesa del contribuente.
All'udienza dell'11.2.2026, sulle conclusioni delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni di seguito estrinsecate.
*Va preliminarmente evidenziato, stanti le deduzioni mosse sullo specifico punto dalla ricorrente, che in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 18625 del 07/09/2020,emessa in tema di imposta di registro, ma, data la generalità del principio affermato, applicabile a tutti i casi di riduzione quantitativa della pretesa e condivisa da questa Corte).
*Va ,altresì , evidenziato ,in linea generale, che in tema di imposta comunale sugli immobili, è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore. Peraltro proprio la presunzione di legittimità della delibera di Giunta comporta, in capo al ricorrente, l'onere di provare concretamente la non conformità dei valori di cui alla delibera a quelli di mercato, al fine di superare siffatta presunzione (in termini, Cass.16620/2017).
*Alla luce di ciò:
a) va ritenuta la legittimità sotto il profilo motivazionale, dell'avviso impugnato che indica le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria e, in particolare, la natura, l'importo e l'anno di riferimento del debito, nonché i dati relativi al bene “tassato” ed i criteri di calcolo della base imponibile,operando altresì il richiamo agli atti deliberativi con cui è stato adottato il regolamento per l'applicazione dell'IMU, sono state approvate le aliquote e determinato il valore delle aree edificabili ai fini dell'IMU.
-A fronte di ciò, parte ricorrente , fatta eccezione per la deduzione dell'esistenza di servitù di elettrodotto (di cui appresso si dirà), non ha contrapposto una rideterminazione del valore degli immobili che fosse fondata su elementi oggettivamente inidonei ad incidere sul valore dell'area, ove si consideri che non risulta dimostrato dalla ricorrente in che termini e misura l'esistenza di una zona di rispetto stradale e l'asserita interclusione del fondo possano incidere sulla edificabilità di fatto riducendo il valore dell'immobile.
b)Esaminato il provvedimento di rettifica prodotto in giudizio dalla resistente M.T. spa, va tuttavia rilevato che ,a seguito della proposizione del ricorso ed ai fini della difesa in giudizio e della gestione dell'istanza di reclamo mediazione ( in tal senso è l'oggetto della pec inviata in data 24.10.2022 dal Comune di Rende alla concessionaria) , il settore Territorio ed Ambiente della Città di Rende, in persona dell'ing.Nominativo_
, redasse una perizia di stima ,con la quale ,rilevato che la particella Indirizzo_, di proprietà della ricorrente, risultava attraversata da servitù di passaggio per pubblici servizi ( elettrodotto),che ne limitava l'utilizzo,e richiamata ,fra l'altro,la delibera di Giunta municipale relativa all'anno 2015,ritenne congruo per tale anno il valore di € 28,00 in relazione alla particella Indirizzo_,ricadente in zona Indirizzo_ ed il valore di € 40,00 per tutti gli altri terreni ricadenti in zona Indirizzo_.
Ebbene ,con il provvedimento di rettifica N. 69370 del 24/10/2022, relativo all'anno 2015, fermo restando il valore di € 40,00/mq in precedenza attribuito alla particella Indirizzo_ , viene attribuito alla particella Indirizzo_ il valore di 35,00/mq, anziché quello di 28,00/mq, di cui alla su citata perizia di stima: ne consegue che l'ammontare dell'imposta dovuta vada rideterminato sulla scorta di tale effettivo valore.
*La parziale reciproca soccombenza, rende equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
.la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 1, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'imposta dovuta sia rideterminata in relazione alla particella 115 del foglio 22, di proprietà della ricorrente, per come prescritto in parte motiva, confermandosi l'avviso per la residua parte oggetto di impugnazione.
Compensa le spese.
Il Presidente estensore
ON CI IA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 55/2021 depositato il 20/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt SP - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58384 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.10.2020 al Comune di Rende ed alla concessionaria M. T. s.p.a., indi depositato in data 20.1.2021,la sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] il Data nascita_ ed ivi residente (C.F. CF_Ricorrente_1), impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 58384,notificato in data 29.9.2020, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2015 ,nella parte in cui veniva assoggettato ad imposta il terreno sito nel Comune di Rende alla loc.Indirizzo_, riportato in catasto al foglio Indirizzo_ , esteso per circa Ha 1.56,45.
Eccepiva la ricorrente:
1)-La nullita' e/o illegittimita' dell'avviso per errata qualificazione e valutazione del presupposto impositivo.
Deduceva al riguardo che l'area in questione, era stata assoggettata a maggiore imposizione ,attribuendosi ad essa un valore di € 598.600,00, contro un valore dichiarato pari ad € 54.821,90 in virtù della sua destinazione edificabile senza tener conto del fatto che il terreno era sottoposto a vincoli, servitù e limitazioni che ne riducevano le potenzialità edificatorie . Esso,infatti :- era assoggettato a servitù di elettrodotto, in quanto attraversato da linea elettrica ad alta tensione;
-era,altresì, assoggettato a servitù di metanodotto, come emergeva da nota di trascrizione di costituzione di servitù n. RP 49743 del 1983;-era un fondo intercluso, ovvero non raggiungibile direttamente, nè indirettamente per mancanza di accessi stradali;
-era, infine, interessato dalla previsione, nel PRG, di una strada mai realizzata, destinata ad essere utilizzata dai vari terreni adiacenti, con imposizione di una fascia di rispetto stradale .
2)-La nullita' e/o illegittimita' dell'atto per errata quantificazione delle superfici – vizio di stima - omessa motivazione .
Deduceva al riguardo che l'atto impugnato era carente di motivazione ,essendo stata omessa l'indicazione dell'iter logico e di calcolo utilizzato ai fini della determinazione del valore venale in commercio dell'area assoggettata a tassazione IMU;
inoltre, non risultavano essere stati applicati nemmeno gli indici di deprezzamento previsti per la presenza di fasce di rispetto per strade, metanodotto ed elettrodotto;
ed infine
,veniva attribuita all'area una superficie di 14.965 metri quadri, ben superiore alla reale estensione dell'area potenzialmente edificatoria.
Concludeva,quindi, chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.-
*In data 21.2.2023 si costituiva in giudizio la M.T. s.p.a., deducendo di aver proceduto, con provvedimento n. 69370 del 24.10.2022, a rettificare l'avviso di accertamento, riducendo la pretesa in ragione del fatto che la particella Indirizzo_ risultava attraversata da servitù di passaggio per pubblici servizi (elettrodotto) che ne limitava l' utilizzo e che per tale motivo lo stesso Comune di Rende con perizia di stima a firma dell'ing.Nominativo_ del settore Territorio ed Ambiente aveva rivisto i criteri di determinazione del valore dell'area in questione per l'anno 2015. Contestava, comunque, il ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
*In data 10.3.2023 la ricorrente depositava memorie illustrative contestando la legittimità dell'avviso di accertamento in rettifica adottato dal concessionario, in quanto non notificato alla contribuente, ovvero al difensore che, di conseguenza, non aveva potuto decidere se aderire o meno alla valutazione così proposta;
insisteva,quindi,nei motivi di ricorso.
*In data 13.3.2023 si costituiva in giudizio il Comune di Rende chiedendo il rigetto del ricorso e sostanzialmente aderendo alle difese già formulate dalla società concessionaria.
*Con ordinanza emessa all'udienza del 22.3.2023, il giudizio veniva rinviato su richiesta della parte ricorrente, che aveva manifestato l'intenzione di accedere alla definizione agevolata di cui alla legge 197/2022.
*Fissata nuovamente l'udienza di trattazione , parte ricorrente depositava in data 3.2.2026 memoria costitutiva con nuovo difensore. Nel far proprio il contenuto dell'atto introduttivo redatto dal precedente difensore nonché di tutti gli atti e scritti difensivi già prodotti, deduceva non potersi considerare sufficiente la riduzione operata dal Comune e da M.T. S.p.A., senza alcun riferimento ai parametri vincolanti tassativamente previsti dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992; impugnava e contestava la perizia di stima prodotta dalla resistente, ritenendola basata su meri apprezzamenti che non tenevano conto dei numerosi vincoli gravanti sui terreni di proprietà di essa ricorrente.
Quanto alla rettifica dell'avviso operata in corso di causa da M.T. SP , deduceva che essa rivestiva natura di vero e proprio provvedimento di riesame, che, entrando nel merito della pretesa contributiva, effettuava una nuova valutazione del dovuto. Richiamava al riguardo la sentenza n. 418/2025 del 18.02.2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Catanzaro ,che aveva accolto l'appello proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1, in relazione all'avviso di accertamento IMU 2017, ,nella parte in cui era stato ritenuto che la diminuzione dell'imponibile con il provvedimento di rettifica non consisteva in un mero ricalcolo quantitativo, ma incideva sugli elementi strutturali dell'accertamento, tanto da rendere necessaria l'emissione di un nuovo atto e consentire rispetto ad esso il dispiegarsi del diritto di difesa del contribuente.
All'udienza dell'11.2.2026, sulle conclusioni delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni di seguito estrinsecate.
*Va preliminarmente evidenziato, stanti le deduzioni mosse sullo specifico punto dalla ricorrente, che in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 18625 del 07/09/2020,emessa in tema di imposta di registro, ma, data la generalità del principio affermato, applicabile a tutti i casi di riduzione quantitativa della pretesa e condivisa da questa Corte).
*Va ,altresì , evidenziato ,in linea generale, che in tema di imposta comunale sugli immobili, è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore. Peraltro proprio la presunzione di legittimità della delibera di Giunta comporta, in capo al ricorrente, l'onere di provare concretamente la non conformità dei valori di cui alla delibera a quelli di mercato, al fine di superare siffatta presunzione (in termini, Cass.16620/2017).
*Alla luce di ciò:
a) va ritenuta la legittimità sotto il profilo motivazionale, dell'avviso impugnato che indica le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria e, in particolare, la natura, l'importo e l'anno di riferimento del debito, nonché i dati relativi al bene “tassato” ed i criteri di calcolo della base imponibile,operando altresì il richiamo agli atti deliberativi con cui è stato adottato il regolamento per l'applicazione dell'IMU, sono state approvate le aliquote e determinato il valore delle aree edificabili ai fini dell'IMU.
-A fronte di ciò, parte ricorrente , fatta eccezione per la deduzione dell'esistenza di servitù di elettrodotto (di cui appresso si dirà), non ha contrapposto una rideterminazione del valore degli immobili che fosse fondata su elementi oggettivamente inidonei ad incidere sul valore dell'area, ove si consideri che non risulta dimostrato dalla ricorrente in che termini e misura l'esistenza di una zona di rispetto stradale e l'asserita interclusione del fondo possano incidere sulla edificabilità di fatto riducendo il valore dell'immobile.
b)Esaminato il provvedimento di rettifica prodotto in giudizio dalla resistente M.T. spa, va tuttavia rilevato che ,a seguito della proposizione del ricorso ed ai fini della difesa in giudizio e della gestione dell'istanza di reclamo mediazione ( in tal senso è l'oggetto della pec inviata in data 24.10.2022 dal Comune di Rende alla concessionaria) , il settore Territorio ed Ambiente della Città di Rende, in persona dell'ing.Nominativo_
, redasse una perizia di stima ,con la quale ,rilevato che la particella Indirizzo_, di proprietà della ricorrente, risultava attraversata da servitù di passaggio per pubblici servizi ( elettrodotto),che ne limitava l'utilizzo,e richiamata ,fra l'altro,la delibera di Giunta municipale relativa all'anno 2015,ritenne congruo per tale anno il valore di € 28,00 in relazione alla particella Indirizzo_,ricadente in zona Indirizzo_ ed il valore di € 40,00 per tutti gli altri terreni ricadenti in zona Indirizzo_.
Ebbene ,con il provvedimento di rettifica N. 69370 del 24/10/2022, relativo all'anno 2015, fermo restando il valore di € 40,00/mq in precedenza attribuito alla particella Indirizzo_ , viene attribuito alla particella Indirizzo_ il valore di 35,00/mq, anziché quello di 28,00/mq, di cui alla su citata perizia di stima: ne consegue che l'ammontare dell'imposta dovuta vada rideterminato sulla scorta di tale effettivo valore.
*La parziale reciproca soccombenza, rende equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
.la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 1, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'imposta dovuta sia rideterminata in relazione alla particella 115 del foglio 22, di proprietà della ricorrente, per come prescritto in parte motiva, confermandosi l'avviso per la residua parte oggetto di impugnazione.
Compensa le spese.
Il Presidente estensore
ON CI IA