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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26557 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. TOMMOLILLO CP_1 C.F._1
ALESSANDRA, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lazio n. 21;
-attore-
CONTRO
, CF/PI: , con gli avv. GIORGIS ALBERTO ELIO Controparte_2 C.F._2
e SALA ANTONIO, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
, CF/PI: , con gli avv. MINGO ROSARIA e BONONI CP_3 C.F._3
STEFANO, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
Email_4
, CF/PI: con l'avv. BERRA ANNA, domicilio eletto CP_4 C.F._4
presso il suo studio in Magenta, via IV Giugno n. 41;
-convenuti-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 7 febbraio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti dei tre convenuti deducendo di avere affidato al convenuto l'incarico di compiere l'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile sito in Milano, Controparte_2 via Giuseppe Mussi n. 1; di avere dovuto riscontrare, già in corso d'opera, la cattiva qualità dell'opera in parte compiuta, tanto che il bagno dovette essere demolito e ricostruito già prima della consegna
1 dell'opera finita;
di avere incaricato, nel medesimo contesto, il convenuto di fornire CP_3
e posare il pavimento a parquet in listelli di rovere e il convenuto di dirigere i lavori;
di CP_4 avere scoperto vizi e difformità nell'opera consegnata;
di avere in particolare denunciato (a) la presenza di macchie e ombreggiature sulle piastrelle in bagno, nonostante il previo integrale rifacimento;
(b) l'imbarcatura e il non allineamento del parquet; (c) il mancato funzionamento e blocco dell'impianto di condizionamento;
(d) l'omessa consegna delle dovute certificazione degli impianti e dell'area condizionata;
(e) la presenza di «importanti» avvallamenti nel sottofondo di nuova costruzione.
L'attore ha dedotto di avere introdotto procedimento di istruzione preventiva ante causam, all'esito del quale il CTU nominato, Arch. , depositò una relazione recante Persona_1 conclusioni a suo dire «superficiali, parziali e del tutto fuori asse».
L'attore ha dunque concluso, in citazione, perché i convenuti siano condannati in solido fra loro al pagamento a favore dell'attore di € 41.235,00, somma individuata dal perito di parte per l'eliminazione dei vizi e difformità lamentati, oltre a € 7.000,00 per compensi dei professionisti.
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio, non ha negato l'avvenuta Controparte_2 conclusione del contratto di appalto;
si è piuttosto difeso eccependo la decadenza della garanzia, per tardiva denuncia, e l'inesistenza di alcun suo inadempimento. Su tali basi ha dunque concluso perché la domanda dell'attore sia respinta, con sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio, ha anch'egli eccepito la CP_3 decadenza della garanzia, oltre che l'assenza del nesso di causa fra la propria opera di fornitura e posa del parquet e i vizi e le difformità lamentate. Su tali basi ha dunque concluso perché la domanda dell'attore sia respinta, con sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il convenuto tempestivamente costituitoti in giudizio, ha eccepito, in via preliminare o CP_4 pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'assenza di responsabilità. Su tali basi ha dunque concluso perché la domanda dell'attore sia respinta, con sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ante causam, e della relazione conclusiva di CTU, e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 9 aprile 2025, decorsi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'8 maggio 2025.
*
2. Sulla domanda avanzata contro il convenuto . Controparte_2
Si prenderanno le mosse dalla domanda avanzata dall'attore contro il convenuto . Controparte_2
2 Come visto, il convenuto non ha contestato l'avvenuta conclusione del contratto Controparte_2
d'appalto avente a oggetto l'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile sito in Milano, via Giuseppe
Mussi n. 1.
Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di decadenza dalla garanzia, che è fondata solo in parte, come di seguito.
Va premesso che, diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'attore, l'opera deve considerarsi compiuta e completata, tanto che fu depositata la dichiarazione di “fine lavori” presso il pubblico ente e che è pacifico che l'attore prese ad abitare l'immobile. Risultano così applicabili gli speciali termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c..
Quanto al difetto del parquet, che a dire dell'attore sarebbe attribuibile non solo a chi lo fornì e posò
-il convenuto ma anche a chi preparò in maniera negligente il sottofondo -il Controparte_3 convenuto , quest'ultimo riconobbe l'esistenza di una problematica con il messaggio Controparte_2 del 25 marzo 2021 inviato tramite applicazione di messaggistica istantanea (doc. 1 attore, pag. 12).
Ciò è sufficiente per ritenere che il vizio sia riconosciuto ai sensi dell'art. 1667 c.c., posto che non è richiesta una confessione di responsabilità o l'utilizzo di formule sacramentali (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2733 del 05/02/2013).
Quanto al difetto dell'impianto di condizionamento, l'attore ha documentato di avere denunciato il malfunzionamento con messaggio del 29 aprile 2021 inviato tramite applicazione di messaggistica istantanea (doc. 1 attore, pag. 14). La denuncia risulta certamente compatibile con la scoperta del vizio non oltre sessanta giorni prima, e anzi nei giorni immediatamente precedenti la denuncia, posto che solo con la primavera fu possibile per l'attore verificare il funzionamento dell'impianto.
Quanto al difetto dello scaldabagno, l'attore lamenta non un vizio o una difformità, ma la mancata consegna di taluni documenti a corredo. Non si tratta dunque dell'azione di garanzia di cui agli art. 1667 e seguenti c.c., sì che un problema di decadenza nemmeno si pone.
Quanto al difetto del serramento (opacità di un vetro), l'eccezione è fondata: l'attore ha infatti mancato di allegare, prima ancora che di dimostrare, la data di scoperta del vizio, sì che la denuncia, consistita nella notificazione del ricorso per a.t.p. nel mese di gennaio 2022, non può dirsi tempestiva a fronte della consegna dell'opera circa un anno prima (come si evince dal messaggio di posta elettronica dell'attore del 24 marzo 2021 prodotto come doc. 4 attore).
Nel merito, questo giudice non condivide le critiche che l'attore ha riservato all'opera del CTU ante causam.
Il CTU ha infatti proceduto, come richiestogli dal magistrato che lo ha nominato, a una verifica in contraddittorio delle problematiche lamentate dal ricorrente e indicate nella perizia di parte fatta predisporre dall'Arch. Persona_2
3 L'esame di tale perizia di parte rende di per sé evidente come le problematiche del parquet, anche a ritenerle sussistenti, siano invero minime: le fotografie ritraggono in realtà un parquet posato a regola e di pregevole fattura, ove i lamentati “avvallamenti” e “fessurazioni”, se presenti, non sono percepibili e non ne alterano quindi aspetto e funzionalità. Ciò che l'attore lamentò in sede di istruzione preventiva, sì come descritto nella perizia di parte, non costituisce dunque, se non in minima parte, un vizio ai sensi dell'art. 1667 c.c.: come condivisibilmente affermato dall'autorevole dottrina, presupposto per l'applicazione della garanzia è infatti quello per cui il vizio sia non irrilevante, anche se non necessariamente grave. Un simile requisito, del resto, è espressamente previsto dal legislatore in materia di vendita (art. 1490, I comma, c.c.), ed informa, in realtà, l'intero ordinamento civile, secondo il brocardo de minimis non curat jus.
Ciò che appariva chiaro già alla lettura della perizia di parte, ha poi trovato piena conferma in sede di
CTU: le numerose immagini prese dal CTU ritraggono nuovamente il parquet di pregevole fattura che già era stato fotografato dal perito di parte. L'indagine del CTU è stata riportata nel verbale del
28 aprile 2022, ove, alla presenza dell'attore in persona, che ha firmato il verbale insieme al proprio
CTP senza apporre alcuna riserva o rilievo, si afferma che «si è effettuata una puntuale visione del parquet riscontrando un generale piano in bolla, ad esclusione di un angolo adiacente il calorifero destro del soggiorno» (all. 1B alla perizia di CTU).
Ad eccezione dell'angolo adiacente il calorifero, l'ausiliare, sotto vincolo di giuramento, non ha dunque riscontrato alcun altro vizio o difformità del pavimento.
Le chiare conclusioni del CTU non sono certo inficiate dalle successive difese dell'attore, spiegate nel giudizio di merito.
La nuova perizia di parte predisposta dall'Arch. reca gli esiti, contestati in Persona_3 giudizio, di una prova condotta a mezzo di una macchina laser.
I risultati dell'indagine condotta dopo l'accertamento peritale, al di fuori di qualsiasi contraddittorio con le controparti, nell'interesse dell'attore e non della giustizia, sono, in primo luogo, di difficile interpretazione, posto che l'esame delle elaborazioni grafiche colorate non consente di apprezzare entità e consistenza dei lamentati “scostamenti”; in secondo luogo, di scarsa o nulla verificabilità:
l'Arch. ha infatti affermato di avere acquisito, appunto tramite laser, oltre un miliardo di Per_3
“punti”. L'enorme mole di dati acquisiti non è stata, però, resa disponibile in giudizio, avendo preferito il professionista offrire al lettore una rielaborazione dei “punti” versata in apposite piante grafiche colorate. Dal punto di vista tecnico ciò tuttavia impedisce la verifica delle conclusioni cui è giunto il professionista: il lettore si trova in sostanza a dover fare un atto di affidamento sul fatto che l'utilizzo dello strumento di precisione abbia dato i risultati descritti dal perito di parte.
In questo quadro, nemmeno hanno rilevanza le fotografie prodotte come doc. 7 attore: trattasi di foto
4 prive di data, e come tali non documentano alcun peggioramento delle condizioni del pavimento rispetto alle condizioni in cui fu trovato dal CTU il 28 aprile 2022.
Non sussistono motivi per rinnovare la CTU.
La minima entità del vizio riscontrato dà peraltro evidenza del fatto che esso non dipende certo da vizi strutturali del sottofondo posato dal convenuto : come correttamente ritenuto Controparte_2 dal CTU, trattasi di problematica esecutiva di cui deve invece rispondere il convenuto CP_3
Il CTU ha poi riscontrato l'esistenza dei vizi dell'impianto di condizionamento, indicando la somma di € 3.450,00 oltre IVA per il rimedio. Anche questo accertamento resiste alle critiche formulate a mezzo di un nuovo perito di parte (Ing. ), posto che il CTU ha correttamente Persona_4 computato il rimedio alle problematiche lamentate nel ricorso per a.t.p. ed effettivamente riscontrate.
Non è giustificata la richiesta di sostituzione integrale dell'impianto che può invece essere emendato dei vizi. All'esito dei lavori di emenda, e non prima, potrà discutersi del certificato di conformità.
Non è stato, infine, riscontrato dal CTU alcun vizio alle piastrelle del bagno e allo scaldabagno, se non la mancanza del libretto, rimediabile in uno con la certificazione dell'impianto elettrico con €
400,00 oltre IVA.
Si individua dunque un credito dell'attore nei confronti del convenuto di € 3.450,00 Controparte_2 oltre IVA e di € 400,00 oltre IVA.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, la somma individuata alla data del deposito della CTU deve essere portata all'attualità tramite rivalutazione secondo gli indici ISTAT
(Cass. S.U. n. 1712/1995): e così per € 3.739,80 oltre IVA ed € 433,60 oltre IVA alla data odierna. Su tale somma decoreranno interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data odierna sino al pagamento.
*
3. Sulla domanda avanzata contro il convenuto CP_3
Come visto, il convenuto è stato citato in giudizio dall'attore quale incaricato della CP_3 fornitura e posa del parquet.
Anche in relazione a tale convenuto, che non ha negato la conclusione del contratto d'opera e l'esecuzione dei lavori, non si pone un tema di decadenza, in quanto egli ha riconosciuto l'esistenza di talune problematiche alla pavimentazione posata (doc. 19 attore). Come visto, nel corso del sopralluogo con il CTU le problematiche sono state effettivamente rinvenute sono in una limitata porzione dell'immobile. Del resto, come dichiarato dallo stesso convenuto le CP_3 problematiche di “imbarcamento” erano passibili di migliorare e risolversi spontaneamente anche con il solo decorso del tempo, a condizione di favorire la deumidificazione degli ambienti.
Nulla osta a questo punto a che il convenuto sia condannato a risarcire all'attore la CP_3
5 somma di € 400,00 oltre IVA necessaria per eliminare il solo vizio riscontrato in contraddittorio.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, la somma individuata alla data del deposito della CTU deve essere portata all'attualità tramite rivalutazione secondo gli indici ISTAT
(Cass. S.U. n. 1712/1995): e così per € 433,60 oltre IVA alla data odierna. Su tale somma decoreranno interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data odierna sino al pagamento.
*
4. Sulla domanda avanzata contro il convenuto CP_4
Come visto, il convenuto è stato citato in giudizio quale direttore dei lavori, CP_4 responsabile, secondo la prospettazione del convenuto, della presenza dei vizi dell'opera a causa del suo mancato o negligente controllo sull'operato degli appaltatori.
Il convenuto si è costituito in giudizio non negando di avere assunto l'incarico di CP_4 direttore dei lavori, e affermando anzi di essere stato anche il progettista dell'opera.
Con la prima memoria integrativa l'attore ha integrato le proprie difese, allegando anch'egli il ruolo di progettista del convenuto CP_4
Così stando le cose, è evidentemente infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto il direttore dei lavori e progettista può, in astratto, essere CP_4 responsabile dei vizi e delle difformità dell'opera appaltata cui abbia concorso con l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale. Ciò legittima, in rito, l'azione dell'attore nei suoi confronti.
L'azione risulta, poi, fondata nel merito con riferimento a quello fra vizi riscontrati che non ha natura meramente esecutiva, ma che invece dipese da erronea progettazione e che poteva essere evitato per effetto di una diligente direzione dei lavori: vale a dire il vizio dell'impianto di condizionamento.
Il convenuto deve dunque essere condannato in solido con il convenuto CP_4 Controparte_2 al pagamento della somma di € 3.739,80 oltre IVA, oltre interessi come sopra individuati.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle domande dell'attore, il convenuto e il convenuto Controparte_2 devono essere condannati a pagare a suo favore, in solido fra loro, la somma di € CP_4
3.739,80 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento.
Il convenuto deve essere condannato a pagare a favore dell'attore la somma di € CP_3
433,60 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento.
Il convenuto deve inoltre essere condannato a pagare a favore dell'attore la somma Controparte_2 di € 433,60 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi
6 dalla data odierna sino al pagamento.
Le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva e del giudizio di merito seguono la soccombenza dei tre convenuti e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14,
37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (determinato in relazione al decisum, e non al disputatum) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo analogo criterio devono essere attribuite le spese della CTU.
Trattandosi di più convenuti soccombenti, aventi pari interesse in causa e privi di interesse comune, ciascuno dovrà sopportare un terzo delle spese sopportate dall'attore ai sensi dell'art. 97 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 10 luglio 2023, da nei confronti di , e CP_1 Controparte_2 CP_4 CP_3
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna il convenuto e il convenuto in solido fra loro, a pagare Controparte_2 CP_4
favore dell'attore la somma di € 3.739,80 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284,
IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento;
2) condanna il convenuto a pagare favore dell'attore la somma di € 433,60 oltre CP_3
IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento;
3) condanna il convenuto a pagare favore dell'attore la somma di € 433,60 oltre Controparte_2
IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento;
4) pone a carico dei convenuti, ciascuno nella misura di un terzo, le spese e i compensi liquidati in favore del CTU all'esito del procedimento di istruzione preventiva;
5) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del Controparte_2
procedimento di istruzione preventiva in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in €
95,33 per spese esenti ed € 779,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del procedimento CP_4
di istruzione preventiva in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in € 95,33 per spese esenti ed € 779,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
7) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del CP_3
procedimento di istruzione preventiva in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in €
95,33 per spese esenti ed € 779,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese
7 generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
8) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del giudizio Controparte_2
di merito in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in € 181,66 per spese esenti ed €
709,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
9) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del giudizio di CP_4
merito in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in € 181,66 per spese esenti ed €
709,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
10) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del giudizio di CP_3
merito in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in € 181,66 per spese esenti ed €
709,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 12 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. TOMMOLILLO CP_1 C.F._1
ALESSANDRA, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lazio n. 21;
-attore-
CONTRO
, CF/PI: , con gli avv. GIORGIS ALBERTO ELIO Controparte_2 C.F._2
e SALA ANTONIO, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
, CF/PI: , con gli avv. MINGO ROSARIA e BONONI CP_3 C.F._3
STEFANO, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
Email_4
, CF/PI: con l'avv. BERRA ANNA, domicilio eletto CP_4 C.F._4
presso il suo studio in Magenta, via IV Giugno n. 41;
-convenuti-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 7 febbraio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti dei tre convenuti deducendo di avere affidato al convenuto l'incarico di compiere l'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile sito in Milano, Controparte_2 via Giuseppe Mussi n. 1; di avere dovuto riscontrare, già in corso d'opera, la cattiva qualità dell'opera in parte compiuta, tanto che il bagno dovette essere demolito e ricostruito già prima della consegna
1 dell'opera finita;
di avere incaricato, nel medesimo contesto, il convenuto di fornire CP_3
e posare il pavimento a parquet in listelli di rovere e il convenuto di dirigere i lavori;
di CP_4 avere scoperto vizi e difformità nell'opera consegnata;
di avere in particolare denunciato (a) la presenza di macchie e ombreggiature sulle piastrelle in bagno, nonostante il previo integrale rifacimento;
(b) l'imbarcatura e il non allineamento del parquet; (c) il mancato funzionamento e blocco dell'impianto di condizionamento;
(d) l'omessa consegna delle dovute certificazione degli impianti e dell'area condizionata;
(e) la presenza di «importanti» avvallamenti nel sottofondo di nuova costruzione.
L'attore ha dedotto di avere introdotto procedimento di istruzione preventiva ante causam, all'esito del quale il CTU nominato, Arch. , depositò una relazione recante Persona_1 conclusioni a suo dire «superficiali, parziali e del tutto fuori asse».
L'attore ha dunque concluso, in citazione, perché i convenuti siano condannati in solido fra loro al pagamento a favore dell'attore di € 41.235,00, somma individuata dal perito di parte per l'eliminazione dei vizi e difformità lamentati, oltre a € 7.000,00 per compensi dei professionisti.
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio, non ha negato l'avvenuta Controparte_2 conclusione del contratto di appalto;
si è piuttosto difeso eccependo la decadenza della garanzia, per tardiva denuncia, e l'inesistenza di alcun suo inadempimento. Su tali basi ha dunque concluso perché la domanda dell'attore sia respinta, con sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio, ha anch'egli eccepito la CP_3 decadenza della garanzia, oltre che l'assenza del nesso di causa fra la propria opera di fornitura e posa del parquet e i vizi e le difformità lamentate. Su tali basi ha dunque concluso perché la domanda dell'attore sia respinta, con sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il convenuto tempestivamente costituitoti in giudizio, ha eccepito, in via preliminare o CP_4 pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'assenza di responsabilità. Su tali basi ha dunque concluso perché la domanda dell'attore sia respinta, con sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ante causam, e della relazione conclusiva di CTU, e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 9 aprile 2025, decorsi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'8 maggio 2025.
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2. Sulla domanda avanzata contro il convenuto . Controparte_2
Si prenderanno le mosse dalla domanda avanzata dall'attore contro il convenuto . Controparte_2
2 Come visto, il convenuto non ha contestato l'avvenuta conclusione del contratto Controparte_2
d'appalto avente a oggetto l'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile sito in Milano, via Giuseppe
Mussi n. 1.
Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di decadenza dalla garanzia, che è fondata solo in parte, come di seguito.
Va premesso che, diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'attore, l'opera deve considerarsi compiuta e completata, tanto che fu depositata la dichiarazione di “fine lavori” presso il pubblico ente e che è pacifico che l'attore prese ad abitare l'immobile. Risultano così applicabili gli speciali termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c..
Quanto al difetto del parquet, che a dire dell'attore sarebbe attribuibile non solo a chi lo fornì e posò
-il convenuto ma anche a chi preparò in maniera negligente il sottofondo -il Controparte_3 convenuto , quest'ultimo riconobbe l'esistenza di una problematica con il messaggio Controparte_2 del 25 marzo 2021 inviato tramite applicazione di messaggistica istantanea (doc. 1 attore, pag. 12).
Ciò è sufficiente per ritenere che il vizio sia riconosciuto ai sensi dell'art. 1667 c.c., posto che non è richiesta una confessione di responsabilità o l'utilizzo di formule sacramentali (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2733 del 05/02/2013).
Quanto al difetto dell'impianto di condizionamento, l'attore ha documentato di avere denunciato il malfunzionamento con messaggio del 29 aprile 2021 inviato tramite applicazione di messaggistica istantanea (doc. 1 attore, pag. 14). La denuncia risulta certamente compatibile con la scoperta del vizio non oltre sessanta giorni prima, e anzi nei giorni immediatamente precedenti la denuncia, posto che solo con la primavera fu possibile per l'attore verificare il funzionamento dell'impianto.
Quanto al difetto dello scaldabagno, l'attore lamenta non un vizio o una difformità, ma la mancata consegna di taluni documenti a corredo. Non si tratta dunque dell'azione di garanzia di cui agli art. 1667 e seguenti c.c., sì che un problema di decadenza nemmeno si pone.
Quanto al difetto del serramento (opacità di un vetro), l'eccezione è fondata: l'attore ha infatti mancato di allegare, prima ancora che di dimostrare, la data di scoperta del vizio, sì che la denuncia, consistita nella notificazione del ricorso per a.t.p. nel mese di gennaio 2022, non può dirsi tempestiva a fronte della consegna dell'opera circa un anno prima (come si evince dal messaggio di posta elettronica dell'attore del 24 marzo 2021 prodotto come doc. 4 attore).
Nel merito, questo giudice non condivide le critiche che l'attore ha riservato all'opera del CTU ante causam.
Il CTU ha infatti proceduto, come richiestogli dal magistrato che lo ha nominato, a una verifica in contraddittorio delle problematiche lamentate dal ricorrente e indicate nella perizia di parte fatta predisporre dall'Arch. Persona_2
3 L'esame di tale perizia di parte rende di per sé evidente come le problematiche del parquet, anche a ritenerle sussistenti, siano invero minime: le fotografie ritraggono in realtà un parquet posato a regola e di pregevole fattura, ove i lamentati “avvallamenti” e “fessurazioni”, se presenti, non sono percepibili e non ne alterano quindi aspetto e funzionalità. Ciò che l'attore lamentò in sede di istruzione preventiva, sì come descritto nella perizia di parte, non costituisce dunque, se non in minima parte, un vizio ai sensi dell'art. 1667 c.c.: come condivisibilmente affermato dall'autorevole dottrina, presupposto per l'applicazione della garanzia è infatti quello per cui il vizio sia non irrilevante, anche se non necessariamente grave. Un simile requisito, del resto, è espressamente previsto dal legislatore in materia di vendita (art. 1490, I comma, c.c.), ed informa, in realtà, l'intero ordinamento civile, secondo il brocardo de minimis non curat jus.
Ciò che appariva chiaro già alla lettura della perizia di parte, ha poi trovato piena conferma in sede di
CTU: le numerose immagini prese dal CTU ritraggono nuovamente il parquet di pregevole fattura che già era stato fotografato dal perito di parte. L'indagine del CTU è stata riportata nel verbale del
28 aprile 2022, ove, alla presenza dell'attore in persona, che ha firmato il verbale insieme al proprio
CTP senza apporre alcuna riserva o rilievo, si afferma che «si è effettuata una puntuale visione del parquet riscontrando un generale piano in bolla, ad esclusione di un angolo adiacente il calorifero destro del soggiorno» (all. 1B alla perizia di CTU).
Ad eccezione dell'angolo adiacente il calorifero, l'ausiliare, sotto vincolo di giuramento, non ha dunque riscontrato alcun altro vizio o difformità del pavimento.
Le chiare conclusioni del CTU non sono certo inficiate dalle successive difese dell'attore, spiegate nel giudizio di merito.
La nuova perizia di parte predisposta dall'Arch. reca gli esiti, contestati in Persona_3 giudizio, di una prova condotta a mezzo di una macchina laser.
I risultati dell'indagine condotta dopo l'accertamento peritale, al di fuori di qualsiasi contraddittorio con le controparti, nell'interesse dell'attore e non della giustizia, sono, in primo luogo, di difficile interpretazione, posto che l'esame delle elaborazioni grafiche colorate non consente di apprezzare entità e consistenza dei lamentati “scostamenti”; in secondo luogo, di scarsa o nulla verificabilità:
l'Arch. ha infatti affermato di avere acquisito, appunto tramite laser, oltre un miliardo di Per_3
“punti”. L'enorme mole di dati acquisiti non è stata, però, resa disponibile in giudizio, avendo preferito il professionista offrire al lettore una rielaborazione dei “punti” versata in apposite piante grafiche colorate. Dal punto di vista tecnico ciò tuttavia impedisce la verifica delle conclusioni cui è giunto il professionista: il lettore si trova in sostanza a dover fare un atto di affidamento sul fatto che l'utilizzo dello strumento di precisione abbia dato i risultati descritti dal perito di parte.
In questo quadro, nemmeno hanno rilevanza le fotografie prodotte come doc. 7 attore: trattasi di foto
4 prive di data, e come tali non documentano alcun peggioramento delle condizioni del pavimento rispetto alle condizioni in cui fu trovato dal CTU il 28 aprile 2022.
Non sussistono motivi per rinnovare la CTU.
La minima entità del vizio riscontrato dà peraltro evidenza del fatto che esso non dipende certo da vizi strutturali del sottofondo posato dal convenuto : come correttamente ritenuto Controparte_2 dal CTU, trattasi di problematica esecutiva di cui deve invece rispondere il convenuto CP_3
Il CTU ha poi riscontrato l'esistenza dei vizi dell'impianto di condizionamento, indicando la somma di € 3.450,00 oltre IVA per il rimedio. Anche questo accertamento resiste alle critiche formulate a mezzo di un nuovo perito di parte (Ing. ), posto che il CTU ha correttamente Persona_4 computato il rimedio alle problematiche lamentate nel ricorso per a.t.p. ed effettivamente riscontrate.
Non è giustificata la richiesta di sostituzione integrale dell'impianto che può invece essere emendato dei vizi. All'esito dei lavori di emenda, e non prima, potrà discutersi del certificato di conformità.
Non è stato, infine, riscontrato dal CTU alcun vizio alle piastrelle del bagno e allo scaldabagno, se non la mancanza del libretto, rimediabile in uno con la certificazione dell'impianto elettrico con €
400,00 oltre IVA.
Si individua dunque un credito dell'attore nei confronti del convenuto di € 3.450,00 Controparte_2 oltre IVA e di € 400,00 oltre IVA.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, la somma individuata alla data del deposito della CTU deve essere portata all'attualità tramite rivalutazione secondo gli indici ISTAT
(Cass. S.U. n. 1712/1995): e così per € 3.739,80 oltre IVA ed € 433,60 oltre IVA alla data odierna. Su tale somma decoreranno interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data odierna sino al pagamento.
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3. Sulla domanda avanzata contro il convenuto CP_3
Come visto, il convenuto è stato citato in giudizio dall'attore quale incaricato della CP_3 fornitura e posa del parquet.
Anche in relazione a tale convenuto, che non ha negato la conclusione del contratto d'opera e l'esecuzione dei lavori, non si pone un tema di decadenza, in quanto egli ha riconosciuto l'esistenza di talune problematiche alla pavimentazione posata (doc. 19 attore). Come visto, nel corso del sopralluogo con il CTU le problematiche sono state effettivamente rinvenute sono in una limitata porzione dell'immobile. Del resto, come dichiarato dallo stesso convenuto le CP_3 problematiche di “imbarcamento” erano passibili di migliorare e risolversi spontaneamente anche con il solo decorso del tempo, a condizione di favorire la deumidificazione degli ambienti.
Nulla osta a questo punto a che il convenuto sia condannato a risarcire all'attore la CP_3
5 somma di € 400,00 oltre IVA necessaria per eliminare il solo vizio riscontrato in contraddittorio.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, la somma individuata alla data del deposito della CTU deve essere portata all'attualità tramite rivalutazione secondo gli indici ISTAT
(Cass. S.U. n. 1712/1995): e così per € 433,60 oltre IVA alla data odierna. Su tale somma decoreranno interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data odierna sino al pagamento.
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4. Sulla domanda avanzata contro il convenuto CP_4
Come visto, il convenuto è stato citato in giudizio quale direttore dei lavori, CP_4 responsabile, secondo la prospettazione del convenuto, della presenza dei vizi dell'opera a causa del suo mancato o negligente controllo sull'operato degli appaltatori.
Il convenuto si è costituito in giudizio non negando di avere assunto l'incarico di CP_4 direttore dei lavori, e affermando anzi di essere stato anche il progettista dell'opera.
Con la prima memoria integrativa l'attore ha integrato le proprie difese, allegando anch'egli il ruolo di progettista del convenuto CP_4
Così stando le cose, è evidentemente infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto il direttore dei lavori e progettista può, in astratto, essere CP_4 responsabile dei vizi e delle difformità dell'opera appaltata cui abbia concorso con l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale. Ciò legittima, in rito, l'azione dell'attore nei suoi confronti.
L'azione risulta, poi, fondata nel merito con riferimento a quello fra vizi riscontrati che non ha natura meramente esecutiva, ma che invece dipese da erronea progettazione e che poteva essere evitato per effetto di una diligente direzione dei lavori: vale a dire il vizio dell'impianto di condizionamento.
Il convenuto deve dunque essere condannato in solido con il convenuto CP_4 Controparte_2 al pagamento della somma di € 3.739,80 oltre IVA, oltre interessi come sopra individuati.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle domande dell'attore, il convenuto e il convenuto Controparte_2 devono essere condannati a pagare a suo favore, in solido fra loro, la somma di € CP_4
3.739,80 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento.
Il convenuto deve essere condannato a pagare a favore dell'attore la somma di € CP_3
433,60 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento.
Il convenuto deve inoltre essere condannato a pagare a favore dell'attore la somma Controparte_2 di € 433,60 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi
6 dalla data odierna sino al pagamento.
Le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva e del giudizio di merito seguono la soccombenza dei tre convenuti e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14,
37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (determinato in relazione al decisum, e non al disputatum) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo analogo criterio devono essere attribuite le spese della CTU.
Trattandosi di più convenuti soccombenti, aventi pari interesse in causa e privi di interesse comune, ciascuno dovrà sopportare un terzo delle spese sopportate dall'attore ai sensi dell'art. 97 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 10 luglio 2023, da nei confronti di , e CP_1 Controparte_2 CP_4 CP_3
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna il convenuto e il convenuto in solido fra loro, a pagare Controparte_2 CP_4
favore dell'attore la somma di € 3.739,80 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284,
IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento;
2) condanna il convenuto a pagare favore dell'attore la somma di € 433,60 oltre CP_3
IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento;
3) condanna il convenuto a pagare favore dell'attore la somma di € 433,60 oltre Controparte_2
IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento;
4) pone a carico dei convenuti, ciascuno nella misura di un terzo, le spese e i compensi liquidati in favore del CTU all'esito del procedimento di istruzione preventiva;
5) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del Controparte_2
procedimento di istruzione preventiva in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in €
95,33 per spese esenti ed € 779,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del procedimento CP_4
di istruzione preventiva in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in € 95,33 per spese esenti ed € 779,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
7) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del CP_3
procedimento di istruzione preventiva in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in €
95,33 per spese esenti ed € 779,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese
7 generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
8) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del giudizio Controparte_2
di merito in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in € 181,66 per spese esenti ed €
709,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
9) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del giudizio di CP_4
merito in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in € 181,66 per spese esenti ed €
709,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
10) condanna il convenuto alla rifusione di un terzo delle spese di lite del giudizio di CP_3
merito in favore dell'attore, che si liquidano, già nella quota, in € 181,66 per spese esenti ed €
709,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 12 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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