Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2012, n. 13600
CASS
Sentenza 13 marzo 2012

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L'attenuante della particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione va sempre esclusa se il fatto non è particolarmente lieve, risultando superflua ogni ulteriore indagine; mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, ai fini del riconoscimento della circostanza può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen. (Fattispecie relativa a ricettazione di una pistola con matricola abrasa in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante sia per il valore economico dell'arma sia per la sua intrinseca micidialità e potenzialità offensiva).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2012, n. 13600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13600
Data del deposito : 13 marzo 2012

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