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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/05/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1221/2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 05.05.2025
Alle ore 10.20 con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. FILIPPO COCOLA Controparte_1
È presente per l'avv. IRENE GIUSTO anche in sostituzione dell'avv. NICOLA CP_2
PACE
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. COCOLA precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. GIUSTO precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 05.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 5.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1221/2024 del Ruolo Generale
1 tra
per elezione domiciliata presso l'avv. Filippo Cocola, in Minervino Murge al Controparte_1
vico I Gasparrini n. 1, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti in atti
-appellante-
E
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Irene Giusto e Nicola CP_2
Pace, da cui è rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace- opposizione a precetto-compensazione”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 07.02.2023, conveniva dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Trani , da cui è legalmente separata dal 23.10.2012, proponendo CP_2
opposizione al precetto di pagamento intimatole il 20.12.2022 per la somma di € 1.728,40 (pari all'importo delle spese di lite oltre accessori, liquidate da questo tribunale con l'ordinanza ex art. 710
c.p.c. in favore del e carico della e della loro figlia, , deducendo la CP_2 CP_1 Parte_1
sopravvenuta estinzione del credito per effetto della compensazione legale di cui coobligata Parte_1
in solido in la madre, ha dichiarato di volersi valere con comunicazione trasmessa al a mezzo pec CP_2
dal suo avvocato, il 16.4.2022.
Il si è costituito dinanzi al Giudice di Pace, contestando l'operatività della compensazione legale CP_2
per i seguenti motivi: inefficacia della dichiarazione stragiudiziale proveniente dall'avvocato Cocola e non dalla parte personalmente;
natura alimentare del credito di che si vorrebbe estinguere Parte_1
2 per la quantità corrispondente con il controcredito del padre;
illiquidità del credito opposto da Pt_1
terza rispetto al presente giudizio.
[...]
Il Giudice di Pace di Trani, con sentenza n.38/2024 del 29.1.2024, rigettava l'opposizione a precetto ritenendo assorbente la questione della inefficacia ai fini della compensazione, della dichiarazione a mezzo pec inviata al dal difensore della , priva di procura speciale e compensando le CP_2 CP_1
spese di lite.
Interposto appello con atto di citazione del 9.4.2024, , ripercorrendo le difese svolte Controparte_1
in primo grado, deducendo vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione di norme di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 1703 e 1350 c.c., concludeva chiedendo in riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento della estinzione dell'obbligazione da parte della condebitrice solidale, accertare e dichiarare che, in forza del titolo azionato, Parte_1 [...]
non vanta alcuna obbligazione di pagamento nei confronti dell'appellante, con vittoria delle CP_2
spese del doppio grado.
si è costituito in giudizio il 27.7.2024, deducendo l'infondatezza dei motivi di appello e CP_2
spiegando appello incidentale limitatamente al capo relativo alle spese, compensate in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare, si rileva la tempestività dell'appello (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto in assenza di notificazione, con atto di citazione del 9.4.2024 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 29.1.2024.
3 Nel merito, l'appello principale, proposto da è infondato. Controparte_1
in data 26.1.2023 ha ricevuto notifica dell'atto di precetto intimatogli dal Controparte_1 CP_2
per la somma di € 1.728,40, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del 13.4.2022 con cui questo Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 710 c.p.c. dal , lo ha accolto, revocando CP_2
l'assegnazione della casa coniugale in favore della revocando l'assegno di mantenimento CP_1
dovuto da ciascun genitore direttamente alla figlia maggiorenne, a far data dal 22.12.2021 e Parte_1
condannando le convenute al pagamento delle spese di lite in favore del . CP_2
Con missiva inviata a mezzo pec il 16.4.2022, l'avv. Tiziana Cocola, ha comunicato al CP_2
l'intenzione della figlia, terza rispetto a questo giudizio, ma coobbligata in solido con la Parte_1
di compensare l'intero del credito da questi vantato nei confronti di entrambe, con la CP_1
corrispondente porzione di debito dal padre maturata nei suoi confronti per omesso versamento dell'assegno di mantenimento fino al 22.12.2021.
La ha inteso opporre al suo creditore il fatto estintivo costituito dalla dichiarazione CP_1 CP_2
dell'avv. Cocola, della volontà di di volersi avvalere della compensazione per estinguere il Parte_1
credito di questi.
Il primo giudice ha ritenuto non operante nei rapporti fra e la CP_1 CP_2
compensazione legale, perché la dichiarazione a tal fine invocata dalla è stata effettuata non CP_1
dalla personalmente, ma dall'avv. Cocola che però non è documentato assistesse la parte nel Parte_1
procedimento ex art. 710 c.p.c. promosso dal , né che avesse poteri rappresentativi sostanziali. CP_2
La decisione del primo giudice è corretta e va confermata.
In un precedente utilmente applicabile alla fattispecie in esame, la Suprema Corte ha chiarito che la
compensazione legale rientra fra le eccezioni in senso stretto e richiede la dichiarazione unilaterale
della parte di volersene avvalere manifestata in sede processuale o extraprocessuale (Cass. 28.4.1990,
n. 3596); non è, tuttavia, necessario che tale manifestazione di volontà si attui con formule sacramentali
mediante espresso richiamo alla compensazione, essendo sufficiente che dal comportamento della parte
4 risulti inequivocabilmente la volontà di fare dichiarare estinto il proprio debito a causa della
contemporanea esistenza di un credito che a quello si contrappone (Cass. 28.6.1972, n. 224)…Più in
generale si può affermare che non vale a dare luogo a compensazione la dichiarazione di volersene
avvalere che, comunque, manifestata, in modo espresso o tacito, al di fuori del processo, non provenga
dall'interessato o da un suo rappresentante…la volontà di avvalersi della compensazione manifestata
fuori dal processo dal procuratore "ad litem" privo di poteri rappresentativi di natura sostanziale non è
idonea a concretare la fattispecie estintiva della compensazione> (Cass Sez. 3, Sentenza n. 11146 del
16/07/2003).
Nella vicenda in parola, non vi è prova che l'avv. Cocola fosse procuratore ad litem della Parte_1
in quanto non è stato prodotto il mandato alle liti in relazione al procedimento ex art. 710 c.p.c.
promosso dal e non può verificarsene sussistenza ed oggetto, né la ha dimostrato nel CP_2 CP_1
giudizio di primo grado che l'avv. Cocola fosse rappresentante in senso sostanziale di Parte_1
Assorbito ogni altro motivo di opposizione a precetto, la non può quindi invocare per sé CP_1
l'efficacia estintiva della compensazione fra il credito del nei suoi confronti e il controcredito CP_2
della figlia, Parte_1
L'appello principale è quindi infondato.
Con appello incidentale tempestivamente proposto, ha censurato il capo della CP_2
sentenza che nonostante la soccombenza della opponente, ha compensato le spese di lite fra le parti.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
L'appello è fondato.
Si legge nella sentenza di primo grado:
natura dei rapporti tra le parti, si ritiene giusto di compensarle interamente>.
<
5 del d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale,
devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
Nella vicenda in parola, come detto, il primo giudice ha valorizzato la qualità dei rapporti fra le parti che tuttavia, non rientra in alcuna delle ipotesi che consentono di operare la compensazione delle spese di lite.
Se è vero che ai fini della valutazione dell'adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, questi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. n. 26083 del 23/12/2010, Sez. 6 - 2, Sentenza
n. 11130 del 28/05/2015, Tribunale Crotone, 16/03/2020, n.300), nella specie tuttavia, non si apprezzano elementi giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.
Una volta ritenuta l'infondatezza nel merito dell'opposizione precetto, il Giudice di Pace nel regolare le spese di lite, avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, ponendole quindi totalmente a carico della CP_1
In conclusione, la sentenza appellata, in accoglimento dell'appello incidentale, va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei Controparte_1
6 difensori dichiaratisi antistatari.
Così come anche le spese del giudizio di appello.
Poiché l'appello principale è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,
come modif. dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1221/2024 Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza n.38/2024 del Giudice di
Pace di Trani, condanna alla rifusione in favore del e per esso dei Controparte_1 CP_2
procuratori anticipatari, delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 633,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e per questo grado di appello in € 1.278,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_1
per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 5.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 05.05.2025
Alle ore 10.20 con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. FILIPPO COCOLA Controparte_1
È presente per l'avv. IRENE GIUSTO anche in sostituzione dell'avv. NICOLA CP_2
PACE
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. COCOLA precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. GIUSTO precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 05.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 5.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1221/2024 del Ruolo Generale
1 tra
per elezione domiciliata presso l'avv. Filippo Cocola, in Minervino Murge al Controparte_1
vico I Gasparrini n. 1, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti in atti
-appellante-
E
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Irene Giusto e Nicola CP_2
Pace, da cui è rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace- opposizione a precetto-compensazione”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 07.02.2023, conveniva dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Trani , da cui è legalmente separata dal 23.10.2012, proponendo CP_2
opposizione al precetto di pagamento intimatole il 20.12.2022 per la somma di € 1.728,40 (pari all'importo delle spese di lite oltre accessori, liquidate da questo tribunale con l'ordinanza ex art. 710
c.p.c. in favore del e carico della e della loro figlia, , deducendo la CP_2 CP_1 Parte_1
sopravvenuta estinzione del credito per effetto della compensazione legale di cui coobligata Parte_1
in solido in la madre, ha dichiarato di volersi valere con comunicazione trasmessa al a mezzo pec CP_2
dal suo avvocato, il 16.4.2022.
Il si è costituito dinanzi al Giudice di Pace, contestando l'operatività della compensazione legale CP_2
per i seguenti motivi: inefficacia della dichiarazione stragiudiziale proveniente dall'avvocato Cocola e non dalla parte personalmente;
natura alimentare del credito di che si vorrebbe estinguere Parte_1
2 per la quantità corrispondente con il controcredito del padre;
illiquidità del credito opposto da Pt_1
terza rispetto al presente giudizio.
[...]
Il Giudice di Pace di Trani, con sentenza n.38/2024 del 29.1.2024, rigettava l'opposizione a precetto ritenendo assorbente la questione della inefficacia ai fini della compensazione, della dichiarazione a mezzo pec inviata al dal difensore della , priva di procura speciale e compensando le CP_2 CP_1
spese di lite.
Interposto appello con atto di citazione del 9.4.2024, , ripercorrendo le difese svolte Controparte_1
in primo grado, deducendo vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione di norme di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 1703 e 1350 c.c., concludeva chiedendo in riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento della estinzione dell'obbligazione da parte della condebitrice solidale, accertare e dichiarare che, in forza del titolo azionato, Parte_1 [...]
non vanta alcuna obbligazione di pagamento nei confronti dell'appellante, con vittoria delle CP_2
spese del doppio grado.
si è costituito in giudizio il 27.7.2024, deducendo l'infondatezza dei motivi di appello e CP_2
spiegando appello incidentale limitatamente al capo relativo alle spese, compensate in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare, si rileva la tempestività dell'appello (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto in assenza di notificazione, con atto di citazione del 9.4.2024 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 29.1.2024.
3 Nel merito, l'appello principale, proposto da è infondato. Controparte_1
in data 26.1.2023 ha ricevuto notifica dell'atto di precetto intimatogli dal Controparte_1 CP_2
per la somma di € 1.728,40, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del 13.4.2022 con cui questo Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 710 c.p.c. dal , lo ha accolto, revocando CP_2
l'assegnazione della casa coniugale in favore della revocando l'assegno di mantenimento CP_1
dovuto da ciascun genitore direttamente alla figlia maggiorenne, a far data dal 22.12.2021 e Parte_1
condannando le convenute al pagamento delle spese di lite in favore del . CP_2
Con missiva inviata a mezzo pec il 16.4.2022, l'avv. Tiziana Cocola, ha comunicato al CP_2
l'intenzione della figlia, terza rispetto a questo giudizio, ma coobbligata in solido con la Parte_1
di compensare l'intero del credito da questi vantato nei confronti di entrambe, con la CP_1
corrispondente porzione di debito dal padre maturata nei suoi confronti per omesso versamento dell'assegno di mantenimento fino al 22.12.2021.
La ha inteso opporre al suo creditore il fatto estintivo costituito dalla dichiarazione CP_1 CP_2
dell'avv. Cocola, della volontà di di volersi avvalere della compensazione per estinguere il Parte_1
credito di questi.
Il primo giudice ha ritenuto non operante nei rapporti fra e la CP_1 CP_2
compensazione legale, perché la dichiarazione a tal fine invocata dalla è stata effettuata non CP_1
dalla personalmente, ma dall'avv. Cocola che però non è documentato assistesse la parte nel Parte_1
procedimento ex art. 710 c.p.c. promosso dal , né che avesse poteri rappresentativi sostanziali. CP_2
La decisione del primo giudice è corretta e va confermata.
In un precedente utilmente applicabile alla fattispecie in esame, la Suprema Corte ha chiarito che la
compensazione legale rientra fra le eccezioni in senso stretto e richiede la dichiarazione unilaterale
della parte di volersene avvalere manifestata in sede processuale o extraprocessuale (Cass. 28.4.1990,
n. 3596); non è, tuttavia, necessario che tale manifestazione di volontà si attui con formule sacramentali
mediante espresso richiamo alla compensazione, essendo sufficiente che dal comportamento della parte
4 risulti inequivocabilmente la volontà di fare dichiarare estinto il proprio debito a causa della
contemporanea esistenza di un credito che a quello si contrappone (Cass. 28.6.1972, n. 224)…Più in
generale si può affermare che non vale a dare luogo a compensazione la dichiarazione di volersene
avvalere che, comunque, manifestata, in modo espresso o tacito, al di fuori del processo, non provenga
dall'interessato o da un suo rappresentante…la volontà di avvalersi della compensazione manifestata
fuori dal processo dal procuratore "ad litem" privo di poteri rappresentativi di natura sostanziale non è
idonea a concretare la fattispecie estintiva della compensazione> (Cass Sez. 3, Sentenza n. 11146 del
16/07/2003).
Nella vicenda in parola, non vi è prova che l'avv. Cocola fosse procuratore ad litem della Parte_1
in quanto non è stato prodotto il mandato alle liti in relazione al procedimento ex art. 710 c.p.c.
promosso dal e non può verificarsene sussistenza ed oggetto, né la ha dimostrato nel CP_2 CP_1
giudizio di primo grado che l'avv. Cocola fosse rappresentante in senso sostanziale di Parte_1
Assorbito ogni altro motivo di opposizione a precetto, la non può quindi invocare per sé CP_1
l'efficacia estintiva della compensazione fra il credito del nei suoi confronti e il controcredito CP_2
della figlia, Parte_1
L'appello principale è quindi infondato.
Con appello incidentale tempestivamente proposto, ha censurato il capo della CP_2
sentenza che nonostante la soccombenza della opponente, ha compensato le spese di lite fra le parti.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
L'appello è fondato.
Si legge nella sentenza di primo grado:
natura dei rapporti tra le parti, si ritiene giusto di compensarle interamente>.
<
5 del d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale,
devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
Nella vicenda in parola, come detto, il primo giudice ha valorizzato la qualità dei rapporti fra le parti che tuttavia, non rientra in alcuna delle ipotesi che consentono di operare la compensazione delle spese di lite.
Se è vero che ai fini della valutazione dell'adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, questi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. n. 26083 del 23/12/2010, Sez. 6 - 2, Sentenza
n. 11130 del 28/05/2015, Tribunale Crotone, 16/03/2020, n.300), nella specie tuttavia, non si apprezzano elementi giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.
Una volta ritenuta l'infondatezza nel merito dell'opposizione precetto, il Giudice di Pace nel regolare le spese di lite, avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, ponendole quindi totalmente a carico della CP_1
In conclusione, la sentenza appellata, in accoglimento dell'appello incidentale, va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei Controparte_1
6 difensori dichiaratisi antistatari.
Così come anche le spese del giudizio di appello.
Poiché l'appello principale è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,
come modif. dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1221/2024 Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza n.38/2024 del Giudice di
Pace di Trani, condanna alla rifusione in favore del e per esso dei Controparte_1 CP_2
procuratori anticipatari, delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 633,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e per questo grado di appello in € 1.278,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_1
per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 5.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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