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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17324 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NG TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI ~concluso chiedendo) Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato D'ADDEA ALESSANDRO, in difesa di D'NG' TI, dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 17324 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 22 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di appropriazione indebita (fattispecie così riqualificata rispetto alla originaria imputazione di furto). La vicenda riguarda la scomparsa di un mobile di pregio all'esito dello sgombero, operato dall'imputato, dell'appartamento di cui era proprietaria la costituita parte civile. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato D'NG CR. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla denunciata tardività della querela. Infatti, la querela risulta essere stata presentata il 21 gennaio 2017, nonostante la scomparsa del bene risalisse al 19 maggio 2016. Sul punto il ricorrente lamenta la presenza di una pluralità di ricostruzioni alternative da parte dei giudici del merito e l'incongruenza relativa alla distanza tra momento di accertamento e presentazione della querela, non solo in conseguenza del fatto che il querelante era stato immediatamente a conoscenza della scomparsa del bene in imputazione, ma anche considerando i palesi profili di distonia rispetto alla spasmodica attenzione riservata dal querelante alla vicenda sin dall'anno precedente. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 521 codice di procedura penale. In particolare, la riqualificazione del furto - originariamente contestato - in appropriazione indebita non avrebbe permesso all'imputato di comprendere né l'effettivo addebito mossogli né le coordinate di tempo e di luogo delle condotte oggetto di contestazione, compromettendo il suo diritto alla difesa. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta una contraddittorietà della motivazione in relazione a diversi criteri di valutazione della portata probatoria delle e-mail dei rispettivi legali delle parti. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta l'omessa verifica delle condizioni economiche dell'imputato all'atto della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Piergiorgio Morosini - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3.2. Con memoria 22 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha chiesto procedersi con discussione orale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dalla ricostruzione giudiziale, sul punto nemmeno contestata dal ricorrente, che, accertata la scomparsa del bene controverso, il ricorrente, tramite il proprio difensore, aveva comunicato la disponibilità alla restituzione, senza però far seguire alle parole i fatti. Proprio tale circostanza evidenzia come non vi fossero i presupposti, alla data del 19 maggio 2016, per ritenere consumato un reato di appropriazione indebita e che proprio la prospettata volontà di restituzione, mai attuata, abbia determinato un legittimo affidamento da parte della persona offesa in ordine al fatto di trovarsi di fronte ad un mero episodio di disattenzione. Per converso, la mancata attuazione di tale prospettata volontà ha concretizzato la consapevolezza della sussistenza del reato a distanza di un significativo lasso di tempo. Deve pertanto concludersi che non vi siano elementi per ritenere tardiva la querela. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, la riqualificazione dell'originaria imputazione di furto in quella di appropriazione indebita o viceversa, non realizzandosi in tal caso una trasformazione essenziale del fatto addebitato, posto che entrambi i reati hanno quale oggetto materiale l'indebita appropriazione-sottrazione di cosa altrui e che - nel caso di specie - l'imputato ha avuto modo di far valere le proprie ragioni difensive (cfr. - in fattispecie similare - Sez. 6, Sentenza n. 12368 del 17/10/2012 Rv. 255996 - 01 e Sez. 2, Sentenza n. 46256 del 17/10/2013 Rv. 257445 - 01). Va al proposito ricordato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Rv. 205619 - 01; Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 - 01). Per altro verso, è indubbio che, essendo avvenuta la riqualificazione del fatto nel corso del dibattimento di primo grado, vi sia stata ampia possibilità per l'imputato, anche in sede di appello, di svolgere esaurientemente le proprie difese. 3 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come evidenziato nella trattazione del primo motivo, l'elemento qualificante è la prospettata disponibilità ad una restituzione, mai contestata in atti e mai seguita da fatti concreti. Ne consegue che la presenza di considerazioni ulteriori da parte della Corte d'appello sul punto risulta del tutto irrilevante. 5. Il quarto motivo è ulteriormente manifestamente infondato, non avendo il ricorrente, in sede di merito, allegato alcun elemento rilevante sul punto. Infatti, la mera presenza di uno sfratto per morosità, fra l'altro nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto condotte svolte in identico contesto, non è elemento che permetta ipso facto, se non accompagnato da documentazione ulteriore, di ritenere una incompatibilità fra condanna alla restituzione di una somma inferiore al valore dei beni sottratti (15/20.000 C a fronte di una provvisionale di 6.000 C). 6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI ~concluso chiedendo) Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato D'ADDEA ALESSANDRO, in difesa di D'NG' TI, dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 17324 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 22 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di appropriazione indebita (fattispecie così riqualificata rispetto alla originaria imputazione di furto). La vicenda riguarda la scomparsa di un mobile di pregio all'esito dello sgombero, operato dall'imputato, dell'appartamento di cui era proprietaria la costituita parte civile. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato D'NG CR. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla denunciata tardività della querela. Infatti, la querela risulta essere stata presentata il 21 gennaio 2017, nonostante la scomparsa del bene risalisse al 19 maggio 2016. Sul punto il ricorrente lamenta la presenza di una pluralità di ricostruzioni alternative da parte dei giudici del merito e l'incongruenza relativa alla distanza tra momento di accertamento e presentazione della querela, non solo in conseguenza del fatto che il querelante era stato immediatamente a conoscenza della scomparsa del bene in imputazione, ma anche considerando i palesi profili di distonia rispetto alla spasmodica attenzione riservata dal querelante alla vicenda sin dall'anno precedente. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 521 codice di procedura penale. In particolare, la riqualificazione del furto - originariamente contestato - in appropriazione indebita non avrebbe permesso all'imputato di comprendere né l'effettivo addebito mossogli né le coordinate di tempo e di luogo delle condotte oggetto di contestazione, compromettendo il suo diritto alla difesa. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta una contraddittorietà della motivazione in relazione a diversi criteri di valutazione della portata probatoria delle e-mail dei rispettivi legali delle parti. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta l'omessa verifica delle condizioni economiche dell'imputato all'atto della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Piergiorgio Morosini - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3.2. Con memoria 22 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha chiesto procedersi con discussione orale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dalla ricostruzione giudiziale, sul punto nemmeno contestata dal ricorrente, che, accertata la scomparsa del bene controverso, il ricorrente, tramite il proprio difensore, aveva comunicato la disponibilità alla restituzione, senza però far seguire alle parole i fatti. Proprio tale circostanza evidenzia come non vi fossero i presupposti, alla data del 19 maggio 2016, per ritenere consumato un reato di appropriazione indebita e che proprio la prospettata volontà di restituzione, mai attuata, abbia determinato un legittimo affidamento da parte della persona offesa in ordine al fatto di trovarsi di fronte ad un mero episodio di disattenzione. Per converso, la mancata attuazione di tale prospettata volontà ha concretizzato la consapevolezza della sussistenza del reato a distanza di un significativo lasso di tempo. Deve pertanto concludersi che non vi siano elementi per ritenere tardiva la querela. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, la riqualificazione dell'originaria imputazione di furto in quella di appropriazione indebita o viceversa, non realizzandosi in tal caso una trasformazione essenziale del fatto addebitato, posto che entrambi i reati hanno quale oggetto materiale l'indebita appropriazione-sottrazione di cosa altrui e che - nel caso di specie - l'imputato ha avuto modo di far valere le proprie ragioni difensive (cfr. - in fattispecie similare - Sez. 6, Sentenza n. 12368 del 17/10/2012 Rv. 255996 - 01 e Sez. 2, Sentenza n. 46256 del 17/10/2013 Rv. 257445 - 01). Va al proposito ricordato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Rv. 205619 - 01; Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 - 01). Per altro verso, è indubbio che, essendo avvenuta la riqualificazione del fatto nel corso del dibattimento di primo grado, vi sia stata ampia possibilità per l'imputato, anche in sede di appello, di svolgere esaurientemente le proprie difese. 3 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come evidenziato nella trattazione del primo motivo, l'elemento qualificante è la prospettata disponibilità ad una restituzione, mai contestata in atti e mai seguita da fatti concreti. Ne consegue che la presenza di considerazioni ulteriori da parte della Corte d'appello sul punto risulta del tutto irrilevante. 5. Il quarto motivo è ulteriormente manifestamente infondato, non avendo il ricorrente, in sede di merito, allegato alcun elemento rilevante sul punto. Infatti, la mera presenza di uno sfratto per morosità, fra l'altro nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto condotte svolte in identico contesto, non è elemento che permetta ipso facto, se non accompagnato da documentazione ulteriore, di ritenere una incompatibilità fra condanna alla restituzione di una somma inferiore al valore dei beni sottratti (15/20.000 C a fronte di una provvisionale di 6.000 C). 6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023