Sentenza 13 marzo 2012
Massime • 1
L'attenuante della particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione va sempre esclusa se il fatto non è particolarmente lieve, risultando superflua ogni ulteriore indagine; mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, ai fini del riconoscimento della circostanza può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen. (Fattispecie relativa a ricettazione di una pistola con matricola abrasa in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante sia per il valore economico dell'arma sia per la sua intrinseca micidialità e potenzialità offensiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2012, n. 13600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13600 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/03/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 276
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 44179/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN N. IL 14/11/1969;
avverso la sentenza n. 5410/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa il 26 settembre 2007 il GUP del Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato e concesse le attenuanti generiche, condannava LO NO alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, per i reati di cui all'art. 23 co. 3 L. 110/1975 e di cui all'art. 648 c.p. (relativi ad una pistola
Beretta con matricola abrasa) uniti dalla continuazione;
alla pena di mesi dieci e gg. 20 di reclusione ed Euro 90,00 di multa per il reato di cui alla L. 895 del 1967, art. 4 (relativo al porto in luogo pubblico di altra pistola); alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 80,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 697 c.p. (relativo alla detenzione di svariate armi e munizioni non denunciate); ed alla pena di mesi sette e giorni tre di reclusione ed Euro 60,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7 (relativo al porto in luogo pubblico ed alla detenzione dell'arma di cui alla prima violazione); in Vimodrone, il 10.5.2007.
A sostegno della decisione il tribunale richiamava i verbali di perquisizione, la relazione dei CC. e le testimonianze di GI ST e NI GI, presso il cui bar l'imputato aveva mostrato le armi.
2. Avverso la sentenza detta proponeva appello l'imputato contestando il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità in riferimento al reato di ricettazione, perché non motivato il porto di pistola sanzionato a mente della L. n. 895 del 1967, art. 4 e perché non applicata la disciplina di favore di cui all'art. 81 c.p.. La Corte distrettuale, con sentenza del giorno 8 giugno 2011, in parziale accoglimento del gravame, riconosceva la continuazione tra i reati di cui ai capi a), b) ed f) della rubrica, pertanto aggiungendo l'ultimo delitto ai primi due per i quali il vincolo era stato riconosciuto già in prime cure e per l'effetto rideterminava la pena per i suddetti capi in anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
3. Impugna per cassazione detta pronuncia l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, illustrando tre motivi di impugnazione.
3.1 Col primo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., comma 2, in particolare censurando il mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità, motivata dai giudicanti per il valore economico dell'arma clandestina, per la sua difficile reperibilità e per la sua notevole potenzialità offensiva. Ad avviso del difensore trattasi di motivazione sbrigativa ed in violazione di legge, dappoiché i parametri da utilizzare al fine di ritenere la sussistenza dell'ipotesi attenuata, vanno ricercati nell'art. 133 c.p., e tra questi la motivazione impugnata richiama soltanto la potenzialità dell'arma, senza considerare altresì, in un giudizio di equilibrato bilanciamento di tutti i profili del fatto, le modalità dell'azione, i motivi della medesima e la personalità del colpevole. Siffatta mancata considerazione integrerebbe, ad avviso della difesa, difetto motivazionale rilevante ai fini del presente giudizio di legittimità.
3.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla L. n. 895 del 1967, art. 4 in particolare deducendo che la motivazione articolata dalla Corte di merito si sarebbe risolta nella semplice constatazione che l'arma denunciata dall'imputato come detenuta in una residenza, è stata viceversa rinvenuta in altro residenza.
Nella fattispecie denuncia la difesa istante che la sentenza non ha chiarito chi abbia trasportato l'arma e come il trasporto sia avvenuto, mentre il giudizio di colpevolezza si fonda su elementi logici inidonei a sostenerlo, quali la proprietà dell'arma, la pronta consegna agli operatori di polizia, la mancata indicazione di eventuali altre persone in grado di trasferire da un luogo all'altro l'arma in parola, con ciò accreditando, palesemente, una illegittima inversione dell'onere probatorio.
3.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 81 c.p., comma 1 in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati, tanto sul rilievo che le condotte risultano accertate lo stesso giorno, circostanza questa rilevante ai fini dell'invocato riconoscimento ma non considerata dai giudicanti nonostante la sua palmare evidenza.
Censura, altresì, parte istante l'apodittica affermazione della esclusione della contravvenzione dalla possibile continuazione perché l'elemento soggettivo di essa "mal si coniuga con l'unicità del disegno criminoso", mentre la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. descrive, secondo avviso difensivo, una condotta dolosa. Del
pari illogica si appalesa la motivazione con la quale la Corte ha negato la continuazione con il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4 avendo i giudicanti premesso al diniego l'osservazione che l'imputato ha negato la relativa condotta, con ciò affermando il principio che soltanto con la piena confessione dell'imputato può trovare applicazione la disciplina di favore invocata.
4. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad esporre.
4.1 Manifestamente infondato è, innanzitutto, il primo motivo di impugnazione, sia perché correttamente applicata la norma di riferimento, sia perché adeguatamente e diffusamente motivato il giudizio impugnato.
Orbene, la Corte distrettuale ha negato l'invocato riconoscimento sulla base del notevole valore economico dell'arma clandestina, della sua difficile reperibilità, della sua pericolosità e potenzialità lesiva.
A ciò, come detto, oppone la difesa ricorrente la mancata valutazione di ogni elemento del fatto valutato, sia oggettivo che soggettivo ed il mancato richiamo dei criteri offerti dall'art. 133 c.p., non potendosi esclusivamente fare riferimento al valore della cosa.
Orbene, secondo consolidata lezione giurisprudenziale, in tema di ricettazione, è pur certo che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, ma questo nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine. Soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", la quale va comunque esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sotto il profilo soggettivo (Cass., Sez. 2, 09/07/2010, n. 28689). Sempre secondo superiore insegnamento l'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui all'art. 648 cod. pen., comma 2 va riferita, a parte il valore della cosa ricettata, a tutti quegli elementi idonei a caratterizzare il caso concreto e ad assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante, come, tornando al caso di specie, la ricettazione di una pistola con matricola abrasa di particolare micidialità (Cass., Sez. 1, 07/07/2010, n. 33510 in ipotesi analoga) per la quale va esclusa la tenuità del fatto in ragione dell'intrinseca pericolosità della condotta e della potenzialità del danno grave derivante dalla loro circolazione (Cass., Sez. 2, 02/10/2007, n. 45200). Nella fattispecie pertanto, ricorrono sia il valore economico dell'arma, di per sè sufficiente ad escludere la disciplina di minor rigore, sia ulteriori specificità di per sè idonee a rendere grave la condotta ed a porla in situazione di assoluta incompatibilità logica con l'invocato riconoscimento.
4.2 Infondato è, altresì, il secondo motivo di impugnazione, giacché la colpevolezza dell'imputato in ordine alla violazione della L. n. 895 del 1967, art. 4 (capo c) della rubrica) è stato motivato dalla Corte di merito con l'argomento che l'arma, una pistola Glock regolarmente denunciata dall'imputato in riferimento all'abitazione di via S. Isidoro di Vimodromo, è stata rinvenuta in altra abitazione, che l'arma è di proprietà del prevenuto, che essa è stata consegnata dall'imputato alle forze dell'ordine, che l'imputato è aduso al porto di armi e che la somma degli esposti elementi, univoci e concordanti, consente di ritenere accertata la condotta contestata. Trattasi di motivazione esaustiva nel suo dispiegarsi logico.
Ed invero all'imputato, come detto, è stato contestato il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4 per aver egli illegalmente portato in luogo pubblico l'arma anzidetta e questo sul presupposto che, essendo proprietario dell'arma, ed avendone la disponibilità nel luogo ove è stata consegnata, lui soltanto avrebbe potuto trasportarla da un luogo ad un altro, si ribadisce, entrambi riferibili al prevenuto, con ciò consumando la condotta contestata. L'argomento logico si appalesa della necessaria univocità per integrare dato probatorio sufficiente a sostenere l'accusa. A corroborare la conclusione dei giudici di merito giova altresì rilevare l'assenza di giustificazioni difensive rispetto al trasporto dell'arma.
4.3 Fondato si appalesa, viceversa, il terzo motivo di ricorso. Ed invero non può essere utilizzato l'argomento difensivo - che ha negato la condotta contestata - per desumere da esso l'impossibilità di ritenere quella condotta in continuazione con altre. Al momento della delibazione richiesta per l'applicazione della disciplina di favore per cui è causa il giudicante deve considerare il quadro fattuale in relazione al quale egli sta giudicando e come ritenuto inverato ai fini del giudizio di colpevolezza. Ebbene, nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente la condotta di porto e detenzione illegittima e come tale deve considerarla ai fini dell'art. 81 c.p. comma 2, che applicherà ricorrendone le condizioni di legge secondo la lezione giurisprudenziale di questa Corte. Non solo, anche la violazione della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. risulta esclusa dalla possibile applicazione della continuazione in forza di un argomento illogico e giuridicamente errato. Per un verso, infatti, l'elemento psicologico della colpa non può ritenersi incompatibile con l'unicità di un disegno criminoso perseguito dall'imputato, giacché, diversamente opinando, dovrebbe concludersi che mai il reato contravvenzionale può essere giudicato in continuazione e, per altro verso, la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. è punibile a titolo di colpa ovvero a titolo di dolo ben potendo ricorrere nello specifico tale ultima ipotesi. Su tale punto la decisione deve essere pertanto cassata, con rinvio al giudice territoriale per una riconsiderazione della fattispecie concreta rispettosa dei principi e dei rilievi innanzi esposti.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012