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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2024, n. 7608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7608 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11498/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11498/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DIAZ, 29 09125 CAGLIARI presso il difensore avv. MACCIOTTA GIUSEPPE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA Parte_2 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DIAZ, 29 09125 CAGLIARI presso il difensore avv.
MACCIOTTA GIUSEPPE
ATTORE/I OPPONENTI contro
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO (C.F. ), con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CARDAMONE PAOLO ( ) VIA DELLA POSTA 7 20121 C.F._2
MILANO ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12/08/2021, su ricorso proposto da , il Tribunale Parte_3
di Milano emetteva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 15628/2021 nei confronti di
[...]
e di per il pagamento dell'importo pari ad € 103.289,90, Parte_1 Parte_2
oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 e spese legali.
pagina 1 di 5 Gli ingiunti proponevano opposizione chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. ed eccependo la tardività della notifica ex art. 644 c.p.c., nonché il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma, quale foro convenzionalmente eletto dalle parti con il contratto di incarico professionale del 08/12/2018; nel merito, contestavano la debenza degli importi azionati in via monitoria sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ritenendo comunque non dovuti interessi legali e moratori, né IVA;
domandavano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza dell'11/04/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, l'eccezione di incompetenza è infondata in quanto parte opposta in sede monitoria ha chiaramente azionato non già l'incarico professionale del 08/12/2018 (doc. 1), bensì il sopravvenuto accordo transattivo del 20/11/2019 (doc. 2), con la cui sottoscrizione il dott. (anch'egli Parte_2
ingiunto) aveva assunto la garanzia del pagamento di quanto dovuto allo studio legale. L'art. 8 dell'accordo transattivo individua il Tribunale di Milano quale foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dalla transazione medesima, comprese quelle relative alla sua esecuzione.
Parimenti priva di fondamento l'eccepita tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, il quale
è stato portato in notifica agli ingiunti, entrambi aventi rispettivamente sede e residenza nel Regno
Unito, il 23/11/2021 (all. A opponente) e quindi nel rispetto del termine di novanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. quando la notifica debba avvenire fuori dal territorio della Repubblica.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Oggetto dell'attività di assistenza legale della concordata con la sottoscrizione della lettera CP_1
d'incarico dell'8 dicembre 2018 (doc. 1 fasc. att.) era l'esecuzione di talune prestazioni finalizzate alla possibile acquisizione da parte di della società ed in particolare lo Parte_1 Parte_4
svolgimento di una due diligence legale sulla società e la negoziazione del contratto preliminare di compravendita relativo all'acquisizione della concluso in data 15 giugno 2019 (doc. 5 fasc. Pt_4
att.).
A seguito del mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti per le prestazioni professionali, con l'atto di transazione si impegnava a versare l'importo di cui alla prima pro forma del 31/03/2019 (doc. 4 Pt_1 fasc. mon.) pari ad € 44.868,70, oltre iva e cpa, entro il 20/11/2019; nonché, entro il 30/12/2020,
pagina 2 di 5 l'importo di € 55.131,30, oltre accessori, pari alla differenza tra € 77.350,00 dovuti in forza della seconda parcella del 20/06/2019 (doc. 5 fasc. mon.) e lo sconto di € 22.218,70 accordato dallo Studio
Legale alla debitrice.
Le parti hanno entrambe dato atto che la prima parcella è stata saldata dall'opponente per il tramite della Quianto Investment Holding s.r.l. (doc. 13 fasc. mon.) (che in qualità di società italiana corrispondeva anche l'IVA) ed il relativo importo è stato già computato in detrazione nel ricorso monitorio.
Le conseguenze del mancato pagamento nei termini stabiliti dalla transazione sono disciplinate dall'accordo medesimo, il quale all'art. 1, ultimo capoverso, precisa che, in caso di inadempimento di nei termini pattuiti, lo studio legale conserva il diritto di richiedere immediatamente il Parte_1 pagamento dell'intero importo della prima e della seconda parcella, oltre interessi e spese giudiziali di cui alla nota pro forma n. 172204611 del 31/12/2020 ed oggetto della pretesa monitoria e del presente giudizio ed emessa dallo studio legale appunto in conseguenza dell'inadempimento all'accordo da parte dell'opponente (doc. 15 fasc. mon.).
L'art. 2 della Transazione contiene la dichiarazione di che “tutte le attività di assistenza Parte_1 professionale svolte dallo Studio in suo favore in relazione all'operazione di acquisto di Parte_4 sono state regolarmente svolte” e la contestuale rinuncia “a qualsiasi azione, pretesa e/o contestazione nei confronti dello Studio a qualsiasi titolo”. Con tale accordo, intervenuto oltre cinque mesi dalla conclusione dell'incarico professionale con la sottoscrizione del preliminare di vendita, parte Contr opponente ha riconosciuto l'avvenuto corretto adempimento di ed ha rinunciato ad ogni relativa azione. Non si tratta dunque di una limitazione “preventiva” di responsabilità, poiché si tratta di una clausola convenuta successivamente all'esecuzione del contratto, riferita all'adempimento dell'incarico da parte dello studio legale già storicamente verificatosi al momento della sottoscrizione della transazione. Ed in ogni caso l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. è stata formulata senza Contr allegare in modo specifico quale sarebbe il dolo o la colpa grave imputabile allo nell'adempimento delle prestazioni, avendo l'opponente genericamente contestato la negligenza dello studio nella negoziazione del preliminare limitandosi a richiamare il contenuto di una citazione in giudizio per la risoluzione del preliminare con la che a ben vedere rende palese che il mancato Pt_4 conseguimento dell'utilità sperata nella conclusione dell'affare è dipesa da plurimi inadempimenti della società venditrice e non già da una cattiva negoziazione o formulazione delle clausole del preliminare.
Circa la contestata mancata consegna del report di due diligence firmato, si osserva in primo luogo che il pregiudizio derivante dal mancato ottenimento del medesimo non è stato in alcun modo allegato da parte opponente e neppure dagli atti emerge in cosa avrebbe potuto consistere tale pregiudizio, tanto pagina 3 di 5 più se si considera che la fase logicamente conseguente e successiva a quella della due diligence si è conclusa con esito positivo e precisamente con la sottoscrizione del contratto preliminare del
15/06/2019 (doc. 3 fasc. mon.). La circostanza è comunque smentita dall'art. 1.ii della transazione nel quale si legge che l'originale firmato della due diligence sarebbe stato messo a disposizione presso la sede dello studio legale per il ritiro da parte di Sicché era onere dell'opponente attivarsi per il Pt_1
ritiro del documento originale, dal quale ben avrebbe potuto estrarre anche copia digitale, bastando una semplice scansione. Inoltre, la stessa parte opponente ha prodotto in giudizio l'email del 25/09/2019
Contr (doc. 4) – la cui antecedenza all'atto di transazione è irrilevante – con la quale lo studio ha trasmesso file in formato .pdf contenente il report di due diligence, sulla genuinità del quale in atti non emergono motivi per dubitare. Ancora, alla premessa b) della transazione le parti hanno dato atto dell'avvenuta consegna ad già il 28/01/2019 di copia digitale del due diligence report. Pt_1
Sicché le doglianze attoree risultano prive di fondamento ed inidonee a paralizzare la pretesa creditoria.
Mentre in merito alla determinazione del quantum dovuto, è fondata la contestazione sollevata da parte opponente circa la non debenza dell'iva.
Preliminarmente occorre rilevare che in base all'art. 6, co. 6 d.p.r. 633/1972 (T.U. IVA), le prestazioni di servizi di carattere transnazionale si considerano effettuate ai fini fiscali al momento in cui sono rese.
Si aggiunga che la Direttiva iva 2006/112/CE ricollega l'operatività della disciplina tributaria ed i relativi effetti al momento in cui si è verificato il “fatto generatore” dell'imposta, precisando che tale fatto generatore si verifica nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi
(come rilevato anche dalla Cass. SS.UU. 8059/2016). Ne deriva nel caso in esame l'applicabilità della normativa in vigore tra il 2019 e il 2020, quando la prestazione di servizi è stata concretamente resa. È noto che il 2020 sia stato l'anno di transizione post Brexit disciplinato dall'Accordo sul recesso del
Regno Unito dall'Unione europea, durante il quale la normativa eurounitaria, ed in particolare la
Direttiva 2006/112/CE, ha continuato ad essere applicabile al Regno Unito, senza che questo venisse considerato ancora Paese terzo. Effettuate le dovute premesse, rilevato che il caso in esame ha ad oggetto una transazione commerciale per la prestazione di servizi tra due soggetti passivi iva di diversi
Paesi dell'UE (il creditore titolare di partita iva in Italia e il debitore titolare del codice VAT europeo); rilevato altresì che ai sensi disciplina europea (art. 56 Direttiva) in combinato disposto con l'art. 7 ter d.p.r. 633/1972, il luogo delle prestazioni di servizi, fornite da uffici di studio/avvocati a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del Paese del prestatore, è quello in cui il destinatario- committente ha stabilito la sede della sua attività economica;
rilevato da ultimo che nel caso di specie il committente ha sede a Londra;
si ritiene che la prestazione debba essere soggetta a tassazione nel
Regno Unito. A ciò si aggiunga l'operatività del principio del reverse charge stabilito dalla Direttiva,
pagina 4 di 5 in base al quale nei rapporti transnazionali l'importo fatturato al debitore non deve essere ivato, ciò in quanto l'iva verrà calcolata e versata dal debitore nel proprio Paese e quindi nel Regno Unito. Pertanto, anche in ottemperanza al meccanismo dell'inversione contabile, all'importo azionato con il decreto ingiuntivo dovrà essere detratta l'iva esposta nella seconda parcella di euro 17.697,68.
Infondate le contestazioni dell'opponente circa la non debenza degli interessi in relazione alle note pro forma del 31/03/2019 e del 20/06/2019, essendo stato pattuito all'art. 1 (i) dell'atto di transazione “il diritto di richiedere il pagamento dell'intero importo della e della oltre Parte_5 Parte_6
interessi e spese giudiziali”.
Per le ragioni esposte, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 15628/2021 emesso dal Tribunale di Milano, con condanna in solido degli opponenti al pagamento del minor importo € 85.591,32 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna in solido gli opponenti al pagamento di € 85.591,32 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. rigetta ogni altra domanda;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 5 agosto 2024
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11498/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DIAZ, 29 09125 CAGLIARI presso il difensore avv. MACCIOTTA GIUSEPPE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA Parte_2 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DIAZ, 29 09125 CAGLIARI presso il difensore avv.
MACCIOTTA GIUSEPPE
ATTORE/I OPPONENTI contro
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO (C.F. ), con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CARDAMONE PAOLO ( ) VIA DELLA POSTA 7 20121 C.F._2
MILANO ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12/08/2021, su ricorso proposto da , il Tribunale Parte_3
di Milano emetteva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 15628/2021 nei confronti di
[...]
e di per il pagamento dell'importo pari ad € 103.289,90, Parte_1 Parte_2
oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 e spese legali.
pagina 1 di 5 Gli ingiunti proponevano opposizione chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. ed eccependo la tardività della notifica ex art. 644 c.p.c., nonché il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma, quale foro convenzionalmente eletto dalle parti con il contratto di incarico professionale del 08/12/2018; nel merito, contestavano la debenza degli importi azionati in via monitoria sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ritenendo comunque non dovuti interessi legali e moratori, né IVA;
domandavano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza dell'11/04/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, l'eccezione di incompetenza è infondata in quanto parte opposta in sede monitoria ha chiaramente azionato non già l'incarico professionale del 08/12/2018 (doc. 1), bensì il sopravvenuto accordo transattivo del 20/11/2019 (doc. 2), con la cui sottoscrizione il dott. (anch'egli Parte_2
ingiunto) aveva assunto la garanzia del pagamento di quanto dovuto allo studio legale. L'art. 8 dell'accordo transattivo individua il Tribunale di Milano quale foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dalla transazione medesima, comprese quelle relative alla sua esecuzione.
Parimenti priva di fondamento l'eccepita tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, il quale
è stato portato in notifica agli ingiunti, entrambi aventi rispettivamente sede e residenza nel Regno
Unito, il 23/11/2021 (all. A opponente) e quindi nel rispetto del termine di novanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. quando la notifica debba avvenire fuori dal territorio della Repubblica.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Oggetto dell'attività di assistenza legale della concordata con la sottoscrizione della lettera CP_1
d'incarico dell'8 dicembre 2018 (doc. 1 fasc. att.) era l'esecuzione di talune prestazioni finalizzate alla possibile acquisizione da parte di della società ed in particolare lo Parte_1 Parte_4
svolgimento di una due diligence legale sulla società e la negoziazione del contratto preliminare di compravendita relativo all'acquisizione della concluso in data 15 giugno 2019 (doc. 5 fasc. Pt_4
att.).
A seguito del mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti per le prestazioni professionali, con l'atto di transazione si impegnava a versare l'importo di cui alla prima pro forma del 31/03/2019 (doc. 4 Pt_1 fasc. mon.) pari ad € 44.868,70, oltre iva e cpa, entro il 20/11/2019; nonché, entro il 30/12/2020,
pagina 2 di 5 l'importo di € 55.131,30, oltre accessori, pari alla differenza tra € 77.350,00 dovuti in forza della seconda parcella del 20/06/2019 (doc. 5 fasc. mon.) e lo sconto di € 22.218,70 accordato dallo Studio
Legale alla debitrice.
Le parti hanno entrambe dato atto che la prima parcella è stata saldata dall'opponente per il tramite della Quianto Investment Holding s.r.l. (doc. 13 fasc. mon.) (che in qualità di società italiana corrispondeva anche l'IVA) ed il relativo importo è stato già computato in detrazione nel ricorso monitorio.
Le conseguenze del mancato pagamento nei termini stabiliti dalla transazione sono disciplinate dall'accordo medesimo, il quale all'art. 1, ultimo capoverso, precisa che, in caso di inadempimento di nei termini pattuiti, lo studio legale conserva il diritto di richiedere immediatamente il Parte_1 pagamento dell'intero importo della prima e della seconda parcella, oltre interessi e spese giudiziali di cui alla nota pro forma n. 172204611 del 31/12/2020 ed oggetto della pretesa monitoria e del presente giudizio ed emessa dallo studio legale appunto in conseguenza dell'inadempimento all'accordo da parte dell'opponente (doc. 15 fasc. mon.).
L'art. 2 della Transazione contiene la dichiarazione di che “tutte le attività di assistenza Parte_1 professionale svolte dallo Studio in suo favore in relazione all'operazione di acquisto di Parte_4 sono state regolarmente svolte” e la contestuale rinuncia “a qualsiasi azione, pretesa e/o contestazione nei confronti dello Studio a qualsiasi titolo”. Con tale accordo, intervenuto oltre cinque mesi dalla conclusione dell'incarico professionale con la sottoscrizione del preliminare di vendita, parte Contr opponente ha riconosciuto l'avvenuto corretto adempimento di ed ha rinunciato ad ogni relativa azione. Non si tratta dunque di una limitazione “preventiva” di responsabilità, poiché si tratta di una clausola convenuta successivamente all'esecuzione del contratto, riferita all'adempimento dell'incarico da parte dello studio legale già storicamente verificatosi al momento della sottoscrizione della transazione. Ed in ogni caso l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. è stata formulata senza Contr allegare in modo specifico quale sarebbe il dolo o la colpa grave imputabile allo nell'adempimento delle prestazioni, avendo l'opponente genericamente contestato la negligenza dello studio nella negoziazione del preliminare limitandosi a richiamare il contenuto di una citazione in giudizio per la risoluzione del preliminare con la che a ben vedere rende palese che il mancato Pt_4 conseguimento dell'utilità sperata nella conclusione dell'affare è dipesa da plurimi inadempimenti della società venditrice e non già da una cattiva negoziazione o formulazione delle clausole del preliminare.
Circa la contestata mancata consegna del report di due diligence firmato, si osserva in primo luogo che il pregiudizio derivante dal mancato ottenimento del medesimo non è stato in alcun modo allegato da parte opponente e neppure dagli atti emerge in cosa avrebbe potuto consistere tale pregiudizio, tanto pagina 3 di 5 più se si considera che la fase logicamente conseguente e successiva a quella della due diligence si è conclusa con esito positivo e precisamente con la sottoscrizione del contratto preliminare del
15/06/2019 (doc. 3 fasc. mon.). La circostanza è comunque smentita dall'art. 1.ii della transazione nel quale si legge che l'originale firmato della due diligence sarebbe stato messo a disposizione presso la sede dello studio legale per il ritiro da parte di Sicché era onere dell'opponente attivarsi per il Pt_1
ritiro del documento originale, dal quale ben avrebbe potuto estrarre anche copia digitale, bastando una semplice scansione. Inoltre, la stessa parte opponente ha prodotto in giudizio l'email del 25/09/2019
Contr (doc. 4) – la cui antecedenza all'atto di transazione è irrilevante – con la quale lo studio ha trasmesso file in formato .pdf contenente il report di due diligence, sulla genuinità del quale in atti non emergono motivi per dubitare. Ancora, alla premessa b) della transazione le parti hanno dato atto dell'avvenuta consegna ad già il 28/01/2019 di copia digitale del due diligence report. Pt_1
Sicché le doglianze attoree risultano prive di fondamento ed inidonee a paralizzare la pretesa creditoria.
Mentre in merito alla determinazione del quantum dovuto, è fondata la contestazione sollevata da parte opponente circa la non debenza dell'iva.
Preliminarmente occorre rilevare che in base all'art. 6, co. 6 d.p.r. 633/1972 (T.U. IVA), le prestazioni di servizi di carattere transnazionale si considerano effettuate ai fini fiscali al momento in cui sono rese.
Si aggiunga che la Direttiva iva 2006/112/CE ricollega l'operatività della disciplina tributaria ed i relativi effetti al momento in cui si è verificato il “fatto generatore” dell'imposta, precisando che tale fatto generatore si verifica nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi
(come rilevato anche dalla Cass. SS.UU. 8059/2016). Ne deriva nel caso in esame l'applicabilità della normativa in vigore tra il 2019 e il 2020, quando la prestazione di servizi è stata concretamente resa. È noto che il 2020 sia stato l'anno di transizione post Brexit disciplinato dall'Accordo sul recesso del
Regno Unito dall'Unione europea, durante il quale la normativa eurounitaria, ed in particolare la
Direttiva 2006/112/CE, ha continuato ad essere applicabile al Regno Unito, senza che questo venisse considerato ancora Paese terzo. Effettuate le dovute premesse, rilevato che il caso in esame ha ad oggetto una transazione commerciale per la prestazione di servizi tra due soggetti passivi iva di diversi
Paesi dell'UE (il creditore titolare di partita iva in Italia e il debitore titolare del codice VAT europeo); rilevato altresì che ai sensi disciplina europea (art. 56 Direttiva) in combinato disposto con l'art. 7 ter d.p.r. 633/1972, il luogo delle prestazioni di servizi, fornite da uffici di studio/avvocati a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del Paese del prestatore, è quello in cui il destinatario- committente ha stabilito la sede della sua attività economica;
rilevato da ultimo che nel caso di specie il committente ha sede a Londra;
si ritiene che la prestazione debba essere soggetta a tassazione nel
Regno Unito. A ciò si aggiunga l'operatività del principio del reverse charge stabilito dalla Direttiva,
pagina 4 di 5 in base al quale nei rapporti transnazionali l'importo fatturato al debitore non deve essere ivato, ciò in quanto l'iva verrà calcolata e versata dal debitore nel proprio Paese e quindi nel Regno Unito. Pertanto, anche in ottemperanza al meccanismo dell'inversione contabile, all'importo azionato con il decreto ingiuntivo dovrà essere detratta l'iva esposta nella seconda parcella di euro 17.697,68.
Infondate le contestazioni dell'opponente circa la non debenza degli interessi in relazione alle note pro forma del 31/03/2019 e del 20/06/2019, essendo stato pattuito all'art. 1 (i) dell'atto di transazione “il diritto di richiedere il pagamento dell'intero importo della e della oltre Parte_5 Parte_6
interessi e spese giudiziali”.
Per le ragioni esposte, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 15628/2021 emesso dal Tribunale di Milano, con condanna in solido degli opponenti al pagamento del minor importo € 85.591,32 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna in solido gli opponenti al pagamento di € 85.591,32 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. rigetta ogni altra domanda;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 5 agosto 2024
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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